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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21134/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CARETTA FABIO e CARETTA ADRIANO ( ) VIA C.F._4
NAPOLI, 4 36100 VICENZA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA PONTELANDOLFO, 114
36100 VICENZA presso il difensore avv. CARETTA FABIO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEBBI STEFANO e LOMBARDI OSVALDO ( VIA VENTI SETTEMBRE, C.F._5
1 00187 ROMA;
( ) VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE, 28 CP_2 C.F._6
41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA MONTENAPOLEONE, 10 20100 MILANO presso il difensore avv. FEBBI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 21.11.2024:
ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta,
IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare la responsabilità della convenuta per il danno cagionato agli attori, iure proprio e/o iure hereditatis, derivante da inadempimento e violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli
Intermediari qualificati e sui promotori finanziari e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto titoli indicati in narrativa (Elect. 8,50% 2018 del CP_3 24.06.2014, 15.10.2014 e del 23.02.2015 per l'importo complessivo di €5.982,34);
2. per tale effetto, condannare:
pagina 1 di 10 .A., C.F. e P. Iva. in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, c.a.p. 20145; alla restituzione delle somme investite per un totale di € 6.066,29;
IN VIA SUBORDINATA:
3. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta per la violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli Intermediari qualificati e sui promotori finanziari;
4. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito per l'importo di
€ 4.391,43, ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e di equità;
IN OGNI CASO:
5. per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta al risarcimento del danno lucro cessante, calcolato nella misura di € 769,82, ovvero in subordine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di acquisto dei titoli fino all'effettivo rimborso;
6. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
ISTANZE ISTRUTTORIE
In via istruttoria si chiede che il Giudice:
A) Disponga l'interrogatorio libero delle parti, ammetta prova per testi sulle circostanze - se contestate
- esposte in premessa del presente ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione “vero che”, sentendo come testimoni, anche a controprova con riserva di indicarli all'udienza, occorrendo, e di specificarne meglio i nominativi e gli indirizzi;
B) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad di produrre: Controparte_5
1) il portafoglio titoli PF con specificazione dei singoli strumenti. Ciò in virtù del Parte_4 principio di vicinanza della prova e al fine di dimostrate il PF aveva fatto acquistare ai propri clienti molti titoli speculativi (DOC40÷DOC42 e DOC44);
2) l'elenco completo dei clienti del PF con indicazione del relativo profilo di rischio Parte_4
(periodo dal 2013 al 2017) al fine di dimostrare che la maggior parte, se non la totalità, dei clienti del
PF era classificata con un grado di rischio (DINAMICO) manifestatamente incoerente con il reale profilo soggettivo dei clienti. Ciò in virtù del principio di vicinanza della prova e della mancata contestazione del p. 61 del ricorso introduttivo
CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, conclusione, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, così giudicare:
- in via principale, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o completamente infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova;
pagina 2 di 10 - in via subordinata, rigettare ogni domanda risarcitoria in applicazione e in conformità al principio recato dall'art. 1227 c.c., commi 1 e 2, in ragione del concorso colposo di parte attrice e della sua condotta negligente;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della CP_6 quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto delle somme percepite dai sig.ri e a titolo di interessi e cedole in ragione della Pt_1 Parte_5 titolarità delle obbligazioni oggetto di causa, nonché rigettare ovvero ridurre ogni eventuale risarcimento o importo comunque dovuto a qualsiasi titolo alle controparti in conformità al principio recato dall'art. 1227 c.c., comma 1 e 2, in ragione del concorso colposo di parte attrice/ricorrente nella determinazione dell'eventuale pregiudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i signori nonché lo stesso unitamente a Parte_1 Parte_1
e quali eredi della signora -deceduta il Parte_2 Parte_3 Persona_1
14 maggio 2020- hanno convenuto in giudizio e ne hanno Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento della somma di € 6.066,29, pari a quanto investito nell'acquisto di titoli obbligazionari Elect. 8,50% 2018 previo accertamento della responsabilità della CP_3
convenuta per violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e sui promotori finanziari e dichiarazione della risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei predetti titoli.
In subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.391,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla condotta della convenuta contraria agli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e sui promotori finanziari.
In ogni caso, hanno chiesto anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno lucro cessante, calcolato nella misura di € 769,82, ovvero in subordine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di acquisto dei titoli fino all'effettivo rimborso.
Hanno riferito in fatto gli attori:
-i coniugi e sono stati clienti di dal 2008 al 2017 quali Parte_1 Persona_1 CP_1
titolari di un conto corrente e di un deposito titoli;
-il livello di scolarizzazione dei coniugi è la terza media e erano persone prive di conoscenza del settore finanziario;
-sin dall'inizio del rapporto sono stati seguiti dal promotore finanziario che nella fase Parte_4
iniziale li consigliava di investire i risparmi in titoli a basso rischio;
pagina 3 di 10 -a partire dal dicembre 2011 il li aveva convinti ad investire in titoli obbligazionari Elec. Parte_4 [...]
8,5% 2018, presentati come titoli altamente speculativi ma sicuri e a buon rendimento;
CP_3
-erano acquistati titoli per complessivi € 5.932,84 con una perdita complessiva di € 6.066,29 comprensiva di € 83,95 per 'addebiti generici';
-il 18.5.2017 il si trasferiva a lavorare per altro istituto bancario e li convinceva a trasferire il Parte_4
loro dossier titoli presso il nuovo istituto;
-dopo qualche mese i coniugi e perdevano i contatti con il venendo poi a Pt_1 Parte_5 Parte_4
sapere del suo allontanamento dalla banca;
-a seguito del contatto con un nuovo promotore, venivano a conoscenza della loro reale situazione finanziaria e delle perdite subite.
Hanno quindi allegato la responsabilità del promotore e dell'intermediario per violazione di quanto stabilito dall'art.21 TUF;
in particolare:
-per aver fatto sottoscrivere questionari di profilatura MIFID, pre-compilati dal , non Parte_4
rispondenti alle effettive competenze finanziarie e “manifestamente incompatibili ed incongruenti per delle persone di età vicina al pensionamento e con modeste entrate”;
-per non aver vigilato e verificato la incongruenza tra la classificazione dei coniugi come 'clienti al dettaglio' e l'attribuzione di un profilo 'dinamico' da parte del promotore, come avvenuto per molti altri clienti di seguiti dal medesimo promotore;
CP_1
-per violazione del dovere di trasparenza e aver omesso le dovute informazioni;
-per aver suggerito e consentito l'acquisto di titoli manifestamente non adeguati e non corrispondenti alle esigenze dei clienti;
-per aver violato l'obbligo di profilatura dei singoli prodotti.
Le indicate violazioni hanno causato ai coniugi, e agli eredi della signora , il danno Parte_5
patrimoniale a titolo di danno emergente pari a € 6.066,29, corrispondente alla somma complessivamente investita nei titoli Elec. 8,5% 2018 comprensiva di “addebiti generici CP_3
per scarico del titolo” o in subordine di € 4.391,43 “pari alla differenza tra il valore di acquisto e di vendita dei titoli, al netto delle cedole maturate, maggiorato delle spese di gestione”.
Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 769,72 (€ 582,36 per rivalutazione monetaria alla data dell'atto -27.5.2022- e € 187,36 per interessi legali).
pagina 4 di 10 Nell'atto introduttivo sono quindi svolte considerazioni in diritto quanto alla responsabilità dell'intermediario finanziario ex art.31 TUF e arttt.1218 e 2049 c.c. e alla violazione degli obblighi di cui all'art.21 TUF come concretizzatesi nel caso di specie.
Si è costituita che in principalità ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda per infondatezza e, in subordine, ex art.1227 commi 1 e 2 c.c. in ragione del concorso colposo degli attori e della loro condotta negligente;
in via ulteriormente subordinata, hanno comunque contestato la quantificazione del danno offerta da controparte e sostenuto la necessità di tenere conto delle somme percepite dai coniugi a titolo di interessi e cedole dei titoli in questione.
In particolare ha allegato che i coniugi e oltre ad aver incassato le cedole relative al Pt_1 Parte_5
predetto titolo per complessivi € 1.674,86, avevano posto in essere numerosissime operazioni di investimento, oltre a quelle oggetto di contestazione, nell'ambito delle quali erano stati complessivamente impiegati importi rilevanti.
Ha inoltre rivendicato il rispetto degli obblighi informativi, a partire dalla sottoscrizione dei contratti, e la stessa copiosa documentazione prodotta da controparte evidenzia sia la conoscenza degli strumenti finanziari da parte dei coniugi e sia la dimestichezza con la quale gestivano il loro Pt_1 Parte_5
patrimonio.
Anche i Moduli Unici e le profilature Mifid riportano informazioni veritiere e con le sottoscrizioni, mai contestate, i clienti si assumono la responsabilità delle dichiarazioni in essi contenute.
La convenuta ha inoltre allegato che tutte le operazioni per cui è causa sono state volute e disposte direttamente ed autonomamente dai clienti, senza alcun consiglio - men che meno imposizione - né raccomandazione da parte del promotore o di altro personale della banca. La si è Parte_4 CP_6
limitata a fornire un servizio di ricezione e trasmissione di ordini e non ha mai svolto un servizio di consulenza rispetto all'acquisto dei titoli Elec. 8,5% 2018, tipologia di strumenti finanziari CP_3
espressamente esclusa dalle “Norme Generali di Contratto per il Servizio di Consulenza in materia di investimenti e per il Servizio di Collocamento” (doc. 11).
La riconducibilità ai clienti delle profilature Mifid rende infondata ogni contestazione di omessa valutazione di adeguatezza, insussistente anche in ragione del fatto che la banca non aveva dato alcuna raccomandazione né suggerimento di acquisto.
pagina 5 di 10 La convenuta ha inoltre negato l'esistenza di un obbligo informativo successivo agli investimenti quanto alle possibili variazioni di valore dei titoli.
Da ultimo la banca (affatto estranea al default dell'emittente dei titoli) ha contestato il danno, sia nell'an sia nel quantum, nonché la sussistenza del nesso causale, e opposto eccezione di buona fede di fronte ad una domanda diretta a colpire solo alcuni acquisti.
Disposta la conversione del rito da sommario a ordinario (esaminati gli atti e i documenti e preso atto delle diverse prospettazioni delle parti;
ritenuto che
la causa, indipendentemente dalla necessità di assumere prove costituende, ponga complesse questioni in fatto e in diritto il cui esame è incompatibile con la sommarietà del rito;
visto l'art.702 ter comma 3 c.p.c. fissa l'udienza di cui all'art.183 c.p.c.), e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza il legale attoreo non ha insistito nelle proprie istanze istruttorie e entrambe le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 21.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Preliminarmente va considerato che i docc.13 e 14 della convenuta, indicati come prodotti nella seconda memoria istruttoria e dei quali all'udienza del 21.9.2023 era rilevato il mancato deposito, non risultano mai depositati.
Con gli atti conclusivi le parti hanno dato atto (e prodotto) pronunce di questo Tribunale, della Corte di
Appello e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie all'esito di controversie introdotte da altri clienti di e coinvolgenti lo stesso promotore finanziario, risolte in modo non omogeneo. CP_1
Il rispetto da parte della convenuta degli obblighi informativi su di essa incombenti può ritenersi documentalmente dimostrato dalla sottoscrizione da parte dei signori e Parte_1 Per_1
, nel 2008, di un contratto disciplinante il servizio di deposito di titoli a custodia e
[...]
amministrazione (doc.3 convenuta) e un contratto relativo ai servizi di investimento offerti dalla Banca mediante il c.d. Modello Unico 2008 (docc.4 e 5 convenuta) che conteneva anche le informazioni a fini pagina 6 di 10 Mifid. Nel corso del rapporto risultano sottoscritti dai signori e i Parte_1 Persona_1
Modelli Unici 2010 (docc.6 e 7 convenuta), con contestuale aggiornamento dei relativi questionari
Mifid; inoltre, in ciascuna di queste occasioni i clienti confermavano di aver ricevuto la documentazione informativa relativa, anche, ai rischi specifici degli investimenti in prodotti finanziari e il “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” (doc. 8 convenuta).
Va considerato che nessuna contestazione è stata mossa alla autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle profilature che pertanto vanno ricondotte ai signori e tutte Parte_1 Persona_1
le informazioni e risposte in esse contenute;
l'implicito riconoscimento delle sottoscrizioni ha interessato anche gli ordini di investimento dei titoli oggetto del presente giudizio, così come le dichiarazioni di aver ricevuto tutte le informazioni di carattere generale sugli strumenti finanziari e sulla loro rischiosità.
Le contrarie affermazioni dei clienti di non aver ricevuto alcuna adeguata informazione non sono sufficienti per inficiare le risultanze documentali;
l'asserita sottoscrizione avvenuta su moduli precompilati dal promotore finanziario non è supportata da alcun elemento, neppure a carattere indiziario, ed appare altresì smentita dalla complessiva movimentazione degli investimenti -in linea con le profilature e la posizione di clienti retail- aventi ad oggetto anche altri titoli in astratto parimenti rischiosi ma sui quali non è mossa alcuna contestazione.
Quanto alla tipologia del servizio prestato dalla banca è necessario considerare che esso è consistito esclusivamente nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini e gli investimenti qui contestati non sono avvenuti su consiglio o suggerimento della banca (o del promotore) che si è limitata ad eseguire le disposizioni dei clienti, secondo l'accordo concluso.
Non risultano dunque fondate le doglianze relative alla violazione dei principi di appropriatezza e di adeguatezza considerato che l'intermediario ha verificato il livello di esperienza e conoscenza dell'investitore necessario anche per comprendere i rischi di strumenti finanziari anche complessi e le operazioni poste in essere dai signori e -si ripete- sono coerenti con le loro Pt_1 Parte_5
dichiarazioni di possedere una elevata conoscenza e esperienza, dichiarazioni che devono necessariamente presumersi come veritiere e corrispondenti al dovere di correttezza e buona fede cui le parti contrattuali devono ispirare la loro condotta.
pagina 7 di 10 Conforta la conclusione che abbia svolto un servizio di intermediazione nella CP_1
negoziazione di titoli in esecuzione di ordini di investimento e disinvestimento autonomamente impartiti dai signori e la considerazione che con le “Norme Generali di Contratto per Pt_1 Parte_5
il Servizio di Consulenza in materia di investimenti e per il Servizio di Collocamento” (doc. 11 convenuta), che i clienti hanno dichiarato di aver conosciuto e ricevuto sottoscrivendo i moduli di profilatura, la banca aveva delimitato l'ambito del proprio servizio di consulenza ai soli prodotti finanziari e servizi di investimento “emessi/prestati dalla e collocati/distribuiti dalla o CP_6 CP_6
da società del o “da emittenti/intermediari diversi che abbiano conferito alla Banca CP_7
l'incarico di collocamento/distribuzione” e non vi è dubbio che gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio non presentino alcuna delle suddette caratteristiche.
Si condivide la argomentazione della difesa della convenuta che, ad ulteriore conforto dell'assenza di qualsiasi raccomandazione da parte della banca e/o del promotore, evidenza che rispetto ai titoli obbligazionari oggetto di causa, non operava in ragione di una “convenzione di collocamento” CP_1
con il soggetto emittente delle singole obbligazioni, né aveva ricevuto da quest'ultimo (o da altri soggetti) alcun genere di incentivo o commissione: non vi era quindi né per né per il promotore CP_1
alcun interesse a sollecitare o promuovere le operazioni di investimento sui detti titoli obbligazionari.
Gli attori censurano la condotta della banca anche per omessa valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli acquisiti dei titoli in questione, così come richiesto dal Reg. n. CP_8
16190/2007 e precisamente, se ben si è inteso, per aver effettuato dette valutazioni rispetto ad un profilo di rischio non veritiero, non coerente e incompatibile con il profilo soggettivo reale degli attori, con conseguente inattendibilità delle valutazioni stesse.
Le considerazioni svolte in merito alle corrette profilazioni smentiscono anche questa doglianza degli attori.
Ancora con riferimento alle ipotizzate violazioni degli obblighi informativi, in fattispecie analoga alla presente la Suprema Corte ha affermato che In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di
pagina 8 di 10 informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (così Cass. n.16318/2017, successiva conforme n.14691/2018)
E ancora “Questa Corte già avuto occasione di chiarire che va escluso che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (Cass.
16318/2017, 4602/2017). È pur vero che essa ha anche affermato che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull'intermediario D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 e art. 28, comma 2 Reg.
n. 11522 del 1998, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione CP_8
accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicchè, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all'intermediario l'obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati”; tuttavia ha in proposito precisato che l'oggetto di tali informazioni non concerne genericamente l'andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i warrant per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipende unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l'esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (Cass.
21890/2015)” (Cass. n.32517/2018).
Conclusivamente non è configurabile alcuna responsabilità della convenuta per “inadempimento e violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli Intermediari qualificati e sui promotori finanziari” nelle operazioni di compravendita dei titoli obbligazionari Elec. 8,5% 2018 CP_3
rispetto ai quali (così come nell'intero rapporto) è stata fornita una informazione completa e comunque sufficiente per ritenere che i signori e siano stati messi in grado di Parte_1 Persona_1
apprezzare la natura degli strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi.
Gli acquisti di altri titoli omogenei per 'rischiosità' a quelli oggetto del presente giudizio (ma non oggetto di alcuna doglianza) sono indice significativo della volontà dei clienti di affrontare anche il rischio di perdita inevitabilmente insito in investimenti ad alto rendimento.
Infondate pertanto le domande di risoluzione dei contratti, limitatamente agli acquisti dei titoli Elec.
[...]
8,5% 2018 e di condanna alla restituzione del capitale investito, e ogni altra domanda svolta. CP_3
pagina 9 di 10 Va ancora rilevato che il complessivo investimento (€ 5.932,84), invero minimo rispetto all'intero portafoglio comprensivo di altri titoli omogenei per 'rischiosità' ma non oggetto di alcuna doglianza
(cfr docc.6 e 7 attori), seppure sia stato completamente perso a causa del default della società nel novembre 2017, ha comunque permesso ai clienti di incassare, nel giro di pochi anni (gli acquisti dei titoli risalgono al 2014 e 2015), cedole per € 1.674,86.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri delle tabelle forensi per lo scaglione di riferimento, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori medi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande di in proprio nonché unitamente a e Parte_1 Parte_2
quali eredi della signora;
Parte_3 Persona_1
-condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in € 4.237,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 8 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21134/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CARETTA FABIO e CARETTA ADRIANO ( ) VIA C.F._4
NAPOLI, 4 36100 VICENZA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA PONTELANDOLFO, 114
36100 VICENZA presso il difensore avv. CARETTA FABIO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEBBI STEFANO e LOMBARDI OSVALDO ( VIA VENTI SETTEMBRE, C.F._5
1 00187 ROMA;
( ) VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE, 28 CP_2 C.F._6
41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA MONTENAPOLEONE, 10 20100 MILANO presso il difensore avv. FEBBI STEFANO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 21.11.2024:
ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta,
IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare la responsabilità della convenuta per il danno cagionato agli attori, iure proprio e/o iure hereditatis, derivante da inadempimento e violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli
Intermediari qualificati e sui promotori finanziari e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto titoli indicati in narrativa (Elect. 8,50% 2018 del CP_3 24.06.2014, 15.10.2014 e del 23.02.2015 per l'importo complessivo di €5.982,34);
2. per tale effetto, condannare:
pagina 1 di 10 .A., C.F. e P. Iva. in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, c.a.p. 20145; alla restituzione delle somme investite per un totale di € 6.066,29;
IN VIA SUBORDINATA:
3. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta per la violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli Intermediari qualificati e sui promotori finanziari;
4. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito per l'importo di
€ 4.391,43, ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e di equità;
IN OGNI CASO:
5. per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta al risarcimento del danno lucro cessante, calcolato nella misura di € 769,82, ovvero in subordine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di acquisto dei titoli fino all'effettivo rimborso;
6. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
ISTANZE ISTRUTTORIE
In via istruttoria si chiede che il Giudice:
A) Disponga l'interrogatorio libero delle parti, ammetta prova per testi sulle circostanze - se contestate
- esposte in premessa del presente ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione “vero che”, sentendo come testimoni, anche a controprova con riserva di indicarli all'udienza, occorrendo, e di specificarne meglio i nominativi e gli indirizzi;
B) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad di produrre: Controparte_5
1) il portafoglio titoli PF con specificazione dei singoli strumenti. Ciò in virtù del Parte_4 principio di vicinanza della prova e al fine di dimostrate il PF aveva fatto acquistare ai propri clienti molti titoli speculativi (DOC40÷DOC42 e DOC44);
2) l'elenco completo dei clienti del PF con indicazione del relativo profilo di rischio Parte_4
(periodo dal 2013 al 2017) al fine di dimostrare che la maggior parte, se non la totalità, dei clienti del
PF era classificata con un grado di rischio (DINAMICO) manifestatamente incoerente con il reale profilo soggettivo dei clienti. Ciò in virtù del principio di vicinanza della prova e della mancata contestazione del p. 61 del ricorso introduttivo
CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, conclusione, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, così giudicare:
- in via principale, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o completamente infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova;
pagina 2 di 10 - in via subordinata, rigettare ogni domanda risarcitoria in applicazione e in conformità al principio recato dall'art. 1227 c.c., commi 1 e 2, in ragione del concorso colposo di parte attrice e della sua condotta negligente;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della CP_6 quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto delle somme percepite dai sig.ri e a titolo di interessi e cedole in ragione della Pt_1 Parte_5 titolarità delle obbligazioni oggetto di causa, nonché rigettare ovvero ridurre ogni eventuale risarcimento o importo comunque dovuto a qualsiasi titolo alle controparti in conformità al principio recato dall'art. 1227 c.c., comma 1 e 2, in ragione del concorso colposo di parte attrice/ricorrente nella determinazione dell'eventuale pregiudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i signori nonché lo stesso unitamente a Parte_1 Parte_1
e quali eredi della signora -deceduta il Parte_2 Parte_3 Persona_1
14 maggio 2020- hanno convenuto in giudizio e ne hanno Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento della somma di € 6.066,29, pari a quanto investito nell'acquisto di titoli obbligazionari Elect. 8,50% 2018 previo accertamento della responsabilità della CP_3
convenuta per violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e sui promotori finanziari e dichiarazione della risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei predetti titoli.
In subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.391,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla condotta della convenuta contraria agli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e sui promotori finanziari.
In ogni caso, hanno chiesto anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno lucro cessante, calcolato nella misura di € 769,82, ovvero in subordine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di acquisto dei titoli fino all'effettivo rimborso.
Hanno riferito in fatto gli attori:
-i coniugi e sono stati clienti di dal 2008 al 2017 quali Parte_1 Persona_1 CP_1
titolari di un conto corrente e di un deposito titoli;
-il livello di scolarizzazione dei coniugi è la terza media e erano persone prive di conoscenza del settore finanziario;
-sin dall'inizio del rapporto sono stati seguiti dal promotore finanziario che nella fase Parte_4
iniziale li consigliava di investire i risparmi in titoli a basso rischio;
pagina 3 di 10 -a partire dal dicembre 2011 il li aveva convinti ad investire in titoli obbligazionari Elec. Parte_4 [...]
8,5% 2018, presentati come titoli altamente speculativi ma sicuri e a buon rendimento;
CP_3
-erano acquistati titoli per complessivi € 5.932,84 con una perdita complessiva di € 6.066,29 comprensiva di € 83,95 per 'addebiti generici';
-il 18.5.2017 il si trasferiva a lavorare per altro istituto bancario e li convinceva a trasferire il Parte_4
loro dossier titoli presso il nuovo istituto;
-dopo qualche mese i coniugi e perdevano i contatti con il venendo poi a Pt_1 Parte_5 Parte_4
sapere del suo allontanamento dalla banca;
-a seguito del contatto con un nuovo promotore, venivano a conoscenza della loro reale situazione finanziaria e delle perdite subite.
Hanno quindi allegato la responsabilità del promotore e dell'intermediario per violazione di quanto stabilito dall'art.21 TUF;
in particolare:
-per aver fatto sottoscrivere questionari di profilatura MIFID, pre-compilati dal , non Parte_4
rispondenti alle effettive competenze finanziarie e “manifestamente incompatibili ed incongruenti per delle persone di età vicina al pensionamento e con modeste entrate”;
-per non aver vigilato e verificato la incongruenza tra la classificazione dei coniugi come 'clienti al dettaglio' e l'attribuzione di un profilo 'dinamico' da parte del promotore, come avvenuto per molti altri clienti di seguiti dal medesimo promotore;
CP_1
-per violazione del dovere di trasparenza e aver omesso le dovute informazioni;
-per aver suggerito e consentito l'acquisto di titoli manifestamente non adeguati e non corrispondenti alle esigenze dei clienti;
-per aver violato l'obbligo di profilatura dei singoli prodotti.
Le indicate violazioni hanno causato ai coniugi, e agli eredi della signora , il danno Parte_5
patrimoniale a titolo di danno emergente pari a € 6.066,29, corrispondente alla somma complessivamente investita nei titoli Elec. 8,5% 2018 comprensiva di “addebiti generici CP_3
per scarico del titolo” o in subordine di € 4.391,43 “pari alla differenza tra il valore di acquisto e di vendita dei titoli, al netto delle cedole maturate, maggiorato delle spese di gestione”.
Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 769,72 (€ 582,36 per rivalutazione monetaria alla data dell'atto -27.5.2022- e € 187,36 per interessi legali).
pagina 4 di 10 Nell'atto introduttivo sono quindi svolte considerazioni in diritto quanto alla responsabilità dell'intermediario finanziario ex art.31 TUF e arttt.1218 e 2049 c.c. e alla violazione degli obblighi di cui all'art.21 TUF come concretizzatesi nel caso di specie.
Si è costituita che in principalità ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda per infondatezza e, in subordine, ex art.1227 commi 1 e 2 c.c. in ragione del concorso colposo degli attori e della loro condotta negligente;
in via ulteriormente subordinata, hanno comunque contestato la quantificazione del danno offerta da controparte e sostenuto la necessità di tenere conto delle somme percepite dai coniugi a titolo di interessi e cedole dei titoli in questione.
In particolare ha allegato che i coniugi e oltre ad aver incassato le cedole relative al Pt_1 Parte_5
predetto titolo per complessivi € 1.674,86, avevano posto in essere numerosissime operazioni di investimento, oltre a quelle oggetto di contestazione, nell'ambito delle quali erano stati complessivamente impiegati importi rilevanti.
Ha inoltre rivendicato il rispetto degli obblighi informativi, a partire dalla sottoscrizione dei contratti, e la stessa copiosa documentazione prodotta da controparte evidenzia sia la conoscenza degli strumenti finanziari da parte dei coniugi e sia la dimestichezza con la quale gestivano il loro Pt_1 Parte_5
patrimonio.
Anche i Moduli Unici e le profilature Mifid riportano informazioni veritiere e con le sottoscrizioni, mai contestate, i clienti si assumono la responsabilità delle dichiarazioni in essi contenute.
La convenuta ha inoltre allegato che tutte le operazioni per cui è causa sono state volute e disposte direttamente ed autonomamente dai clienti, senza alcun consiglio - men che meno imposizione - né raccomandazione da parte del promotore o di altro personale della banca. La si è Parte_4 CP_6
limitata a fornire un servizio di ricezione e trasmissione di ordini e non ha mai svolto un servizio di consulenza rispetto all'acquisto dei titoli Elec. 8,5% 2018, tipologia di strumenti finanziari CP_3
espressamente esclusa dalle “Norme Generali di Contratto per il Servizio di Consulenza in materia di investimenti e per il Servizio di Collocamento” (doc. 11).
La riconducibilità ai clienti delle profilature Mifid rende infondata ogni contestazione di omessa valutazione di adeguatezza, insussistente anche in ragione del fatto che la banca non aveva dato alcuna raccomandazione né suggerimento di acquisto.
pagina 5 di 10 La convenuta ha inoltre negato l'esistenza di un obbligo informativo successivo agli investimenti quanto alle possibili variazioni di valore dei titoli.
Da ultimo la banca (affatto estranea al default dell'emittente dei titoli) ha contestato il danno, sia nell'an sia nel quantum, nonché la sussistenza del nesso causale, e opposto eccezione di buona fede di fronte ad una domanda diretta a colpire solo alcuni acquisti.
Disposta la conversione del rito da sommario a ordinario (esaminati gli atti e i documenti e preso atto delle diverse prospettazioni delle parti;
ritenuto che
la causa, indipendentemente dalla necessità di assumere prove costituende, ponga complesse questioni in fatto e in diritto il cui esame è incompatibile con la sommarietà del rito;
visto l'art.702 ter comma 3 c.p.c. fissa l'udienza di cui all'art.183 c.p.c.), e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza il legale attoreo non ha insistito nelle proprie istanze istruttorie e entrambe le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 21.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Preliminarmente va considerato che i docc.13 e 14 della convenuta, indicati come prodotti nella seconda memoria istruttoria e dei quali all'udienza del 21.9.2023 era rilevato il mancato deposito, non risultano mai depositati.
Con gli atti conclusivi le parti hanno dato atto (e prodotto) pronunce di questo Tribunale, della Corte di
Appello e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie all'esito di controversie introdotte da altri clienti di e coinvolgenti lo stesso promotore finanziario, risolte in modo non omogeneo. CP_1
Il rispetto da parte della convenuta degli obblighi informativi su di essa incombenti può ritenersi documentalmente dimostrato dalla sottoscrizione da parte dei signori e Parte_1 Per_1
, nel 2008, di un contratto disciplinante il servizio di deposito di titoli a custodia e
[...]
amministrazione (doc.3 convenuta) e un contratto relativo ai servizi di investimento offerti dalla Banca mediante il c.d. Modello Unico 2008 (docc.4 e 5 convenuta) che conteneva anche le informazioni a fini pagina 6 di 10 Mifid. Nel corso del rapporto risultano sottoscritti dai signori e i Parte_1 Persona_1
Modelli Unici 2010 (docc.6 e 7 convenuta), con contestuale aggiornamento dei relativi questionari
Mifid; inoltre, in ciascuna di queste occasioni i clienti confermavano di aver ricevuto la documentazione informativa relativa, anche, ai rischi specifici degli investimenti in prodotti finanziari e il “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” (doc. 8 convenuta).
Va considerato che nessuna contestazione è stata mossa alla autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle profilature che pertanto vanno ricondotte ai signori e tutte Parte_1 Persona_1
le informazioni e risposte in esse contenute;
l'implicito riconoscimento delle sottoscrizioni ha interessato anche gli ordini di investimento dei titoli oggetto del presente giudizio, così come le dichiarazioni di aver ricevuto tutte le informazioni di carattere generale sugli strumenti finanziari e sulla loro rischiosità.
Le contrarie affermazioni dei clienti di non aver ricevuto alcuna adeguata informazione non sono sufficienti per inficiare le risultanze documentali;
l'asserita sottoscrizione avvenuta su moduli precompilati dal promotore finanziario non è supportata da alcun elemento, neppure a carattere indiziario, ed appare altresì smentita dalla complessiva movimentazione degli investimenti -in linea con le profilature e la posizione di clienti retail- aventi ad oggetto anche altri titoli in astratto parimenti rischiosi ma sui quali non è mossa alcuna contestazione.
Quanto alla tipologia del servizio prestato dalla banca è necessario considerare che esso è consistito esclusivamente nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini e gli investimenti qui contestati non sono avvenuti su consiglio o suggerimento della banca (o del promotore) che si è limitata ad eseguire le disposizioni dei clienti, secondo l'accordo concluso.
Non risultano dunque fondate le doglianze relative alla violazione dei principi di appropriatezza e di adeguatezza considerato che l'intermediario ha verificato il livello di esperienza e conoscenza dell'investitore necessario anche per comprendere i rischi di strumenti finanziari anche complessi e le operazioni poste in essere dai signori e -si ripete- sono coerenti con le loro Pt_1 Parte_5
dichiarazioni di possedere una elevata conoscenza e esperienza, dichiarazioni che devono necessariamente presumersi come veritiere e corrispondenti al dovere di correttezza e buona fede cui le parti contrattuali devono ispirare la loro condotta.
pagina 7 di 10 Conforta la conclusione che abbia svolto un servizio di intermediazione nella CP_1
negoziazione di titoli in esecuzione di ordini di investimento e disinvestimento autonomamente impartiti dai signori e la considerazione che con le “Norme Generali di Contratto per Pt_1 Parte_5
il Servizio di Consulenza in materia di investimenti e per il Servizio di Collocamento” (doc. 11 convenuta), che i clienti hanno dichiarato di aver conosciuto e ricevuto sottoscrivendo i moduli di profilatura, la banca aveva delimitato l'ambito del proprio servizio di consulenza ai soli prodotti finanziari e servizi di investimento “emessi/prestati dalla e collocati/distribuiti dalla o CP_6 CP_6
da società del o “da emittenti/intermediari diversi che abbiano conferito alla Banca CP_7
l'incarico di collocamento/distribuzione” e non vi è dubbio che gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio non presentino alcuna delle suddette caratteristiche.
Si condivide la argomentazione della difesa della convenuta che, ad ulteriore conforto dell'assenza di qualsiasi raccomandazione da parte della banca e/o del promotore, evidenza che rispetto ai titoli obbligazionari oggetto di causa, non operava in ragione di una “convenzione di collocamento” CP_1
con il soggetto emittente delle singole obbligazioni, né aveva ricevuto da quest'ultimo (o da altri soggetti) alcun genere di incentivo o commissione: non vi era quindi né per né per il promotore CP_1
alcun interesse a sollecitare o promuovere le operazioni di investimento sui detti titoli obbligazionari.
Gli attori censurano la condotta della banca anche per omessa valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli acquisiti dei titoli in questione, così come richiesto dal Reg. n. CP_8
16190/2007 e precisamente, se ben si è inteso, per aver effettuato dette valutazioni rispetto ad un profilo di rischio non veritiero, non coerente e incompatibile con il profilo soggettivo reale degli attori, con conseguente inattendibilità delle valutazioni stesse.
Le considerazioni svolte in merito alle corrette profilazioni smentiscono anche questa doglianza degli attori.
Ancora con riferimento alle ipotizzate violazioni degli obblighi informativi, in fattispecie analoga alla presente la Suprema Corte ha affermato che In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di
pagina 8 di 10 informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (così Cass. n.16318/2017, successiva conforme n.14691/2018)
E ancora “Questa Corte già avuto occasione di chiarire che va escluso che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato (Cass.
16318/2017, 4602/2017). È pur vero che essa ha anche affermato che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull'intermediario D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 e art. 28, comma 2 Reg.
n. 11522 del 1998, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione CP_8
accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicchè, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all'intermediario l'obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati”; tuttavia ha in proposito precisato che l'oggetto di tali informazioni non concerne genericamente l'andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i warrant per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipende unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l'esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (Cass.
21890/2015)” (Cass. n.32517/2018).
Conclusivamente non è configurabile alcuna responsabilità della convenuta per “inadempimento e violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli Intermediari qualificati e sui promotori finanziari” nelle operazioni di compravendita dei titoli obbligazionari Elec. 8,5% 2018 CP_3
rispetto ai quali (così come nell'intero rapporto) è stata fornita una informazione completa e comunque sufficiente per ritenere che i signori e siano stati messi in grado di Parte_1 Persona_1
apprezzare la natura degli strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi.
Gli acquisti di altri titoli omogenei per 'rischiosità' a quelli oggetto del presente giudizio (ma non oggetto di alcuna doglianza) sono indice significativo della volontà dei clienti di affrontare anche il rischio di perdita inevitabilmente insito in investimenti ad alto rendimento.
Infondate pertanto le domande di risoluzione dei contratti, limitatamente agli acquisti dei titoli Elec.
[...]
8,5% 2018 e di condanna alla restituzione del capitale investito, e ogni altra domanda svolta. CP_3
pagina 9 di 10 Va ancora rilevato che il complessivo investimento (€ 5.932,84), invero minimo rispetto all'intero portafoglio comprensivo di altri titoli omogenei per 'rischiosità' ma non oggetto di alcuna doglianza
(cfr docc.6 e 7 attori), seppure sia stato completamente perso a causa del default della società nel novembre 2017, ha comunque permesso ai clienti di incassare, nel giro di pochi anni (gli acquisti dei titoli risalgono al 2014 e 2015), cedole per € 1.674,86.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri delle tabelle forensi per lo scaglione di riferimento, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori medi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande di in proprio nonché unitamente a e Parte_1 Parte_2
quali eredi della signora;
Parte_3 Persona_1
-condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in € 4.237,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 8 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
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