Articolo 9 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 dicembre 1962
Art. 9. Sistemi costruttivi

Gli edifici possono essere costruiti con muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente a tutte le sollecitazioni.
Sono ammesse costruzioni in legname soltanto in linea eccezionale previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile.
In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se' stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi.
Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per le costruzioni dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico complesso organico.
Sono ammesse costruzioni con l'uso di pannellature di materie sintetiche o di prefabbricati leggeri, previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente