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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11817/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11817/2023
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:55 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Simone Biamonti.
Per ll resistente l'avv. Stefano Iezzi in sost. dell'avv. Umberto Sclafani. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Biamonti si riporta alle note conclusive del 05.03.2024 e chiede l'accoglimento del ricorso originario per tutte le cartelle di pagamento.
L'avv. Iezzi si riporta ai propri scritti difensivi di e chiede il rigetto. CP_1
Il GIUDICE
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 8183/2022 del Giudice di Pace di iscritto CP_1 al n. 11817/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in opposizione del 01.04.2022, dall'avv. Simone Biamonti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazzale Clodio, n. 12 CP_1
– appellante– contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura
Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Persona_1 rep. 22416 del 23.6.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Via del CP_1 CP_1
Tempio di Giove n. 21
-appellata-
e
Controparte_2
- appellata contumace- oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8225/2022 (rg. n. CP_1
14050/22), pubblicata in data 22.07.2022, avente ad oggetto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 relativa alle cartelle di pagamento nn.
09720150193997371000,09720160094176818000,09720170136447725000,09720170193640091000 e
09720180111125525000) depositato innanzi al Giudice di Pace di in data 01.04.2022. CP_1
2 conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01.04.2022 ha proposto, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Roma, opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n 150 e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219022973083000 relativa a cinque cartelle di pagamento (nn.
09720150193997371000,09720160094176818000,09720170136447725000,09720170193640091000 e
09720180111125525000) contestando l'omessa allegazione e notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento ad esse sottese, elevati per infrazione al Codice della
Strada, oltre alla sopravvenuta prescrizione del credito azionato.
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_1 ricorso avverso l'intimazione di pagamento in quanto non si applicava la disciplina speciale di cui alla Legge n. 689/1981. Inoltre, contestava quando argomentato dal ricorrente, rilevando che tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate come si poteva evincere dalle visure dell'Agenzia Entrate e Riscossione (all.ti 21 e 25).
Il Giudice di pace accoglieva la domanda rilevando la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione presupposto alla cartella di pagamento n. 09720150193997371 e dichiarando che gli enti convenuti non avevano diritto di procedere esecutivamente per le somme portate dalla suddetta cartella.
2. Con ricorso in appello, depositato in data 22.02.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a e ad CP_1 Controparte_2 [...] impugnava la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Parte_1
n. 8225/2022 (rg. n. 14050/22), pubblicata in data 22.07.2022 deducendo in merito: CP_1
- all'errata qualificazione dell'oggetto del giudizio riportato nell'epigrafe della sentenza come “Opposizione a sanzione amministrativa avverso il provvedimento irrogativo di sanzione cartella di pagamento n° 09720150193997371” in quanto l'impugnazione aveva invece ad oggetto l'opposizione ad un'intimazione di pagamento, a sua volta ricognitiva di n. 5
(cinque) cartelle di pagamento, i cui atti presupposti erano da individuarsi in plurimi verbali di contravvenzione al Codice della Strada;
- alla parziale erroneità della motivazione e del conseguente dispositivo, stante l'errata qualificazione dell'oggetto della domanda, che ha determinato un vizio nella motivazione della sentenza, nella quale veniva riferito di una sola cartella e di un solo verbale di contravvenzione quale atto presupposto all'intimazione opposta (avente invece ad oggetto plurimi atti). Sul punto, il ricorrente evidenzia l'interesse a vedersi accertato il difetto di notifica e la conseguente illegittimità, oltre che dell'atto di
3 intimazione, di tutte le cartelle e dei verbali di accertamento ad esse sottese per evitare, in caso di formazione del giudicato, che l'amministrazione comunale possa procedere alla notifica di nuovi atti impositivi sulla base delle cartelle e degli atti presupposti non espressamente menzionati in epigrafe né richiamati nel dispositivo;
- violazione del principio di soccombenza ed errata quantificazione delle spese di lite in quanto, pur essendo risultato pienamente vittorioso, le spese di lite sono state poste a carico dei resistenti in una misura tale da poter consentire il mero rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati per l'iscrizione del ricorso in palese violazione del principio di soccombenza.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e le relative cartelle di pagamento nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000,
09720170136447725000, 09720170193640091000 e 09720180111125525000, nonché i verbali di contravvenzione prodotti in primo grado da per i motivi di cui al ricorso in CP_1 opposizione del 01.04.2022, con ogni conseguenza di legge e di condannare in solido
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente CP_1 della riscossione –Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese e competenze professionali anche del secondo grado di giudizio, sempre con attribuzione al procuratore che si dichiarava antistatario.
, ancorché le fosse stato ritualmente notificato il ricorso in Controparte_3 appello unitamente al decreto di fissazione udienza, rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 19.09.2023, la quale CP_1 rilevava che la sentenza impugnata, affermando l'invalidità di parte degli atti impugnati e annullando gli stessi e nulla rilevando in merito ai restanti atti, implicitamente conteneva una statuizione di rigetto delle restanti contestazioni. Inoltre, sulle spese liquidate in primo grado, rilevava che le stesse si giustificavano in ragione della soccombenza reciproca realizzatasi con il rigetto delle ulteriori contestazioni.
All'odierna udienza, fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi ivi riportate e trascritte, indi la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è fondato.
3. Preliminarmente, si evidenzia che tutti i motivi di opposizione con i quali l'appellante lamenta la illegittimità derivata della intimazione di pagamento impugnata e della cartella di pagamento presupposta, riconducendola alla omessa notifica del verbale di contestazione
4 dell'infrazione al Codice della strada in virtù del quale l'Ente impositore ha proceduto all'iscrizione a ruolo, devono essere ricondotti - alla luce dell'interpretazione fornita dalla
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 22080 del 2017 in sede di risoluzione di un contrasto giurisprudenziale - all'azione tipica disciplinata dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 (si veda nello stesso senso Corte di cassazione n. 14266 del 2021), con una serie di conseguenze che attengono, per quello che rileva in questa sede, da un lato, alla legittimazione a contraddire e, dall'altro, alla individuazione della forma dell'atto introduttivo e del termine per proporre l'opposizione.
Quanto al primo aspetto, dalla ricostruzione dell'opposizione incentrata sull'allegazione della omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni del Codice della strada come opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 la giurisprudenza di legittimità fa derivare sul piano processuale il riconoscimento della legittimazione passiva concorrente dell'Ente impositore, come soggetto indicato nella suddetta norma quale convenuto nel giudizio di opposizione, e del Concessionario, posto che, pur non venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 16412 del
2007), nel caso di accoglimento dell'opposizione, viene meno anche l'atto dell'Agente della riscossione (cartella di pagamento o intimazione ex articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973), che, comunque, è stato causa immediata dell'opposizione.
In relazione alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione e al termine per proporre opposizione nel caso in cui il contribuente abbia avuto contezza del verbale irrogativo di una sanzione amministrativa soltanto in seguito alla notifica di una cartella di pagamento o di un'intimazione di pagamento, una volta ricondotta l'opposizione al paradigma dell'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011, devono necessariamente ritenersi rispettivamente applicabile il rito del lavoro e operante il termine di trenta giorni previsti dal comma 1 e dal comma 3 della suddetta disposizione di legge, ancorando la decorrenza del termine perentorio per il deposito del ricorso in opposizione alla notifica della cartella di pagamento o, comunque, alla notifica del primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza del verbale di accertamento, con la conseguenza che il mancato rispetto del suddetto termine rende definitivo l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione.
Nel caso in esame, come si evince dal ricorso in opposizione introduttivo del primo grado, ha allegato di avere avuto contezza dei verbali di Parte_1 contestazione di violazioni del Codice della strada soltanto all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, che ha ricevuto in data 02.03.2022: pertanto, da quel momento è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione
5 dell'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011; l'opponente ha depositato il ricorso in data 01.04.2022, quindi, con il rispetto del termine di trenta giorni.
Ne consegue che l'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 con la quale ha allegato l'omessa notifica del verbale di Parte_1 contestazione dell'infrazione al Codice della strada deve essere dichiarata ammissibile.
Invece, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo. Invero, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite n. 22080/2017, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
4. Passando all'esame dei motivi di appello, intrinsecamente connessi tra loro,
[...] si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia valutato Parte_1 tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, essendosi limitato ad esaminare la sola cartella di pagamento 09720150193997371, per la quale ha accertato la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione alla stessa sotteso per mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.
Giova rammentare che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319;
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718;
Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Dalla disamina della sentenza di primo grado si evince che il Giudice di pace ha, in realtà, pretermesso la disamina di tulle le altre cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento opposta, non potendosi trarre, per questo motivo, una statuizione implicita di rigetto delle stesse.
4.1 Ciò posto, nel giudizio di primo grado l'appellante ha espressamente dedotto di non avere ricevuto la notifica dei singoli verbali di accertamento della violazione del Codice della strada.
6 Dalla disamina della documentazione prodotta in primo grado da si evince CP_1 che a carico di furono elevati i seguenti verbali di Parte_1 accertamento della violazione del Codice della Strada e precisamente:
- verbale n. 13101686476 elevato in data 10.08.2010, di cui risulta un tentativo di notifica il
05.11.2010 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130256948 elevato in data 14.02.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.04.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130281629 elevato in data 19.02.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.04.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130985094 elevato in data 18.06.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
05.11.2010 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 1480192309 elevato in data 15.09.2010, di cui risulta un tentativo di notifica il
31.07.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13121222563 elevato in data 28.07.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
21.09.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 33120452133 elevato in data 21.09.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.11.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 33120454121 elevato in data 27.09.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
23.11.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato.
4.2 Ciò premesso, osserva il Tribunale che la disposizione, contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del Codice della strada prevede, in via generale e principale, che alla notificazione del verbale con il quale è stata accertata la violazione debba avvenire con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Poi aggiunge che, comunque, tale notificazione si intende validamente eseguita quando sia fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione.
Detta norma deve essere interpretata, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul
7 semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale;
da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n.
5907/2002 e Cass. n. 18049/2011; Cass. civ. 6722/2023).
4.3 Nel caso di specie, non ha adeguatamente assolto all'onere della prova CP_1 della rituale notifica degli atti presupposti.
In primo luogo, dalla disamina delle relate di notifiche non emerge che i verbali siano stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto l'agente notificatore non ha mai contrassegnato la casella dell'irreperibilità relativa del destinatario né ha dato atto dell'invio della raccomandata informativa.
Inoltre, in base a quanto affermato dalla Suprema Corte, a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 3/2010, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 c.p.c., è necessario che venga prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
invero, testualmente, tale avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ. ord. n.
25351 del 11/11/2020, nonché ord. 15/4/2019 n.10519).
Nel caso in esame, le notifiche non sono corredate dalla produzione degli avvisi di ricevimento, essendovi state prodotte le copie delle buste contenenti il plico, recanti in calce il timbro del mancato recapito, nella quale risulta sempre apposto un segno sulla casella indicante trasferito.
In ogni caso, in base al contenuto degli atti prodotti, non vi è prova del perfezionamento del procedimento di notifica, dal momento che l'avviso dell'avvenuto deposito non risulta ricevuto dal destinatario, né risulta consegnato secondo la procedura della compiuta giacenza, che è incompatibile con la dicitura destinatario trasferito.
Tutte le citate notifiche vanno, pertanto, ritenute invalide.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e deve quindi disporsi l'allunamento dell'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e delle relative cartelle di pagamento
8 nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000, 09720170136447725000,
09720170193640091000 e 09720180111125525000.
5. Con riguardo alle spese di lite, deve riformarsi la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la parte convenuta a rifondere le spese di lite nella misura di euro 270,00 complessivi di compensi professionali, spese e contributo unificato.
Invero, non si comprendono le motivazioni, del tutto omesse, che hanno portato il Giudicante
a quantificare detto importo che, tenuto conto del valore della causa in oggetto, è inferiore ai parametri al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2018-2022 allora vigenti, stante la pubblicazione della sentenza prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022).
Pertanto, si impone, come richiesto anche dall'appellante, di riformare le spese di lite di primo grado nel modo di seguito evidenziato.
Fatte queste premesse, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Al fine di individuare gli enti convenuti tenuti a sopportare il peso economico delle stesse si osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_2
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va
[...] distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione - dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. civ. 7716/2022)
Alla luce dei principi sovra esposti si ritiene di dovere limitare la condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente impositore, essendo addebitabile alla sua condotta l'accoglimento dell'odierna opposizione, con conseguente compensazione delle spese nei confronti dell'ente riscossore.
Le spese di lite di primo e secondo grado vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di
9 questioni rilevanti in fatto e diritto), aggiornati alle Tabelle 2018-2022 per il primo grado di giudizio e alle vigenti Tabelle per questo grado, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause da € 5.201 a € 26.000, con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 8225/2022 (rg. n. 14050/22), pubblicata in data 22.07.2022 e per CP_1
l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e le relative cartelle di pagamento nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000, 09720170136447725000,
09720170193640091000 e 09720180111125525000;
- condanna, per l'effetto, l'appellato alla rifusione, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di lite di primo e secondo grado che si liquidano rispettivamente in euro 726,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA e oltre al rimborso del contributo unificato, quanto al primo grado di giudizio;
in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA e oltre al rimborso del contributo unificato, per il presente grado di giudizio.
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellante e Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Roma, in data 15.01.2024
Il Giudice
Lucia Bruni
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11817/2023
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:55 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Simone Biamonti.
Per ll resistente l'avv. Stefano Iezzi in sost. dell'avv. Umberto Sclafani. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Biamonti si riporta alle note conclusive del 05.03.2024 e chiede l'accoglimento del ricorso originario per tutte le cartelle di pagamento.
L'avv. Iezzi si riporta ai propri scritti difensivi di e chiede il rigetto. CP_1
Il GIUDICE
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 8183/2022 del Giudice di Pace di iscritto CP_1 al n. 11817/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in opposizione del 01.04.2022, dall'avv. Simone Biamonti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazzale Clodio, n. 12 CP_1
– appellante– contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura
Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Persona_1 rep. 22416 del 23.6.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Via del CP_1 CP_1
Tempio di Giove n. 21
-appellata-
e
Controparte_2
- appellata contumace- oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8225/2022 (rg. n. CP_1
14050/22), pubblicata in data 22.07.2022, avente ad oggetto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 relativa alle cartelle di pagamento nn.
09720150193997371000,09720160094176818000,09720170136447725000,09720170193640091000 e
09720180111125525000) depositato innanzi al Giudice di Pace di in data 01.04.2022. CP_1
2 conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01.04.2022 ha proposto, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Roma, opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n 150 e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219022973083000 relativa a cinque cartelle di pagamento (nn.
09720150193997371000,09720160094176818000,09720170136447725000,09720170193640091000 e
09720180111125525000) contestando l'omessa allegazione e notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento ad esse sottese, elevati per infrazione al Codice della
Strada, oltre alla sopravvenuta prescrizione del credito azionato.
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_1 ricorso avverso l'intimazione di pagamento in quanto non si applicava la disciplina speciale di cui alla Legge n. 689/1981. Inoltre, contestava quando argomentato dal ricorrente, rilevando che tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate come si poteva evincere dalle visure dell'Agenzia Entrate e Riscossione (all.ti 21 e 25).
Il Giudice di pace accoglieva la domanda rilevando la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione presupposto alla cartella di pagamento n. 09720150193997371 e dichiarando che gli enti convenuti non avevano diritto di procedere esecutivamente per le somme portate dalla suddetta cartella.
2. Con ricorso in appello, depositato in data 22.02.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a e ad CP_1 Controparte_2 [...] impugnava la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Parte_1
n. 8225/2022 (rg. n. 14050/22), pubblicata in data 22.07.2022 deducendo in merito: CP_1
- all'errata qualificazione dell'oggetto del giudizio riportato nell'epigrafe della sentenza come “Opposizione a sanzione amministrativa avverso il provvedimento irrogativo di sanzione cartella di pagamento n° 09720150193997371” in quanto l'impugnazione aveva invece ad oggetto l'opposizione ad un'intimazione di pagamento, a sua volta ricognitiva di n. 5
(cinque) cartelle di pagamento, i cui atti presupposti erano da individuarsi in plurimi verbali di contravvenzione al Codice della Strada;
- alla parziale erroneità della motivazione e del conseguente dispositivo, stante l'errata qualificazione dell'oggetto della domanda, che ha determinato un vizio nella motivazione della sentenza, nella quale veniva riferito di una sola cartella e di un solo verbale di contravvenzione quale atto presupposto all'intimazione opposta (avente invece ad oggetto plurimi atti). Sul punto, il ricorrente evidenzia l'interesse a vedersi accertato il difetto di notifica e la conseguente illegittimità, oltre che dell'atto di
3 intimazione, di tutte le cartelle e dei verbali di accertamento ad esse sottese per evitare, in caso di formazione del giudicato, che l'amministrazione comunale possa procedere alla notifica di nuovi atti impositivi sulla base delle cartelle e degli atti presupposti non espressamente menzionati in epigrafe né richiamati nel dispositivo;
- violazione del principio di soccombenza ed errata quantificazione delle spese di lite in quanto, pur essendo risultato pienamente vittorioso, le spese di lite sono state poste a carico dei resistenti in una misura tale da poter consentire il mero rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati per l'iscrizione del ricorso in palese violazione del principio di soccombenza.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e le relative cartelle di pagamento nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000,
09720170136447725000, 09720170193640091000 e 09720180111125525000, nonché i verbali di contravvenzione prodotti in primo grado da per i motivi di cui al ricorso in CP_1 opposizione del 01.04.2022, con ogni conseguenza di legge e di condannare in solido
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente CP_1 della riscossione –Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese e competenze professionali anche del secondo grado di giudizio, sempre con attribuzione al procuratore che si dichiarava antistatario.
, ancorché le fosse stato ritualmente notificato il ricorso in Controparte_3 appello unitamente al decreto di fissazione udienza, rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 19.09.2023, la quale CP_1 rilevava che la sentenza impugnata, affermando l'invalidità di parte degli atti impugnati e annullando gli stessi e nulla rilevando in merito ai restanti atti, implicitamente conteneva una statuizione di rigetto delle restanti contestazioni. Inoltre, sulle spese liquidate in primo grado, rilevava che le stesse si giustificavano in ragione della soccombenza reciproca realizzatasi con il rigetto delle ulteriori contestazioni.
All'odierna udienza, fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi ivi riportate e trascritte, indi la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è fondato.
3. Preliminarmente, si evidenzia che tutti i motivi di opposizione con i quali l'appellante lamenta la illegittimità derivata della intimazione di pagamento impugnata e della cartella di pagamento presupposta, riconducendola alla omessa notifica del verbale di contestazione
4 dell'infrazione al Codice della strada in virtù del quale l'Ente impositore ha proceduto all'iscrizione a ruolo, devono essere ricondotti - alla luce dell'interpretazione fornita dalla
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 22080 del 2017 in sede di risoluzione di un contrasto giurisprudenziale - all'azione tipica disciplinata dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 (si veda nello stesso senso Corte di cassazione n. 14266 del 2021), con una serie di conseguenze che attengono, per quello che rileva in questa sede, da un lato, alla legittimazione a contraddire e, dall'altro, alla individuazione della forma dell'atto introduttivo e del termine per proporre l'opposizione.
Quanto al primo aspetto, dalla ricostruzione dell'opposizione incentrata sull'allegazione della omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni del Codice della strada come opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 la giurisprudenza di legittimità fa derivare sul piano processuale il riconoscimento della legittimazione passiva concorrente dell'Ente impositore, come soggetto indicato nella suddetta norma quale convenuto nel giudizio di opposizione, e del Concessionario, posto che, pur non venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 16412 del
2007), nel caso di accoglimento dell'opposizione, viene meno anche l'atto dell'Agente della riscossione (cartella di pagamento o intimazione ex articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973), che, comunque, è stato causa immediata dell'opposizione.
In relazione alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione e al termine per proporre opposizione nel caso in cui il contribuente abbia avuto contezza del verbale irrogativo di una sanzione amministrativa soltanto in seguito alla notifica di una cartella di pagamento o di un'intimazione di pagamento, una volta ricondotta l'opposizione al paradigma dell'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011, devono necessariamente ritenersi rispettivamente applicabile il rito del lavoro e operante il termine di trenta giorni previsti dal comma 1 e dal comma 3 della suddetta disposizione di legge, ancorando la decorrenza del termine perentorio per il deposito del ricorso in opposizione alla notifica della cartella di pagamento o, comunque, alla notifica del primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza del verbale di accertamento, con la conseguenza che il mancato rispetto del suddetto termine rende definitivo l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione.
Nel caso in esame, come si evince dal ricorso in opposizione introduttivo del primo grado, ha allegato di avere avuto contezza dei verbali di Parte_1 contestazione di violazioni del Codice della strada soltanto all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, che ha ricevuto in data 02.03.2022: pertanto, da quel momento è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione
5 dell'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011; l'opponente ha depositato il ricorso in data 01.04.2022, quindi, con il rispetto del termine di trenta giorni.
Ne consegue che l'opposizione ex articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 con la quale ha allegato l'omessa notifica del verbale di Parte_1 contestazione dell'infrazione al Codice della strada deve essere dichiarata ammissibile.
Invece, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo. Invero, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite n. 22080/2017, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
4. Passando all'esame dei motivi di appello, intrinsecamente connessi tra loro,
[...] si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia valutato Parte_1 tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, essendosi limitato ad esaminare la sola cartella di pagamento 09720150193997371, per la quale ha accertato la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione alla stessa sotteso per mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.
Giova rammentare che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319;
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718;
Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Dalla disamina della sentenza di primo grado si evince che il Giudice di pace ha, in realtà, pretermesso la disamina di tulle le altre cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento opposta, non potendosi trarre, per questo motivo, una statuizione implicita di rigetto delle stesse.
4.1 Ciò posto, nel giudizio di primo grado l'appellante ha espressamente dedotto di non avere ricevuto la notifica dei singoli verbali di accertamento della violazione del Codice della strada.
6 Dalla disamina della documentazione prodotta in primo grado da si evince CP_1 che a carico di furono elevati i seguenti verbali di Parte_1 accertamento della violazione del Codice della Strada e precisamente:
- verbale n. 13101686476 elevato in data 10.08.2010, di cui risulta un tentativo di notifica il
05.11.2010 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130256948 elevato in data 14.02.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.04.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130281629 elevato in data 19.02.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.04.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13130985094 elevato in data 18.06.2013, di cui risulta un tentativo di notifica il
05.11.2010 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 1480192309 elevato in data 15.09.2010, di cui risulta un tentativo di notifica il
31.07.2013 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 13121222563 elevato in data 28.07.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
21.09.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 33120452133 elevato in data 21.09.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
16.11.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato;
- verbale n. 33120454121 elevato in data 27.09.2012, di cui risulta un tentativo di notifica il
23.11.2012 al contravventore non andato a buon fine. Infatti, l'agente notificatore ha attestato di non avere consegnato l'atto poiché il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato.
4.2 Ciò premesso, osserva il Tribunale che la disposizione, contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del Codice della strada prevede, in via generale e principale, che alla notificazione del verbale con il quale è stata accertata la violazione debba avvenire con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Poi aggiunge che, comunque, tale notificazione si intende validamente eseguita quando sia fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione.
Detta norma deve essere interpretata, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul
7 semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale;
da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n.
5907/2002 e Cass. n. 18049/2011; Cass. civ. 6722/2023).
4.3 Nel caso di specie, non ha adeguatamente assolto all'onere della prova CP_1 della rituale notifica degli atti presupposti.
In primo luogo, dalla disamina delle relate di notifiche non emerge che i verbali siano stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto l'agente notificatore non ha mai contrassegnato la casella dell'irreperibilità relativa del destinatario né ha dato atto dell'invio della raccomandata informativa.
Inoltre, in base a quanto affermato dalla Suprema Corte, a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 3/2010, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 c.p.c., è necessario che venga prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
invero, testualmente, tale avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ. ord. n.
25351 del 11/11/2020, nonché ord. 15/4/2019 n.10519).
Nel caso in esame, le notifiche non sono corredate dalla produzione degli avvisi di ricevimento, essendovi state prodotte le copie delle buste contenenti il plico, recanti in calce il timbro del mancato recapito, nella quale risulta sempre apposto un segno sulla casella indicante trasferito.
In ogni caso, in base al contenuto degli atti prodotti, non vi è prova del perfezionamento del procedimento di notifica, dal momento che l'avviso dell'avvenuto deposito non risulta ricevuto dal destinatario, né risulta consegnato secondo la procedura della compiuta giacenza, che è incompatibile con la dicitura destinatario trasferito.
Tutte le citate notifiche vanno, pertanto, ritenute invalide.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e deve quindi disporsi l'allunamento dell'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e delle relative cartelle di pagamento
8 nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000, 09720170136447725000,
09720170193640091000 e 09720180111125525000.
5. Con riguardo alle spese di lite, deve riformarsi la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la parte convenuta a rifondere le spese di lite nella misura di euro 270,00 complessivi di compensi professionali, spese e contributo unificato.
Invero, non si comprendono le motivazioni, del tutto omesse, che hanno portato il Giudicante
a quantificare detto importo che, tenuto conto del valore della causa in oggetto, è inferiore ai parametri al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2018-2022 allora vigenti, stante la pubblicazione della sentenza prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022).
Pertanto, si impone, come richiesto anche dall'appellante, di riformare le spese di lite di primo grado nel modo di seguito evidenziato.
Fatte queste premesse, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Al fine di individuare gli enti convenuti tenuti a sopportare il peso economico delle stesse si osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_2
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va
[...] distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione - dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. civ. 7716/2022)
Alla luce dei principi sovra esposti si ritiene di dovere limitare la condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente impositore, essendo addebitabile alla sua condotta l'accoglimento dell'odierna opposizione, con conseguente compensazione delle spese nei confronti dell'ente riscossore.
Le spese di lite di primo e secondo grado vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di
9 questioni rilevanti in fatto e diritto), aggiornati alle Tabelle 2018-2022 per il primo grado di giudizio e alle vigenti Tabelle per questo grado, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause da € 5.201 a € 26.000, con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 8225/2022 (rg. n. 14050/22), pubblicata in data 22.07.2022 e per CP_1
l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 09720219022973083000 e le relative cartelle di pagamento nn. 09720150193997371000, 09720160094176818000, 09720170136447725000,
09720170193640091000 e 09720180111125525000;
- condanna, per l'effetto, l'appellato alla rifusione, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di lite di primo e secondo grado che si liquidano rispettivamente in euro 726,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA e oltre al rimborso del contributo unificato, quanto al primo grado di giudizio;
in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA e oltre al rimborso del contributo unificato, per il presente grado di giudizio.
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellante e Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Roma, in data 15.01.2024
Il Giudice
Lucia Bruni
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