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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3169/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Tettamanti, con elezione C.F._1
di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]
7 (c.f. ).; C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “Dichiarare dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Erba in data 9 ottobre 2006 dai coniugi con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba (anno Parte_1
2006 numero 21 Parte I) , con ordine di annotazione nei registri dello stato civile.
Spese rifuse, in caso di opposizione”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 23.5.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in Erba in data 9.10.2006, iscritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Erba (CO), al numero 21, parte I , Anno 2006;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 5.12.2019 a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che è stata pronunciata con sentenza n.
276/2020 emessa in data 27.2.2020 dal Tribunale di Como;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 15.10.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notificazione;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in in Erba in data 9.10.2006, tra e , iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di iscritto nei Parte_1 Controparte_1
2 registri di Stato Civile del Comune di Erba (CO), al numero 21, parte I , Anno 2006;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Erba (CO), per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 23.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3169/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Tettamanti, con elezione C.F._1
di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]
7 (c.f. ).; C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “Dichiarare dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Erba in data 9 ottobre 2006 dai coniugi con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba (anno Parte_1
2006 numero 21 Parte I) , con ordine di annotazione nei registri dello stato civile.
Spese rifuse, in caso di opposizione”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 23.5.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in Erba in data 9.10.2006, iscritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Erba (CO), al numero 21, parte I , Anno 2006;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 5.12.2019 a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che è stata pronunciata con sentenza n.
276/2020 emessa in data 27.2.2020 dal Tribunale di Como;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 15.10.2024, la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notificazione;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in in Erba in data 9.10.2006, tra e , iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di iscritto nei Parte_1 Controparte_1
2 registri di Stato Civile del Comune di Erba (CO), al numero 21, parte I , Anno 2006;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Erba (CO), per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 23.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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