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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2267/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FILZ VALENTINA PAGETTO e Parte_1 C.F._1
l'avv. CARLOTTA MADDALENA ( ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. ROSSI GIUSEPPE e l'avv. Controparte_1 C.F._3
OTTAZZI MARINA;
- resistente –
CURATORE SPECIALE MINORE AVV. ANDREA COLONNA Per_1
- intervenuto -
con la partecipazione del PM in sede.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 8 settembre 2023, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con parte resistente in Alessandria in data 18 agosto 2018, che dalla loro unione nasceva in data 12 maggio 2017. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione Persona_2
personale tra le parti nonché la regolamentazione dei rapporti padre-figlia. Parte resistente si costituiva, e la causa veniva istruita anche con nomina di curatore speciale in punto di rapporti genitori-figlia.
2. All'udienza del 26 febbraio 2025, parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status, pronuncia cui parte resistente non si opponeva. La causa veniva quindi rimessa in punto status al Collegio.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._3
hanno celebrato matrimonio in Alessandria, il 18 agosto 2018;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
2 - spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2267/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FILZ VALENTINA PAGETTO e Parte_1 C.F._1
l'avv. CARLOTTA MADDALENA ( ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. ROSSI GIUSEPPE e l'avv. Controparte_1 C.F._3
OTTAZZI MARINA;
- resistente –
CURATORE SPECIALE MINORE AVV. ANDREA COLONNA Per_1
- intervenuto -
con la partecipazione del PM in sede.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 8 settembre 2023, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con parte resistente in Alessandria in data 18 agosto 2018, che dalla loro unione nasceva in data 12 maggio 2017. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione Persona_2
personale tra le parti nonché la regolamentazione dei rapporti padre-figlia. Parte resistente si costituiva, e la causa veniva istruita anche con nomina di curatore speciale in punto di rapporti genitori-figlia.
2. All'udienza del 26 febbraio 2025, parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status, pronuncia cui parte resistente non si opponeva. La causa veniva quindi rimessa in punto status al Collegio.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._3
hanno celebrato matrimonio in Alessandria, il 18 agosto 2018;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
2 - spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto