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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale di Bari, Prim a Sezi one ci vile, in composi zione coll egi al e, nel le persone dei Giudici:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Di Gioi a Ti zi ana Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critta s otto il n. 964/ 2024 R .G. V.G., promossa con ri cors o congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato il 26.02.2024, pendent e t ra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ermi nio Mars ell a,
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Gaet ano Roberto Fil ograno, nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vili del mat rim onio s u domanda congiunt a ex art . 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ricorso congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. depositat o il 22.2.2024,
e prem esso che;
Parte_1 Parte_2
- avevano cont rat to m atrimonio concordat ari o 29.8.1990 in Triggiano (anno
1990 – part e II, S eri e A, n. 99);
- dall'unione coniugale nascevano i figli (n. il 7.1.990), (n. Per_1 Per_2 il 10.11.1994), (n. il 7.7.1998) e (n. l'11.4.2001) i Persona_3 Per_4 primi due econo mi cament e i ndi pendenti;
- con decreto del 25.6.2019, depositato nell'ambito del procedimento n.r.g.
19966/2014, il Tribunale di Bari omol ogava l a separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordati anche in ordine all e condi zioni con cui divorzi ar e;
tutto quanto prem esso, chiedevano al Tri bunal e di Bari di recepi re tal i loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concil iare e di volersi avval ere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 29.2 .2024, il Presi dente, letto il ri corso, di sponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.6.2024.
Gli atti erano trasm essi al P.M. per la sua part ecipazione al gi udi zio. All'udienza del 18.6.2024, il Giudice delegato, rilevato che le par ti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso at to dell 'impossi bilit à dell a riconcili azione, ris ervava la causa per l a decisi one in C amera di consigl io.
Con ordinanza del 2 -3.7.2024 il Coll egi o rimetteva l a causa sul ruolo ist rut torio per precisazioni in ordine all e int ese int ercorse tra le parti, e, a seguit o dell'acquisizione di attestazione di definitività del decreto di omologa resa dalla
Cancell eri a, all'esi t o dell a t ratt azione cart olare dispost a per il 16.10.2024, l a causa era nuovament e t rattenut a per la decisi one.
*****
La domanda di cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio su ricorso congi unt o è fondat a e m erit a, pert anto, accoglim ento su ssi stendo l e condi zioni previ st e dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dal la copia del decret o di omol oga em erge non sol o che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedim ento a quella di proposi zione del present e ri corso risul ta compiut o il termine di l egge ri chiest o dall a cit at a norma.
All a st regua delle risul tanze della documentazi one anagrafica in atti , i nolt re, appare legittim o desum ere che dalla dat a d ell a comparizione del giudi zi o separativo ad oggi l e parti si ano vissute ini nterrott am ent e separat e: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spiri tuale necess ari a al perdurare del m at rimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrim oni o.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all' annotazione della presente sentenza ed all e ult eri ori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/ 2000.
Quanto ai rapporti pers onali ed economici , l e pattui zioni concordate con l a convezi one sott os critta dall e part i i l 10.9.2024 e depositat a in giud i zio il
13.9.2024 sono conformi al la legge e, pertanto, devono essere recepite in sent enza.
Le spese process ual i sono compensat e int egralment e come da accordo, m ani fest ato con l a nota di tratt azione del 3.10.2024.
La sent enza è provvi sori am ent e es ecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunale di B ari, P rim a Sezione ci vile, defi nitivam ent e pronunciando sull a dom anda congiunt a propost a da e nel gi udi zio Parte_1 Parte_2
n. 964/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio concordat ario celebrato tra i coni ugi anzidetti i n Tri ggi ano il 29.8.1990, trascritt o nel regist ro degl i atti di mat rimonio del predetto Comune (anno 1990, atto n. 99, part e 2, s erie A) all e condi zioni concordat e nel la convenzi one sott oscrit ta dall e parti i l 10.9.2024 e deposit at a i n giudi zio il 13.9.2024 , da i ntendersi qui t ras crit te;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P .R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così deci so in B ari , nell a C amera di consiglio dell a P rim a S ezi one ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 19 novembre 2024.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa Ti ziana Di Gioia I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale di Bari, Prim a Sezi one ci vile, in composi zione coll egi al e, nel le persone dei Giudici:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Di Gioi a Ti zi ana Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critta s otto il n. 964/ 2024 R .G. V.G., promossa con ri cors o congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato il 26.02.2024, pendent e t ra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ermi nio Mars ell a,
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Gaet ano Roberto Fil ograno, nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vili del mat rim onio s u domanda congiunt a ex art . 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ricorso congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. depositat o il 22.2.2024,
e prem esso che;
Parte_1 Parte_2
- avevano cont rat to m atrimonio concordat ari o 29.8.1990 in Triggiano (anno
1990 – part e II, S eri e A, n. 99);
- dall'unione coniugale nascevano i figli (n. il 7.1.990), (n. Per_1 Per_2 il 10.11.1994), (n. il 7.7.1998) e (n. l'11.4.2001) i Persona_3 Per_4 primi due econo mi cament e i ndi pendenti;
- con decreto del 25.6.2019, depositato nell'ambito del procedimento n.r.g.
19966/2014, il Tribunale di Bari omol ogava l a separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordati anche in ordine all e condi zioni con cui divorzi ar e;
tutto quanto prem esso, chiedevano al Tri bunal e di Bari di recepi re tal i loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concil iare e di volersi avval ere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 29.2 .2024, il Presi dente, letto il ri corso, di sponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.6.2024.
Gli atti erano trasm essi al P.M. per la sua part ecipazione al gi udi zio. All'udienza del 18.6.2024, il Giudice delegato, rilevato che le par ti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso at to dell 'impossi bilit à dell a riconcili azione, ris ervava la causa per l a decisi one in C amera di consigl io.
Con ordinanza del 2 -3.7.2024 il Coll egi o rimetteva l a causa sul ruolo ist rut torio per precisazioni in ordine all e int ese int ercorse tra le parti, e, a seguit o dell'acquisizione di attestazione di definitività del decreto di omologa resa dalla
Cancell eri a, all'esi t o dell a t ratt azione cart olare dispost a per il 16.10.2024, l a causa era nuovament e t rattenut a per la decisi one.
*****
La domanda di cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio su ricorso congi unt o è fondat a e m erit a, pert anto, accoglim ento su ssi stendo l e condi zioni previ st e dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dal la copia del decret o di omol oga em erge non sol o che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedim ento a quella di proposi zione del present e ri corso risul ta compiut o il termine di l egge ri chiest o dall a cit at a norma.
All a st regua delle risul tanze della documentazi one anagrafica in atti , i nolt re, appare legittim o desum ere che dalla dat a d ell a comparizione del giudi zi o separativo ad oggi l e parti si ano vissute ini nterrott am ent e separat e: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spiri tuale necess ari a al perdurare del m at rimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrim oni o.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all' annotazione della presente sentenza ed all e ult eri ori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/ 2000.
Quanto ai rapporti pers onali ed economici , l e pattui zioni concordate con l a convezi one sott os critta dall e part i i l 10.9.2024 e depositat a in giud i zio il
13.9.2024 sono conformi al la legge e, pertanto, devono essere recepite in sent enza.
Le spese process ual i sono compensat e int egralment e come da accordo, m ani fest ato con l a nota di tratt azione del 3.10.2024.
La sent enza è provvi sori am ent e es ecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunale di B ari, P rim a Sezione ci vile, defi nitivam ent e pronunciando sull a dom anda congiunt a propost a da e nel gi udi zio Parte_1 Parte_2
n. 964/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a cess azione degli effetti ci vili del m at rimonio concordat ario celebrato tra i coni ugi anzidetti i n Tri ggi ano il 29.8.1990, trascritt o nel regist ro degl i atti di mat rimonio del predetto Comune (anno 1990, atto n. 99, part e 2, s erie A) all e condi zioni concordat e nel la convenzi one sott oscrit ta dall e parti i l 10.9.2024 e deposit at a i n giudi zio il 13.9.2024 , da i ntendersi qui t ras crit te;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P .R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così deci so in B ari , nell a C amera di consiglio dell a P rim a S ezi one ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 19 novembre 2024.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa Ti ziana Di Gioia I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera