TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2830/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. MALTESE Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.10.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MALTESE ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La relazione di C.T.U., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, perché la ricorrente, invalida totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, come da quello della fase di A.T.P., sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, la ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U., è affetta da
“Encefalopatia vascolare ischemica cronica multiinfartuale con parkinsonismo. Cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito tipo II in trattamento con IGO. Spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale. Ipotiroidismo post-chirurgico”, con la precisazione che il pure molto scarno esame obiettivo riporta segni di parkinsonismo e nel contempo “Spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale con algia alla flesso- estensione soprattutto al passaggio lombo-sacrale Deambulazione a piccoli passi e passaggi posturali difficoltosi autonomi con appoggio”, mentre non viene chiarito se la periziata possa assumere la posizione eretta in modo autonomo, o con quale tipo di appoggio, se la deambulazione a piccoli passi con appoggio presenti difficoltà di equilibrio, se la vestizione e svestizione della periziata sia del tutto autonoma e con quali modalità possa essere eseguita (attesa la difficoltà dei passaggi posturali che richiedono appoggio), se sia possibile per la periziata fare il bagno o la doccia in modo autonomo e sicuro e con quale tipo di appoggio, se sia possibile l'ingresso nella vasca da bagno e i movimenti necessari per provvedere all'igiene personale (data l'algia alla flesso-estensione soprattutto al passaggio lombo- sacrale).
Nella relazione di CTP si rinviene un esame obiettivo più dettagliato, che va pure preso in considerazione, attesa la sua natura certificatoria e non valutativa, oltre alla sua compatibilità con quello descritto in modo molto più scarno dal C.T.U. e dalla stessa Commissione medica: “ESAME
ANAMNESTICO Pz. già riconosciuta invalida civile nella misura del 100% nel novembre
2022 perché affetta da vasculopatia cerebrale cronica con parkinsonismo, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo II, osteoporosi, ipotiroidismo post-chirurgico. Attualmente la pz. presenta algie diffuse al rachide in toto a discreta incidenza funzionale – algie agli arti superiori ed inferiori a discreta incidenza funzionale – deficit della memoria recente – iniziale disorientamento spazio/tempo – tremore – stato ansioso-depressivo reattivo con turbe del ritmo sonno-veglia, tachicardia e turbe dispeptiche.
ESAME OBIETTIVO Caratteristiche somatico-generali: soggetto in mediocri condizioni generali – all'eloquio dimostra ansia endoreattiva, umor francamente deflesso e segni di disorientamento spaziotemporale con deficit della memoria recente.
Apparato Cardiovascolare: PAO 155/90 mmHg;
FC 73 batt/min.
Apparato Respiratorio: torace simmetrico e normoespansibile con gli atti del respiro.
Respiro aspro su tutto il campo polmonare con sibili in fase espiratoria. Evidente ridotta tolleranza allo sforzo fisico lieve con dispnea.
Udito: ipoacusia bilaterale. Visus: nella norma per l'età.
Apparato Urinario: riferita iniziale incontinenza urinaria da sforzo.
Esame Neurologico e Psiche: riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili e simmetrici ai 4 arti.
Prove di coordinazione correttamente eseguite. Oscillazioni in Romberg ++- con tendenza alla retropulsione. La pz. si presenta mal orientata nel tempo e nello spazio;
il tono dell'umore appare notevolmente deflesso con note d'ansia libera all'eloquio. Evidente deficit della memoria recente.
Apparato osteo-articolare: algie alla digito-pressione delle apofisi spinose del rachide in toto ad importante incidenza funzionale – atteggiamento scoliotico dorso-lombare del rachide – algie alla digito-pressione delle piccole e grandi articolazioni degli arti superiori ed inferiori a discreta incidenza funzionale – i movimenti delle spalle appaiono dolenti e globalmente ridotti di 1/3 – anche i movimenti di flesso-estensione del tratto lombare del rachide appaiono globalmente ridotti di 1/3 (la pz. si ferma a circa 30 cm dal suolo nel movimento di flessione massima della colonna) – evidente dispnea per modico sforzo fisico – deambulazione claudicante ed incerta a piccoli passi con evidenti turbe dell'equilibrio – passaggi posturali difficoltosi e possibili solo con appoggio al mobilio e/o con aiuto umano.”.
Osserva questa giudice che risulta documentato, sia nelle relazioni di
C.T.U. che nella documentazione medica allegata in atti che la ricorrente può muoversi e operare cambi posturali solo con appoggio, a piccoli passi e in situazione di equilibrio instabile, con difficoltà nei passaggi posturali, che è affetta da vasculopatia cerebrale con segni di parkinsonismo, che è affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico e da spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale, che è altresì affetta da diabete per il quale deve assumere
IGO.
In questo quadro patologico-funzionale, i CTU non si sono preoccupati di verificare e analizzare – anche mediante la somministrazione dei semplici test
ADL e IADL - quali atti della vita quotidiana la ricorrente possa compiere in modo autonomo. Tuttavia, – secondo l'id quod plerumque accidit – risulta evidente che la ricorrente non è in grado di fare il bagno o la doccia da sola in sicurezza, non potendosi in tali circostanze appoggiare in modo valido (essendo anche affetta da disturbi propri del parkinsonismo) né potendo compiere in modo valido e sicuro tutti i movimenti che consentono di cambiare posizione velocemente e di fare tutti i movimenti che consentono di lavare le diverse parti del corpo, avendo difficoltà nei cambi posturali anche nella situazione protetta dello studio medico nel corso della visita;
che non potrà preparare i pasti in modo autonomo, avendo necessità di appoggio e comportando la preparazione dei pasti il mantenimento di una stazione eretta prolungata, non potrà uscire di casa percorrendo lunghi tratti per andare a fare la spesa o in farmacia o a effettuare i frequenti controlli medici, perché può muoversi solo faticosamente e con appoggio, con rischio di cadute, attese le difficoltà di equilibrio.
La ricorrente va quindi valutata soggetto privo di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita: ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei pasti e l'assunzione dei pasti in modo regolare, la preparazione e il dosaggio dei farmaci, l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dalla ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2830/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. MALTESE Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.10.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MALTESE ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La relazione di C.T.U., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, perché la ricorrente, invalida totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, come da quello della fase di A.T.P., sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, la ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U., è affetta da
“Encefalopatia vascolare ischemica cronica multiinfartuale con parkinsonismo. Cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito tipo II in trattamento con IGO. Spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale. Ipotiroidismo post-chirurgico”, con la precisazione che il pure molto scarno esame obiettivo riporta segni di parkinsonismo e nel contempo “Spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale con algia alla flesso- estensione soprattutto al passaggio lombo-sacrale Deambulazione a piccoli passi e passaggi posturali difficoltosi autonomi con appoggio”, mentre non viene chiarito se la periziata possa assumere la posizione eretta in modo autonomo, o con quale tipo di appoggio, se la deambulazione a piccoli passi con appoggio presenti difficoltà di equilibrio, se la vestizione e svestizione della periziata sia del tutto autonoma e con quali modalità possa essere eseguita (attesa la difficoltà dei passaggi posturali che richiedono appoggio), se sia possibile per la periziata fare il bagno o la doccia in modo autonomo e sicuro e con quale tipo di appoggio, se sia possibile l'ingresso nella vasca da bagno e i movimenti necessari per provvedere all'igiene personale (data l'algia alla flesso-estensione soprattutto al passaggio lombo- sacrale).
Nella relazione di CTP si rinviene un esame obiettivo più dettagliato, che va pure preso in considerazione, attesa la sua natura certificatoria e non valutativa, oltre alla sua compatibilità con quello descritto in modo molto più scarno dal C.T.U. e dalla stessa Commissione medica: “ESAME
ANAMNESTICO Pz. già riconosciuta invalida civile nella misura del 100% nel novembre
2022 perché affetta da vasculopatia cerebrale cronica con parkinsonismo, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo II, osteoporosi, ipotiroidismo post-chirurgico. Attualmente la pz. presenta algie diffuse al rachide in toto a discreta incidenza funzionale – algie agli arti superiori ed inferiori a discreta incidenza funzionale – deficit della memoria recente – iniziale disorientamento spazio/tempo – tremore – stato ansioso-depressivo reattivo con turbe del ritmo sonno-veglia, tachicardia e turbe dispeptiche.
ESAME OBIETTIVO Caratteristiche somatico-generali: soggetto in mediocri condizioni generali – all'eloquio dimostra ansia endoreattiva, umor francamente deflesso e segni di disorientamento spaziotemporale con deficit della memoria recente.
Apparato Cardiovascolare: PAO 155/90 mmHg;
FC 73 batt/min.
Apparato Respiratorio: torace simmetrico e normoespansibile con gli atti del respiro.
Respiro aspro su tutto il campo polmonare con sibili in fase espiratoria. Evidente ridotta tolleranza allo sforzo fisico lieve con dispnea.
Udito: ipoacusia bilaterale. Visus: nella norma per l'età.
Apparato Urinario: riferita iniziale incontinenza urinaria da sforzo.
Esame Neurologico e Psiche: riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili e simmetrici ai 4 arti.
Prove di coordinazione correttamente eseguite. Oscillazioni in Romberg ++- con tendenza alla retropulsione. La pz. si presenta mal orientata nel tempo e nello spazio;
il tono dell'umore appare notevolmente deflesso con note d'ansia libera all'eloquio. Evidente deficit della memoria recente.
Apparato osteo-articolare: algie alla digito-pressione delle apofisi spinose del rachide in toto ad importante incidenza funzionale – atteggiamento scoliotico dorso-lombare del rachide – algie alla digito-pressione delle piccole e grandi articolazioni degli arti superiori ed inferiori a discreta incidenza funzionale – i movimenti delle spalle appaiono dolenti e globalmente ridotti di 1/3 – anche i movimenti di flesso-estensione del tratto lombare del rachide appaiono globalmente ridotti di 1/3 (la pz. si ferma a circa 30 cm dal suolo nel movimento di flessione massima della colonna) – evidente dispnea per modico sforzo fisico – deambulazione claudicante ed incerta a piccoli passi con evidenti turbe dell'equilibrio – passaggi posturali difficoltosi e possibili solo con appoggio al mobilio e/o con aiuto umano.”.
Osserva questa giudice che risulta documentato, sia nelle relazioni di
C.T.U. che nella documentazione medica allegata in atti che la ricorrente può muoversi e operare cambi posturali solo con appoggio, a piccoli passi e in situazione di equilibrio instabile, con difficoltà nei passaggi posturali, che è affetta da vasculopatia cerebrale con segni di parkinsonismo, che è affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico e da spondilodiscoartrosi C-L a discreta limitazione funzionale, che è altresì affetta da diabete per il quale deve assumere
IGO.
In questo quadro patologico-funzionale, i CTU non si sono preoccupati di verificare e analizzare – anche mediante la somministrazione dei semplici test
ADL e IADL - quali atti della vita quotidiana la ricorrente possa compiere in modo autonomo. Tuttavia, – secondo l'id quod plerumque accidit – risulta evidente che la ricorrente non è in grado di fare il bagno o la doccia da sola in sicurezza, non potendosi in tali circostanze appoggiare in modo valido (essendo anche affetta da disturbi propri del parkinsonismo) né potendo compiere in modo valido e sicuro tutti i movimenti che consentono di cambiare posizione velocemente e di fare tutti i movimenti che consentono di lavare le diverse parti del corpo, avendo difficoltà nei cambi posturali anche nella situazione protetta dello studio medico nel corso della visita;
che non potrà preparare i pasti in modo autonomo, avendo necessità di appoggio e comportando la preparazione dei pasti il mantenimento di una stazione eretta prolungata, non potrà uscire di casa percorrendo lunghi tratti per andare a fare la spesa o in farmacia o a effettuare i frequenti controlli medici, perché può muoversi solo faticosamente e con appoggio, con rischio di cadute, attese le difficoltà di equilibrio.
La ricorrente va quindi valutata soggetto privo di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita: ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei pasti e l'assunzione dei pasti in modo regolare, la preparazione e il dosaggio dei farmaci, l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dalla ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino