TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 21994/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti NATILI ALDO e CAPETO GIANLUIGI Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, INTIMATO CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. PANCARI SABRINA RESISTENTE
OGGETTO: nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato il 6.6.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha riassunto innanzi a questo Tribunale, in funzione
1 di giudice del lavoro, il giudizio instaurato contro e Controparte_1
e interrotto a seguito di dichiarazione di apertura della liquidazione CP_3 giudiziale della società, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ora in liquidazione giudiziale, Controparte_1 ininterrottamente nel periodo dal 14.3.2017 al 20.9.2017 o in altro periodo antecedente o successivo che sarà accertato all'esito del giudizio e il diritto al relativo trattamento economico “comprensivo di tutti gli elementi e istituti contrattuali e di legge”;
- accertarsi in capo a sé tutti i requisiti normativi e retributivi previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22/2015, attuativo della L. 183/2014, e condannarsi l' CP_3 al relativo pagamento, con decorrenza ed oltre accessori come per legge;
- in ogni caso, condannarsi ora in liquidazione Controparte_1 giudiziale, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 5.369,80 come meglio specificato nei conteggi allegati;
- ordinarsi a ora in liquidazione giudiziale, il Controparte_1 versamento, in proprio favore, degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- egli ha lavorato alle dipendenze di dal 14.3.2017 Controparte_1 al 20.9.2017, “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time di 40 ore settimanali con qualifica e mansione di operatore di lavanderia ed inquadramento al livello A2 del CCNL Lavanderie industriali”;
- ha ricevuto le direttive dal responsabile aziendale “tale Sig.ra ”; Per_1
- ha osservato l'orario di lavoro dalle ore 08:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì;
- non ha ricevuto alcuna retribuzione;
- inoltre, la società ha omesso di consegnargli i prospetti paga, il prospetto attestante il trattamento di fine rapporto e le competenze di fine rapporto, la certificazione unica 2018;
- per queste ragioni, è stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa con decorrenza 21.9.2017, a mezzo raccomandata consegnata alla società in data 22.9.2017;
- la società, in data 20.9.2017, “inviava, tramite consulente del lavoro…, comunicazione di licenziamento per giustificato motivo
2 oggettivo, indicando inspiegabilmente e retroattivamente, quale data di cessazione quella del 30 giugno 2017”;
- in data 22.9.2017, ha estratto dal Centro per l'impiego la propria
“Scheda anagrafico professionale” dalla quale risultava il proprio stato di disoccupazione e, “inspiegabilmente”, la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30.6.2017;
- quindi, ha inoltrato all' domanda per ottenere l'indennità di CP_3 disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) indicando la data del 22.9.2017;
- in data 21.12.2017, gli ha formulato richiesta di intervento nei confronti della società all'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma che tentava la conciliazione, con esito tuttavia negativo;
- in data 17.1.2018, l' gli ha comunicato la reiezione della CP_3 domanda di NASpI con la motivazione “in base alla comunicazione unilav del datore di lavoro, il rapporto risulta cessato in data 30 giugno, come anche la contribuzione relativa”;
- avverso tale provvedimento, egli ha presentato ricorso, rimasto privo di riscontro. Ciò esposto e considerato che, come da estratto conto previdenziale, il sig. ha maturato i requisiti richiesti per la concessione della Pt_1 prestazione, che il sig. ha richiesto separatamente ed ottenuto Pt_1 decreto ingiuntivo per le somme dichiarate dal datore di lavoro ai fini contributivi, parte ricorrente ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di NASpI ed alla società il pagamento della retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017, di n. 3 ratei di 13a mensilità, del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 1.7.2017 al 21.9.2017, per una somma complessiva di € 5.369,80. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_3 giudizio mentre la società non si è costituita. L' ha fatto rilevare: CP_3
- in via pregiudiziale, che il ricorso è inammissibile in quanto “…, il ricorso amministrativo è stato presentato in data 12/4/2018, quindi in data 11/7/2018 è spirato il termine per la decisione del ricorso ed in data 11/7/2019 è spirato il termine decadenziale per la proposizione del presente giudizio, che invece è stato avviato con deposito in Cancelleria in data 15/7/2019”;
- nel merito, che non risulta allo stato provata la sussistenza del rapporto lavorativo nel periodo dal 14 marzo al 20 settembre 2017
3 né vi è prova della involontarietà della cessazione del rapporto presuntivamente avvenuta a settembre 2017. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia ha ad oggetto il diritto, sul presupposto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente e la società
[...] dal 14.3.2017 al 21.9.2017 e dei requisiti previsti dalla Controparte_1 normativa in materia, alla fruizione della NASpI, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego”, con relativa condanna al pagamento da parte dell' , nonché il diritto di ottenere dalla società ex datrice di CP_3 lavoro il pagamento della somma di € 5.369,80 a titolo di retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017, di n. 3 ratei di 13a mensilità e del TFR relativo al periodo dal 1.7.2017 al 21.9.2017. In all. 1, in formato “.zip”, al fasc. di parte ricorrente, rientrano:
- il contratto di assunzione a tempo indeterminato, con qualifica di
“operatore di lavanderia liv. A2” del CCNL “Lavanderie industriali”, per un totale di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (doc. 2);
- l'Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall' in data 11.7.2019 CP_3
(doc. 3);
- la raccomandata a/r avente ad oggetto la comunicazione delle dimissioni per giusta causa, per la “mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017”, con effetto dal 21.9.2017 (doc. 3);
- documentazione riguardante il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con effetto dal 30.6.2017, che – si legge in ricorso, al n. 20) delle premesse – sarebbe stata inviata “tramite consulente del lavoro Sig. ” (doc. 6); Persona_2
- la domanda amministrativa diretta ad ottenere la NASpI, presentata in data 26.9.2017, e il provvedimento di rigetto, datato CP_3
17.1.2018, con la motivazione “in base alla comunicazione unilav del datore di lavoro, il rapporto risulta cessato in data 30 giugno, come anche la contribuzione relativa” (documenti, rispettivamente, nn. 8 e 10);
- il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, protocollato in data 12.4.2018 (doc. 11).
1. Giova premettere, brevemente, che la NASpI, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” è stata istituita, a decorrere dal 1.5.2015, dall'art. 1 del D.Lgs. 22/2015, attuativo della L. 183/2014,
4 c.d. Jobs Act, in sostituzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall'art. 2 L. 92/2012. Ne ha diritto il lavoratore che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. prima cit., possieda,
“congiuntamente”, i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Ciò premesso, all'udienza del 11.12.2024, il procuratore di parte ricorrente ha fatto rilevare che “in atti sono versati i verbali dell'istruttoria espletata innanzi al Tribunale di Tivoli” e, pertanto, ha chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione. Il procuratore dell' nulla ha osservato in merito. CP_3
Riguardo all'effettiva durata del rapporto di lavoro ed alle modalità di estinzione del medesimo, possono ben essere valorizzate le risultanze dell'istruttoria orale svolta innanzi al Tribunale di Tivoli ove il giudizio era stato riassunto a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma depositata in data 14.4.2021 (all. 1, doc. 21); successivamente, il procedimento è stato interrotto con ordinanza del Tribunale di Tivoli del 19.3.2024 in ragione dell'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] con sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sentenza n. Controparte_1
659/2023 (all.ti, rispettivamente, 12 e 10 al fasc. Dewan, in formato
“.zip”). Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità,
“nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova” sicché “il giudice civile può,…, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove,…, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti
5 dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass., Sez. 6-3, ord. 2947/2023 e propri precedenti conformi ivi citati). Nel caso in esame, i verbali delle deposizioni rese nel giudizio poi riassunto, ritualmente prodotti, sono senz'altro utilizzabili da questo Tribunale al fine di trarne elementi di convincimento. Il primo teste escusso, premesso di aver lavorato per Testimone_1 conto della “come operaia… per sei anni dal 2012 Controparte_1 sino al 2018”, regolarizzata solo nell'ultimo anno, presso la lavanderia industriale sita in Fiumicino (RM), ha dichiarato:
“Il ricorrente ha lavorato per per circa 6 mesi perché è CP_1 entrato nel mese di marzo 2017 e ha lavorato per circa 6 mesi, sino a settembre 2017 sicuro. Se non sbaglio il ricorrente è andato via perché non è stato mai stato pagato. Tanto so perché tra colleghi si parlava di queste cose. Anche il ricorrente era operaio… Il titolare effettivo della società era anche se formalmente Persona_3 era tutto intestato alla figlia Ho sentito il ricorrente Persona_4 lamentarsi con per i mancati pagamenti e discutere i due per Per_1 questa questione” (verbale udienza del 9.2.2023, in all. 7 al fasc. ricorrente). Il secondo teste intimato dalla parte ricorrente, sig. Testimone_2 premesso di conoscere il sig. “da 10 anni” e di abitare insieme ad Pt_1 esso fin dall'anno 2011, ha dichiarato:
“Nel periodo dal 2017 al 2018 abitavamo ad Ostia. Non sono mai andato presso la sede della . So che la sede sta a Fiumicino perché CP_1 mi è capitato di vedere da fuori il negozio. Io lavoravo per un ristorante a Fiumicino e con il ricorrente andavamo insieme con il a lavoro. CP_4
Andavamo quasi tutte le mattine a lavoro insieme e ci fermavamo alla stessa fermata. Il ristorante dove lavoravo era distante circa 10 minuti a piedi dalla lavanderia dove lavorava il ricorrente. Ogni tanto tornavamo insieme. Il ricorrente ha lavorato presso la lavanderia nel 2017 e ha finito a settembre oppure ad ottobre 2017. Ha lavorato per circa 6 mesi. Dopo ha cambiato lavoro. In questo periodo il ricorrente andava a lavorare 5 o 6 giorni a settimana” (verbale udienza del 9.2.2023). Dalle predette dichiarazioni testimoniali può ricavarsi la conferma dell'effettiva durata del rapporto di lavoro e dello svolgimento da parte di della propria attività lavorativa fino alla fine di settembre 2017. Pt_1
6 Non è emerso alcun elemento concreto idoneo a retrodatare la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla data del 21.9.2017 qual è riportata nella lettera di dimissioni. Riguardo alle dimissioni per giusta causa, che rientrano fra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dando, perciò, diritto all'indennità NASpI (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 22/2015,
“La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa…”), a rigore, non vi è prova del rispetto della procedura a tale scopo prevista dalla legge. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, infatti, “…, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”. Nella specie, non soltanto non risultano rispettate le modalità prescritte ma alla lettera di dimissioni è allegato soltanto l'estratto del sito internet di Poste Italiane S.p.a. recante l'esito della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, servizio di tracking, atto, tuttavia, inidoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione della raccomandata medesima, come chiarito da Cass., Sezione Tributaria Civile, ord. 6524/2018 e Cass., Sez. 6-5, ord. 25285/2014, che richiama a sua volta Cass., Sez. 6 – 3, ord. 19387/2012, ove è riportato il principio di diritto secondo il quale “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione,…” (Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19387). Per quanto non sia stata rispettata la procedura, può dirsi acclarato che la prestazione lavorativa sia proseguita nei mesi da luglio a settembre
7 2017; del resto, il datore di lavoro non ha fornito prova dell'atto scritto di recesso – sospetta è anche l'indicazione retroattiva della data di cessazione – e, comunque, non sarebbe preclusivo del diritto rivendicato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo eventualmente adottato. Si ritiene, infatti, che il licenziamento disciplinare, quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non sia una conseguenza automatica della condotta illecita del dipendente essendo pur sempre rimesso alla valutazione e determinazione discrezionale del datore di lavoro sicché l'involontarietà della disoccupazione non è esclusa. Ricorrono gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Dall'Estratto Conto Previdenziale in atti emerge, anzitutto, il possesso, al momento della presentazione della domanda, in data 26.9.2017, del requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione come indicato (dal
21.9.2017); in particolare, sono registrate, a decorrere dal 14.3.2017 e fino al 30.6.2017, 16 settimane contributive utili. Anche il requisito di 30 giornate di effettiva presenza al lavoro nei 12 mesi precedenti è incontestabile e, d'altro canto, l' , tanto nel CP_3 provvedimento di diniego quanto nella sua memoria di costituzione in giudizio, non ne ha fatto menzione. Va, pertanto, riconosciuta, in favore del ricorrente, la prestazione con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.9.2017 (come previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs.
22/2015) e per un numero di settimane “pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni” (art. 5 del medesimo D.Lgs.).
2. Sulla domanda avanzata nei confronti della società, è del tutto evidente che la liquidazione giudiziale, procedura prevista e disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il D.Lgs. 14/2019 – la disciplina dettata dalla Legge Fallimentare, il R.D. 267/1942, continua ad applicarsi ai ricorsi depositati antecedentemente al 15.7.2022 –, implichi il seguente riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice del fallimento: spettano “al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro”, al giudice fallimentare spettano, invece, “le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di
8 lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale…” (Cass. ord. 94/2024). La liquidazione giudiziale della società preclude, Controparte_1 perciò, l'esame della domanda la quale deve essere dichiarata improcedibile per l'attrazione nel foro fallimentare ex art. 32 D.Lgs. 14/2019. L'esito del giudizio giustifica la condanna dell' al pagamento delle CP_3 spese di lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria del diritto di alla prestazione previdenziale NASpI con Parte_1 decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.9.2017 e per un numero di settimane “pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”;
- condanna, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_3 pro-tempore, al pagamento, in favore di , della Parte_1 prestazione con la decorrenza specificata e nella misura di legge ed oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 16/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
9