CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1186/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. esercente l'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con ditta VO AN e sede in AD (Pd) (c.f. ) P.IVA_1
e con sede in Rovigo (p. iva n. Controparte_1
), in persona dell'amministratore difesi P.IVA_2 _1
dall'avv. Alessio Orsini (c.f. ) del foro di Ascoli C.F._2
Piceno, domiciliati in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore
(appellanti)
nei confronti di
(ora Controparte_2
Controparte_3
[.
[...] P.IVA_3
), in persona del direttore generale dott. , P.IVA_4 Controparte_4
difesa dall'avv. Elena Biasin del foro di Rovigo, domiciliata in Rovigo presso lo studio del difensore
(appellata)
e di con sede in ANo (c.f. e p. iva n. ), Controparte_5 P.IVA_5
rappresentata dalla procuratrice speciale con sede in Controparte_6
IA (c.f. e p. iva n. ), in persona del vice presidente del P.IVA_6
consiglio di amministrazione dott. difesa dall'avv. Controparte_7
Renato Sardi (c.f. ) e domiciliata in IA presso C.F._3
lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata della Sentenza n. 1016/2022 pubblicata il
22.12.2022 e non notificata, emessa dal Tribunale di Rovigo, nella persona del Giudice Istruttore dott. Marco Pesoli, a definizione del giudizio civile RG n. 2203/2018, di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 co. 1 e 617 c.p.c.:
2 accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande spiegate dalla intervenuta o in ogni caso la tardività e Controparte_5
quindi l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione ed intervento e nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo del Controparte_5
17.01.2002, del mutuo del 20.08.2009 e del mutuo del 18.01.2012, a costituire idonei titoli esecutivi ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c.; accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari, indeterminati e
l'illegittima capitalizzazione composta, nonché l'applicazione di un illegittima clausola floor;
accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione a sofferenza;
in accoglimento delle conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta dell'udienza di p.c. del 20.07.2022 di seguito riprodotte:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare
ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla Controparte_5
Sempre in via preliminare:
ACCERTARE E DICHIARARE l'inidoneità del mutuo del 17.01.2002, del mutuo del 20.08.2009 e del mutuo del 18.01.2012, a costituire idonei titoli esecutivi ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto e/o comunque l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza dei predetti atti di mutuo, con ogni relativa
3 conseguenza e in ogni caso con sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli;
ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Nel merito, in via principale:
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e
l'infondatezza della domanda di pagamento per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge e CONDANNARE
[...]
effettuata ogni eventuale compensazione, a Controparte_8
rimborsare tutte le somme che dovessero risultare a credito dell' opponente per tutti i motivi dedotti nel presente atto, con ogni più ampia salvezza;
Ancora, nel merito:
ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto le pattuizioni usurarie riferite ai contratti di mutuo oggetto di giudizio, come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla
l. 108/98, art. 644 c.p., sia rispetto all'ipotesi di usura c.d. soggettiva e sia includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili ed assicurazioni e garanzie di altro tipo, includendo anche le maggiori somme corrisposte in ragione dell'illegittima clausola “floor”, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. e per l'effetto CONDANNARE la in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t., a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815
2° co. c.c., effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed
4 oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio e contestualmente CONDANNARE la
[...]
al mantenimento del beneficio del Controparte_8
termine in favore del mutuatario, per tutti i mutui, per la sola parte di quota capitale residua con riformulazione del piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale;
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura
l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, nonché
l'illegittima pratica anatocistica, con le conseguenze di cui all'art. 1284
III co. c.c. o ex art. 117 del TUB e per l'effetto CONDANNARE
in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t., a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284
III° co. c.c. o ex art. 117 del TUB, effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti e gli interessi anatocistici, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio e contestualmente CONDANNARE la Controparte_8
al mantenimento del beneficio del termine in favore del
[...]
mutuatario con riformulazione del piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale e dagli interessi legali oppure da quelli sostitutivi BOT ex art. 117 del TUB senza alcun anatocismo;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, annullabilità e comunque
l'inefficacia e l'illegittimità della clausola floor e riconoscere in favore del mutuatario tutte le somme indebitamente corrisposte quando il tasso era sceso sotto il rispettivo tasso floor previsto in ogni mutuo e quindi riconoscere anche in tale ipotesi l'illegittima revoca del beneficio del
5 termine che si chiede venga ripristinato, effettuate le eventuali compensazioni.
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia per tutti i motivi dedotti, con riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere il risarcimento di ogni tipo di danno, patrimoniale e non.
Con riserva di agire in autonomo e separato giudizio per la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non.
Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda
e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Salvezze illimitate”.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che la Corte D'Appello Voglia ordinare la rinnovazione della
CTU a mezzo di diverso perito, possibilmente esperto in matematica finanziaria, al fine di:
- ricalcolare i rapporti di mutuo al netto di qualsivoglia capitalizzazione composta degli interessi (punto c del quesito);
- ricalcolare i rapporti di mutuo al solo tasso legale, o a quello sostitutivo BOT ex art. 117 TUB, in capitalizzazione semplice degli interessi;
- valutare l'usura considerando l'effetto del costo occulto generato dalla capitalizzazione composta degli interessi e confrontare tale valore con il
TAEG, qualora si confermi l'usura contrattuale si proceda ad azzerare tutti gli interessi in applicazione dell'art 1815 2°c c.c.;
- rettificare i tassi floor e di conseguenza ricalcolare il TAEG che tiene in considerazione i costi del floor e gli interessi a credito del correntista per la mancata applicazione dei tassi floor e confrontare tali valori con i
6 tassi soglia, applicando il disposto di cui all'art. 1815 II° co. c.c. in caso di usura.
- escludere i maggiori interessi calcolati in applicazione della clausola floor contenuta nei contratti.
Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
per l'appellata : Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Venezia:
In via principale: rigettare l'appello nei confronti di
[...]
confermando Controparte_9
integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 1016/2022 pubblicata il 22.12.2022 – Giudice Dr. Marco Pesoli in quanto
l'impugnazione è inammissibile e comunque infondata per tutti i motivi illustrati nella comparsa di risposta e nelle successive difese;
In via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
per l'appellata Controparte_5
Voglia rigettare l'appello nei confronti di
[...]
(oggi leggasi Controparte_2 Controparte_5
7 confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n.
1016/2022 pubblicata il 22.12.2022 – Giudice Dr. Marco Pesoli in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi illustrati nel presente atto rigettando inoltre le istanze istruttorie di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 settembre 2018, e Parte_1 [...]
si opponevano al precetto notificato il 29 agosto 2018, con cui _1
(poi divenuta Controparte_10 [...]
) intimava loro il pagamento di Euro 453.315,75, oltre Controparte_2
interessi (di cui Euro 232.910,48 quale debito restitutorio del mutuo fondiario di originari Euro 826.331,04 concluso il 17 gennaio 2002 da
[...]
con garanzia ipotecaria prestata da Euro 68.741,37 Pt_2 _1
quale debito restitutorio del mutuo fondiario di originari Euro
370.000,00, contratto il 20 agosto 2009 da con garanzia Parte_2
ipotecaria prestata da Euro 150.875,98 quale debito restitutorio _1
del mutuo fondiario di originari Euro 300.000,00, contratto il 18 gennaio
2012 sempre da con garanzia ipotecaria prestata da . Parte_2 _1
Gli opponenti sostenevano che i contratti non potessero valere come titoli esecutivi poiché il denaro mutuato non era entrato nella disponibilità del mutuatario. Essi eccepivano poi l'usurarietà dei mutui (oggettiva e, per quello del 2002, anche soggettiva) con conseguente applicazione del 2° co. dell'art. 1815 c.c., che comportava che il mutuatario non fosse decaduto dal beneficio del termine (il credito restitutorio per interessi era maggiore delle rate rimaste insolute alla data di recesso della mutuante).
Inoltre, gli opponenti affermavano che la banca avesse imposto una clausola c.d. floor, che costituiva un derivato, predisposto un piano di
8 ammortamento c.d. alla francese con illegittima pratica anatocistica ed omesso d'indicare nel Taeg-Isc i costi delle polizze assicurative, il che aveva comportato una “difformità tra l'interesse dichiarato e quello effettivamente applicato”. Si dolevano infine della segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, non preceduta da valutazione circa la situazione d'insolvenza. chiedevano che, accertata l'inidoneità dei Parte_3 _1
mutui a costituire titoli esecutivi e la nullità del precetto, fossero dichiarate le nullità negoziali, compensati i rispettivi crediti e condannata la banca al mantenimento del beneficio del termine, riservandosi di promuovere altro giudizio per il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto i mutui erano validi (non vi era stata usura e la segnalazione alla Centrale rischi era legittima a fronte dell'inadempimento del mutuatario), e domandando la condanna di al pagamento di Euro 453.315,75. Parte_4
In corso di causa era disposta ed espletata consulenza tecnica contabile: la relazione del c.t.u., dott. , veniva depositata il 30 Persona_1
marzo 2021.
Il 19 aprile 2021 interveniva in giudizio Controparte_5
rappresentata dalla procuratrice speciale affermando Controparte_6
di avere acquistato pro soluto, in data 1° dicembre 2020, il crediti in sofferenza della banca, tra cui quello nei confronti di . Parte_1
si riportava alle difese e alle conclusioni di Controparte_5 [...]
Controparte_10
Gli attori contestavano la titolarità dei crediti in capo alla società intervenuta.
9 Con sentenza n. 1016/2022, depositata il 22 dicembre 2022, il Tribunale di Rovigo rigettava tutte le domande degli opponenti e condannava
[...]
a corrispondere all'opposta e, per essa, alla terza intervenuta la Pt_1
somma di Euro 453.315,75, indicata in precetto. Gli opponenti erano inoltre condannati alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice riteneva che: - avesse dato prova Controparte_5
dell'acquisto del credito, in quanto rientrava tra quelli, oggetto di cessione, indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il processo era proseguito anche con l'originaria opposta, la quale non aveva più svolto attività difensiva, confermando con la propria condotta l'avvenuta cessione del diritto;
- i mutui fossero validi poiché era avvenuta la consegna del denaro mutuato, mediante assegni circolari e bancari, ritirati dal mutuatario;
- i mutui non fossero usurari, neppure con riferimento agli interessi moratori, come aveva accertato il c.t.u., e gli interessi fossero stati richiesti nella misura pattuita;
- la commissione per estinzione anticipata non potesse considerarsi nella determinazione del t.e.g.; -
l'usura soggettiva fosse da escludere, in mancanza della prova di uno squilibrio contrattuale a vantaggio esclusivo della banca;
- nel piano di ammortamento c.d. alla francese non fosse configurabile l'anatocismo; - la clausola floor fosse legittima e non configurasse un derivato;
- la clausola sul tasso d'interesse non potesse dirsi indeterminata poiché nell'Isc non erano inclusi i costi delle polizze assicurative e neppure poiché faceva riferimento all'euribor; - vi fosse stato inadempimento del mutuatario (relativamente al mutuo del 2002 erano state corrisposte 190 rate su 281, l'ultima delle quali il 17 novembre 2017, con un debito capitale residuo di Euro 221.968,45; relativamente al mutuo del 2009 erano state corrisposte 101 rate su 120, l'ultima delle quali il 7 febbraio
2018, con un debito capitale residuo di Euro 67.536,89; relativamente al
10 mutuo del 2012 erano state corrisposte 71 rate su 120, l'ultima delle quali il 15 gennaio 2018, con un debito capitale residuo di Euro 144.470,01) e non vi fosse stata contestazione relativamente alle ulteriori somme di denaro di cui era stato intimato il pagamento con il precetto, con conseguente legittimità della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e della segnalazione alla Centrale rischi, preceduta da avviso inviato sia al mutuatario sia alla terza datrice di ipoteca.
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2023, e Parte_1 [...]
appellavano la sentenza pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Rovigo, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile le nuove domande proposte da e la documentazione prodotta in causa, Controparte_5
e comunque dichiarare il suo difetto di titolarità del diritto, poiché i criteri descrittivi dei crediti ceduti, contenuti nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, erano generici e insufficienti a dimostrare l'intervenuta cessione, mentre i documenti non erano utilizzabili per la decisione;
2) il giudice avrebbe dovuto rilevare l'inidoneità dei mutui ipotecari a costituire idonei titoli per l'esecuzione poiché, alla data dei contratti, non vi era stata alcuna erogazione (nel mutuo 17 febbraio 2002 la somma di denaro versata con 18 assegni, rimaneva indisponibile fin quando la banca non avesse ritenuto adempiute tutte le condizioni indicate in contratto;
nel mutuo 20 agosto 2009, il denaro venne versato non alla data del rogito, ma successivamente;
relativamente al mutuo 18 gennaio 2012, il denaro non venne erogato il giorno del rogito, ma successivamente); 3) vi era stata usura soggettiva, poiché si Pt_1
trovava, tra il 2011 e il 2012, in difficoltà economico-finanziaria (avendo maturato un consistente debito fiscale, che aveva urgenza di saldare) e la banca approfittò di tale situazione, determinando nella misura del 6,5% il
11 tasso d'interesse debitorio e prevedendo che il tasso non sarebbe potuto scendere al di sotto del 6%: il mutuatario e la garante si trovarono costretti ad accettare le condizioni imposte;
4) la sentenza escludeva erroneamente che nei mutui con ammortamento alla francese non vi fosse capitalizzazione degli interessi, non accettata, il che comportava indeterminatezza del t.a.n. ed usura del mutuo stipulato il 18 gennaio
2012; 5) la clausola c.d. floor era illegittima poiché “sbilanciata” a favore della banca;
6) l'utilizzo, nella determinazione del tasso d'interesse, del parametro euribor era illegittimo, poiché “manipolato”; 7) il giudice avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Banca d'Italia del mutuatario, mancando una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente.
Gli appellanti chiedevano che, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la carenza di titolarità del diritto in capo a Controparte_5
fosse accertata l'usurarietà dei mutui, l'illegittima applicazione di
[...]
clausola floor, dell'anatocismo e della segnalazione a sofferenza del mutuatario, con condanna della banca a compiere “ogni eventuale compensazione, a rimborsare tutte le somme che dovessero risultare a credito dell'opponente” e “al mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario, per tutti i mutui, per la sola parte di quota capitale residua con riformulazione del piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale”. In via istruttoria, era richiesta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo che l'appello fosse rigettato.
[...]
L'appellata ribadiva che: - il credito era stato ceduto pro soluto a con contratto del 1° dicembre 2020; - il denaro Controparte_5
mutuato era stato erogato;
- non vi era stata usura;
- la clausola c.d. floor
12 era legittima, così come il riferimento all'euribor nella determinazione del tasso d'interesse debitorio;
- la segnalazione alla centrale rischi era stata preceduta dalla comunicazione 30 maggio 2018, alla quale e Pt_1 _1
non risposero, e da quella del 21 giugno 2018.
L'appellata evidenziava poi che la sentenza non era stata impugnata nella parte in cui aveva accertato che il credito corrispondeva all'importo intimato in pagamento con il precetto e che il mutuatario era decaduto dal beneficio del termine.
Si costituiva in giudizio anche rappresentata dalla Controparte_5
procuratrice speciale affermando che l'acquisto del Controparte_6
credito controverso era stato documentato e comunque confermato dalla banca cedente, che era rimasta in causa.
Anche ribadiva che i mutui fossero validi e Controparte_5
chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza 7 dicembre 2023 erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025.
0. Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli appellanti, nella parte in cui ripropongono domande già respinte dal Tribunale, senza la formulazione di alcun motivo specifico di impugnazione ex art. 342 c.p.c.
In particolare, non si rinvengono motivi d'impugnazione della statuizione che ha escluso che i mutui fossero oggettivamente usurari, anche solo con riferimento alle clausole sugli interessi moratori. Solo per il mutuo del 18 gennaio 2012 gli appellanti ne sostengono ancora l'usurarietà “tenendo conto del costo generato dal regime di capitalizzazione composta”
(doglianza inammissibile per le ragioni che verranno in seguito esposte).
13 1. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che l'intervento in causa di fosse inammissibile, così Controparte_5
come la produzione documentale e la formulazione di domande nuove. In ogni caso, gli appellanti negano la titolarità del credito in capo all'interveniente, la quale non avrebbe dato prova dell'acquisto del diritto.
Il motivo d'impugnazione è infondato.
Il Tribunale di Rovigo ha precisato che la vicenda successoria rende applicabile l'art. 111 c.p.c.
Gli appellanti non si confrontano con tale passaggio motivazionale e omettono di considerare la disposizione del 3° co. del citato articolo, che consente al successore a titolo particolare nel diritto controverso d'intervenire in giudizio, senza limitazioni temporali.
Non corrisponde al vero che l'interveniente abbia formulato domande nuove. Basti in proposito leggere la comparsa d'intervento depositata il
19 aprile 2021, con cui rappresentata dalla Controparte_5
procuratrice speciale dichiarava di costituirsi Controparte_6
“riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori e facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della stessa, e chiedendo di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli depositati per la Banca cedente”, senza aggiungere alcuna ulteriore conclusione.
La richiesta, poi precisata il 15 luglio 2022, che la condanna di
[...]
, già formulata dalla banca convenuta, fosse pronunciata a sua Pt_1
favore, anziché della cedente Controparte_10
non costituiva una domanda nuova, ed era legittima in quanto
[...]
logica conseguenza della successione nel diritto controverso.
14 Gli unici documenti prodotti in causa dall'interveniente sono quelli attestanti l'acquisto del credito controverso. Non può, in proposito, non sottolinearsi la contraddittorietà delle difese dell'appellante, che da un lato lamenta il difetto di prova della cessione e, dall'altro, eccepisce l'inammissibilità della documentazione a tale scopo esibita in causa da
CP_5 CP_5
Che quest'ultima abbia acquistato il diritto di credito controverso non può dubitarsi, poiché confermato dalla banca cedente, che è rimasta in causa.
Anche su tale circostanza, pur evidenziata dal Tribunale, gli appellanti nulla dicono.
E' appena il caso di ricordare che la cessione del credito non richiede forma scritta e può essere provata con ogni mezzo. Pertanto, qualora della cessione sia data conferma dalla stessa cedente, presente in causa, il debitore ceduto non ha più ragione di dubitare del trasferimento del diritto, ed invero neppure vi ha interesse atteso che il pagamento al cessionario, anziché al cedente, sarebbe senz'altro liberatorio: altrimenti detto, il cedente, dopo avere confermato l'intervenuta cessione, non potrebbe venire contra factum proprium e disconoscere gli effetti della cessione stessa.
Rimane perciò superfluo osservare che l'interveniente ha prodotto in causa l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2020, in cui può individuarsi, tra i crediti acquistati da il Controparte_5
credito nei confronti degli opponenti, in quanto oggetto della cessione pro soluto erano tutti i crediti in sofferenza derivanti da mutui conclusi tra il 1987 e l'ottobre 2019, con indicazione della pagina web riportante i dati identificativi dei crediti.
Dunque, considerato che la Suprema Corte ha puntualizzato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
15 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ., sent., 10 febbraio 2023, n. 4277), non è necessario affrontare l'eccezione d'inammissibilità della produzione del contratto di cessione (proposta contrattuale del 30 novembre 2020 e accettazione del
1° dicembre 2020, contenente in allegato l'elenco dei crediti ceduti), sollevata dagli appellanti sul presupposto della tardività dell'esibizione
(compiuta in allegato alla comparsa conclusionale) e il “disconoscimento” degli atti negoziali, le cui sottoscrizioni non sarebbero verificabili, trattandosi di scansioni in pdf.
Quanto all'iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese e la dimostrazione che la cessionaria fosse iscritta nell'elenco delle società di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia, si tratta di questioni che introducono temi d'indagine nuovi e perciò inammissibilmente sollevate dagli appellanti per la prima volta con la conclusionale depositata il 19 settembre 2022. Si rileva, comunque, che le iscrizioni suddette, non condizionanti la validità della cessione, risultano dalla visura della
Camera di Commercio ANo Monza Brianza Lodi, depositata il 19 settembre 2022.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che i mutui ipotecari “condizionati” non sarebbero titoli idonei per l'esecuzione.
Non vi sarebbe stata, al momento della conclusione dei contratti, la materiale dazione del denaro
16 Il motivo non è fondato.
E' necessario premettere che i mutui non erano affatto condizionati e che il denaro è stato interamente ricevuto dal mutuatario e da lui utilizzato per sue necessità. Lo stesso appellante, con il terzo motivo d'impugnazione, narra che l'importo di Euro 300.000, mutuato il 18 gennaio 2012, venne impiegato per estinguere un debito di Euro 264.078,78 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il fatto che la consegna degli importi erogati non fosse contestuale alla stipula dei mutui potrebbe al più portare all'individuazione di una diversa data di perfezionamento dei negozi.
Invero, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, l'erogazione fu immediata e quietanzata da , mentre la temporanea inutilizzabilità Pt_1
del finanziamento (fintanto che non fossero state completate le formalità
d'iscrizione dell'ipoteca), accettata dal mutuatario, non esclude che il denaro entrò subito nel suo patrimonio, con il conseguente sorgere dell'obbligazione restitutoria.
E' perciò corretta la decisione del Tribunale di Rovigo, secondo cui l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e l'entrata nel patrimonio del mutuatario non è preclusa dalla costituzione di un deposito per il tempo occorrente alla banca per assicurarsi dell'iscrizione ipotecaria e della consegna di polizza assicurativa prevista in contratto. Il Tribunale così ha motivato: “in un caso analogo a quelli oggetto di giudizio il
Supremo Collegio ha poi ritenuto che 'l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali'
17 (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n. 9229, conforme Cass. Civ., n.
25632 del 2017); nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, aveva luogo 'una traditio dell'importo [del] mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario', cui contestualmente seguiva una 'immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del deposito cauzionale'. Tale principio si adatta perfettamente al mutuo del 20.08.2009, n. 31.578 rep. notaio di Per_2
Conselve (identificato dalla Banca con il n. 24424), nel quale la somma di €370.000,00 veniva consegnata mediante assegno bancario interno ad
, che rilasciava apposita quietanza (cfr. doc. 3 , e Parte_1 CP_6
poi quest'ultimo, “mediante girata alla Banca” dell'assegno, riconsegnava “la somma mutuata disponendone la costituzione in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca”, fino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria ed alla consegna della copia della polizza di assicurazione. A ben vedere i medesimi principi giurisprudenziali possono essere applicati anche alle altre due fattispecie di mutuo;
nel contratto del 17.02.2002, rep. 64.783 notaio (n. Per_3
26009693001), la dichiarava di versare la somma mutuata di CP_6
€826.331,04 a mezzo di 18 (diciotto) assegni circolari ICCREA, espressamente indicati e numerati, che venivano ritirati dalla parte mutuataria che ne rilasciava quietanza (cfr. doc. 2 art. 1, CP_6
penultimo periodo); il mutuatario si impegnava a non disporre della somma fino a quando non avesse dimostrato che sugli immobili ipotecati non esistevano “precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative…”
(cfr. doc. 2 , articoli 1 e 9). Anche questo contratto di _10
mutuo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. in quanto, con la consegna degli assegni, il mutuatario otteneva il trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, mentre la contestuale
18 assunzione dell'obbligo di non disporne fino all'adempimento delle obbligazioni accessorie non è altro che un atto dispositivo del mutuatario, analogo alla costituzione di un deposito infruttifero presso la
Banca, con in più la peculiarità che la disponibilità materiale dei danari rimaneva, comunque, presso il sig. . Ad ogni modo l'atto Parte_1
di integrazione e modificazione del 18.01.2012, rep. n. 88.650 Notaio
, a propria volta costituisce titolo esecutivo contenendo un Per_3
riconoscimento, da parte di , del fatto che alla data del Parte_1
17.01.2012 il credito in linea capitale della Banca ammontava ad euro
334.387,46. Per costante giurisprudenza, difatti, ha natura di titolo esecutivo anche l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare (Cass. Civ.
n. 6083/2015 e C. App. Venezia 2955/2021). Il contratto di mutuo del
18.01.2012, infine, prevedeva che la somma di € 300.000,00, venisse erogata mediante n. 6 assegni circolari intestati a , che Parte_1
rilasciava quietanza dell'avvenuta consegna (cfr. doc. 4 pagg. 10, 24 e
25), disponendo contestualmente il versamento dell'importo mutuato sul conto corrente n. 26/000051673 allo stesso intestato;
ha _10
dimostrato come l'importo non sia mai stato versato nel citato conto (cfr. doc. 7) sicché è rimasto nella disponibilità del mutuatario;
ad ogni modo, anche qualora la somma fosse stata versata su di un conto corrente su cui il mutuatario non aveva facoltà di operare (circostanza, come detto, non provata), troverebbero applicazione i principi giurisprudenziali sopra esposti, atteso che il versamento costituirebbe un atto dispositivo del mutuatario successivo al conseguimento della disponibilità degli importi mutuati”.
19 L'appellante ripete che “la somma al momento di ciascun rogito non uscì dalla sfera patrimoniale della per entrare in quella giuridica del CP_6
mutuante, il quale non ne poté in alcun modo disporre, nemmeno per la costituzione di un deposito cauzionale, mancando per l'appunto qualsivoglia forma di dazione, sia materiale che, giuridica” (pag. 22 atto di citazione in appello).
Sennonché, l'affermazione è palesemente smentita dal fatto che, in relazione a tutti e tre i mutui, la banca emise gli assegni a favore del mutuatario, il quale li ricevette.
Relativamente al mutuo del 2002, vennero consegnati 18 assegni circolari
Iccrea, intestati al mutuatario, che quietanzò il ricevimento: il mutuatario assunse semplicemente l'impegno di non utilizzare il denaro ricevuto fintanto che non risultasse perfezionata l'iscrizione dell'ipoteca (v. art. 9 del contratto).
Relativamente al mutuo del 2009, venne consegnato un assegno bancario di Euro 370.000 e il mutuatario quietanzò il ricevimento.
Contestualmente venne disposta, mediante girata dell'assegno, la costituzione di un “deposito cauzionale infruttifero” in attesa del perfezionamento dell'iscrizione dell'ipoteca e della consegna della polizza assicurativa. Non si vede pertanto come l'appellante possa negare la costituzione del deposito. Questo ebbe inoltre vita assai breve: già il giorno successivo (21 agosto 2009) furono girati dal deposito al c/c di
Euro 200.000, mentre il resto dell'importo vi giunse il 29 settembre Pt_1
e l'8 ottobre dello stesso anno.
Relativamente al mutuo del 2012, vennero consegnati 6 assegni circolari
Iccrea, intestati al mutuatario, che quietanzò il ricevimento: gli assegni furono accreditati su conto corrente intestato al mutuatario n.
16/000051673. L'appellante afferma che tale conto fosse stato “acceso ad
20 hoc dalla banca” e che non aveva alcuna possibilità di operare su Pt_1
di esso”. Si tratta di circostanze rimaste indimostrate e contrastanti con il contenuto del contratto di mutuo, ove semplicemente si legge che il mutuatario si obbligava a restituire il denaro, se non si fosse perfezionata l'iscrizione dell'ipoteca (poco tempo dopo, perfezionatasi la garanzia reale, il denaro fu girato su altro c/c del mutuatario). Ipotizzato che, come affermano gli appellanti, il c/c n. 16/000051673 fosse stato “acceso ad hoc dalla banca” e che non aveva alcuna possibilità di operare su Pt_1
di esso”, non potrebbe che concludersi che venne così costituito un deposito cauzionale.
In definitiva, vi è senz'altro stata, per tutti e tre i mutui, la dazione di quanto mutuato contestualmente alle stipule notarili dei contratti:
l'impegno momentaneo a non utilizzare il denaro o la costituzione, con quanto ricevuto, di un temporaneo deposito, non sono incompatibili con l'effettività dell'erogazione, ossia con il trasferimento patrimoniale.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che il contratto del 18 gennaio 2012 fosse usurario, poiché fu costretto a Pt_1
rivolgersi a per risolvere Controparte_10
una situazione di difficoltà economica e fu costretto ad accettare un tasso d'interesse maggiore rispetto a quello in media praticato nel periodo.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
Il Tribunale ha così motivato: “Anche la doglianza secondo cui sia nell'atto di integrazione e modificazione di mutuo del 18.01.2012 che nel mutuo di pari data, sarebbero stati previsti interessi in misura maggiore rispetto ai valori di mercato, integrando un'ipotesi di usura soggettiva, risulta infondata. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, per integrare i presupposti previsti dall'art. 644, comma 3, c.p., non è sufficiente la pattuizione di interessi ad un tasso superiore a quello medio
21 praticato per operazioni similari, essendo necessario dimostrare sia che ricorra uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali, determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti, tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale, sia che il promittente gli interessi versi in una situazione di difficoltà economica che comporti una notevole limitazione della sua libertà di scelta e lo induca ad accettare la detta sproporzione contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 12.09.2014, n. 19282, conforme Corte d'Appello di Torino sez. I, 2.12.2021, n. 1319). La prova di entrambi i presupposti, che incombe sulla parte mutuataria, non può basarsi sul semplice stato di difficoltà economica di quest'ultima (cfr. la già citata Cass. 19282/14).
Nel caso di specie la ditta VO AN non ha provato la sussistenza di uno squilibrio contrattuale risoltosi ad esclusivo vantaggio della se è CP_6
pur vero che l'atto di rinegoziazione ed il nuovo mutuo del 2012 contenevano un tasso d'interesse maggiore rispetto a quello praticato in media nel periodo (cfr. doc. 23, pag. 4, opponenti), è altrettanto vero che il mutuatario ha ottenuto come corrispettivo l'allungamento delle rate del mutuo del 2002 di 13 anni e 6 mesi oltre ad una nuova erogazione di credito nel 2012; v'è poi da considerare che il tasso d'interesse applicato dagli intermediari finanziari risulta in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegato al rischio imprenditoriale, per il mutuante, di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato;
l'opponente, infine, non ha dimostrato che l'esposizione di un importo intorno ai 270.000,00 euro con il fisco (cfr. doc. 53), comportasse una limitazione della sua libertà di scelta, tale da indurlo ad accettare la presunta sproporzione contrattuale nei confronti della Banca;
l'opponente, invero, non ha allegato né dimostrato di aver tentato di ottenere altrove migliori
22 condizioni di mutuo né di non avere alternative per far fronte al debito con il fisco che non ricorrere ad una nuova erogazione di credito da parte di ”. CP_8
Rimane sfornita di prova l'asserzione degli appellanti secondo cui sarebbero stati costretti ad accettare le condizioni economiche, che furono imposte dalla banca, non avendo la possibilità di ottenere credito da altre banche. Invero, non risulta che essi abbiano tentato di richiedere finanziamenti ad altre banche. Sul punto non vi è neppure stata una precisa allegazioni.
Si ricorda poi che, affinché vi sia usura c.d. soggettiva (art. 644, 2° co.,
c.p.), non è sufficiente che gli interessi richiesti dal mutante siano superiori al tasso medio praticato per operazioni similari, essendo anche necessario che chi li ha promessi si trovasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. A questo proposito l'allegazione degli appellanti si riduce ad evidenziare che aveva maturato un consistente debito Pt_1
finanziario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Euro 264.078,78) e necessitava credito per pagare tale debito. Ciò non è certamente sufficiente per concludere che il mutuatario si trovasse in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Per giungere a tale conclusione non basta conoscere l'ammontare dell'esposizione nei confronti delle banca.
Occorrerebbe conoscere altresì la consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, la situazione della ditta individuale e la reddittività della stessa. Trattasi di elementi rispetto ai quali, ancora prima della prova, difetta una specifica allegazione. L'onere di allegazione e di prova grava su chi afferma la natura usuraria del contratto e non sul mutuante (v. Cass. civ. 12 settembre 2014, n. 19282).
Diviene pertanto superfluo osservare che la richiesta, accettata da , Pt_1
di un tasso d'interesse superiore a quello medio del periodo, ma
23 comunque inferiore alla soglia oggettiva di usura, e di un tasso minimo del 6% (nel primo trimestre 2012 la soglia di usura per i mutui a tasso fisso e a tassa variabile era rispettivamente del 9,8500% e del 8,2875%) trovava giustificazione nell'allungamento del piano di rientro del mutuo del 17 gennaio 2002 e, per quanto concerneva specificatamente il mutuo del 18 gennaio 2012, nel fatto che l'immobile dato in garanzia era già ipotecato (e non solo a garanzia di precedente mutuo della stessa banca, ma anche di mutuo contratto nel 2000 con Banca di Credito Cooperativo
Sanmarco - Concadirame di Rovigo). Dunque, il fatto che l'ipoteca non fosse di primo grado accresceva la rischiosità del finanziamento e giustificava la pattuizione di un tasso d'interesse superiore a quello medio praticato per i mutui fondiari. Pertanto, come ritenuto dal Tribunale, non vi sono stati squilibri contrattuali e vantaggi ottenuti dalla sola mutuante.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che, diversamente da quanto affermato dal c.t.u. e dal Tribunale, il piano di ammortamento c.d. alla francese comportava anatocismo, che non era stato concordato, e determinava l'usurarietà del mutuo contratto il 18 gennaio 2012.
Il motivo non merita accoglimento.
E' indubbio che l'ammortamento a rata costante (c.d. “alla francese”) comporti un debito per interessi complessivamente maggiore rispetto all'ammortamento a rata decrescente (c.d. ammortamento “all'italiana”), ma ciò dipende dalla scelta dei contraenti, ossia dalla loro autonomia negoziale.
Infatti, la previsione contrattuale di rate costanti rende stabile l'ammontare della rata, ma comporta che la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto a quanto sarebbe stato rimborsato secondo un piano a rate decrescenti. In altre parole, pattuendo la rata
24 costante, il mutuatario accetta di pagare un carico di interessi complessivamente maggiore a fronte del beneficio di potere fare affidamento su una rata per l'appunto invariata nel suo ammontare, che quindi gli consente di preventivare con certezza quanto dovrà mensilmente corrispondere alla mutuante.
Per predisporre un piano di ammortamento alla francese è necessario un parziale calcolo degli interessi su interessi al fine di determinare la quota di interesse a rata costante. Tuttavia ciò non significa che vi sia anatocismo in senso giuridico.
L'operazione consiste esclusivamente nell'uso di una regola finanziaria, necessaria per ottenere una rata costante e per conoscere in ogni tempo
(durante tutta la durata del mutuo) il valore attuale del debito residuo e di quello pagato. Quindi, il piano è costruito sulla base del tasso nominale, ma il tasso effettivo dell'operazione, indicato quale t.e.g., non è coincidente con il primo, ma è leggermente più elevato.
La regola finanziaria di cui si discorre, mero strumento per predisporre il piano di ammortamento voluto dalle parti, non ha nulla a che fare con il fenomeno giuridico disciplinato dall'art. 1283 c.c., che vieta, peraltro non in via assoluta, che gli “interessi scaduti” possano produrre ulteriori interessi. Deve perciò concludersi che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento “alla francese”) non comporti violazione dell'art. 1283 c.c. poiché non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi, ma rate di rimborso costituite da una quota di debito capitale e da una quota di interessi, per quanto questi ultimi siano predeterminati in misura tale da rendere tutte le rate di valore costante.
Deve poi aggiungersi che la regola finanziaria, utilizzata per redigere il piano di ammortamento, non dev'essere oggetto di espressa accettazione
25 da parte del mutuatario, essendo sufficiente che le parti si accordino sul tasso d'interesse e sull'ammontare della rata di rimborso, ossia sul piano così come sviluppato partendo dal tasso convenuto. In proposito, si rinvia all'esauriente motivazione delle sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio
2024, n. 15130.
Ne consegue che l'ammortamento a rata costante, scelto dalle parti, non determinò alcuna nullità contrattuale.
E' poi il caso di aggiungere che il c.t.u., escluso l'anatocismo, ha comunque considerato gli interessi previsti dal piano di ammortamento e, applicando la formula prevista dalla Banca d'Italia, ha concluso che il mutuo non fosse usurario. Gli appellanti non evidenziano alcun errore, ma, sull'errato presupposto che vi sarebbe stata “capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto”, invocano l'applicazione di una diversa formula di calcolo che consideri l'anatocismo (v. pag. 49 dell'atto di citazione in appello). Per quanto sopra detto, non può accogliersi la richiesta di disporre nuova consulenza tecnica contabile perché sia valutato “l'effetto del costo occulto generato dalla capitalizzazione composta degli interessi”.
5. Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il giudice non abbia rilevato l'illegittimità dell'applicazione del tasso c.d. floor.
Il Tribunale ha escluso che la pattuizione di una clausola floor costituisse un derivato e ha aggiunto che non comportava violazione dell'art. 1346
c.c., che era esercente un'impresa individuale e dunque non era un Pt_1
consumatore, e che l'oggetto del contratto rimaneva lecito e determinato.
Gli appellanti ripetono, invece, che la clausola era “del tutto sbilanciata a solo ed esclusivo vantaggio dell'istituto di credito, che non ha previsto un
26 CAP, ossia un tetto massimo oltre il quale il tasso non potrà salire” (pag.
50 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo d'impugnazione è infondato.
La pattuizione di una clausola floor rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non richiede, per la sua validità, la contestuale pattuizione di una clausola cap.
Ciò che gli appellanti indicano come “squilibrio” è il naturale funzionamento della clausola, attinente alle condizioni economiche del finanziamento.
Con tale clausola la banca si assicurava che il tasso d'interesse non potesse scendere al di sotto del minimo pattuito e quindi regolava l'ammontare degli interessi corrispettivi, senza tuttavia prevedere flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte.
Si trattava perciò di pattuizione relativo al mutuo e in particolare alla determinazione degli interessi. Non si può discorrere di derivato poiché non vi è un'entità finanziaria il cui valore dipenda da un “sottostante”, che a sua volta possa nel tempo variare di prezzo. Conseguentemente, neppure è prevista la generazione di flussi a favore dell'una o dell'altra parte contrattuale.
La previsione di un tasso d'interesse minimo (non diversamente dalla previsione di un tasso d'interesse massimo) limita i suoi effetti alla misura degli interessi corrispettivi, e si risolve in un meccanismo di determinazione del tasso d'interesse misto, ossia in parte variabile
(nella specie, euribor più uno spread) e in parte fisso (qualora il tasso precedente scenda al di sotto del minimo concordato). Nel periodo in cui il tasso variabile è inferiore floor, il mutuo mantiene un tasso d'interesse costante, non diversamente da un mutuo a tasso fisso.
27 In sintesi, la clausola floor (così come la clausola cap, che fissa la misura massima del tasso d'interesse) non ha natura finanziaria e la sua previsione rientra pienamente, con il sole limite dell'usura, nell'autonomia negoziale delle parti, in quanto modalità di determinazione del corrispettivo del capitale mutuato.
6. Gli appellanti affermano che la manipolazione dell'euribor comporti la nullità della clausola sugli interessi, con necessità di ricalcolo degli interessi con i tassi sostitutivi indicati dall'art. 117 t.u.b.
Si rileva, innanzitutto, la genericità del motivo di appello, poiché gli appellanti non deducono chi avrebbe manipolato l'euribor, quando ciò sarebbe avvenuto e da quale autorità tale manipolazione sia stata accertata.
Non si tratta di fatti notori che il giudice può autonomamente conoscere, bensì di fatti che debbono essere allegati con precisione e documentalmente provati dalla parte che eccepisce la nullità contrattuale.
Il motivo d'impugnazione è pertanto inammissibile.
In ogni caso, si rimanda alla condivisibile motivazione di Cass. civ. 3 maggio 2024, n. 12007, secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
'applicazione' delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti
(anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la
28 sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”, dovendosi solo aggiungere che – nel caso di specie – non solo gli appellanti non hanno indicato quali sarebbero le intese manipolative dell'euribor cui fanno riferimento, ma neppure hanno dedotto (ancora prima che provato) che
[...]
fosse a conoscenza della loro esistenza. Controparte_10
7. La segnalazione alla centrale rischi tenuta dalla Banca d'Italia è stata senz'altro legittima, poiché conseguente al passaggio in sofferenza dei rapporti di mutuo intrattenuti da con Parte_1 [...]
Controparte_10
Il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di pagare le rate di rimborso dei mutui legittima la banca alla segnalazione centrale rischi del credito in sofferenza.
La segnalazione venne compiuta il 18 luglio 2018, dopo che l'inadempimento si protraeva da almeno sei mesi (l'ultimo rata pagata del mutuo del 2002 risaliva al 17 novembre 2017; l'ultima rata pagata del mutuo del 2009 era quella del 7 febbraio 2018; l'ultima rata pagata del mutuo del 2012 era quella del 15 gennaio 2018).
La comunicazione alla centrale rischi fu preceduta da comunicazioni cui e la garante non inteso rispondere. Pt_1
Il 30 maggio 2018 la banca richiese ai debitori di presentarsi presso i propri uffici per “concordare le modalità di regolarizzazione della suddetta posizione debitoria”. Non vi fu risposta.
, accampando inconsistenti pretese restitutorie (per Parte_1
complessivi “Euro 499.477,23 oltre interessi e rivalutazione”), addirittura superiori al suo debito, promosse la mediazione.
29 richiese nuovamente Controparte_10
l'adempimento il 21 giugno 2018, avvertendo che, qualora il mutuatario non vi avesse provveduto, sarebbe stata compiuta la segnalazione a sofferenza presso lo centrale rischi della Banca d'Italia.
La banca recedette quindi dai rapporti, ma attese l'esito della mediazione prima di compiere la segnalazione.
A fronte di una situazione d'inadempimento prolungato, relativo a plurimi rapporti, e di un debito insoluto di consistente ammontare, la segnalazione era doverosa. Essa perciò non era “ritorsiva” per la preannunciata azione giudiziaria del cliente (così a pag. 62 dell'atto di citazione in appello). Il rifiuto di adempiere non trovava giustificazione in serie ragioni;
al contrario, per il tempo (l'inadempimento già si protraeva da diversi mesi) e il modo in cui venne compiuto (v. il contenuto dell'aggressiva “diffida” del 9 aprile 2018), si può dire che l'introduzione del procedimento di mediazione servisse a dissuadere la banca dal tentare di recuperare il proprio credito.
Neppure è condivisibile l'asserzione degli appellanti per cui la banca non avrebbe valutato la complessiva situazione finanziaria del cliente. non era tenuta ad indagare Controparte_10
se fosse insolvente, essendo sufficiente la valutazione di grave Pt_1
difficoltà economica in cui si trovava, quale emergeva da elementi oggettivi, ossia per l'appunto dall'inadempimento di molte rate di rimborso dei mutui e dalla consistenza del debito insoluto.
8. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n.
30 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 260.001 ed Euro
520.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1186/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da e (appellanti) Parte_1 Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
(ora
[...] Controparte_3
(appellata) e di (appellata), ogni contraria
[...] Controparte_5
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
1016/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo;
2) condanna gli appellanti a rifondere alle appellate le spese processuali del grado che liquida, per ciascuna, in Euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 9 maggio 2025.
31 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
32