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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 172/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 29/01/2023 al n. 172/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MUGNAI ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocatura Regionale e rappresentata e difesa dall'avv. FALSINI MARIA LETIZIA dell'Avvocatura Regionale, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_2 studio dell'avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 14/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 20.05.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n.1315 del 2022 pronunciata dal
Tribunale di Arezzo in data 14.12.2022 e, notificata via p.e.c. in data 21.12.22, e per tutti i motivi sopra dedotti ed argomentati, Voglia: in via principale, ammettere la prova testimoniale richiesta da parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità della
per il risarcimento dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c., condannare la al risarcimento dei danni formulati dalla Sig.ra Controparte_1
indicati nella somma di € 7.918,00 settemilanovecentodiciotto/00), Parte_1 come da documentazione allegata in atti, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria richiesta in primo grado e di cui si rinnova in questa sede ogni istanza, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dal dovuto alla proposizione della domanda nonché oltre interessi ex art.
1284 comma IV c.c. dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite da regolare in base al principio di soccombenza;
in ipotesi, Voglia riformare la sentenza di primo grado in ordine alla condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della e della Provincia di , Controparte_1 CP_2 disponendo la compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione dell'interesse ad agire quale presupposto di esclusione della capacità del teste ai sensi dell'art.246 cpc, ad oggi non risolta con pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché in ragione della soccombenza reciproca disposta di fatto in sentenza tra le parti del giudizio;
in ulteriore gradata ipotesi, Voglia l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese di lite a carico di parte attrice in favore della CP_2
, modificando il provvedimento in correlazione all'attività professionale
[...] effettivamente resa dalla predetta convenuta nel giudizio di primo grado, escludendo dalle competenze liquidate la fase decisoria cui la stessa non ha partecipato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Con riserva di ripetizione delle spese legali medio tempore corrisposte dalla Sig.ra in esecuzione Parte_1 della sentenza oggi impugnata, nell'ipotesi di accoglimento del motivo sub.1) dell'atto di appello. Et salvis iuribus. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali già formulate in atti, in particolare, rinnovando la richiesta di ammissione della prova orale sulle circostanze di prova dei capitoli di cui alla premessa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nonché della memoria ex art.183 n.2 cpc di parte attrice, in particolare dei capitoli dal n.1 al n.12 con i testimoni ivi indicati, potendo gli stessi fornire la prova dei fatti dai quali sono scaturiti gli eventi di danno riportati dalla
Sig.ra a seguito del sinistro da fauna selvatica occorso in data 20.10.2019. Parte_1
Si rinnova altresì la richiesta di C.T.U. tecnica volta all'accertamento del valore del veicolo di proprietà della Sig.ra al momento del sinistro e dei danni da questa Parte_1 subiti a causa del sinistro stesso”;
Per la parte appellata : “Voglia L'Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, - respingere, in quanto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto, l'appello promosso da , avverso Parte_1 la sentenza n. del Tribunale di Arezzo n. 1315/2022, depositata il 14/12/2022, notificata in data 21/12/2022, emessa nel procedimento rg n. 621/2021 , e per l'effetto, confer- mare la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in CP_2 via preliminare: dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dall'appellata , in assenza Controparte_1 di impugnazione incidentale sul punto, accertare e dichiarare l'esistenza del giudicato sul capo dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale si è pronunciato sulla questione, dichiarando l'estromissione della dal giudizio per carenza di legittimazione CP_2 passiva;
nel merito respingere il secondo e terzo motivo di impugnazione e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza di condanna dell'attrice alla refusione delle spese in favore della come liquidate dal Tribunale. Con vittoria di spese e Controparte_2 compensi anche del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze la e la proponendo Controparte_1 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 1315/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la domanda proposta nei confronti della ed avente ad oggetto Controparte_1 il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dall'impatto con un cinghiale, che aveva attraversato improvvisamente la strada mentre la vettura, condotta da
, stava percorrendo la SP540, in direzione Ambra. Controparte_3
In proposito il primo giudice, aderendo al più recente orientamento adottato dalla Corte di Cassazione in materia, riteneva corretto l'inquadramento della fattispecie nella previsione di cui all'art. 2052 c.c. ed affermava la legittimazione passiva della , CP_1 quale ente ratione temporis utilizzatore della fauna selvatica. Con la stessa pronuncia il
Tribunale dichiarava invece la carenza di legittimazione passiva della CP_2
, di cui era confermata l'estromissione dal giudizio, sul presupposto che la
[...]
non aveva proposto nei suoi confronti alcuna domanda in termini di rivalsa e CP_1 che la parte attrice, che ne aveva richiesto la chiamata in causa, aveva agito unicamente ai sensi dell'art. 2052 c.c., norma rispetto alla quale l'unico soggetto legittimato era la
. Nel merito il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda della CP_1
nei confronti della , evidenziando la mancata prova del un nesso Parte_1 CP_1 causale tra il danno e l'azione di un animale selvatico appartenente ad una delle specie protette ai sensi della L. 157/1992 e, dunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. In proposito esponeva il Tribunale che l'attrice non aveva fornito neppure la prova che il sinistro fosse avvenuto a seguito dell'impatto con un qualsiasi animale, escludendo che ciò potesse evincersi da quanto meramente presunto nella relazione redatta dai Carabinieri, intervenuti solo alcune ore dopo l'accadimento e che non avevano dato atto di aver rinvenuto nel luogo del sinistro, né nelle vicinanze, alcun elemento riconducibile alla presenza di un animale, tantomeno di specie appartenente alla fauna selvatica, che si fosse scontrato con l'auto. Ribadiva in proposito l'inammissibilità di tutte le prove orali formulate dall'attrice in quanto indicavano come unico testimone che, quale conducente del mezzo a cui la , Controparte_3 CP_1 costituendosi, aveva attribuito la responsabilità del sinistro, era stato dichiarato incapace ex art. 246 c.p.c. Aggiungeva il primo giudice che neppure era stato provato dalla che l'urto con l'animale, qualora avvenuto, fosse stato la causa effettiva Parte_1 del danno, non avendo fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 co I c.c. L'attrice era stata quindi condannata a rifondere le spese di lite sia alla , sia alla CP_1
. CP_2
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del conducente del veicolo, , indicato come testimone da parte attrice;
errore Controparte_3 nell'aver ritenuto che l'incapacità di detto testimone sarebbe derivata dalla sua potenziale responsabilità nella causazione del sinistro;
erroneo rigetto delle prove testimoniali richieste;
2) erronea condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di
[...]
in applicazione del principio di soccombenza, senza considerare il contrasto CP_4 giurisprudenziale sussistente in punto di incapacità a testimoniale del conducente, che ben avrebbe potuto integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sostenere la compensazione;
erronea condanna alle spese anche con riferimento alla mancata valutazione di una soccombenza reciproca, atteso il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla e l'inquadramento della fattispecie CP_1 nell'ambito dell'art. 2052 c.c. come prospettato dalla;
Parte_1
3) erronea liquidazione delle spese di lite in favore della con Controparte_2 riferimento a tutte le fasi della lite, non avendo quest'ultima partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, né alla discussione, non avendo neppure depositato comparse conclusionali e repliche, stante la sua intervenuta estromissione.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, riproponendo comunque ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni formulate in primo grado, con riferimento al proprio difetto di legittimazione passiva, nonché alla sussunzione della fattispecie nell'art. 2043 c.c., contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria.
Si costituiva altresì la che contestava le censure mosse dalla parte Controparte_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata, rilevando, quanto al primo motivo di gravame, che l'appellante si era limitata a censurare la statuizione sulla incapacità del testimone, mentre non aveva impugnato anche l'esclusione della legittimazione passiva della , dunque passata in giudicato. Riguardo al terzo motivo di appello CP_2 deduceva infine che non vi era stato l'assenso di tutte le parti rispetto alla richiesta estromissione, che dunque il giudice aveva dovuto riservare in via definitiva alla decisione con sentenza. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e il perimetro della decisione – Non è in discussione che verso le
5,30 del 20.10.2019 stava guidando l'autovettura di proprietà di Controparte_3
quando, mentre stava percorrendo la SP 540 in direzione Ambra, Parte_1 avveniva un incidente a seguito del quale l'auto rimaneva danneggiata nella parte anteriore destra. Quello che è invece in questa sede oggetto di contestazione è la ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, la verificazione o meno di un impatto tra l'auto ed un animale che attraversava la strada, nonché la tipologia dello stesso, con particolare riferimento alla sua appartenenza alla fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
In proposito risulta dagli atti che verso le 7,40 del 20.10.2019 i Carabinieri della
Stazione di Bucine davano atto che, durante un servizio perlustrativo, mentre percorrevano la SP 540 in direzione Ambra, avevano notato, all'altezza di Capannole, un'autovettura tipo Fiat CUBO bianca, tg. FA 302AW ferma a bordo strada, con nei presso l'autista, identificato in , che riferiva che qualche ora prima Controparte_3 era stato urtato da un cinghiale che era poi scappato. Nella nota di servizio redatta dai
Carabinieri si rilevava come l'auto appariva danneggiata nella parte anteriore destra e che entrambi gli airbag risultavano esplosi, mentre non emergevano tracce della presenza dell'animale, che i militari si limitavano a presumere avesse urtato il veicolo.
Con particolare riferimento al profilo causale del sinistro è controversa l'ammissibilità della testimonianza del medesimo conducente del veicolo, , su cui Controparte_3
l'attrice fonda l'assolvimento del relativo onere della prova a suo carico.
Coperta da giudicato, in quanto non oggetto di alcun motivo di appello, è invece l'esclusione della legittimazione passiva della e la ribadita Controparte_2 estromissione dal giudizio (già anteriormente dichiarata con ordinanza).
Del pari coperta da giudicato, per mancanza di specifica impugnazione, deve essere ritenuta l'affermazione della legittimazione passiva della e Controparte_1
l'inquadramento della fattispecie nella previsione di cui all'art. 2052 c.c.
A tale ultimo proposito si osserva come la appellata, risultata vincitrice rispetto CP_1 alla domanda di merito, ma soccombente rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione, si è limitata a reiterare quest'ultima ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza formulare sul punto alcun motivo di appello in via incidentale.
Il Tribunale ha in relazione a tale aspetto espressamente respinto l'eccezione sollevata dalla per cui quest'ultima, se in questo grado voleva insistere in tale eccezione CP_1 aveva l'onere di proporre appello incidentale sul punto (cfr. Cass. S.U. 12 maggio
2017, n. 11799), mentre ciò non ha fatto, di talché la suddetta statuizione è passata in giudicato;
appare dunque inammissibile la mera riproposizione da parte sua di tale eccezione.
Lo stesso è a dirsi dell'accoglimento della domanda dell'attrice sotto il profilo di cui all'art. 2052 c.c. con esclusione della subordinata domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., su cui il Tribunale si è espressamente pronunciato in senso sfavorevole alla prospettazione della , che per ottenere una rivalutazione della CP_1 statuizione sul punto (trattandosi di domanda caratterizzata da differente causa petendi rispetto a quella accolta) avrebbe dovuto formulare un appello incidentale. Non avendolo fatto, tale questione è divenuta incontrovertibile.
Invero, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U.
12/05/2017 n. 11799 cit.), “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2,
c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso cfr. Cass. 27/09/2024 n. 25876; Cass. 13/09/2022 n. 26850).
A proposito della richiesta di inquadramento della domanda ex art. 2043 c.c. - reiterata dalla ex art. 346 c.p.c. - deve comunque aggiungersi la assoluta carenza di CP_1 interesse della detta appellata, risultata vincitrice nel merito, stante l'intervenuto rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale, previa sussunzione della fattispecie nell'art 2052 c.c.
2. Il primo motivo di appello: l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. –
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea esclusione delle prove testimoniali richieste in primo grado, sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di incapacità dell'unico testimone indicato, corrispondente al conducente dell'autovettura al momento del sinistro, . Controparte_3
In proposito il Tribunale, dopo aver declinato il contenuto dell'onere della prova gravante sulla parte attrice con la seguente statuizione non oggetto di impugnazione:
'…l'attore, per fornire la prova del nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il danno riportato all'autoveicolo, sarà tenuto a provare: 1) che il danno sia derivato dall'urto dell'autovettura con un animale;
2) che l'animale in questione fosse appartenente alla c.d. fauna selvatica, ovvero alle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, comunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
3) che
l'urto con l'animale sia stata la causa effettiva del danno, ovvero sarà tenuto a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c. o, in alternativa, a dimostrare
l'assenza di responsabilità del conducente per il sinistro, ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro medesimo e, dunque, fornendo la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c….', ha escluso che dette prove potessero essere ricavate dalla annotazione redatta dai Carabinieri, intervenuti diverse ore dopo il sinistro (di cui si è detto sopra), ed ha quindi reiterato l'accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare di , così argomentando: 'l'attrice non risulta aver Controparte_3 provato la circostanza che il sinistro fosse derivato dall'urto con un animale neppure attraverso prove orali, dal momento che i capitoli di prova testimoniale sul punto sono risultati inammissibili, in quanto – come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del
16.09.2022 - indicanti come unico teste , ossia il conducente del Controparte_3 veicolo incidentato;
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è risultato incapace a testimoniare in senso tecnico, atteso che appariva legittimato ad essere parte del presente giudizio. Ed infatti, dal momento che la convenuta, a pagina n. 24 CP_1 della comparsa di costituzione, ha asserito che la responsabilità del sinistro poteva essere attribuita anche al conducente del mezzo, non essendovi prova che lo stesso avesse “(…) posto in essere tutto ciò che poteva per evitare la presunta collisione o quantomeno abbia condotto l'auto nel rispetto del limite di velocità e delle norme di prudenza richieste nel caso concreto. Al contrario, l'esplosione degli airbag e gli ingenti danni riportati dall'autovettura dimostrano una velocità non rispettosa dei limiti di velocità imposti nel centro abitato in cui risulta essere avvenuto il sinistro (…)”, appare evidente che, essendosi verificato il danno all'autovettura mentre era proprio il teste che stava conducendo il veicolo danneggiato, avrebbero potuto individuarsi profili di responsabilità anche in capo allo stesso e, pertanto, il predetto teste avrebbe potuto avere un interesse attuale e concreto a partecipare al presente giudizio', e di seguito ancora: '… Inoltre, l'attrice medesima, non risulta aver fornito neppure la prova, alternativa, dell'assenza di responsabilità del conducente per il sinistro, poiché non ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro, né ha fornito la prova liberatoria di cui all'art.
2054, comma primo, c.c.. Ed infatti, i capitoli di prova testimoniali sul punto – come già ribadito in precedenza – sono risultati inammissibili, in quanto indicanti come unico teste un soggetto incapace a testimoniare'. L'appellante, dopo aver premesso che la questione dell'incapacità a testimoniare è ancora dibattuta in giurisprudenza, con particolare riferimento al conducente del veicolo danneggiato da un terzo, senza che sul punto siano intervenute le Sezioni Unite, evidenziava l'opportunità di ritenere nella fattispecie l'ammissibilità della testimonianza del conducente del veicolo, considerandolo portatore di un interesse di mero fatto rispetto all'esito del giudizio in questione.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento per come di seguito specificato.
Rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (cfr. da ultimo Cass. 7171/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022, con specifico riferimento alla testimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale oggetto di giudizio;
in generale anche Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10382 del 17/07/2002).
Non ha, invece, rilevanza, ai fini dell'incapacità a testimoniare, l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 805 del 20/02/1978; Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 9353 del 08/06/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 07/09/2012; Cass., Sez.
2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).
In tale ottica la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, ad esempio, che il condebitore solidale sia da ritenersi incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, avendo un interesse giuridico che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creditori non lo abbiano evocato in causa (cfr.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del
26/02/1965), potendo cessare detta incapacità solo in caso di rinuncia alla solidarietà, disciplinata dall'art. 1311 c.c. (cfr. ancora Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del
29/03/2023). Ora, nel caso di specie, come condivisibilimente evidenziato dal primo giudice, la
, costituendosi, nel dedurre la propria assenza di ogni responsabilità, Controparte_1 ha rilevato la mancanza della prova che il conducente del veicolo aveva fatto tutto il possibile per evitare l'evento (cfr pagg 24, 25 comparsa), eccependo infine, ancorchè in subordine, il concorso di colpa del conducente (cfr. pag. 29 comparsa).
Tale circostanza, valutata congiuntamente all'affermazione – non impugnata – con la quale il Tribunale ha affermato che l'attrice aveva omesso di provare non solo che vi era stato un impatto con un animale facente parte della fauna selvatica, ma altresì che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare detto scontro, sono in concreto idonee ad individuare un interesse personale, attuale e concreto del conducente con riferimento alla specifica domanda formulata ed alle difese spiegate dalla CP_1 convenuta. Dal chè l'incapacità a testimoniare di ai sensi dell'art. Controparte_3
246 c.p.c.
Non appare dunque pertinente allo specifico caso in esame, né comunque dirimente, il risalente precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. n° 5858 del 25.05.1993) con il quale si è escluso l'interesse personale del conducente del veicolo, nella causa introdotta dal proprietario del mezzo contro l'eventuale danneggiante, qualora quest'ultimo non abbia proposto a sua volta domanda riconvenzionale. Si tratta infatti di fattispecie che si inserisce nella valutazione dell'interesse alla causa del conducente in relazione alla possibilità del medesimo di richiedere a sua volta di essere risarcito dal soggetto individuato come danneggiato, che può a sua volta proporre domanda riconvenzionale.
Peraltro si tratta di un orientamento già da tempo mutato dalla Cassazione, che ha più di recente ormai affermato l'incapacità del conducente del veicolo a testimoniare nel giudizio intentato da un soggetto danneggiato contro un altro soggetto potenzialmente responsabile, in quanto a sua volta titolare di un interesse giuridico e non di mero fatto, con riferimento anche al profilo risarcitorio, anche se questo sia stato già erogato ed anche se sia per lo stesso intervenuta la prescrizione, la quale potrebbe non essere maturata per danni a decorso occulto o c.d. lungolatenti (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022Cass. 19121/2019; Cass. Ord. 12660/2018; Cass.
19258/2015; Cass. 16541/2012; Cass. 13585/2004).
Per tutti i suddetti motivi deve dunque essere confermata l'incapacità a testimoniare del conducente non proprietario del veicolo, unico testimone indicato da parte attrice, con conseguente esclusione della responsabilità della per mancata prova del nesso CP_1 causale tra danno e presenza sulla strada di un animale, sotto tutti i profili indicati dal
Tribunale.
3.Il secondo motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Con il secondo motivo di appello la ha contestato la sua condanna alla refusione delle spese Parte_1 di lite del primo grado sia nei confronti della , sia della in applicazione CP_1 CP_2 del principio di soccombenza.
A sostegno del gravame ha invocato la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, totale o almeno parziale, sotto due ordini di profili:
a) la sussistenza di un irrisolto conflitto giurisprudenziale in punto di incapacità a testimoniale del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro;
2) la mancata considerazione della sussistenza di una soccombenza reciproca, laddove è stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ed è stata CP_1 condiviso l'inquadramento giuridico della fattispecie prospettato dall'attrice ex art. 2052
c.c., anziché quello sostenuto da convenuta e terza chiamata ex art. 2043 c.c.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Con il DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 è stata introdotta l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., laddove è prevista la compensazione delle spese 'se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…'
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'istituto della compensazione è sottoposto ad un rigoroso regime legislativo, che ne ammette l'applicazione in via eccezionale e in casi specificamente individuati dalla legge.
Su quest'ultima formulazione della norma è intervenuta la Corte Costituzionale che con pronuncia n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Si comprende, dunque, che l'intervento della Corte Costituzionale, sebbene vada ad allargare l'ambito applicativo della disposizione riconoscendo alle ipotesi nominate una funzione paradigmatica, fa sempre e comunque riferimento a fattispecie analoghe a quelle menzionate, “riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, cioè situazioni impreviste ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste, le quali potrebbero costituire una remora a far valere i proprio diritti (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ne consegue che il caso di specie esula dal perimetro di attuazione dell'art. 92, co. 2
c.p.c., non avendo le ragioni poste alla base dell'istanza di compensazione i caratteri richiesti dalla norma.
Per come sopra specificato al momento dell'introduzione del giudizio (nel 2023) era infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in punto di incapacità a testimoniale, anche nel particolare caso del conducente non proprietario del veicolo, per come già sopra specificato. Altrettanto consolidata era ormai la giurisprudenza di legittimità con riguardo all'inquadramento giuridico ex art. 2052 c.c. del danno da c.d. fauna selvatica, per come ampiamente spiegato dal primo giudice.
Riguardo al secondo profilo del motivo di appello, si osserva come, seguendo un ormai univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e/o che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Non rileva invece il rigetto di una eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta quando, come nel caso in esame, la stessa risulti tuttavia vincitrice con riferimento alla domanda di merito. Stesso a dirsi per la sussunzione della domanda in una fattispecie giuridica, piuttosto che in altra: nel caso di specie, peraltro, la parte attrice aveva proposto la propria domanda risarcitoria in via principale ex art. 2052 c.c. e, in subordine, anche ex art. 2043 c.c., con rigetto di quella prospettata ex art. 2052 c.c., ritenuta giuridicamente corretta dal primo giudice, per difetto di prova del nesso di causalità.
4.Il terzo motivo di appello: la quantificazione delle spese di lite liquidate in favore della – Con il terzo motivo di gravame si contesta il quantum delle CP_2 spese di lite liquidate in favore della con riferimento a tutte le fasi, Controparte_2 senza tenere conto che, stante la sua intervenuta estromissione, la stessa non aveva partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, né aveva depositato le comparse ex art. 190 c.p.c.
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Con l'ordinanza emessa in data 16.09.2022 – all'esito dell'udienza cartolare del
15.09.2022 – il Tribunale accogliendo la richiesta formulata dalla , Controparte_2 ne ha dichiarato la estromissione dal giudizio;
ha quindi respinto tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza fissata per precisazione delle conclusioni in data 29.09.2022, nessuno si è presentato per la , che non risulta aver depositato le comparse CP_2 conclusionali e di replica come da concessi termini ex art. 190 c.p.c.
A tale proposito si osserva che con l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'estromissione della , all'evidenza al di fuori delle fattispecie previste dagli artt. CP_2
108, 109 c.p.c. (trattandosi piuttosto di una questione di legittimazione anticipata con ordinanza), il Tribunale aveva comunque riservato alla sentenza la regolamentazione delle spese anche con riferimento alla . Dunque quest'ultima aveva tutto CP_2
l'interesse ad esaminare la sentenza anche solo limitatamente a quest'ultimo profilo.
Il fatto che quest'ultima non sia comparsa alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni e non abbia depositato le memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c. giustifica pertanto una riduzione al minimo del compenso relativo alla fase decisoria, che non può comunque essere totalmente escluso, considerato che la relativa voce (come da art 12 co III lett. d) DM cit.) comprende oltre alle difese orali o scritte ed alle repliche anche l'assistenza alle difese delle altre parti e l'esame del provvedimento decisorio. In particolare il contenuto delle attività attinenti alla c.d. fase decisionale sono così descritte dalla citata norma: “per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera”.
Il primo giudice ha liquidato in favore della le spese di lite pari a complessive CP_2 euro 4397,00 oltre oneri di legge, così quantificate: in euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale.
Tale computo, che tiene conto dei valori medi previsti nella tabella aggiornata ratione temporis, deve dunque essere ridotto al minimo quanto alla fase decisionale, in considerazione della ridotta attività svolta dalla in relazione alla stessa, con CP_2 esclusione di ogni attività inerente la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In applicazione dell'art 4 co I DM 55/14 e succ. modif. per la fase decisoria dovrà essere liquidato l'importo di euro 850,50 (1701,00 al 50%), fermi restando invece gli importo già liquidati dal Tribunale per le altre fasi. Ne consegue che l'importo che l'attrice dovrà liquidare in favore della a titolo di refusione delle spese di lite sarà pari ad CP_2 euro 3.546,50 (euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 850,50 per la fase decisionale) oltre oneri di legge.
5.Le spese di lite - Nel caso di specie si osserva come l'accoglimento, parziale, del solo motivo di appello concernente la quantificazione delle spese di lite liquidate in favore della non determina alcun effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c., con la CP_2 conseguenza che in questa sede dovranno essere liquidate le sole spese del secondo grado.
Le stesse seguono il principio della soccombenza totale nei confronti della e nei CP_1 confronti della stessa si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3966,00 a titolo di compenso, oltre oneri come per legge). Con riferimento alla , considerato l'accoglimento parziale dell'unico motivo di CP_2 appello proposto nei suoi confronti, sussistono i presupposti per ritenere la reciproca soccombenza tra le parti (da una parte tenendo conto che la è risultata CP_2 sostanzialmente estranea al giudizio, dall'altra che ai fini dell'appello la ha Parte_1 avuto parzialmente ragione circa la quantificazione delle spese di lite del primo grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riquantifica in euro 3546,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, le spese di lite del primo grado che è condannata a rifondere in favore della Parte_1 CP_2
, confermando la già disposta distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
[...] antistatario;
2) respinge nel resto l'appello e per l'effetto conferma la restante parte della sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 3966,00 a titolo di compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) dichiara interamente compensate le spese del grado tra e Parte_1
. Controparte_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.10.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 29/01/2023 al n. 172/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MUGNAI ELENA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocatura Regionale e rappresentata e difesa dall'avv. FALSINI MARIA LETIZIA dell'Avvocatura Regionale, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_2 studio dell'avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 14/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 20.05.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n.1315 del 2022 pronunciata dal
Tribunale di Arezzo in data 14.12.2022 e, notificata via p.e.c. in data 21.12.22, e per tutti i motivi sopra dedotti ed argomentati, Voglia: in via principale, ammettere la prova testimoniale richiesta da parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità della
per il risarcimento dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c., condannare la al risarcimento dei danni formulati dalla Sig.ra Controparte_1
indicati nella somma di € 7.918,00 settemilanovecentodiciotto/00), Parte_1 come da documentazione allegata in atti, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria richiesta in primo grado e di cui si rinnova in questa sede ogni istanza, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dal dovuto alla proposizione della domanda nonché oltre interessi ex art.
1284 comma IV c.c. dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite da regolare in base al principio di soccombenza;
in ipotesi, Voglia riformare la sentenza di primo grado in ordine alla condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della e della Provincia di , Controparte_1 CP_2 disponendo la compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione dell'interesse ad agire quale presupposto di esclusione della capacità del teste ai sensi dell'art.246 cpc, ad oggi non risolta con pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché in ragione della soccombenza reciproca disposta di fatto in sentenza tra le parti del giudizio;
in ulteriore gradata ipotesi, Voglia l'Ecc.ma Corte adita riformare la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese di lite a carico di parte attrice in favore della CP_2
, modificando il provvedimento in correlazione all'attività professionale
[...] effettivamente resa dalla predetta convenuta nel giudizio di primo grado, escludendo dalle competenze liquidate la fase decisoria cui la stessa non ha partecipato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Con riserva di ripetizione delle spese legali medio tempore corrisposte dalla Sig.ra in esecuzione Parte_1 della sentenza oggi impugnata, nell'ipotesi di accoglimento del motivo sub.1) dell'atto di appello. Et salvis iuribus. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali già formulate in atti, in particolare, rinnovando la richiesta di ammissione della prova orale sulle circostanze di prova dei capitoli di cui alla premessa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nonché della memoria ex art.183 n.2 cpc di parte attrice, in particolare dei capitoli dal n.1 al n.12 con i testimoni ivi indicati, potendo gli stessi fornire la prova dei fatti dai quali sono scaturiti gli eventi di danno riportati dalla
Sig.ra a seguito del sinistro da fauna selvatica occorso in data 20.10.2019. Parte_1
Si rinnova altresì la richiesta di C.T.U. tecnica volta all'accertamento del valore del veicolo di proprietà della Sig.ra al momento del sinistro e dei danni da questa Parte_1 subiti a causa del sinistro stesso”;
Per la parte appellata : “Voglia L'Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, - respingere, in quanto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto, l'appello promosso da , avverso Parte_1 la sentenza n. del Tribunale di Arezzo n. 1315/2022, depositata il 14/12/2022, notificata in data 21/12/2022, emessa nel procedimento rg n. 621/2021 , e per l'effetto, confer- mare la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in CP_2 via preliminare: dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dall'appellata , in assenza Controparte_1 di impugnazione incidentale sul punto, accertare e dichiarare l'esistenza del giudicato sul capo dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale si è pronunciato sulla questione, dichiarando l'estromissione della dal giudizio per carenza di legittimazione CP_2 passiva;
nel merito respingere il secondo e terzo motivo di impugnazione e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza di condanna dell'attrice alla refusione delle spese in favore della come liquidate dal Tribunale. Con vittoria di spese e Controparte_2 compensi anche del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze la e la proponendo Controparte_1 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 1315/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la domanda proposta nei confronti della ed avente ad oggetto Controparte_1 il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dall'impatto con un cinghiale, che aveva attraversato improvvisamente la strada mentre la vettura, condotta da
, stava percorrendo la SP540, in direzione Ambra. Controparte_3
In proposito il primo giudice, aderendo al più recente orientamento adottato dalla Corte di Cassazione in materia, riteneva corretto l'inquadramento della fattispecie nella previsione di cui all'art. 2052 c.c. ed affermava la legittimazione passiva della , CP_1 quale ente ratione temporis utilizzatore della fauna selvatica. Con la stessa pronuncia il
Tribunale dichiarava invece la carenza di legittimazione passiva della CP_2
, di cui era confermata l'estromissione dal giudizio, sul presupposto che la
[...]
non aveva proposto nei suoi confronti alcuna domanda in termini di rivalsa e CP_1 che la parte attrice, che ne aveva richiesto la chiamata in causa, aveva agito unicamente ai sensi dell'art. 2052 c.c., norma rispetto alla quale l'unico soggetto legittimato era la
. Nel merito il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda della CP_1
nei confronti della , evidenziando la mancata prova del un nesso Parte_1 CP_1 causale tra il danno e l'azione di un animale selvatico appartenente ad una delle specie protette ai sensi della L. 157/1992 e, dunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. In proposito esponeva il Tribunale che l'attrice non aveva fornito neppure la prova che il sinistro fosse avvenuto a seguito dell'impatto con un qualsiasi animale, escludendo che ciò potesse evincersi da quanto meramente presunto nella relazione redatta dai Carabinieri, intervenuti solo alcune ore dopo l'accadimento e che non avevano dato atto di aver rinvenuto nel luogo del sinistro, né nelle vicinanze, alcun elemento riconducibile alla presenza di un animale, tantomeno di specie appartenente alla fauna selvatica, che si fosse scontrato con l'auto. Ribadiva in proposito l'inammissibilità di tutte le prove orali formulate dall'attrice in quanto indicavano come unico testimone che, quale conducente del mezzo a cui la , Controparte_3 CP_1 costituendosi, aveva attribuito la responsabilità del sinistro, era stato dichiarato incapace ex art. 246 c.p.c. Aggiungeva il primo giudice che neppure era stato provato dalla che l'urto con l'animale, qualora avvenuto, fosse stato la causa effettiva Parte_1 del danno, non avendo fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 co I c.c. L'attrice era stata quindi condannata a rifondere le spese di lite sia alla , sia alla CP_1
. CP_2
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del conducente del veicolo, , indicato come testimone da parte attrice;
errore Controparte_3 nell'aver ritenuto che l'incapacità di detto testimone sarebbe derivata dalla sua potenziale responsabilità nella causazione del sinistro;
erroneo rigetto delle prove testimoniali richieste;
2) erronea condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di
[...]
in applicazione del principio di soccombenza, senza considerare il contrasto CP_4 giurisprudenziale sussistente in punto di incapacità a testimoniale del conducente, che ben avrebbe potuto integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sostenere la compensazione;
erronea condanna alle spese anche con riferimento alla mancata valutazione di una soccombenza reciproca, atteso il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla e l'inquadramento della fattispecie CP_1 nell'ambito dell'art. 2052 c.c. come prospettato dalla;
Parte_1
3) erronea liquidazione delle spese di lite in favore della con Controparte_2 riferimento a tutte le fasi della lite, non avendo quest'ultima partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, né alla discussione, non avendo neppure depositato comparse conclusionali e repliche, stante la sua intervenuta estromissione.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, riproponendo comunque ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni formulate in primo grado, con riferimento al proprio difetto di legittimazione passiva, nonché alla sussunzione della fattispecie nell'art. 2043 c.c., contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria.
Si costituiva altresì la che contestava le censure mosse dalla parte Controparte_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata, rilevando, quanto al primo motivo di gravame, che l'appellante si era limitata a censurare la statuizione sulla incapacità del testimone, mentre non aveva impugnato anche l'esclusione della legittimazione passiva della , dunque passata in giudicato. Riguardo al terzo motivo di appello CP_2 deduceva infine che non vi era stato l'assenso di tutte le parti rispetto alla richiesta estromissione, che dunque il giudice aveva dovuto riservare in via definitiva alla decisione con sentenza. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e il perimetro della decisione – Non è in discussione che verso le
5,30 del 20.10.2019 stava guidando l'autovettura di proprietà di Controparte_3
quando, mentre stava percorrendo la SP 540 in direzione Ambra, Parte_1 avveniva un incidente a seguito del quale l'auto rimaneva danneggiata nella parte anteriore destra. Quello che è invece in questa sede oggetto di contestazione è la ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, la verificazione o meno di un impatto tra l'auto ed un animale che attraversava la strada, nonché la tipologia dello stesso, con particolare riferimento alla sua appartenenza alla fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
In proposito risulta dagli atti che verso le 7,40 del 20.10.2019 i Carabinieri della
Stazione di Bucine davano atto che, durante un servizio perlustrativo, mentre percorrevano la SP 540 in direzione Ambra, avevano notato, all'altezza di Capannole, un'autovettura tipo Fiat CUBO bianca, tg. FA 302AW ferma a bordo strada, con nei presso l'autista, identificato in , che riferiva che qualche ora prima Controparte_3 era stato urtato da un cinghiale che era poi scappato. Nella nota di servizio redatta dai
Carabinieri si rilevava come l'auto appariva danneggiata nella parte anteriore destra e che entrambi gli airbag risultavano esplosi, mentre non emergevano tracce della presenza dell'animale, che i militari si limitavano a presumere avesse urtato il veicolo.
Con particolare riferimento al profilo causale del sinistro è controversa l'ammissibilità della testimonianza del medesimo conducente del veicolo, , su cui Controparte_3
l'attrice fonda l'assolvimento del relativo onere della prova a suo carico.
Coperta da giudicato, in quanto non oggetto di alcun motivo di appello, è invece l'esclusione della legittimazione passiva della e la ribadita Controparte_2 estromissione dal giudizio (già anteriormente dichiarata con ordinanza).
Del pari coperta da giudicato, per mancanza di specifica impugnazione, deve essere ritenuta l'affermazione della legittimazione passiva della e Controparte_1
l'inquadramento della fattispecie nella previsione di cui all'art. 2052 c.c.
A tale ultimo proposito si osserva come la appellata, risultata vincitrice rispetto CP_1 alla domanda di merito, ma soccombente rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione, si è limitata a reiterare quest'ultima ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza formulare sul punto alcun motivo di appello in via incidentale.
Il Tribunale ha in relazione a tale aspetto espressamente respinto l'eccezione sollevata dalla per cui quest'ultima, se in questo grado voleva insistere in tale eccezione CP_1 aveva l'onere di proporre appello incidentale sul punto (cfr. Cass. S.U. 12 maggio
2017, n. 11799), mentre ciò non ha fatto, di talché la suddetta statuizione è passata in giudicato;
appare dunque inammissibile la mera riproposizione da parte sua di tale eccezione.
Lo stesso è a dirsi dell'accoglimento della domanda dell'attrice sotto il profilo di cui all'art. 2052 c.c. con esclusione della subordinata domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., su cui il Tribunale si è espressamente pronunciato in senso sfavorevole alla prospettazione della , che per ottenere una rivalutazione della CP_1 statuizione sul punto (trattandosi di domanda caratterizzata da differente causa petendi rispetto a quella accolta) avrebbe dovuto formulare un appello incidentale. Non avendolo fatto, tale questione è divenuta incontrovertibile.
Invero, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U.
12/05/2017 n. 11799 cit.), “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2,
c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso cfr. Cass. 27/09/2024 n. 25876; Cass. 13/09/2022 n. 26850).
A proposito della richiesta di inquadramento della domanda ex art. 2043 c.c. - reiterata dalla ex art. 346 c.p.c. - deve comunque aggiungersi la assoluta carenza di CP_1 interesse della detta appellata, risultata vincitrice nel merito, stante l'intervenuto rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale, previa sussunzione della fattispecie nell'art 2052 c.c.
2. Il primo motivo di appello: l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. –
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea esclusione delle prove testimoniali richieste in primo grado, sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di incapacità dell'unico testimone indicato, corrispondente al conducente dell'autovettura al momento del sinistro, . Controparte_3
In proposito il Tribunale, dopo aver declinato il contenuto dell'onere della prova gravante sulla parte attrice con la seguente statuizione non oggetto di impugnazione:
'…l'attore, per fornire la prova del nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il danno riportato all'autoveicolo, sarà tenuto a provare: 1) che il danno sia derivato dall'urto dell'autovettura con un animale;
2) che l'animale in questione fosse appartenente alla c.d. fauna selvatica, ovvero alle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, comunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
3) che
l'urto con l'animale sia stata la causa effettiva del danno, ovvero sarà tenuto a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c. o, in alternativa, a dimostrare
l'assenza di responsabilità del conducente per il sinistro, ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro medesimo e, dunque, fornendo la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c….', ha escluso che dette prove potessero essere ricavate dalla annotazione redatta dai Carabinieri, intervenuti diverse ore dopo il sinistro (di cui si è detto sopra), ed ha quindi reiterato l'accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare di , così argomentando: 'l'attrice non risulta aver Controparte_3 provato la circostanza che il sinistro fosse derivato dall'urto con un animale neppure attraverso prove orali, dal momento che i capitoli di prova testimoniale sul punto sono risultati inammissibili, in quanto – come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del
16.09.2022 - indicanti come unico teste , ossia il conducente del Controparte_3 veicolo incidentato;
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è risultato incapace a testimoniare in senso tecnico, atteso che appariva legittimato ad essere parte del presente giudizio. Ed infatti, dal momento che la convenuta, a pagina n. 24 CP_1 della comparsa di costituzione, ha asserito che la responsabilità del sinistro poteva essere attribuita anche al conducente del mezzo, non essendovi prova che lo stesso avesse “(…) posto in essere tutto ciò che poteva per evitare la presunta collisione o quantomeno abbia condotto l'auto nel rispetto del limite di velocità e delle norme di prudenza richieste nel caso concreto. Al contrario, l'esplosione degli airbag e gli ingenti danni riportati dall'autovettura dimostrano una velocità non rispettosa dei limiti di velocità imposti nel centro abitato in cui risulta essere avvenuto il sinistro (…)”, appare evidente che, essendosi verificato il danno all'autovettura mentre era proprio il teste che stava conducendo il veicolo danneggiato, avrebbero potuto individuarsi profili di responsabilità anche in capo allo stesso e, pertanto, il predetto teste avrebbe potuto avere un interesse attuale e concreto a partecipare al presente giudizio', e di seguito ancora: '… Inoltre, l'attrice medesima, non risulta aver fornito neppure la prova, alternativa, dell'assenza di responsabilità del conducente per il sinistro, poiché non ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro, né ha fornito la prova liberatoria di cui all'art.
2054, comma primo, c.c.. Ed infatti, i capitoli di prova testimoniali sul punto – come già ribadito in precedenza – sono risultati inammissibili, in quanto indicanti come unico teste un soggetto incapace a testimoniare'. L'appellante, dopo aver premesso che la questione dell'incapacità a testimoniare è ancora dibattuta in giurisprudenza, con particolare riferimento al conducente del veicolo danneggiato da un terzo, senza che sul punto siano intervenute le Sezioni Unite, evidenziava l'opportunità di ritenere nella fattispecie l'ammissibilità della testimonianza del conducente del veicolo, considerandolo portatore di un interesse di mero fatto rispetto all'esito del giudizio in questione.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento per come di seguito specificato.
Rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (cfr. da ultimo Cass. 7171/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022, con specifico riferimento alla testimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale oggetto di giudizio;
in generale anche Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10382 del 17/07/2002).
Non ha, invece, rilevanza, ai fini dell'incapacità a testimoniare, l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 805 del 20/02/1978; Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 9353 del 08/06/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 07/09/2012; Cass., Sez.
2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).
In tale ottica la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, ad esempio, che il condebitore solidale sia da ritenersi incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, avendo un interesse giuridico che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creditori non lo abbiano evocato in causa (cfr.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del
26/02/1965), potendo cessare detta incapacità solo in caso di rinuncia alla solidarietà, disciplinata dall'art. 1311 c.c. (cfr. ancora Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del
29/03/2023). Ora, nel caso di specie, come condivisibilimente evidenziato dal primo giudice, la
, costituendosi, nel dedurre la propria assenza di ogni responsabilità, Controparte_1 ha rilevato la mancanza della prova che il conducente del veicolo aveva fatto tutto il possibile per evitare l'evento (cfr pagg 24, 25 comparsa), eccependo infine, ancorchè in subordine, il concorso di colpa del conducente (cfr. pag. 29 comparsa).
Tale circostanza, valutata congiuntamente all'affermazione – non impugnata – con la quale il Tribunale ha affermato che l'attrice aveva omesso di provare non solo che vi era stato un impatto con un animale facente parte della fauna selvatica, ma altresì che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare detto scontro, sono in concreto idonee ad individuare un interesse personale, attuale e concreto del conducente con riferimento alla specifica domanda formulata ed alle difese spiegate dalla CP_1 convenuta. Dal chè l'incapacità a testimoniare di ai sensi dell'art. Controparte_3
246 c.p.c.
Non appare dunque pertinente allo specifico caso in esame, né comunque dirimente, il risalente precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. n° 5858 del 25.05.1993) con il quale si è escluso l'interesse personale del conducente del veicolo, nella causa introdotta dal proprietario del mezzo contro l'eventuale danneggiante, qualora quest'ultimo non abbia proposto a sua volta domanda riconvenzionale. Si tratta infatti di fattispecie che si inserisce nella valutazione dell'interesse alla causa del conducente in relazione alla possibilità del medesimo di richiedere a sua volta di essere risarcito dal soggetto individuato come danneggiato, che può a sua volta proporre domanda riconvenzionale.
Peraltro si tratta di un orientamento già da tempo mutato dalla Cassazione, che ha più di recente ormai affermato l'incapacità del conducente del veicolo a testimoniare nel giudizio intentato da un soggetto danneggiato contro un altro soggetto potenzialmente responsabile, in quanto a sua volta titolare di un interesse giuridico e non di mero fatto, con riferimento anche al profilo risarcitorio, anche se questo sia stato già erogato ed anche se sia per lo stesso intervenuta la prescrizione, la quale potrebbe non essere maturata per danni a decorso occulto o c.d. lungolatenti (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022Cass. 19121/2019; Cass. Ord. 12660/2018; Cass.
19258/2015; Cass. 16541/2012; Cass. 13585/2004).
Per tutti i suddetti motivi deve dunque essere confermata l'incapacità a testimoniare del conducente non proprietario del veicolo, unico testimone indicato da parte attrice, con conseguente esclusione della responsabilità della per mancata prova del nesso CP_1 causale tra danno e presenza sulla strada di un animale, sotto tutti i profili indicati dal
Tribunale.
3.Il secondo motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Con il secondo motivo di appello la ha contestato la sua condanna alla refusione delle spese Parte_1 di lite del primo grado sia nei confronti della , sia della in applicazione CP_1 CP_2 del principio di soccombenza.
A sostegno del gravame ha invocato la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, totale o almeno parziale, sotto due ordini di profili:
a) la sussistenza di un irrisolto conflitto giurisprudenziale in punto di incapacità a testimoniale del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro;
2) la mancata considerazione della sussistenza di una soccombenza reciproca, laddove è stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ed è stata CP_1 condiviso l'inquadramento giuridico della fattispecie prospettato dall'attrice ex art. 2052
c.c., anziché quello sostenuto da convenuta e terza chiamata ex art. 2043 c.c.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Con il DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 è stata introdotta l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., laddove è prevista la compensazione delle spese 'se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…'
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'istituto della compensazione è sottoposto ad un rigoroso regime legislativo, che ne ammette l'applicazione in via eccezionale e in casi specificamente individuati dalla legge.
Su quest'ultima formulazione della norma è intervenuta la Corte Costituzionale che con pronuncia n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Si comprende, dunque, che l'intervento della Corte Costituzionale, sebbene vada ad allargare l'ambito applicativo della disposizione riconoscendo alle ipotesi nominate una funzione paradigmatica, fa sempre e comunque riferimento a fattispecie analoghe a quelle menzionate, “riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, cioè situazioni impreviste ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste, le quali potrebbero costituire una remora a far valere i proprio diritti (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ne consegue che il caso di specie esula dal perimetro di attuazione dell'art. 92, co. 2
c.p.c., non avendo le ragioni poste alla base dell'istanza di compensazione i caratteri richiesti dalla norma.
Per come sopra specificato al momento dell'introduzione del giudizio (nel 2023) era infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in punto di incapacità a testimoniale, anche nel particolare caso del conducente non proprietario del veicolo, per come già sopra specificato. Altrettanto consolidata era ormai la giurisprudenza di legittimità con riguardo all'inquadramento giuridico ex art. 2052 c.c. del danno da c.d. fauna selvatica, per come ampiamente spiegato dal primo giudice.
Riguardo al secondo profilo del motivo di appello, si osserva come, seguendo un ormai univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e/o che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
Non rileva invece il rigetto di una eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta quando, come nel caso in esame, la stessa risulti tuttavia vincitrice con riferimento alla domanda di merito. Stesso a dirsi per la sussunzione della domanda in una fattispecie giuridica, piuttosto che in altra: nel caso di specie, peraltro, la parte attrice aveva proposto la propria domanda risarcitoria in via principale ex art. 2052 c.c. e, in subordine, anche ex art. 2043 c.c., con rigetto di quella prospettata ex art. 2052 c.c., ritenuta giuridicamente corretta dal primo giudice, per difetto di prova del nesso di causalità.
4.Il terzo motivo di appello: la quantificazione delle spese di lite liquidate in favore della – Con il terzo motivo di gravame si contesta il quantum delle CP_2 spese di lite liquidate in favore della con riferimento a tutte le fasi, Controparte_2 senza tenere conto che, stante la sua intervenuta estromissione, la stessa non aveva partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, né aveva depositato le comparse ex art. 190 c.p.c.
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Con l'ordinanza emessa in data 16.09.2022 – all'esito dell'udienza cartolare del
15.09.2022 – il Tribunale accogliendo la richiesta formulata dalla , Controparte_2 ne ha dichiarato la estromissione dal giudizio;
ha quindi respinto tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza fissata per precisazione delle conclusioni in data 29.09.2022, nessuno si è presentato per la , che non risulta aver depositato le comparse CP_2 conclusionali e di replica come da concessi termini ex art. 190 c.p.c.
A tale proposito si osserva che con l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'estromissione della , all'evidenza al di fuori delle fattispecie previste dagli artt. CP_2
108, 109 c.p.c. (trattandosi piuttosto di una questione di legittimazione anticipata con ordinanza), il Tribunale aveva comunque riservato alla sentenza la regolamentazione delle spese anche con riferimento alla . Dunque quest'ultima aveva tutto CP_2
l'interesse ad esaminare la sentenza anche solo limitatamente a quest'ultimo profilo.
Il fatto che quest'ultima non sia comparsa alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni e non abbia depositato le memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c. giustifica pertanto una riduzione al minimo del compenso relativo alla fase decisoria, che non può comunque essere totalmente escluso, considerato che la relativa voce (come da art 12 co III lett. d) DM cit.) comprende oltre alle difese orali o scritte ed alle repliche anche l'assistenza alle difese delle altre parti e l'esame del provvedimento decisorio. In particolare il contenuto delle attività attinenti alla c.d. fase decisionale sono così descritte dalla citata norma: “per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera”.
Il primo giudice ha liquidato in favore della le spese di lite pari a complessive CP_2 euro 4397,00 oltre oneri di legge, così quantificate: in euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale.
Tale computo, che tiene conto dei valori medi previsti nella tabella aggiornata ratione temporis, deve dunque essere ridotto al minimo quanto alla fase decisionale, in considerazione della ridotta attività svolta dalla in relazione alla stessa, con CP_2 esclusione di ogni attività inerente la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In applicazione dell'art 4 co I DM 55/14 e succ. modif. per la fase decisoria dovrà essere liquidato l'importo di euro 850,50 (1701,00 al 50%), fermi restando invece gli importo già liquidati dal Tribunale per le altre fasi. Ne consegue che l'importo che l'attrice dovrà liquidare in favore della a titolo di refusione delle spese di lite sarà pari ad CP_2 euro 3.546,50 (euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 850,50 per la fase decisionale) oltre oneri di legge.
5.Le spese di lite - Nel caso di specie si osserva come l'accoglimento, parziale, del solo motivo di appello concernente la quantificazione delle spese di lite liquidate in favore della non determina alcun effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c., con la CP_2 conseguenza che in questa sede dovranno essere liquidate le sole spese del secondo grado.
Le stesse seguono il principio della soccombenza totale nei confronti della e nei CP_1 confronti della stessa si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3966,00 a titolo di compenso, oltre oneri come per legge). Con riferimento alla , considerato l'accoglimento parziale dell'unico motivo di CP_2 appello proposto nei suoi confronti, sussistono i presupposti per ritenere la reciproca soccombenza tra le parti (da una parte tenendo conto che la è risultata CP_2 sostanzialmente estranea al giudizio, dall'altra che ai fini dell'appello la ha Parte_1 avuto parzialmente ragione circa la quantificazione delle spese di lite del primo grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riquantifica in euro 3546,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, le spese di lite del primo grado che è condannata a rifondere in favore della Parte_1 CP_2
, confermando la già disposta distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
[...] antistatario;
2) respinge nel resto l'appello e per l'effetto conferma la restante parte della sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 3966,00 a titolo di compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) dichiara interamente compensate le spese del grado tra e Parte_1
. Controparte_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.10.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni