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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205/23 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Porceddu e E. Galliano
DF srl rappresentata dagli avv.ti F. Marazzi e I. Vincenzi
PAROLE CHIAVE: AGENZIA, PROVVIGIONI, CLAUSOLA RISOLUTIVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che:
1.1. se è vero che anche un termine ordinatorio deve essere rispettato se non tempestivamente prorogato, ciò (come riconosciuto da incontrastata giurisprudenza: v. Cass.26039/05) non implica che il mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui al comma 4 dell'art.415 cpc determini l'improcedibilità della domanda (ritiene questo giudice che la sua finalità possa essere piuttosto quella di far retroagire alla data del deposito del ricorso determinati effetti della notifica);
1.2. non appare fondata l'eccezione relativa al rito (e conseguentemente alla competenza) processuale, non essendo risultato dalla esperita istruttoria che il pagina 1 di 8 ricorrente non svolgesse personalmente l'attività necessaria per l'espletamento dell'incarico;
1.2.1. in particolare i testi di parte ricorrente escussi all'udienza del 12/11/14
) hanno concordemente riferito che di aver Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
sempre - fin al 2022 - visionato i capi e trattato gli ordini con il ricorrente in persona, presso il suo “show room”, e il primo anche presso il proprio negozio sito a Terni;
1.2.2. la valenza dello svolgimento a livello personale dell'incarico (determinante la questione di cui si tratta) non viene meno per il fatto di essersi avvalso della collaborazione della moglie (per le incombenze amministrative) e della sorella;
(gravando, in fattispecie analoghe, sulla «parte che intende contestare la competenza del giudice del lavoro .. l'onere di provare la prevalenza - rispetto all'apporto personale …- del capitale investito o dell'attività di collaboratori»: Cass.5375/98);
1.2.3. la teste (ancora dipendente) di parte convenuta, si limita a riferire Tes_5
che il ricorrente aveva affidato alla moglie l'attività amministrativa, e di aver notato l'intervento collaborativo della sorella nell'attività commerciale «solo in occasione delle fiere Pitti che si svolgono a gennaio ed a giugno»
(ricordando peraltro di aver incontrato il ricorrente «forse il 2021 in un fine settimana … nello show room da loro»);
1.2.4. la teste di parte convenuta ricorda che, in qualità di Tes_6
responsabile amministrativo, si interfacciava con le due donne, ma senza occuparsi «della parte commerciale», non potendo quindi «nulla.. riferire al riguardo»; anche in ordine alle visite effettuate o in generale ai rapporti diretti da esse tenuti con i clienti, specifica di conoscere la circostanza (solo) in quanto relativa all'attività di «recupero credito» ovvero a qualche «problema di incasso»;
1.2.5. anche la teste (ancora dipendente) di parte convenuta Testimone_7
pagina 2 di 8 riferisce di non sapere «chi abbia effettuato l'attività di promozione relativamente ai prodotti a marchio “People of Shibuya”», ricordando solo di aver «sempre parlato con la moglie del sig. «per i pagamenti e Parte_1
per i solleciti»
1.2.6. alla dichiarazione del ricorrente secondo cui «loro due non andavano dai clienti, per il marchio People of Shibuya;
mia sorella capitava che lo facesse per altri marchi, e capitava che mia moglie l'accompagnasse», non può attribuirsi alcuna valenza confessoria, laddove l'unico marchio promosso nel rapporto dedotto in causa era appunto «People of Shibuya»: e dunque le visite alla clientela «per altri marchi» devono presumersi essere riconducibili all'attività (di «agente di commercio senza deposito di abbigliamento») svolta per altri committenti, e in base comunque a diversi contratti, dalla «
[...]
» (doc.40 allegato al ricorso). Controparte_1
2. Nel merito, l'agente rivendica in primo luogo il diritto al pagamento della
«provvigione sull'ordine n. 25523 del 03.12.2021 per la collezione Autunno /
Inverno 2022-2023 relativo al cliente LEA FLO s.a.s. di OR F. & c. di Pescara», ovvero appartenente alla propria «zona di esclusiva» ovvero Marche, Pt_2
Umbria, Abruzzo e Molise), per un «importo pari ad € 2.335,41 (ovverosia il 10% di
€ 23.354,11) oltre accessori di legge»; e conseguentemente il diritto al pagamento del
«premio/bonus di risultati per la collezione Autunno / Inverno 2022-2023 … pari ad
€ 950,00 oltre accessori di legge», maturato in virtù del fatturato raggiunto per effetto di tale vendita;
2.1. sul punto la resistente deduce in primo luogo che l'agente aveva l'onere ai sensi dell'«art. 9 lettera f del contratto … di contestare gli e/c. provvigionali entro 30 giorni a pena di decadenza», cosa che non aveva fatto pur avendo come sempre - attraverso le proprie « factotum .. signore e Persona_1 [...]
- controllato «l'estratto conto provvigionale … sulla base degli ordini Per_2
dalle medesime inoltrati»;
pagina 3 di 8 2.2. l'argomento non appare fondato non trattandosi di mancato pagamento di ordine inoltrato dall'agente, ma di ordine indebitamente raccolto - presumibilmente a sua insaputa, con conseguente impossibilità di immediata contestazione - da un altro agente (ovvero «tal agente : v. doc. 4 allegato al ricorso); CP_2
2.3. in secondo luogo la convenuta deduce che «il cliente aveva espressamente chiesto alla Goodfellas Srl, sin dalla stagione A/I 2017, di non avere a che fare con il sig. e il suo entourage, evidentemente non gradito, e che non Parte_1
avrebbe inoltrato ordini se fosse stato visitato dall'odierno ricorrente. Goodfellas, per non perdere il cliente, si è quindi vista costretta a trattarlo già dal 2016 come cliente direzionale e di tanto il sig. era consapevole, tant'è che si è Parte_1
astenuto dal visitare il cliente»;
2.4. su tale circostanza (contestata dal ricorrente, il quale spiega che la “LEA FLO” aveva semplicemente scelto di acquistare altri marchi per alcune stagioni) non risulta offerta idonea prova, laddove il capitolo 9 appare eccessivamente generico
(non indicando il preciso contenuto della non meglio specificata lamentela, né soprattutto le concrete modalità della richiesta, e la persona fisica che l'avrebbe espressa), come puntualmente eccepito dalla difesa attorea senza suscitare precisazione o integrazione alcuna;
2.5. spettano pertanto al ricorrente € 2.335,41 oltre accessori di legge a titolo di provvigioni ed € 950,00 oltre accessori di legge a titolo di premio.
3. La mancata contestazione ai sensi del citato art. art. 9 lettera f del contratto (doc.8 di parte resistente) si deve ritenere invece utilmente eccepita alla Società per quanto relativo alle provvigioni (per complessivi € 15.093,60) non erogate in relazione ad
«ordini procurati dall'agente e la cui esecuzione non è andata a buon fine per fatto
[asseritamente, ndr] imputabile alla preponente stessa». Sul punto infatti la difesa attorea si limita in tutta sostanza ad invocare quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza 12544/19, la quale appare tuttavia inconferente laddove relativa alle generali condizioni in cui un «comportamento concludente» può assumere la valenza pagina 4 di 8 di «rinuncia tacita ad un diritto», e non invece ad uno specifico onere di contestazione contrattualmente stabilito (come nella presente fattispecie).
*
4. Nemmeno possono essere accolte, infine, le domande relative alla contestazione delle
«modalità di interruzione del rapporto».
5. Il ricorrente contesta infatti la legittimità della applicazione, da parte della Società, della «la clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita nell'ipotesi di mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi di vendita», sulla base della ricevuta contestazione secondo cui «a fronte di un obiettivo complessivo (Uomo-
Donna) … condiviso di € 150.000,00», egli avrebbe «procurato ordini per soli imponibili € 139.539,90», essendo stato «particolarmente insufficiente … il risultato Contr della linea Uomo, ove a fronte di un obbiettivo di vendite concordato, tra e
, di € 140.000,00», egli avrebbe «raccolto ordini per appena € Controparte_4
127.404,50»
6. Deduce dunque l'agente:
6.1. che «la semplice invocazione di una clausola risolutiva espressa non è di per sé sufficiente a “giustificare” l'immediata interruzione e, quindi, a legittimare la preponente a non corrispondere le indennità di fine rapporto… dovendo in ogni caso il Giudice valutare (come peraltro in ogni ipotesi di clausola risolutiva espressa) la sussistenza effettiva della gravità dell'inadempimento»;
6.2. che «nessun obiettivo di vendita è stato mai “condiviso” né “concordato” tra preponente ed agente per la stagione Primavera / Estate 2023»;
6.3. che «nel corso del rapporto i[l] target assegnat[o] con le medesime modalità .. in diverse occasioni lo stesso non è stato raggiunto, anche con “scarti” superiori» ma ciò «non è mai stato inteso come inadempimento, men che meno di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto»
6.4. che peraltro «confrontando … i dati delle … stagioni Primavera / Estate 2022 e
Primavera / Estate 2023, … si può notare un incremento complessivo degli pagina 5 di 8 affari» e in generale in tale stagione «l'agente ha migliorato tutte le sue performance precedenti»;
6.5. infine, che egli «avrebbe potuto certamente raggiungere quell'obiettivo che, illegittimamente, gli è “costato” il contratto di agenzia» se la Società non gli avesse ingiustificatamente impedito, in tempo utile, di «raccogliere da clienti non presenti nel forecast» ordini, che conseguentemente «sono sostanzialmente andati perduti» avendo ciò necessariamente .. inciso in ordine ai risultati … ottenuti»; laddove, in particolare, «il cliente per il quale è stata negata Per_3
l'apertura della posizione per la collezione Primavera / Estate 2023 (doc. 30-ter)
è stato poi regolarmente servito per le successive stagioni Autunno / Inverno
2023-2024 e Primavera / Estate 2024»
7. In merito a quest'ultima questione la Società replica spiegando nella memoria di costituzione che la invocata e prodotta corrispondenza si riferiva alla modifica tardiva del «forecast» (ovvero, presumibilmente, di un documento previsionale che per la sua funzione deve essere compilato all'inizio del periodo di raccolta ordini per la stagione di riferimento) e non invece alla possibilità di raccogliere, comunque, ordini da qualunque cliente appartenente alla zona dell'agente; e cioè espressamente
«nega che sia stato impedito al sig. e/o al suo entourage di raccogliere Parte_1
ordini da chicchessia e men che meno di trasmetterli alla mandante. Tant'è che nella stessa e-mail prodotta da come doc. 33 si legge: “Vi confermiamo quindi Parte_1
gli ordini inseriti a sistema e restiamo in attesa di vs riscontro qualora ne aveste altri da inviarci.”»: evidenziando quindi - senza suscitare alcuna specifica replica nelle successive difese attoree - «che non produce e neppure cita un solo Parte_1
potenziale ordine di che non abbia inoltrato all'azienda». Per_3
8. Per il resto, si deve rilevare che, come evidenziato e documentato dalla resistente (doc.30), l'agente aveva formalmente accettato «ai sensi del contratto
4/1/206» il Budget di 70.000 € di fatturato, per la stagione PE 2023 e per la collezione MAIN UOMO, ovvero proprio per quella per la quale si è verificato il pagina 6 di 8 sostanzioso scollamento tra le vendite previste e quelle realizzate (€ 41.075 per quanto dedotto dalla convenuta [pag.10 della memoria di costituzione]; € 43.558,90 per quanto indicato dallo stesso ricorrente [doc.23 allegato al ricorso, pag.49]);
9. Quanto alla consistenza concreta del motivo di risoluzione, si ritiene sufficiente richiamare:
9.1. da un lato la clausola contrattuale, la quale (doc.8 di parte convenuta, art. 11 e
16) si riferisce all'obbligo di promuovere un volume di affari «andati a buon fine», da concordarsi «per ciascuna stagione e per ogni singola linea»;
9.2. dall'altro il citato doc.30, nel quale le parti danno atto che «tale budget è stato ritenuto ragionevole in considerazione del fatto che, per l'omologa precedente stagione, il budget concordato era … € 95.000 e.. l'ammontare degli ordini confermati è stato …62.032,12 €»; si evince pertanto che già nell'anno precedente si era verificato un consistente scollamento, a fronte del quale la
Società non ha inteso avvalersi della clausola risolutiva ma ha concesso una ulteriore possibilità all'agente, ridimensionando il budget che tuttavia ancora una volta non è stato raggiunto, con ulteriore e consistente calo del fatturato (per la singola linea).
10. Quanto al «FIRR» per le provvigioni maturate per l'anno 2023, la resistente eccepisce che « l'obbligo della mandante di versare il FIRR (entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di maturazione delle provvigioni) cessa al momento dello scioglimento del contratto di agenzia» (e cioè 28/9/22, ndr); l'eccezione (sulla quale nulla ha replicato la difesa attorea) appare fondata laddove si legge nel prodotto
A.E.C: (doc.35 allegato al ricorso, art. 13) che la «indennità di risoluzione del rapporto» da versarsi presso «il fondo FIRR» «spetta all'agente» nella misura
«calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione»
11. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo;
spese compensate in considerazione della misura della parziale pagina 7 di 8 e reciproca soccombenza, e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA la DF srl al pagamento, in favore del ricorrente, di €
2.335,41 a titolo di provvigioni ed € 950,00 a titolo di premio. oltre accessori, interessi e rivalutazione come per legge
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 12/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205/23 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Porceddu e E. Galliano
DF srl rappresentata dagli avv.ti F. Marazzi e I. Vincenzi
PAROLE CHIAVE: AGENZIA, PROVVIGIONI, CLAUSOLA RISOLUTIVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che:
1.1. se è vero che anche un termine ordinatorio deve essere rispettato se non tempestivamente prorogato, ciò (come riconosciuto da incontrastata giurisprudenza: v. Cass.26039/05) non implica che il mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui al comma 4 dell'art.415 cpc determini l'improcedibilità della domanda (ritiene questo giudice che la sua finalità possa essere piuttosto quella di far retroagire alla data del deposito del ricorso determinati effetti della notifica);
1.2. non appare fondata l'eccezione relativa al rito (e conseguentemente alla competenza) processuale, non essendo risultato dalla esperita istruttoria che il pagina 1 di 8 ricorrente non svolgesse personalmente l'attività necessaria per l'espletamento dell'incarico;
1.2.1. in particolare i testi di parte ricorrente escussi all'udienza del 12/11/14
) hanno concordemente riferito che di aver Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
sempre - fin al 2022 - visionato i capi e trattato gli ordini con il ricorrente in persona, presso il suo “show room”, e il primo anche presso il proprio negozio sito a Terni;
1.2.2. la valenza dello svolgimento a livello personale dell'incarico (determinante la questione di cui si tratta) non viene meno per il fatto di essersi avvalso della collaborazione della moglie (per le incombenze amministrative) e della sorella;
(gravando, in fattispecie analoghe, sulla «parte che intende contestare la competenza del giudice del lavoro .. l'onere di provare la prevalenza - rispetto all'apporto personale …- del capitale investito o dell'attività di collaboratori»: Cass.5375/98);
1.2.3. la teste (ancora dipendente) di parte convenuta, si limita a riferire Tes_5
che il ricorrente aveva affidato alla moglie l'attività amministrativa, e di aver notato l'intervento collaborativo della sorella nell'attività commerciale «solo in occasione delle fiere Pitti che si svolgono a gennaio ed a giugno»
(ricordando peraltro di aver incontrato il ricorrente «forse il 2021 in un fine settimana … nello show room da loro»);
1.2.4. la teste di parte convenuta ricorda che, in qualità di Tes_6
responsabile amministrativo, si interfacciava con le due donne, ma senza occuparsi «della parte commerciale», non potendo quindi «nulla.. riferire al riguardo»; anche in ordine alle visite effettuate o in generale ai rapporti diretti da esse tenuti con i clienti, specifica di conoscere la circostanza (solo) in quanto relativa all'attività di «recupero credito» ovvero a qualche «problema di incasso»;
1.2.5. anche la teste (ancora dipendente) di parte convenuta Testimone_7
pagina 2 di 8 riferisce di non sapere «chi abbia effettuato l'attività di promozione relativamente ai prodotti a marchio “People of Shibuya”», ricordando solo di aver «sempre parlato con la moglie del sig. «per i pagamenti e Parte_1
per i solleciti»
1.2.6. alla dichiarazione del ricorrente secondo cui «loro due non andavano dai clienti, per il marchio People of Shibuya;
mia sorella capitava che lo facesse per altri marchi, e capitava che mia moglie l'accompagnasse», non può attribuirsi alcuna valenza confessoria, laddove l'unico marchio promosso nel rapporto dedotto in causa era appunto «People of Shibuya»: e dunque le visite alla clientela «per altri marchi» devono presumersi essere riconducibili all'attività (di «agente di commercio senza deposito di abbigliamento») svolta per altri committenti, e in base comunque a diversi contratti, dalla «
[...]
» (doc.40 allegato al ricorso). Controparte_1
2. Nel merito, l'agente rivendica in primo luogo il diritto al pagamento della
«provvigione sull'ordine n. 25523 del 03.12.2021 per la collezione Autunno /
Inverno 2022-2023 relativo al cliente LEA FLO s.a.s. di OR F. & c. di Pescara», ovvero appartenente alla propria «zona di esclusiva» ovvero Marche, Pt_2
Umbria, Abruzzo e Molise), per un «importo pari ad € 2.335,41 (ovverosia il 10% di
€ 23.354,11) oltre accessori di legge»; e conseguentemente il diritto al pagamento del
«premio/bonus di risultati per la collezione Autunno / Inverno 2022-2023 … pari ad
€ 950,00 oltre accessori di legge», maturato in virtù del fatturato raggiunto per effetto di tale vendita;
2.1. sul punto la resistente deduce in primo luogo che l'agente aveva l'onere ai sensi dell'«art. 9 lettera f del contratto … di contestare gli e/c. provvigionali entro 30 giorni a pena di decadenza», cosa che non aveva fatto pur avendo come sempre - attraverso le proprie « factotum .. signore e Persona_1 [...]
- controllato «l'estratto conto provvigionale … sulla base degli ordini Per_2
dalle medesime inoltrati»;
pagina 3 di 8 2.2. l'argomento non appare fondato non trattandosi di mancato pagamento di ordine inoltrato dall'agente, ma di ordine indebitamente raccolto - presumibilmente a sua insaputa, con conseguente impossibilità di immediata contestazione - da un altro agente (ovvero «tal agente : v. doc. 4 allegato al ricorso); CP_2
2.3. in secondo luogo la convenuta deduce che «il cliente aveva espressamente chiesto alla Goodfellas Srl, sin dalla stagione A/I 2017, di non avere a che fare con il sig. e il suo entourage, evidentemente non gradito, e che non Parte_1
avrebbe inoltrato ordini se fosse stato visitato dall'odierno ricorrente. Goodfellas, per non perdere il cliente, si è quindi vista costretta a trattarlo già dal 2016 come cliente direzionale e di tanto il sig. era consapevole, tant'è che si è Parte_1
astenuto dal visitare il cliente»;
2.4. su tale circostanza (contestata dal ricorrente, il quale spiega che la “LEA FLO” aveva semplicemente scelto di acquistare altri marchi per alcune stagioni) non risulta offerta idonea prova, laddove il capitolo 9 appare eccessivamente generico
(non indicando il preciso contenuto della non meglio specificata lamentela, né soprattutto le concrete modalità della richiesta, e la persona fisica che l'avrebbe espressa), come puntualmente eccepito dalla difesa attorea senza suscitare precisazione o integrazione alcuna;
2.5. spettano pertanto al ricorrente € 2.335,41 oltre accessori di legge a titolo di provvigioni ed € 950,00 oltre accessori di legge a titolo di premio.
3. La mancata contestazione ai sensi del citato art. art. 9 lettera f del contratto (doc.8 di parte resistente) si deve ritenere invece utilmente eccepita alla Società per quanto relativo alle provvigioni (per complessivi € 15.093,60) non erogate in relazione ad
«ordini procurati dall'agente e la cui esecuzione non è andata a buon fine per fatto
[asseritamente, ndr] imputabile alla preponente stessa». Sul punto infatti la difesa attorea si limita in tutta sostanza ad invocare quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza 12544/19, la quale appare tuttavia inconferente laddove relativa alle generali condizioni in cui un «comportamento concludente» può assumere la valenza pagina 4 di 8 di «rinuncia tacita ad un diritto», e non invece ad uno specifico onere di contestazione contrattualmente stabilito (come nella presente fattispecie).
*
4. Nemmeno possono essere accolte, infine, le domande relative alla contestazione delle
«modalità di interruzione del rapporto».
5. Il ricorrente contesta infatti la legittimità della applicazione, da parte della Società, della «la clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita nell'ipotesi di mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi di vendita», sulla base della ricevuta contestazione secondo cui «a fronte di un obiettivo complessivo (Uomo-
Donna) … condiviso di € 150.000,00», egli avrebbe «procurato ordini per soli imponibili € 139.539,90», essendo stato «particolarmente insufficiente … il risultato Contr della linea Uomo, ove a fronte di un obbiettivo di vendite concordato, tra e
, di € 140.000,00», egli avrebbe «raccolto ordini per appena € Controparte_4
127.404,50»
6. Deduce dunque l'agente:
6.1. che «la semplice invocazione di una clausola risolutiva espressa non è di per sé sufficiente a “giustificare” l'immediata interruzione e, quindi, a legittimare la preponente a non corrispondere le indennità di fine rapporto… dovendo in ogni caso il Giudice valutare (come peraltro in ogni ipotesi di clausola risolutiva espressa) la sussistenza effettiva della gravità dell'inadempimento»;
6.2. che «nessun obiettivo di vendita è stato mai “condiviso” né “concordato” tra preponente ed agente per la stagione Primavera / Estate 2023»;
6.3. che «nel corso del rapporto i[l] target assegnat[o] con le medesime modalità .. in diverse occasioni lo stesso non è stato raggiunto, anche con “scarti” superiori» ma ciò «non è mai stato inteso come inadempimento, men che meno di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto»
6.4. che peraltro «confrontando … i dati delle … stagioni Primavera / Estate 2022 e
Primavera / Estate 2023, … si può notare un incremento complessivo degli pagina 5 di 8 affari» e in generale in tale stagione «l'agente ha migliorato tutte le sue performance precedenti»;
6.5. infine, che egli «avrebbe potuto certamente raggiungere quell'obiettivo che, illegittimamente, gli è “costato” il contratto di agenzia» se la Società non gli avesse ingiustificatamente impedito, in tempo utile, di «raccogliere da clienti non presenti nel forecast» ordini, che conseguentemente «sono sostanzialmente andati perduti» avendo ciò necessariamente .. inciso in ordine ai risultati … ottenuti»; laddove, in particolare, «il cliente per il quale è stata negata Per_3
l'apertura della posizione per la collezione Primavera / Estate 2023 (doc. 30-ter)
è stato poi regolarmente servito per le successive stagioni Autunno / Inverno
2023-2024 e Primavera / Estate 2024»
7. In merito a quest'ultima questione la Società replica spiegando nella memoria di costituzione che la invocata e prodotta corrispondenza si riferiva alla modifica tardiva del «forecast» (ovvero, presumibilmente, di un documento previsionale che per la sua funzione deve essere compilato all'inizio del periodo di raccolta ordini per la stagione di riferimento) e non invece alla possibilità di raccogliere, comunque, ordini da qualunque cliente appartenente alla zona dell'agente; e cioè espressamente
«nega che sia stato impedito al sig. e/o al suo entourage di raccogliere Parte_1
ordini da chicchessia e men che meno di trasmetterli alla mandante. Tant'è che nella stessa e-mail prodotta da come doc. 33 si legge: “Vi confermiamo quindi Parte_1
gli ordini inseriti a sistema e restiamo in attesa di vs riscontro qualora ne aveste altri da inviarci.”»: evidenziando quindi - senza suscitare alcuna specifica replica nelle successive difese attoree - «che non produce e neppure cita un solo Parte_1
potenziale ordine di che non abbia inoltrato all'azienda». Per_3
8. Per il resto, si deve rilevare che, come evidenziato e documentato dalla resistente (doc.30), l'agente aveva formalmente accettato «ai sensi del contratto
4/1/206» il Budget di 70.000 € di fatturato, per la stagione PE 2023 e per la collezione MAIN UOMO, ovvero proprio per quella per la quale si è verificato il pagina 6 di 8 sostanzioso scollamento tra le vendite previste e quelle realizzate (€ 41.075 per quanto dedotto dalla convenuta [pag.10 della memoria di costituzione]; € 43.558,90 per quanto indicato dallo stesso ricorrente [doc.23 allegato al ricorso, pag.49]);
9. Quanto alla consistenza concreta del motivo di risoluzione, si ritiene sufficiente richiamare:
9.1. da un lato la clausola contrattuale, la quale (doc.8 di parte convenuta, art. 11 e
16) si riferisce all'obbligo di promuovere un volume di affari «andati a buon fine», da concordarsi «per ciascuna stagione e per ogni singola linea»;
9.2. dall'altro il citato doc.30, nel quale le parti danno atto che «tale budget è stato ritenuto ragionevole in considerazione del fatto che, per l'omologa precedente stagione, il budget concordato era … € 95.000 e.. l'ammontare degli ordini confermati è stato …62.032,12 €»; si evince pertanto che già nell'anno precedente si era verificato un consistente scollamento, a fronte del quale la
Società non ha inteso avvalersi della clausola risolutiva ma ha concesso una ulteriore possibilità all'agente, ridimensionando il budget che tuttavia ancora una volta non è stato raggiunto, con ulteriore e consistente calo del fatturato (per la singola linea).
10. Quanto al «FIRR» per le provvigioni maturate per l'anno 2023, la resistente eccepisce che « l'obbligo della mandante di versare il FIRR (entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di maturazione delle provvigioni) cessa al momento dello scioglimento del contratto di agenzia» (e cioè 28/9/22, ndr); l'eccezione (sulla quale nulla ha replicato la difesa attorea) appare fondata laddove si legge nel prodotto
A.E.C: (doc.35 allegato al ricorso, art. 13) che la «indennità di risoluzione del rapporto» da versarsi presso «il fondo FIRR» «spetta all'agente» nella misura
«calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione»
11. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo;
spese compensate in considerazione della misura della parziale pagina 7 di 8 e reciproca soccombenza, e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA la DF srl al pagamento, in favore del ricorrente, di €
2.335,41 a titolo di provvigioni ed € 950,00 a titolo di premio. oltre accessori, interessi e rivalutazione come per legge
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 12/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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