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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTRICE Parte_1
con l'avv. Paola Civili
e
Controparte_1
CONVENUTO
con l'avv. Riccardo Vicerè
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il supercondominio di Parte_1 Controparte_1
riferendo in sintesi quanto segue:
[...] - l'attrice è proprietaria di un appartamento – posto nella palazzina n. 13 –
facente parte di tale supercondominio;
- dopo il suo acquisto dell'appartamento – risalente al 2007 – sono stati abusivamente piantati alberi, siepi ed arbusti sui tre lati adiacenti a tale palazzina;
- tali piante – cresciute nel tempo – arrecano pregiudizi alla proprietà dell'attrice in quanto agevolano l'eventuale accesso di malintenzionati e di animali nel suo appartamento, ne riducono la luminosità, pregiudicano la visione del panorama originariamente goduto e favoriscono la propagazione di possibili incendi;
- l'assemblea del supercondominio – con delibera dell'8.2.2022 – ha conseguentemente stabilito di procedere al “taglio completo delle siepi e degli
alberi relativi alla palazzina 13…con spese a carico dell'intero
Supercondominio entro 30 giorni”;
- l'amministratore del supercondominio – nonostante il tempo trascorso – non ha dato tuttavia esecuzione a tale delibera;
- il posizionamento delle piante comporta – in diritto – anche la violazione delle distanze previste dall'art. 892 cod. civ. e sussiste pertanto il diritto dell'attrice ad ottenerne comunque l'eliminazione e/o il taglio.
Ha pertanto concluso chiedendo:
in via principale, l'accertamento della responsabilità del supercondominio per non aver dato esecuzione alla richiamata delibera assembleare e la conseguente condanna dello stesso alla completa eliminazione delle piante;
in via subordinata,
l'accertamento del diritto dell'attrice all'eliminazione comunque delle piante – anche per la dedotta violazione delle distanze previste dall'art. 892 cod. civ. – e l'uguale condanna del convenuto a tale eliminazione (con espressa autorizzazione – in caso di inottemperanza – al taglio delle stesse a cura dell'attrice ed a spese del convenuto).
Il supercondominio si è costituito eccependo – con riguardo alla domanda principale
– la nullità della richiamata delibera dell'8.2.2022 e – con riguardo alla domanda subordinata – la previa necessità di integrare il contraddittorio con tutti i singoli condòmini.
Ha comunque contestato la fondatezza di tali domande – nel merito – chiedendone il conseguente rigetto.
Le parti hanno depositato le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve innanzitutto ritenersi – con riguardo alla domanda principale – il difetto di
legittimazione passiva del convenuto in giudizio. Controparte_1
La stessa attrice ha evidenziato che l'assemblea del supercondominio – con delibera dell'8.2.2022 – aveva stabilito di procedere al “taglio completo delle siepi e degli alberi relativi alla palazzina 13…con spese a carico dell'intero Supercondominio
entro 30 giorni” (doc. 11 allegato all'atto di citazione).
E' noto – in proposito – che fra i doveri dell'amministratore rientra quello di
“eseguire le deliberazioni dell'assemblea” (art. 1130, n. 1, cod. civ.) e che la relativa omissione costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare l'eventuale revoca giudiziale di tale organo gestorio (art. 1129, comma 12, n. 2, cod. civ.).
L'omessa esecuzione della richiamata delibera – la cui piena validità viene presupposta e sostenuta in questa sede dalla stessa attrice – non conduce pertanto a configurare alcuna possibile “responsabilità del supercondominio” (apoditticamente affermata – invece – nell'atto introduttivo) e potrebbe semmai astrattamente fondare una diversa responsabilità personale dell'amministratore in proprio (se del caso,
anche risarcitoria) – nei confronti della condòmina – per effetto del negligente espletamento del suo incarico gestorio.
Deve inoltre condividersi – in proposito – quanto rilevato dal convenuto (sia pure soltanto in comparsa conclusionale) riguardo alla previsione nell'art. 1105, comma 4,
cod. civ. di una diversa forma di tutela specifica e preventiva a disposizione del condòmino in tali casi di inerzia gestoria, da attivarsi però in sede non contenziosa e volta a consentire un eventuale intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria
proprio sul piano concreto dell'amministrazione (“Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”): si tratta di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione – previsto in materia di comunione ma ritenuto pacificamente applicabile anche in ipotesi di condominio – ugualmente da attivarsi nei personali confronti dell'amministratore.
Né appare possibile valutare in questa sede – nel diverso contraddittorio con il
supercondominio – l'effettiva sussistenza o meno dell'obbligo per l'amministratore di eseguire la richiamata delibera e – conseguentemente – di accertare anche solo in via incidentale la sua eventuale nullità (peraltro negata dalla stessa attrice) al fine di escludere tale obbligo: valutazione – questa – che resta semmai riservata ai differenti giudizi – come sopra individuati – da proporre appunto nei diretti confronti
dell'amministratore in proprio.
I precedenti rilievi inducono – di riflesso – ad escludere anche un interesse concreto
ed attuale dell'attrice con riguardo alla domanda subordinata: appare infatti evidente che – sussistendo allo stato una delibera non sospesa nella sua efficacia in alcuna sede giudiziale e tantomeno revocata in via autonoma dallo stesso organo assembleare – solo l'eventuale esito infruttuoso del diverso strumento ex art. 1105
cod. civ. a disposizione del condòmino potrebbe giustificare (sul piano dell'interesse)
una domanda giudiziale in sede contenziosa nei confronti del supercondominio
finalizzata di fatto a quello stesso esito sostanziale (l'eliminazione delle piante) già
direttamente previsto nella decisione assembleare assunta “motu proprio” dal
medesimo ente (non assumendo alcun rilievo – in tale ottica – che l'eliminazione venga giudizialmente pretesa dall'attrice sulla base del diverso ed autonomo “titolo
legale” ex art. 892 cod. civ. in materia di distanze).
Si tratta anche in questo caso di un rilievo preliminare assorbente che rende superflua ogni valutazione successiva sull'eccepita necessità – con riguardo a tale domanda subordinata – di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condòmini.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio – seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
dichiara – con riguardo alla domanda principale – il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
dichiara – con riguardo alla domanda subordinata – il difetto d'interesse ad agire;
condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, liquidate in euro
3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
4.2.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTRICE Parte_1
con l'avv. Paola Civili
e
Controparte_1
CONVENUTO
con l'avv. Riccardo Vicerè
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il supercondominio di Parte_1 Controparte_1
riferendo in sintesi quanto segue:
[...] - l'attrice è proprietaria di un appartamento – posto nella palazzina n. 13 –
facente parte di tale supercondominio;
- dopo il suo acquisto dell'appartamento – risalente al 2007 – sono stati abusivamente piantati alberi, siepi ed arbusti sui tre lati adiacenti a tale palazzina;
- tali piante – cresciute nel tempo – arrecano pregiudizi alla proprietà dell'attrice in quanto agevolano l'eventuale accesso di malintenzionati e di animali nel suo appartamento, ne riducono la luminosità, pregiudicano la visione del panorama originariamente goduto e favoriscono la propagazione di possibili incendi;
- l'assemblea del supercondominio – con delibera dell'8.2.2022 – ha conseguentemente stabilito di procedere al “taglio completo delle siepi e degli
alberi relativi alla palazzina 13…con spese a carico dell'intero
Supercondominio entro 30 giorni”;
- l'amministratore del supercondominio – nonostante il tempo trascorso – non ha dato tuttavia esecuzione a tale delibera;
- il posizionamento delle piante comporta – in diritto – anche la violazione delle distanze previste dall'art. 892 cod. civ. e sussiste pertanto il diritto dell'attrice ad ottenerne comunque l'eliminazione e/o il taglio.
Ha pertanto concluso chiedendo:
in via principale, l'accertamento della responsabilità del supercondominio per non aver dato esecuzione alla richiamata delibera assembleare e la conseguente condanna dello stesso alla completa eliminazione delle piante;
in via subordinata,
l'accertamento del diritto dell'attrice all'eliminazione comunque delle piante – anche per la dedotta violazione delle distanze previste dall'art. 892 cod. civ. – e l'uguale condanna del convenuto a tale eliminazione (con espressa autorizzazione – in caso di inottemperanza – al taglio delle stesse a cura dell'attrice ed a spese del convenuto).
Il supercondominio si è costituito eccependo – con riguardo alla domanda principale
– la nullità della richiamata delibera dell'8.2.2022 e – con riguardo alla domanda subordinata – la previa necessità di integrare il contraddittorio con tutti i singoli condòmini.
Ha comunque contestato la fondatezza di tali domande – nel merito – chiedendone il conseguente rigetto.
Le parti hanno depositato le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve innanzitutto ritenersi – con riguardo alla domanda principale – il difetto di
legittimazione passiva del convenuto in giudizio. Controparte_1
La stessa attrice ha evidenziato che l'assemblea del supercondominio – con delibera dell'8.2.2022 – aveva stabilito di procedere al “taglio completo delle siepi e degli alberi relativi alla palazzina 13…con spese a carico dell'intero Supercondominio
entro 30 giorni” (doc. 11 allegato all'atto di citazione).
E' noto – in proposito – che fra i doveri dell'amministratore rientra quello di
“eseguire le deliberazioni dell'assemblea” (art. 1130, n. 1, cod. civ.) e che la relativa omissione costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare l'eventuale revoca giudiziale di tale organo gestorio (art. 1129, comma 12, n. 2, cod. civ.).
L'omessa esecuzione della richiamata delibera – la cui piena validità viene presupposta e sostenuta in questa sede dalla stessa attrice – non conduce pertanto a configurare alcuna possibile “responsabilità del supercondominio” (apoditticamente affermata – invece – nell'atto introduttivo) e potrebbe semmai astrattamente fondare una diversa responsabilità personale dell'amministratore in proprio (se del caso,
anche risarcitoria) – nei confronti della condòmina – per effetto del negligente espletamento del suo incarico gestorio.
Deve inoltre condividersi – in proposito – quanto rilevato dal convenuto (sia pure soltanto in comparsa conclusionale) riguardo alla previsione nell'art. 1105, comma 4,
cod. civ. di una diversa forma di tutela specifica e preventiva a disposizione del condòmino in tali casi di inerzia gestoria, da attivarsi però in sede non contenziosa e volta a consentire un eventuale intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria
proprio sul piano concreto dell'amministrazione (“Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”): si tratta di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione – previsto in materia di comunione ma ritenuto pacificamente applicabile anche in ipotesi di condominio – ugualmente da attivarsi nei personali confronti dell'amministratore.
Né appare possibile valutare in questa sede – nel diverso contraddittorio con il
supercondominio – l'effettiva sussistenza o meno dell'obbligo per l'amministratore di eseguire la richiamata delibera e – conseguentemente – di accertare anche solo in via incidentale la sua eventuale nullità (peraltro negata dalla stessa attrice) al fine di escludere tale obbligo: valutazione – questa – che resta semmai riservata ai differenti giudizi – come sopra individuati – da proporre appunto nei diretti confronti
dell'amministratore in proprio.
I precedenti rilievi inducono – di riflesso – ad escludere anche un interesse concreto
ed attuale dell'attrice con riguardo alla domanda subordinata: appare infatti evidente che – sussistendo allo stato una delibera non sospesa nella sua efficacia in alcuna sede giudiziale e tantomeno revocata in via autonoma dallo stesso organo assembleare – solo l'eventuale esito infruttuoso del diverso strumento ex art. 1105
cod. civ. a disposizione del condòmino potrebbe giustificare (sul piano dell'interesse)
una domanda giudiziale in sede contenziosa nei confronti del supercondominio
finalizzata di fatto a quello stesso esito sostanziale (l'eliminazione delle piante) già
direttamente previsto nella decisione assembleare assunta “motu proprio” dal
medesimo ente (non assumendo alcun rilievo – in tale ottica – che l'eliminazione venga giudizialmente pretesa dall'attrice sulla base del diverso ed autonomo “titolo
legale” ex art. 892 cod. civ. in materia di distanze).
Si tratta anche in questo caso di un rilievo preliminare assorbente che rende superflua ogni valutazione successiva sull'eccepita necessità – con riguardo a tale domanda subordinata – di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condòmini.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio – seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
dichiara – con riguardo alla domanda principale – il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
dichiara – con riguardo alla domanda subordinata – il difetto d'interesse ad agire;
condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, liquidate in euro
3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
4.2.2025. IL GIUDICE