TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
PA IO EA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEDURO RICCARDO
nonché
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. LEONE FABIOLA
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2021 9001742180/000 notificata il 18.02.2022 avente ad oggetto crediti e CP_3 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: CP_2
- cartella di pagamento nr. 02420150009069989000 notificata in data 01/02/2016 relativa a premi anni dal 2011 al 2015; CP_3
- cartella di pagamento nr. 32420170004029355000 asseritamente notificata il 15/11/2017 relativa premi anno 2016 e sanzioni civili CP_3 dell'anno 2017;
- avviso di addebito nr. 32420130000712857000 asseritamente notificato in data 11/06/2013;
- avviso di addebito nr. 32420160000331304000 asseritamente notificato il 11/07/2016;
- avviso di addebito nr. 324201600001503407000 asseritamente notificato il 30/11/2016;
- avviso di addebito nr. 32420170000041868000 asseritamente notificato il 01/05/2017;
- avviso di addebito nr. 32420170000594313000 asseritamente notificato il 04/10/2017. Nello specifico l'istante ha eccepito la nullità delle notifiche delle predette cartelle e avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti ingiunti. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente CP_3 la propria carenza di legittimazione per i motivi non afferenti al merito della pretesa creditoria nel merito ha contestato in via principale CP_3
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D. Lgs. 46/99, avendo tra l'altro il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata, in via subordinata l'incompetenza del Giudice del Lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità della domanda relativa ai vizi formali perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccepita irrituale notifica degli avvisi di addebito concludendo per il rigetto del ricorso perché CP_2 infondato in fatto e in diritto. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda. Discussa la causa con il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data odierna il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
2 _________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e Controparte_4 da CP_3
Invero, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.(Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4 relative a crediti previdenziali, ove il motivo di
[...] impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Nel merito, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973.
3 La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Si deve rilevare che l'opposizione contro l'intimazione ad adempiere, con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale per poter eccepire la prescrizione del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare contro la cartella non notificata che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., o come opposizione ex art.24, e non agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n.8002/2021; Cass. n. 28583/2018; Cass. n. 594/2016). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Cassazione ha chiarito che “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (così Cass. n.18256/2020). Nella fattispecie in esame, parte ricorrente con il presente ricorso ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento al tempo intercorso
4 tra la maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione di pagamento, eccependo l'assenza di atti interruttivi sulla base della mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sottesi all'intimazione di pagamento opposta. In sostanza il ricorrente, lamentando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle, ha inteso recuperare il mezzo di tutela previsto per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, quali l'estinzione della medesima per prescrizione, e quindi ha introdotto una opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguenza che il termine da verificare ai fini della tempestività e ammissibilità dell'azione è quello previsto da tale norma, e non quello previsto dall'art.617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 4901/2021). Ciò precisato, si deve rilevare che il presente ricorso, depositato in data 23/03/2022 è tempestivo in quanto proposto entro il termine di 40 giorni previsto dal precitato art. 24, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (18/02/2022). Si deve in primo luogo esaminare l'eccezione di omissione di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, costituendo essa il presupposto necessario per poter far valere l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica dei titoli esecutivi. Occorre rilavare che, contrariamente a quanto dedotto da nel CP_3 caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale. Sul punto, infatti, è sufficiente rammentare che nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni.
5 Ciò precisato, occorre verificare la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, tenuto conto che parte ricorrente, come da certificato storico di residenza in atti, ha trasferito la propria residenza all'estero dal 15.10.2013.
Deve ritenersi applicabile per identità di ratio la disciplina relativa alla procedura di notificazione degli atti tributari a persone residenti all'estero, regolata nel D.P.R. n. 600/1973, Titolo VI, e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 58 e 60 di cui al citato decreto, ratione temporis vigente. Dette disposizioni normative, sino al 3 luglio 2006, si limitavano ad attribuire, al contribuente trasferitosi all'estero, la facoltà di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti in questione, presso una persona o un ufficio ubicato nel Comune di ultima residenza, comunicando tale sua eventuale scelta all'ente impositore territorialmente competente, mediante raccomandata a/r oppure tramite espressa specificazione nella dichiarazione dei redditi annuale, disponendo nel contempo l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. In tal caso, anche se la residenza estera del contribuente era conoscibile, in quanto oggetto di iscrizione all'A.I.R.E., l'Amministrazione legittimamente effettuava la notificazione dell'atto impositivo mediante affissione di un avviso di deposito dell'atto presso l'albo pretorio del Comune di ultima residenza, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Il legislatore, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27 (convertito in L. n. 248 del 2006), ha aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, la lett. e-bis, attribuendo al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., al rito tributario. E' stata introdotta, così, una peculiare forma di notifica dell'atto ai residenti all'estero, consentendone l'utilizzo soltanto per quei cittadini che si siano avvalsi della facoltà di comunicazione dell'indirizzo estero all'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio, dunque, è obbligato a tale nuova forma di notifica solo in caso di previa e formale comunicazione pervenuta dal cittadino residente all'estero, rimanendo in tutti gli altri casi legittimato ad effettuare le procedure di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), ossia il deposito nella casa comunale e successiva affissione all'albo, procedure, queste ultime, applicabili fino all'intervento della Corte Costituzionale che, nel far salva (siccome non considerata) la novella legislativa del 2006, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli sopra citati - nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'art. 142 c.p.c..
6 La Corte costituzionale, in particolare, con sentenza del 17 novembre 2007 n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) ed f), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero, che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c., non si applicano. Come rammentato da un condivisibile precedente giourisprudenziale (Cass. n. 23378/2021), "La Consulta, modificando la disciplina in esame, ha ritenuto, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che le disposizioni normative portate dal combinato disposto di cui ai più volte del D.P.R. n. 600 del 1973, citati artt. 58 e 60, fossero lesive dei principi insiti nelle norme sopra menzionate, non garantendo ai contribuenti italiani iscritti all'A.I.R.E. il diritto ad acquisire effettiva conoscenza dei provvedimenti tributari ad essi destinati, dando luogo ad una "ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti in Italia, ai quali detta conoscenza era invece garantita dal fatto che le notificazioni degli atti tributari sono effettuate nel domicilio fiscale, e cioè, ai sensi del denunciato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2, nel comune nella cui anagrafe sono iscritte le persone fisiche contribuenti". La Corte Costituzionale ha considerato costituzionalmente illegittima la inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., alle notificazioni degli atti tributari, laddove tale inconcepibile inibizione normativa limitasse decisamente l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente italiano trasferitosi all'estero senza che tale vulnus fosse giustificato da un "apprezzabile interesse dell'amministrazione notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria", dacché l'ente erariale sarebbe stato semplicemente onerato di dover espletare la procedura di notificazione presso la residenza estera risultante dall'A.I.R.E.Tale sistema normativo, secondo la Corte, non garantiva "al notificatario non più residente in (Omissis) l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria". Di contro, precisa la Consulta, “la modalità di notificazione prevista in via generale dall'art. 142 c.p.c., assicura al notificatario l'effettiva conoscenza dell'atto a lui destinato, imponendo all'Amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'A.I.R.E." Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è stato oggetto di ulteriori interventi da parte del legislatore (D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 1, lett. a); D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quater). I nuovi commi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, prevedono infatti che quando non sono applicabili del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis) e la lett. d), ovvero qualora il contribuente non
7 ha comunicato all'Amministrazione finanziaria il proprio indirizzo estero o non ha eletto domicilio nel territorio dello Stato, in alternativa alla procedura contemplata dall'art. 142 c.p.c. (c.d. consolare), le notifiche possono essere fatte mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all'indirizzo di residenza estera risultante dall'AIRE, se il contribuente è una persona fisica. Solo qualora negli indirizzi sopra citati, la notifica ha esito negativo è possibile utilizzare la procedura prevista per i c.d. soggetti "irreperibili", ovvero con il semplice deposito dell'atto presso la casa comunale (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e). In caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente a seguito del proprio trasferimento all'estero nel Regno Unito ha proceduto ad effettuare l'iscrizione all'AIRE dal 15/10/2013, come risultante dal certificato di residenza storico (all. 2 fascicolo ricorrente). Alla luce della richiamata disciplina, l'amministrazione avrebbe dovuto dalla predetta data effettuare le notifiche all'indirizzo risultante dall'AIRE e solo in caso di esito negativo, procedere con la notifica tramite affissione nell'albo del Comune dell'ultima residenza. Pertanto, in relazione alla validità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, si deve rilevare che:
- la notifica della cartella di pagamento nr. 02420150009069989000 si è perfezionata con l'invio della pec in data 01/02/2016 (all 3 fascicolo ); Controparte_1
- la notifica della cartella di pagamento nr. 02420170004029355000 si è perfezionata in data 15.11.2017 essendo stata dapprima inviata con raccomandata estera a/r all'indirizzo risultante dall'AIRE e solo in seguito ad irreperibilità assoluta è stata depositata presso la casa comunale (all. 4 e 5 fascicolo agenzia delle entrate);
- l'avviso di addebito nr. 32420130000712857000 è stato regolarmente notificato in data 11/06/2013 presso l'indirizzo in Italia risultante dal certificato di residenza storico (all. 6 fascicolo agenzia delle entrate). Di contro, non si è perfezionata la notifica dei seguenti atti:
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420160000331304000 asseritamente effettuata in data 11/07/2016 non si è perfezionata in quanto l'atto è stato inviato da con raccomandata Controparte_1
a/r all'indirizzo in Italia e non all'indirizzo risultante dall'AIRE e, in seguito all'irreperibilità, non è stata fornita prova del deposito presso la casa Comunale (all. 7 fascicolo ); Controparte_1
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 324201600001503407000 asseritamente effettuata il 30/11/2016 non è valida perché effettuata da
8 ad indirizzo diverso da quello risultante dall'AIRE (all. 8 fascicolo CP_2 agenzia delle entrate);
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420170000041868000 asseritamente effettuata il 01/04/2017 non è valida in quanto l'atto è stato inviato da con raccomandata a/r all'indirizzo in Italia e non CP_2 all'indirizzo risultante dall'AIRE e, in seguito all'irreperibilità, non è stata fornita prova del deposito presso la casa Comunale (all. 9 fascicolo agenzia delle entrate;
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420170000594313000 asseritamente effettuata il 04/10/2017 non è valida perché effettuata da ad indirizzo diverso da quello risultante dall'AIRE (all. 10 fascicolo CP_2 agenzia delle entrate). Ciò posto, occorre valutare se sia decorsa la prescrizione in riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento, tenendo conto dell'applicazione della legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020. Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Occorre altresì rilevare che per glia vvisi di addebito dei quali non è stata provata la notifica, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza di pagamento dei contributi richiesti inerenti a “IVS” gestione artigiani. Ebbene, applicando la normativa sopra esposta ai singoli atti impositivi emerge quanto segue:
- in relazione all'avviso di addebito n. 324201300007122857000 notificato in data 11.06.2013 è valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02420179004677521000 notificata in data 12.04.2018 con invio all'indirizzo estero e con deposito presso la casa Comunale, con la conseguenza che al momento della notifica dell'intimazione opposta (in data 18.2.2022) il termine di prescrizione non era ancora maturato;
- in relazione alla cartella n. 02420170004029355000 notificata il 15.11.2017 l'intimazione di pagamento opposta è valido atto interruttivo, perché intervenuta nella data del 18.2.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione dei termini Covid;
- in relazione alla cartella n. 02420150009069989000 notificata il 01.02.2016, l'intimazione di pagamento opposta non è valido atto interruttivo, perché intervenuta nella data del 18.2.2022,
9 allorchè era già maturato il termine di prescrizione, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 32420160000331304000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2015, primo e secondo trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 18 maggio e 20 agosto 2015 (vedasi circolare n. 26 del 2015); da dette date CP_2
è decorso il termine quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 324201600001503407000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2015, quarto trimestre, la cui scadenza di pagamento era individuata nella data del 16 febbraio 2016 (vedasi circolare n. 26 del 2015); da detta data è decorso il termine CP_2 quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 32420170000041868000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2014, terzo e quarto trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 (vedasi circolare n. 19 del 2014); da dette CP_2 date è decorso il termine quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito n. 32420170000594313000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016, primo e secondo trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 16 maggio, 22 agosto 2016 (vedasi circolare n. 15 del 2016); da dette date è CP_2 decorso il termine quinquennale di prescrizione utilmente interrotto, tenendo conto della sospensione dei termini Covid, dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere dichiarata l'illegittimità
10 dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 02420150009069989000 ed agli avvisi di addebito nr. 32420160000331304000, 324201600001503407000, nr. 32420170000041868000, i cui contributi devono ritenersi prescritti. Nella restante parte, deve dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Nulla per le spese nei confronti di attesi i motivi della CP_3 decisione. Nei confronti delle altre parti si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna di e CP_2
in solido alla refusione della restante a favore di Controparte_1 parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.03.2022 da
, così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente limitatamente alla cartella n. 02420150009069989000 ed agli avvisi di addebito nr. 32420160000331304000, 324201600001503407000, nr. 32420170000041868000;
- dichiara nella restante parte la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alle cartelle ed avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali;
-nulla per le spese nei confronti di CP_3
- dispone nei confronti delle altre parti la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna di e in CP_2 CP_5 solido alla refusione in favore di parte ricorrente della residua metà, liquidata in € 932,50 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
PA IO EA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEDURO RICCARDO
nonché
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. LEONE FABIOLA
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2021 9001742180/000 notificata il 18.02.2022 avente ad oggetto crediti e CP_3 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: CP_2
- cartella di pagamento nr. 02420150009069989000 notificata in data 01/02/2016 relativa a premi anni dal 2011 al 2015; CP_3
- cartella di pagamento nr. 32420170004029355000 asseritamente notificata il 15/11/2017 relativa premi anno 2016 e sanzioni civili CP_3 dell'anno 2017;
- avviso di addebito nr. 32420130000712857000 asseritamente notificato in data 11/06/2013;
- avviso di addebito nr. 32420160000331304000 asseritamente notificato il 11/07/2016;
- avviso di addebito nr. 324201600001503407000 asseritamente notificato il 30/11/2016;
- avviso di addebito nr. 32420170000041868000 asseritamente notificato il 01/05/2017;
- avviso di addebito nr. 32420170000594313000 asseritamente notificato il 04/10/2017. Nello specifico l'istante ha eccepito la nullità delle notifiche delle predette cartelle e avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti ingiunti. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente CP_3 la propria carenza di legittimazione per i motivi non afferenti al merito della pretesa creditoria nel merito ha contestato in via principale CP_3
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D. Lgs. 46/99, avendo tra l'altro il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata, in via subordinata l'incompetenza del Giudice del Lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità della domanda relativa ai vizi formali perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccepita irrituale notifica degli avvisi di addebito concludendo per il rigetto del ricorso perché CP_2 infondato in fatto e in diritto. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda. Discussa la causa con il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data odierna il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
2 _________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e Controparte_4 da CP_3
Invero, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.(Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4 relative a crediti previdenziali, ove il motivo di
[...] impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Nel merito, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973.
3 La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Si deve rilevare che l'opposizione contro l'intimazione ad adempiere, con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale per poter eccepire la prescrizione del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare contro la cartella non notificata che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., o come opposizione ex art.24, e non agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n.8002/2021; Cass. n. 28583/2018; Cass. n. 594/2016). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Cassazione ha chiarito che “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (così Cass. n.18256/2020). Nella fattispecie in esame, parte ricorrente con il presente ricorso ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento al tempo intercorso
4 tra la maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione di pagamento, eccependo l'assenza di atti interruttivi sulla base della mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sottesi all'intimazione di pagamento opposta. In sostanza il ricorrente, lamentando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle, ha inteso recuperare il mezzo di tutela previsto per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, quali l'estinzione della medesima per prescrizione, e quindi ha introdotto una opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguenza che il termine da verificare ai fini della tempestività e ammissibilità dell'azione è quello previsto da tale norma, e non quello previsto dall'art.617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 4901/2021). Ciò precisato, si deve rilevare che il presente ricorso, depositato in data 23/03/2022 è tempestivo in quanto proposto entro il termine di 40 giorni previsto dal precitato art. 24, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (18/02/2022). Si deve in primo luogo esaminare l'eccezione di omissione di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, costituendo essa il presupposto necessario per poter far valere l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica dei titoli esecutivi. Occorre rilavare che, contrariamente a quanto dedotto da nel CP_3 caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale. Sul punto, infatti, è sufficiente rammentare che nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni.
5 Ciò precisato, occorre verificare la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, tenuto conto che parte ricorrente, come da certificato storico di residenza in atti, ha trasferito la propria residenza all'estero dal 15.10.2013.
Deve ritenersi applicabile per identità di ratio la disciplina relativa alla procedura di notificazione degli atti tributari a persone residenti all'estero, regolata nel D.P.R. n. 600/1973, Titolo VI, e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 58 e 60 di cui al citato decreto, ratione temporis vigente. Dette disposizioni normative, sino al 3 luglio 2006, si limitavano ad attribuire, al contribuente trasferitosi all'estero, la facoltà di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti in questione, presso una persona o un ufficio ubicato nel Comune di ultima residenza, comunicando tale sua eventuale scelta all'ente impositore territorialmente competente, mediante raccomandata a/r oppure tramite espressa specificazione nella dichiarazione dei redditi annuale, disponendo nel contempo l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. In tal caso, anche se la residenza estera del contribuente era conoscibile, in quanto oggetto di iscrizione all'A.I.R.E., l'Amministrazione legittimamente effettuava la notificazione dell'atto impositivo mediante affissione di un avviso di deposito dell'atto presso l'albo pretorio del Comune di ultima residenza, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Il legislatore, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27 (convertito in L. n. 248 del 2006), ha aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, la lett. e-bis, attribuendo al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., al rito tributario. E' stata introdotta, così, una peculiare forma di notifica dell'atto ai residenti all'estero, consentendone l'utilizzo soltanto per quei cittadini che si siano avvalsi della facoltà di comunicazione dell'indirizzo estero all'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio, dunque, è obbligato a tale nuova forma di notifica solo in caso di previa e formale comunicazione pervenuta dal cittadino residente all'estero, rimanendo in tutti gli altri casi legittimato ad effettuare le procedure di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), ossia il deposito nella casa comunale e successiva affissione all'albo, procedure, queste ultime, applicabili fino all'intervento della Corte Costituzionale che, nel far salva (siccome non considerata) la novella legislativa del 2006, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli sopra citati - nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'art. 142 c.p.c..
6 La Corte costituzionale, in particolare, con sentenza del 17 novembre 2007 n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) ed f), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero, che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c., non si applicano. Come rammentato da un condivisibile precedente giourisprudenziale (Cass. n. 23378/2021), "La Consulta, modificando la disciplina in esame, ha ritenuto, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che le disposizioni normative portate dal combinato disposto di cui ai più volte del D.P.R. n. 600 del 1973, citati artt. 58 e 60, fossero lesive dei principi insiti nelle norme sopra menzionate, non garantendo ai contribuenti italiani iscritti all'A.I.R.E. il diritto ad acquisire effettiva conoscenza dei provvedimenti tributari ad essi destinati, dando luogo ad una "ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti in Italia, ai quali detta conoscenza era invece garantita dal fatto che le notificazioni degli atti tributari sono effettuate nel domicilio fiscale, e cioè, ai sensi del denunciato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2, nel comune nella cui anagrafe sono iscritte le persone fisiche contribuenti". La Corte Costituzionale ha considerato costituzionalmente illegittima la inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., alle notificazioni degli atti tributari, laddove tale inconcepibile inibizione normativa limitasse decisamente l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente italiano trasferitosi all'estero senza che tale vulnus fosse giustificato da un "apprezzabile interesse dell'amministrazione notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria", dacché l'ente erariale sarebbe stato semplicemente onerato di dover espletare la procedura di notificazione presso la residenza estera risultante dall'A.I.R.E.Tale sistema normativo, secondo la Corte, non garantiva "al notificatario non più residente in (Omissis) l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria". Di contro, precisa la Consulta, “la modalità di notificazione prevista in via generale dall'art. 142 c.p.c., assicura al notificatario l'effettiva conoscenza dell'atto a lui destinato, imponendo all'Amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'A.I.R.E." Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è stato oggetto di ulteriori interventi da parte del legislatore (D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 1, lett. a); D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quater). I nuovi commi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, prevedono infatti che quando non sono applicabili del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis) e la lett. d), ovvero qualora il contribuente non
7 ha comunicato all'Amministrazione finanziaria il proprio indirizzo estero o non ha eletto domicilio nel territorio dello Stato, in alternativa alla procedura contemplata dall'art. 142 c.p.c. (c.d. consolare), le notifiche possono essere fatte mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all'indirizzo di residenza estera risultante dall'AIRE, se il contribuente è una persona fisica. Solo qualora negli indirizzi sopra citati, la notifica ha esito negativo è possibile utilizzare la procedura prevista per i c.d. soggetti "irreperibili", ovvero con il semplice deposito dell'atto presso la casa comunale (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e). In caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente a seguito del proprio trasferimento all'estero nel Regno Unito ha proceduto ad effettuare l'iscrizione all'AIRE dal 15/10/2013, come risultante dal certificato di residenza storico (all. 2 fascicolo ricorrente). Alla luce della richiamata disciplina, l'amministrazione avrebbe dovuto dalla predetta data effettuare le notifiche all'indirizzo risultante dall'AIRE e solo in caso di esito negativo, procedere con la notifica tramite affissione nell'albo del Comune dell'ultima residenza. Pertanto, in relazione alla validità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, si deve rilevare che:
- la notifica della cartella di pagamento nr. 02420150009069989000 si è perfezionata con l'invio della pec in data 01/02/2016 (all 3 fascicolo ); Controparte_1
- la notifica della cartella di pagamento nr. 02420170004029355000 si è perfezionata in data 15.11.2017 essendo stata dapprima inviata con raccomandata estera a/r all'indirizzo risultante dall'AIRE e solo in seguito ad irreperibilità assoluta è stata depositata presso la casa comunale (all. 4 e 5 fascicolo agenzia delle entrate);
- l'avviso di addebito nr. 32420130000712857000 è stato regolarmente notificato in data 11/06/2013 presso l'indirizzo in Italia risultante dal certificato di residenza storico (all. 6 fascicolo agenzia delle entrate). Di contro, non si è perfezionata la notifica dei seguenti atti:
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420160000331304000 asseritamente effettuata in data 11/07/2016 non si è perfezionata in quanto l'atto è stato inviato da con raccomandata Controparte_1
a/r all'indirizzo in Italia e non all'indirizzo risultante dall'AIRE e, in seguito all'irreperibilità, non è stata fornita prova del deposito presso la casa Comunale (all. 7 fascicolo ); Controparte_1
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 324201600001503407000 asseritamente effettuata il 30/11/2016 non è valida perché effettuata da
8 ad indirizzo diverso da quello risultante dall'AIRE (all. 8 fascicolo CP_2 agenzia delle entrate);
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420170000041868000 asseritamente effettuata il 01/04/2017 non è valida in quanto l'atto è stato inviato da con raccomandata a/r all'indirizzo in Italia e non CP_2 all'indirizzo risultante dall'AIRE e, in seguito all'irreperibilità, non è stata fornita prova del deposito presso la casa Comunale (all. 9 fascicolo agenzia delle entrate;
- la notifica dell'avviso di addebito nr. 32420170000594313000 asseritamente effettuata il 04/10/2017 non è valida perché effettuata da ad indirizzo diverso da quello risultante dall'AIRE (all. 10 fascicolo CP_2 agenzia delle entrate). Ciò posto, occorre valutare se sia decorsa la prescrizione in riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento, tenendo conto dell'applicazione della legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020. Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Occorre altresì rilevare che per glia vvisi di addebito dei quali non è stata provata la notifica, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza di pagamento dei contributi richiesti inerenti a “IVS” gestione artigiani. Ebbene, applicando la normativa sopra esposta ai singoli atti impositivi emerge quanto segue:
- in relazione all'avviso di addebito n. 324201300007122857000 notificato in data 11.06.2013 è valido atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02420179004677521000 notificata in data 12.04.2018 con invio all'indirizzo estero e con deposito presso la casa Comunale, con la conseguenza che al momento della notifica dell'intimazione opposta (in data 18.2.2022) il termine di prescrizione non era ancora maturato;
- in relazione alla cartella n. 02420170004029355000 notificata il 15.11.2017 l'intimazione di pagamento opposta è valido atto interruttivo, perché intervenuta nella data del 18.2.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione dei termini Covid;
- in relazione alla cartella n. 02420150009069989000 notificata il 01.02.2016, l'intimazione di pagamento opposta non è valido atto interruttivo, perché intervenuta nella data del 18.2.2022,
9 allorchè era già maturato il termine di prescrizione, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 32420160000331304000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2015, primo e secondo trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 18 maggio e 20 agosto 2015 (vedasi circolare n. 26 del 2015); da dette date CP_2
è decorso il termine quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 324201600001503407000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2015, quarto trimestre, la cui scadenza di pagamento era individuata nella data del 16 febbraio 2016 (vedasi circolare n. 26 del 2015); da detta data è decorso il termine CP_2 quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito nr. 32420170000041868000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2014, terzo e quarto trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 (vedasi circolare n. 19 del 2014); da dette CP_2 date è decorso il termine quinquennale di prescrizione maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022, pur tenendo conto della sospensione dei termini Covid;
- l'avviso di addebito n. 32420170000594313000, per il quale per i motivi sopra esposti non vi è prova della notifica, riguarda contributi IVS gestione artigiani dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016, primo e secondo trimestre, le cui scadenze di pagamento erano individuate nelle date del 16 maggio, 22 agosto 2016 (vedasi circolare n. 15 del 2016); da dette date è CP_2 decorso il termine quinquennale di prescrizione utilmente interrotto, tenendo conto della sospensione dei termini Covid, dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta intervenuta nella data del 18.2.2022. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere dichiarata l'illegittimità
10 dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 02420150009069989000 ed agli avvisi di addebito nr. 32420160000331304000, 324201600001503407000, nr. 32420170000041868000, i cui contributi devono ritenersi prescritti. Nella restante parte, deve dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Nulla per le spese nei confronti di attesi i motivi della CP_3 decisione. Nei confronti delle altre parti si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna di e CP_2
in solido alla refusione della restante a favore di Controparte_1 parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.03.2022 da
, così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente limitatamente alla cartella n. 02420150009069989000 ed agli avvisi di addebito nr. 32420160000331304000, 324201600001503407000, nr. 32420170000041868000;
- dichiara nella restante parte la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alle cartelle ed avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali;
-nulla per le spese nei confronti di CP_3
- dispone nei confronti delle altre parti la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna di e in CP_2 CP_5 solido alla refusione in favore di parte ricorrente della residua metà, liquidata in € 932,50 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
11