Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 720/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Cinque appellante
e
(c.f.: ), che ha incorporato Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore Dott. Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca appellata
(c.f e n. iscrizione Reg. imprese: ),nella qualità di Controparte_4 P.IVA_2
cessionaria di crediti ceduti da e per essa quale mandataria Controparte_1
(c.f. e n. di iscrizione Registro delle Imprese 10311000961), Controparte_5
in persona del Dott. CP_6 Parte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 8 marzo 2023.
L'udienza del 14.01.2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello, rigettata ogni domanda, eccezione, istanza avversaria, per i motivi esposti in narrativa e negli atti tutti del primo grado del giudizio, in riforma della Sentenza n. 82/2023 del 8.03.2023, notificata in data 26.05.2023, RG 775/2020, emessa dal Tribunale di Lanciano, Giudice Dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni, così decidere e giudicare,
1) In riforma delle conclusioni, argomentazioni e motivazioni della Sentenza di primo grado,
Accertato che,
- la data del 4.01.2018, di apertura della procedura di concordato preventivo delle debitrici principali e avanti al Tribunale di Lanciano (doc.ti Parte_3 Controparte_7
32 e 35), quale dies a quo dal quale la era tenuta a porre in essere le CP_8 istanze di cui all'art. 1957 c.c., ed a continuarle diligentemente;
- la ha spedito le raccomandate stragiudiziali di intimazione alla CP_8
debitrice principale ed agli eredi solo in data 5.07.2018 (doc. 23 pagina 11), e che che queste si riferiscono solo alla posizione garantita dalla fideiussione specifica, non essendo stata intimata
pag. 2/34 la revoca dell'affidamento ed il recesso dal rapporto di conto corrente;
- La ha inviato nuova diffida stragiudiziale del luglio 2019, spedita in CP_8
data 8.07.2018 (doc. 23, pagine 1-6), con cui ha intimato la revoca dell'affidamento ed il recesso dal rapporto di conto corrente, inviandola ancora una volta impersonalmente
e collettivamente agli eredi a distanza di due anni dalla morte del de cuius , ad indirizzo Persona_1
(Via Sangrina n. 72) differente da quello dell'ultima residenza dello stesso (Via Scesa
Valli n. 67/A),
e differente dalla residenza degli eredi e le quali Parte_4 Parte_5
risiedevano in Via Scesa Valli n. 67/A come emerge dalla documentazione in atti ed ove è stato notificato il d.i. opposto 204/2020 nel giugno 2020;
- La raccomandata stragiudiziale erroneamente inviata dalla in data CP_8
8.07.2019 agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'indirizzo di Via Sangrina n. 72 è stata ritirata in data 11.07.2019, da persona non individuabile essendo presente ed apposta solo una sigla illegibile in luogo del nome di chi ha provveduto al ritiro (doc.
23);
- Accertato che la non ha ritualmente e tempestivamente posto in essere CP_8
nei confronti dei fideiussori istanze giudiziali conformi nei modi e nei termini di cui all'art. 1957 c.c., ed in ogni caso non le ha diligentemente continuate;
- Accertato inoltre che la godeva, in violazione della normativa CP_8
applicabile, di doppia garanzia, essendo il contratto di finanziamento n. 8087205 per l'importo di €
235.000,00 garantito sia da garanzia MCC (Intercredit), che da garanzia fideiussoria specifica dei soci della come risulta per via documentale (doc.ti 23, 39, 40, Parte_3
45);
- Accertata altresì l'ampia prova offerta della attualità e del carattere perdurante della intesa anticoncorrenziale, a fronte di 267 contratti fideiussori versati in atti, tutte di istituti bancari differenti, dal 1989 sino al 2019, sia omnibus che specifici;
pag. 3/34 Nel merito: In riforma delle conclusioni, argomentazioni e motivazioni della Sentenza oggi appellata, ed in accoglimento dell'appello, accertata e verificata la bontà delle ragioni dell'odierno appellante e l'erroneità delle motivazioni addotte dal Giudice di primo grado,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere le conclusioni avanzate in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al
Tribunale di Lanciano, che qui di seguito si trascrivono :
1) Accertare e verificare la bontà delle ragioni dell'opposto , lo Parte_1 specifico diritto di credito di quest'ultimo nei confronti della , e che CP_8
questo è estraneo ai rapporti con le società e ed in ogni caso Parte_3 Controparte_7
l'erronea e/o illegittima compensazione operata dalla opponente , oggi CP_8
e sue cessionarie;
Controparte_1
2) Accertare che la è rimasta inadempiente e non ha ritualmente e CP_8
tempestivamente coltivato alcuna istanza ex art. 1957 c.c. nel termine previsto nei confronti delle debitrici principali e e che in ogni caso Parte_3 Controparte_7
risulta ampiamente decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c., e dichiarare la integrazione della decadenza specifica della opponente ed appellata e la conseguente estinzione dell'obbligo dei fideiussori con attuale insussistenza dell'obbligo di garanzia;
3) Accertare, che i contratti fideiussori omnibus e specifica stipulati in data 16.06.2016 da e , si profilano conformi al modello per il Persona_1 Parte_1
quale la banca d'AL ha dichiarato la violazione della normativa anticoncorrenza, con corrispondenza e sovrapponibilità delle clausole tipo censurate come individuate in narrativa (artt. 2, 6, 8 per le fideiussione omnibus e Artt. 2, Parte_3 Controparte_7
7, 9 per la fideiussione specifica , e che i contratti fideiussori risultano Parte_3
stipulati successivamente alla pronuncia della NC D'AL con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; e conseguentemente dichiarare la completa nullità delle due fideiussioni omnibus e specifica sottoscritte in data 16.06.2016 dai due fideiussori, dichiarando questi integralmente liberati;
In subordine, accertare e dichiarare per le medesime
pag. 4/34 ragioni la nullità relativa specifica delle summenzionate clausole delle tre fideiussioni del 16.06.2016;
4) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate in virtù di quanto si è eccepito sopra e comunque la completa liberazione dei fideiussori, in virtù di tutto quanto provato, dedotto ed argomentato in causa, ed in ogni caso che alcuna somma è dovuta dall'opposto ed odierno appellante nei confronti dell'opponente ed odierna Parte_1
appellata;
5) Nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 268/2020 del
27.08.2020 emesso dal Tribunale di Lanciano provvisoriamente esecutivo, con condanna alle spese e competenze legali del presente giudizio, ovvero, per le ragioni argomentate in narrativa, condannare la odierna appellata all'immediato pagamento in favore dell'odierno appellante delle somme portate nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad €
17.664,90, ovvero in subordine a dichiarare la piena legittimità del pagamento intervenuto nelle more in favore dell'appellante;
6) Rigettare quindi l'opposizione e le difese tutte, anche esperite nella presente sed di appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla opponente ed odierna appellata.
- In ogni caso con condanna alle spese e competenze dell'odierno procedimento, della fase di primo grado avanti al Tribunale di Lanciano, e delle somme liquidate in sede monitoria al ricorrente, salvezza di diritti illimitati”.
Conclusioni appellata : Controparte_4
“precisa le conclusioni come appresso: affinché l'on.le corte adita, contrariis reiectis,
Voglia: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni meglio illustrate nella superiore narrativa;
rigettare le domande tutte proposte da parte appellante in
pag. 5/34 quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte nella superiore narrativa;
condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello nonché del giudizio di prime cure, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sugli importi dovuti come per legge”.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
“precisa le conclusioni come appresso affinché l'On.le Corte adita, contrariis reiectis,
Voglia: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni meglio illustrate nella superiore narrativa;
rigettare le domande tutte proposte da parte appellante in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte nella superiore narrativa;
condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello nonché del giudizio di prime cure, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sugli importi dovuti come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 82/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023 il
Tribunale di Lanciano accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 268/20, proposta da (ora nei confronti di Controparte_8 Controparte_1 [...]
con revoca del provvedimento monitorio e compensazione delle spese Parte_1
di lite.
1.2 Assumeva l'opponente che con il decreto ingiuntivo era stato intimato ad CP_8 il pagamento della somma di € 17.664,90, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, in favore di , quale cointestatario, unitamente a Parte_1
, deceduto, del libretto di deposito a risparmio n. 80003 (per una Persona_1
quota pari al 50%), il cui saldo attivo era di € 35.329,80. A sostegno dell'azione monitoria il aveva dedotto che il libretto, con l'importo di € 50.000,00, era stato Pt_3
aperto a garanzia del finanziamento chirografario n. 8074929 stipulato con la banca
(poi in data 16.01.2013 unitamente al fratello CP_9 CP_8 Persona_1
pag. 6/34 deceduto in data 16.11.2016, e che sul libretto la banca aveva effettuato illegittimi prelievi sino ad azzerarne il saldo, e che, dopo la morte del fratello, gli eredi (moglie e figli) avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario e che dall'inventario redatto dal Notaio di Lanciano risultava sul libretto un saldo, al 16.01.2017, Per_2 di € 49.862,17. Dopo l'invio da parte della banca in data 23.10.17 di una diffida ad adempiere per il pagamento del mutuo residuo per € 20.940,90, aveva fatto seguito istanza al Giudice Tutelare da parte di ( madre dell'erede minore) per CP_10
l'autorizzazione al pagamento del debito, e in data 15.02.2020 richiesta rivolta alla banca da parte di ( moglie del de cuius), rivolta alla banca di invio di Controparte_11
tutta la documentazione relativa al libretto di deposito a cui la banca rispondeva inviando gli estratti conto solo fino al 31.12.17, da cui si evinceva la presenza, a tale data, sul libretto della somma attiva di € 57.388,67.
Il ricorrente in monitorio, evidenziato che alla data del 31.12.2018 sul libretto erano presenti € 59.132,95 ( € 57.387,73 oltre interessi per € 1745,22) e che quindi ,dopo il prelievo della somma di € 23.379,28 per l'estinzione del mutuo, doveva residuare un saldo attivo di € 35.290,80, aveva lamentato che a seguito di illegittimi prelievi della banca, alla data del 31.12.19 vi era un saldo pari a zero, per cui aveva sollecitato ed ottenuto il decreto ingiuntivo per il recupero delle somme di sua spettanza pari al
50%del saldo, spettando il restante 50% agli eredi del TO.
Nel giudizio di opposizione la banca opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del monitorio per l'illegittima parcellizzazione del credito, essendo state azionate da parte degli eredi del TO cointestatario del libretto Persona_1
in questione, ulteriori tre decreti ingiuntivi in virtù della medesima ragione creditoria, divergendo in favore dei ricorrenti esclusivamente la relativa quota di spettanza;
nel merito eccepiva l'erronea ed incompleta ricostruzione del fatto da parte del ricorrente,
l'insussistenza del credito richiesto nel monitorio, insistendo sulla legittimità dell'operato della banca.
In particolare nel ricostruire i rapporti inter partes, esponeva che:
1) la aveva acceso in data 11.10.12 presso la il conto Controparte_12 CP_9
corrente n. 80898 con affidamento di € 200.000,00 del 16.06.16 e in pari data l'apertura pag. 7/34 di credito in conto corrente di € 100.000,00, e che a garanzia delle predette linee creditorie e di ogni ulteriore obbligazione assunta dalla società, e Persona_1 [...]
avevano rilasciato in data 16.06.16 fideiussione omnibus: a seguito Parte_1 dell'inadempimento della e dei garanti , la banca con racc.ta a.r. del CP_7
04.07.19 aveva revocato il conto corrente e gli affidamenti richiedendo il pagamento di
€ 23.038,25, cui aveva fatto seguito la racc.ta a.r. del 24.07.19 con cui era stata comunicava l'avvenuta compensazione tra il saldo del c/c n. 80898, in virtù della fideiussione rilasciata dai fratelli e il credito di € 35.717,47 dagli stessi vantato Pt_3 in forza del deposito al risparmio n. 80003 su cui residuavano all'esito € 11.418,26;
2) la società aveva acceso in data 11.10.12 presso la un c/c n. Parte_3 CP_9
80014 e in data 16.06.16 un prestito finalizzato, recante n. 808705, per l'importo di €
250.000,00; in data 16.01.13 la società aveva sottoscritto altro prestito, recante n.
8074929, per l'importo di € 100.000,00 garantito da pegno di € 50.000,00 rilasciato da e a valere sul libretto di deposito a risparmio n. Persona_1 Parte_1
80003; a garanzia di tali linee creditorie e di ogni ulteriore obbligazione assunta dalla società , e in data 16.06.16 avevano Parte_3 Persona_1 Parte_1
rilasciato fideiussione omnibus e, con riferimento al prestito, fideiussione specifica;
a seguito dell'inadempimento della società e dei garanti la banca, con racc.ta a.r. del
05.07.19, aveva intimato l'immediata sistemazione del prestito n. 8074929 per l'importo di € 23.307,20 preannunciando l'escussione del pegno;
con racc.ta a.r. del
04.07.19 aveva revocato il c/c n. 80014 e gli affidamenti richiedendo il pagamento di €
90.198,30 e con racc.ta a.r. del 04.07.19 aveva intimato la restituzione dell'importo di €
208.074,23 con riferimento al prestito n. 808705 ; di seguito la banca aveva provveduto all'escussione del pegno per l'importo di € 23.307,20 oltre interessi, spese e accessori e con racc.ta a.r. del 24.07.19 aveva inviato comunicazione dell'avvenuta compensazione tra il saldo del c/c n. 80014 (di € 90.198,30) , giusta fideiussione rilasciata dai fratelli
, e il residuo credito di € 11.418,26 presente sul libretto di deposito a risparmio n. Pt_3
80003 all'esito della precedente operazione di compensazione ed escussione del pegno.
1.3 Nel costituirsi in giudizio contestava le argomentazioni Parte_1 dell'opponente sostenendo in particolare l'illegittimità della compensazione operata dalla banca ed escludendo, pertanto, l'estinzione del debito. Deduceva la nullità delle pag. 8/34 fideiussioni sottoscritte in data 16.06.17 per violazione della normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI del 2003.
1.4 Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale di Lanciano rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente non ravvisando alcuna illegittima parcellizzazione del credito, considerata la diversa titolarità soggettiva dei crediti azionati dal e dagli eredi del Pt_3
TO fratello Persona_1
Il primo giudice riteneva incontestata fra le parti la fonte negoziale del credito azionato in via monitoria da costituita dal contratto di pegno sul saldo Parte_1 del libretto di deposito n. 80003 stipulato il 16.01.13 dall'opposto, unitamente al fratello TO , con la in occasione della sottoscrizione in pari data di un Per_1 CP_9
finanziamento chirografario.
Il Tribunale riconosceva la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla banca di estinzione del credito azionato in via monitoria da a seguito Parte_1 dell'escussione della predetta garanzia e della compensazione del saldo residuo presente sul libretto con altre poste debitorie gravanti sull'opposto e sul fratello TO
, in qualità di fideiussori delle società e Per_1 Parte_3 Controparte_7
Secondo il Tribunale di Lanciano la compensazione operata dalla NC era da considerarsi legittima ex art 1853 c.c. essendo il fideiussore obbligato in solido con il debitore garantito e considerando che il credito fatto valere dalla banca risultava integrato da quello vantato nei confronti del fideiussore ( in dipendenza della Pt_3
mora del garantito;
rilevava che dalla documentazione in atti si evinceva che l'intimazione di pagamento era stata indirizzata sia al debitore principale che al fideiussore prima della comunicazione dell'effettuata compensazione, risalente al luglio
2019, e che inoltre l'opposto non aveva mosso alcuna contestazione nell'immediatezza.
Evidenziava come la comunicazione dell'avvenuta compensazione fosse antecedente all'ordinanza del Tribunale, richiamata dall'opposto, che si limitava ad autorizzare lo sblocco del libretto di deposito in questione al fine di soddisfare previamente il creditore bancario.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in favore di e di in ipotesi basata sulla coincidenza oggettiva tra le Parte_3 Controparte_7
pag. 9/34 condizioni contrattuali delle fideiussioni stipulate il 16.06.16 ( segnatamente art. 2,7 e 9 della fideiussione specifica in favore di e artt. 2,6,8 delle fideiussioni Parte_3
omnibus in favore di e di e le clausole di cui agli artt. 2,6,e Parte_3 Controparte_7
8 dello schema ABI.
Richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite (Sent. n. 41994/2021) che aveva concluso per la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. 287/1990 art. 2 co. 2 lett. a) e art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 co. 3 L. 287/90 e dell'art. 1419 c.c., ravvisando la nullità delle fideiussioni limitatamente alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che dal contratto fosse altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. Ciò significava, secondo il Tribunale, che per affermare la nullità totale del contratto era necessario dimostrare da parte di chi intendesse farla valere l'interdipendenza tra le clausole nulle e quelle lecite e cioè che il contratto avrebbe perso ogni utilità per le parti senza le clausole invalide. Secondo il
Tribunale nel caso di specie l'opposto-garante non aveva assolto a tale onere probatorio.
Quanto alla configurabilità della nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della disciplina antitrust, il primo giudice, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di merito successiva alla decisione delle Sezioni unite del 2021 che distingue fra cause cosiddette follow on (aventi ad oggetto la nullità di fideiussioni omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2005 e in cui ci si può giovare di tale provvedimento come prova privilegiata della sussistenza dell'illecito antitrust) e cause “stand alone” (aventi ad oggetto contratti sottoscritti successivamente a tale provvedimento come nel caso di specie ), riteneva in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. che il fideiussore fosse onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio.
Non avendo l'opposto assolto al predetto onere probatorio, avendo fondato l'eccezione di nullità delle fideiussioni unicamente sulla coincidenza testuale fra le clausole contenute nelle fideiussioni oggetto di causa e quelle previste dallo schema contrattuale
ABI del 2003, il primo giudice accoglieva l'opposizione con conseguente revoca del pag. 10/34 decreto ingiuntivo opposto n. 268/2020; le spese, considerata la peculiarità delle questioni trattate con riferimento al profilo dell'invalidità delle fideiussioni oggetto di dibattito giurisprudenziale con orientamenti diversificati, venivano compensate fra le parti.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano proponeva appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
2.1-“ Errata ricostruzione, interpretazione e valutazione dei contratti fideiussori omnibus e specifico sottoscritti dai Sig.ri e erronea Pt_1 Persona_1
esclusione e mancata applicazione della nullità delle clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione omnibus e art. 7 fideiussione specifica) sulla base del semplice assunto della stipula avvenuta nel 2016 ad oltre 11 anni dall'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, in contrasto con la chiara pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sent., 30/12/2021, n. 41994, mancato accertamento della attualità della intesa anticoncorrenziale a fronte dell'ampio corredo documentale versato in atti, errata valutazione del corredo istruttorio e dei documenti depositati, vizio di motivazione”.
Con questo motivo l'appellante contesta l'iter argomentativo e le conclusioni della sentenza di primo grado con riferimento all'attualità dell'intesa anticoncorrenziale alla data della sottoscrizione delle due fideiussioni nell'anno 2016.
Attraverso la copiosa documentazione depositata (267 fideiussioni), l'appellante ritiene di aver provato la pratica uniforme e capillare attuata da tutte le banche sul territorio nazionale nell'utilizzare sia prima del 2005 e fino al 2019 gli schemi ritenuti illeciti dal provvedimento della NC d'AL, attuando in tal modo una vera e propria intesa lesiva della concorrenza a dimostrazione della generalizzata e non episodica applicazione delle clausole contestate .
Censura la sentenza impugnata in quanto il primo giudice, pur avendo accertato la piena sovrapponibilità tra le clausole presenti nelle fideiussioni e quelli di cui allo Schema
ABI (ritenuto lesivo della concorrenza), non avrebbe dichiarato la nullità delle clausole viziate, nella specie gli artt. 2,6,8 per la fideiussione omnibus e Parte_3 CP_7
pag. 11/34 s.r.l , artt. 2,7,9 per la fideiussione specifica , tutte sottoscritte in data Parte_3
16.06.2016.
2.2 “Errata ricostruzione, valutazione ed interpretazione in fatto ed in diritto della fattispecie, erronea valutazione ed assenza e/o vizio di motivazione relativamente alla rispondenza e sovrapponibilità dei testi dei tre contratti fideiussori, con quelli di cui allo schema ABI, mancata interpretazione e dichiarazione di nullità delle clausole conformi a quelle ritenute lesive della concorrenza, in continuità con l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione”.
Con questo motivo censura la sentenza di primo grado laddove non avrebbe accertato e dichiarato la corrispondenza tra il testo delle tre fideiussioni prodotte e lo schema Abi
2003 sanzionato dall'Autorità Garante, nonostante l'appellante avesse analizzato articolo per articolo il testo contrattuale e la piena sovrapponibilità delle fideiussioni in questione con quelle del modello Abi ritenuto illegittimo dalla NC d'AL.
L'appellante, dopo aver precisato che le fideiussioni azionate dalla banca sono per quanto riguarda la una fideiussione omnibus per € 825.000,00 ed una Parte_3 specifica per € 235.000,00 collegata ad un contratto di finanziamento n. 073-616-
8087205 ( per l'importo di € 235.000,00), a cui si aggiungeva una fideiussione omnibus per € 555.000,00 a garanzia delle linee di credito in favore della società Controparte_7
, evidenziava ancora una volta che le clausole censurate dal provvedimento della NC
d'AL erano esattamente sovrapponibili a quelle prevista nelle predette fideiussioni.
Di conseguenza, secondo l'appellante non era possibile per la attuare una CP_8
compensazione di somme nei confronti dei soli fideiussori senza proporre neppure un'azione nei confronti dei debitori principali;
inoltre la compensazione non poteva essere attuata in ragione della nullità delle fideiussioni in questione e in assenza di alcun obbligo in capo ai fideiussori nei confronti della banca, essendo quest'ultima incorsa in decadenza per essere decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'obbligazione fideiussoria estinta.
2.3 “Mancata ricostruzione, interpretazione e valutazione degli artt. 55-161-169-182 bis legge fallimentare, mancata corretta individuazione del dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; mancata e/o erronea individuazione del termine di decorrenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. dal 4.01.2018, data del provvedimento
pag. 12/34 del Tribunale di Lanciano che apre la procedura di concordato preventivo della debitrice principale (RG 1/2018) e della (RG 2/2018); Vizio Parte_3 Controparte_7
di motivazione”.
Con questo motivo censura l'appellante la sentenza impugnata in quanto il primo giudice non avrebbe individuato il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. nel 4.01.2018, ossia nella data del provvedimento del Tribunale di Lanciano che aveva aperto la procedura di concordato preventivo della debitrice principale Parte_3
( R.G. 1/2018) e R.G. 2/2018), ritenendo tale profilo assorbente Controparte_7
rispetto a quello di cui al primo motivo di appello ed evitando di argomentare sul punto.
Secondo l'appellante che il dies a quo del termine semestrale ex art 1957 c.c. coinciderebbe con la data di presentazione della domanda di concordato preventivo della e della nella specie il 04.01.2018, e che nel termine Parte_3 Controparte_7
di legge la creditrice avrebbe dovuto esperire necessariamente un'azione di carattere giudiziale, ritenendo inapplicabile al caso di specie il diverso principio valido in tema di fallimento ( per il quale non essendo più esperibile alcuna azione giudiziaria nei confronti del debitore principale fallito, è naturale che l'insinuazione al passivo effettuata dal creditore nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento costituisca azione idonea ad impedire la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art
1957 c.c.).
Nel caso di specie , una volta accertata la nullità della clausola derogativa del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni in questione, non avendo la banca formulato entro sei mesi azioni giudiziarie nei confronti delle società debitrici principali ( e , la stessa sarebbe decaduta dall'azione nei Parte_3 Controparte_7
confronti dei fideiussori con liberazione degli stessi e conseguenziale illegittimità della compensazione operata dalla banca con le somme presenti sul libretto di deposito.
Evidenzia come non fosse stato posto in essere da parte della banca , che pure non avendo aderito all'accordo di ristrutturazione del debito della poteva agire Parte_3 per l'intera somma nei confronti dei fideiussori, alcun tempestivo atto di natura giudiziale interruttivo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dal
04.01.18.
pag. 13/34 Aggiunge che la banca appellata non aveva mai escusso non solo le due società debitrici principali ma neppure il mediocredito centrale (Intercredit) che garantiva l'80% del credito di nei confronti di Controparte_8 Parte_3
Ribadisce l'inadempienza della banca al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non avendo mai agito nei confronti delle due società debitrici principali, preferendo agire solo nei confronti dei fideiusssori quando era già incorsa da tempo nella decadenza del termine semestrale.
2.4 “ Errata ricostruzione, interpretazione e valutazione dei tre contratti fideiussori e della idoneità degli atti interruttivi posti in essere dalla banca, vizio di motivazione, Il
Giudice non ha fatto buongoverno nella interpretazione degli artt. 55-161-169-182 bis legge fallimentare, e della costante e granitica giurisprudenza sul punto, errata interpretazione dei contratti fideiussori omnibus e specifico di cui trattasi, ove ha indirettamente ritenuto nel caso di specie sufficienti ad interrompere il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. gli atti di esclusiva natura stragiudiziale posti in essere dalla ”. CP_8
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe considerato nella decisione elementi determinanti come la circostanza che la banca avrebbe dovuto inviare un atto interruttivo idoneo entro il 04.07.2018, avendo inviato tardivamente una raccomandata di sollecito di pagamento spedita in data 05.07.18 solo per la parte di finanziamento garantita da fideiussione specifica;
inoltre tale comunicazione, oltre che tardiva doveva ritenersi inidonea ai fini dell'art. 1957 c.c., non essendo stata inviata correttamente agli eredi di , ed in particolare a e avendo Persona_3 Parte_4 Parte_5 la banca spedito una comunicazione congiunta agli eredi presso l'ultima residenza del de cuius oltre l'anno di morte avvenuta il 16.11.2016.
Precisa che anche in caso in cui il contratto di fideiussione stabilisca che il garante sia tenuto a pagare quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta” la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale non risulta sufficiente ad evitare la decadenza del creditore se non viene diligentemente coltivata, dovendo seguire entro un termine ragionevole una domanda giudiziale : circostanza che nel caso de quo non si è verificata dal momento che la banca ha atteso altri due anni prima di agire in monitorio.
pag. 14/34 Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe considerato un ulteriore elemento di nullità, ossia che il credito della era garantito dal Mediocredito centrale nella CP_8 misura dell'80% ; la banca invece, dopo aver inizialmente inviato la missiva anche ad aveva rivolto la sua azione per il recupero solo nei confronti dei Controparte_13
fideiussori: tale doppia garanzia, pur vietata dalla normativa istitutiva delle garanzie statali (L. 662/1996 e succ regolamenti), era stata ignorata dalle banche che avevano preteso anche fideiussioni ad ulteriore copertura del debito.
Sul punto sostiene, riportando pronunce della giurisprudenza di merito, la nullità dei contratti con doppia garanzia come quelli oggetto di causa
3.Si è costituita in grado di appello (che ha incorporato Controparte_1
con atto di fusione impugnando e contestando tutto quanto Controparte_8 dedotto, allegato e richiesto dall'appellante chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Contesta, in particolare, la ricostruzione offerta dall'appellante affermando la legittimità del prelievo di somme dal conto corrente cointestato tra il de cuius ( ) e Persona_1
e quindi della compensazione legale ex art 1243 c.ac. operata Parte_1
dalla tra il debito garantito e il saldo creditore del rapporto cointestato ai garanti CP_8
essendo rinvenibile nel caso di specie la certezza, liquidità ed esigibilità delle poste
Ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, non avendo l'appellante dimostrato che i contratti di cui alle fideiussioni prestate da e fossero frutto di una Persona_1 Parte_1
dominante intesa restrittiva della concorrenza perdurante alla data di stipulazione avvenuta a distanza di oltre un decennio (2016) dopo l'adozione dello schema ABI rispetto al quale era stato emanato il provvedimento della banca d'AL n. 55 del 2005.
Precisa che la pronuncia della Suprema Corte n. 29810 del 2017 citata dall'appellante riguarda solo le fideiussioni omnibus e che quindi il provvedimento della NC d'AL non poteva essere invocato nel caso di fideiussione specifica.
Ritiene che le garanzie rilasciate dall'appellante rientrino nella figura di contratti autonomi di garanzia contenendo (artt. 7 e 8) la clausola “a semplice richiesta” e non emergendo la diversa volontà delle parti nel senso di una fideiussione tipica quanto pag. 15/34 piuttosto la volontà di rafforzare l'autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale.
Precisa che non era decorso il termine ex. 1957 c.c.: in particolare, riguardo alla posizione di , evidenzia che dalla revoca del rapporto (racc.ta del Controparte_7
04.07.19) alla compensazione ( comunicazione del 24.07.19, che aveva estinto la pretesa creditoria) erano decorsi pochi giorni;
mentre, quanto la posizione di Pt_3
considerando che il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione era
[...]
del 24.06.19 e che il termine di 120 giorni scadeva il 22.10.19 , la diffida al pagamento era stata inviata con pec del 22.01.20 e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era avvenuto in data 08.06.20.
4. Si è costituita in appello nella qualità di cessionaria da potere di Controparte_4
in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli Controparte_1
articoli 4 e 7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999, concluso in data 10.12.2021, pubblicato nella G.U. (parte II) numero 148 della 14.12.2021 e per essa, quale mandataria, chiedendo il rigetto delle domande tutte ex Controparte_5
adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello nonché del giudizio di prime cure.
5) Motivi della decisione.
5.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta, riguardando entrambi la censura di nullità delle fideiussioni rilasciate in data 16.06.2016 dall'appellante e dal fratello deceduto , in Parte_1 Persona_1
quanto in ipotesi contenenti le clausole di cui ai punti 2,6 e 8 ( nello specifico gli artt.
2,6,8 della fideiussione omnibus e artt. 2,7,9 fideiussione Parte_3 Controparte_7 specifica del modello predisposto dall'ABI nel 2003, ritenuto lesivo della Parte_3 concorrenza con provvedimento della NC d'AL n. 55 del 2 maggio 2005.
La Corte osserva che sul punto è intervenuta la sentenza delle SS.UU. n.41994/2021 chiarendo quali sono gli effetti dell'intesa concorrenziale “a monte” sul contratto di fideiussione stipulato “a valle”, da soggetti rimasti estranei all'intesa e disponendo che la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c..
pag. 16/34 Nel valutare se sussistano le condizioni per una pronuncia di nullità delle fideiussioni così come sollecitata dall'appellante e considerando che l'opzione della nullità parziale a cui è pervenuta la Suprema Corte nella predetta sentenza rappresenta il punto di equilibrio tra il principio di conservazione e la necessità di eliminarne quelle clausole nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, si deve considerare che
(SS.UU. n. 41994/21) “la nullità di singole clausole contrattuali o di parti di esse si estende all'intero contratto o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. 05.02.2016 n. 2314). Agli effetti delle interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata”.
Tale ultima evenienza è di difficile riscontro, continua la Suprema Corte, poichè“avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn.
2,6 e 8 dello schema ABI, ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.
D'altro canto, però il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e quindi portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva al riguardo il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e quindi ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli attesa che l'alternativa
pag. 17/34 sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione con minor garanzia dei propri crediti”.
Va rilevato, poi, che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate in data 16 giugno 2016, dunque in periodo successivo al provvedimento della NC d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
Questo Collegio facendo seguito ad altre pronunce di questa Corte alle quali intende dare continuità, condivide l'orientamento secondo cui con il provvedimento n.55/2005 la NC d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario -senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito -ed è principalmente per tale ragione che la NC d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2003, in quanto avente lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Il provvedimento n.55/2005 della NC d'AL costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite 41994/21) per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 22 maggio 2019 n.13846), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a
“monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della NC d'AL (Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Tanto considerato si ritiene che nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause
“follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della NC d'AL e le cause (dette cause
“stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento.
pag. 18/34 Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.55/2005 assunto dalla
NC d'AL (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quelle oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art.2697
c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati .
Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt.2,6,8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust e la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole di cui allo schema ABI è ribadita dal prevalente orientamento di merito (Trib. Milano n 6441/2022, Trib Napoli n.
6478/2022), condiviso da questa Corte in precedenti pronunce a cui intende dare continuità.
Nel caso di specie, in presenza di fideiussioni risalenti al 2016, spetta dunque all' appellante provare i fatti costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, non potendo avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della NC
d'AL, ma dovendo dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre del modello Abi censurato dalla NC d'AL e delle fideiussioni contestate, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione e ciò in quanto quel che rileva non è l'utilizzo diffuso di uno schema contrattuale, bensì che all'epoca della sottoscrizione un numero significativo di banche all'interno del medesimo mercato avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre dei modelli uniformi di fideiussione privando così la clientela del diritto a pag. 19/34 una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e concorrenti fra loro e che quindi la fideiussione contestata era il frutto di un comportamento illecito, di una specifica intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente un mero richiamo alla presenza delle clausole corrispondenti al modello Abi dovendosi concretamente dimostrare che lo schema contrattuale sia stato predisposto con la finalità di riprodurne i contenuti ed escludere la possibilità per il garante di operare una scelta tra prodotti diversi reperibili sul mercato.
Giova, inoltre, rammentare che, al fine di comprovare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulti necessaria la produzione in giudizio, oltre che del contratto di fideiussione omnibus, del provvedimento di NC d'AL n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Inoltre, con riferimento alla fideiussione specifica, pare opportuno osservare, dando seguito a recente pronuncia di questa Corte (n. 1263/2024), che la Suprema Corte (Cass.
n. 21841/2024 e anche Cass. n. 19401/24) ha chiarito come il provvedimento 55/2005 abbia riguardato espressamente la fideiussione “omnibus” per due ordini di ragioni “La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di NC d'AL” in quanto “in più passaggi NC d'AL si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione,
"evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che come si legge al punto 78 del provvedimento - ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante
l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale" - sono ancora parole del Requirente - "non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa". Il che è del tutto coerente
pag. 20/34 con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I,
24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245).“La seconda ragione”, continua la Suprema Corte “si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di NC
d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle
SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC d'AL si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”; sottolineando, la Suprema Corte, come attraverso tale interpretazione si determina “una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di
NC d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del D.Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva
104/2014/UE cd. "private enforcement" ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per
l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla
Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento "per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove": del pag. 21/34 resto le fideiussioni specifiche a differenza di quelle omnibus si riferiscono a uno specifico affare per cui può presumersi che siano il risultato di una concreta interlocuzione tra banca e cliente.
La NC d'AL ha censurato lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'Abi nel 2003 che attribuiva con le clausole 2 6 e 8 indebiti vantaggi alle banche sfavorendo il cliente che doveva sottostare a pattuizioni vessatorie frutto di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 3 L. 287/90; ma, come specificato dalla Suprema Corte, in riferimento alla fideiussione specifica non è possibile avvalersi dell'attività istruttoria svolta dalla NC d'AL dovendosi allegare e provare ex art. 2967 c.c. da parte di chi ne eccepisce la nullità per violazione della normativa antitrust tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tra cui rientra quello dell'esistenza di un accordo frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate predisposte da vari istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa a monte, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali nè costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra le banche.
Le ultime pronunce della Cassazione (nn. 657/24, 660/24, 675/24, 1170/24) hanno ribadito che il provvedimento della NC d'AL non riguarda né i contratti autonomi di garanzia né le fideiussioni specifiche e che in caso di garanzia a prima richiesta ai fini dell'art. 1957 c.c. è sufficiente una diffida stragiudiziale.
Dalle pronunce in questione non deriva, tuttavia, l'inapplicabilità in ogni caso ( non solo riguardo la questione del provvedimento della NC d'AL come prova privilegiata) della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche, ricadendo invece sempre sul fideiussore l'onere di provare ex art 2967 c.c. l'esistenza dell'accordo come nel caso di fideiussioni omnibus cosiddette stand alone.
Nel caso di specie, l'appellante, eccependo la nullità dei contratti di garanzia e, poi, la nullità parziale dei medesimi contratti per la coincidenza degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus e 2, 7 e 9 della fideiussione specifica con i corrispondenti articoli
2, 6 e 8 dello schema ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 emanato dalla NC
d'AL, oltre ad allegare i contratti di garanzia asseritamente nulli, il provvedimento pag. 22/34 della NC D'AL e lo schema ABI del 2003, ha altresì allegato n. 267 contratti fideiussori riproducenti le clausole oggetto di contestazione nel presente giudizio (in particolare: n. 120 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019; n.
47 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 1989 al 2004; n. 100 fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019), documentando ampiamente l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della NC D'AL del
2005.
Ciò posto, e tenendo conto della pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza riportata
(SS.UU n. 41994/21) la Corte osserva che l'appellante aveva avanzato domanda sia di nullità parziale delle clausole sopra ricordate, sia di nullità totale della fideiussione, sull'assunto che senza le suddette clausole il contratto non sarebbe stato concluso, senza tuttavia allegare né provare alcunché al riguardo. Deve pertanto escludersi che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di nullità totale, dovendosi invece dichiarare la sola nullità parziale relativa alle singole clausole indicate in quanto frutto diretto di intese anticoncorrenziali poste in essere dalle banche relativamente agli artt. 2,6,8 della fideiussione omnibus e 2,7,9 della fideiussione specifica.
5.2 Quanto alla natura delle garanzie rilasciate dall'appellante che gli appellati vorrebbero ricondurre nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia e alle implicazioni che tale questione comporta sull'individuazione del termine semestrale ex art 1957 c.c. oggetto di gravame, la Corte osserva che la qualificazione delle garanzie oggetto di causa consegue all'applicazione dei criteri distintivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità che anche di recente (Cass. n. 5478/2024) ha ricordato che “le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del 2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile,
pag. 23/34 contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce contrattualmente nell'inserimento nel testo negoziale delle espressioni “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà
(rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce).
Dunque una mera clausola di “pagamento a prima richiesta” non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un contratto come “autonomo di garanzia” o come “fideiussione” potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonomo), sia a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà ( fideiussioni) nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825/16).
Nel caso di specie esaminando le condizioni generali dei contratti di fideiussione del
16.06.16 si rinviene unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non anche quella “senza eccezioni” e seguendo l'insegnamento della Suprema Corte ( ex multis da ultimo Cass. n.15091/21) in materia di contratto autonomo di garanzia la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere pag. 24/34 l'assenza dell'accessorietà della garanzia e che essa, tuttavia, può derivarsi anche dal tenore dell'accordo ed a prescindere, quindi, dall'utilizzo di formule sacramentali: nel caso concreto, tuttavia, dalla disamina del contenuto della clausola della garanzia sottoscritta non è dato riscontrare qualsivoglia rinuncia ad opporre eccezioni inerenti l'obbligazione principale ex art. 1945 c.c. Di tal che, residuando, unicamente il carattere a “prima richiesta” della clausola di pagamento stabilita dall'art. 7 (nella fideiussione omnibus) e dall'art. 8 (nella fideiussione specifica), ne discende come le fideiussioni sottoscritte dagli appellanti vadano qualificate come pure e semplici (con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, confermando quindi il carattere dell'accessorietà propria della fideiussione), non potendo ritenersi ravvisabile la rinuncia al regime di cui all'art. 1945 c.c.
5.3 Quanto alla censura dell'appellante, di cui al terzo motivo di gravame, nei confronti della sentenza impugnata per non aver individuato la decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c nella data del 4.01.2018 (data di apertura della procedura di concordato preventivo delle due società debitrici principali e Parte_3 CP_7
, e per non aver rilevato la conseguente decadenza della banca appellata dal diritto
[...]
di escutere il fideiussore, per essersi la stessa limitata ad un semplice atto stragiudiziale e tardivo, mentre avrebbe dovuto esperire un'azione di carattere giudiziale idonea ad interrompere il termine ex art 1957 c.c. con termine ultimo di scadenza del 04.07.2018, la Corte osserva quanto segue: dalla nullità parziale della fideiussione in riferimento alla clausola 6, derogativa dell'obbligo di previa escussione del debitore , consegue l'applicazione al rapporto de quo di quanto statuito dall'art. 1957 c.c. che impone al creditore che intenda esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti del fideiussore , l'obbligo entro sei mesi dalla scadenza di proporre prima le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Al riguardo va precisato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ancora di recente riaffermato, “la decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue «istanze» (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento
pag. 25/34 giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo” (cfr. Cass. n. 2607/2024; Cass.
n. 2532/2005; Cass. n. 11771/2002).
Nel caso di specie, deve osservarsi che, avendo la creditrice ottenuto il riconoscimento del credito in sede concordataria e poi in sede di accordo di ristrutturazione, come del resto riconosciuto dallo stesso appellante, non vi era ragione per dare applicazione all'art. 1957 c.c. e per instaurare un autonomo giudizio di accertamento in sede di cognizione ordinaria, atteso che gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. restano sospesi anche in presenza di una procedura di concordato preventivo, non essendo questi limitati, come erroneamente argomentato dall' appellante, alla dichiarazione di fallimento ed alla fase di insinuazione fallimentare.
Né vale sostenere che la mancata adesione della banca al piano di risanamento/accordo di ristrutturazione, vincolerebbe esclusivamente i crediti dei creditori aderenti e non avrebbe alcun effetto nei confronti dei creditori non aderenti, essendo espressamente previsto un termine per il pagamento dei creditori non aderenti, come tale preclusivo dell'attivazione delle azioni, con la conseguenza che la banca creditrice, avendo ottenuto il riconoscimento della propria pretesa creditoria nel piano, laddove quest'ultimo prevede nei propri confronti espressamente un pagamento entro il termine di 120 giorni, non era certamente onerata ad avviare ulteriori azioni in quanto il credito era già previamente cristallizzato alla luce di detto piano. Infatti non appare corretto affermare che l'accordo di ristrutturazione omologato non abbia efficacia nei confronti dei terzi creditori non aderenti, atteso che ai sensi dell'art. 182 bis L.F l'accordo omologato non consente al terzo di intraprendere qualsiasi azione di recupero del pag. 26/34 credito nei confronti dell'impresa debitrice, prima che sia decorso il predetto termine di legge, stabilito chiaramente a favore del debitore.
Dunque, non è corretto sostenere che l'accordo di ristrutturazione produce effetti solo nei confronti delle parti aderenti, dovendosi, invece, ritenere che esso ha effetto anche verso i terzi estranei non aderenti che, per 120 giorni dall'omologa o dalla scadenza del credito non possono esercitare i propri diritti di creditori e che, pertanto, devono ricevere proprio quella protezione contro la revocatoria fallimentare riconosciuta allo strumento previsto dall'art. 182 bis L.F.: difatti, in caso di successivo fallimento del debitore ed eventuale successivo giudizio revocatorio, in cui il creditore non aderente sia stato convenuto per subire la revoca di quanto ricevuto, costui potrà paralizzare la pretesa eccependo che il pagamento ricevuto costituisce un atto esecutivo dell'accordo omologato. Del resto, le predette considerazioni sono avvalorate dal dato testuale della normativa di riferimento, nella parte in cui le due norme della legge fallimentare che prescrivono l'esenzione dalla revocatoria fallimentare e da determinati reati fallimentari, ovvero l'art. 67, terzo comma, lettera “e”, e l'art. 217-bis, prevedono una protezione per tutti gli “atti” compiuti in esecuzione di un accordo omologato, senza distinzione tra quelli compiuti dalle parti dell'accordo aderenti e quelli compiuti da terzi e/o a favore di terzi (non aderenti).
Pertanto, rileva la Corte che avendo la NC ottenuto il riconoscimento del credito in sede concorsuale, non vi era alcuna valida ragione e necessità per dare applicazione all'art. 1957 c.c. e, dunque, instaurare un autonomo giudizio di accertamento in sede di cognizione ordinaria, con la conseguenza che deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante, sicuramente non operando l'invocato termine decadenziale asseritamente decorrente dal 04.01.2018.
Inoltre come documentato dalla parte appellata ed alla luce di quanto sopra specificato si rileva che: il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione è del
24/06/2019, e dunque il termine di sospensione 120 giorni andava a scadere in data
22/10/2019; riguardo alla posizione di con pec del 22/01/2020 il difensore Parte_3
della NC appellata diffidava formalmente il pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. 33 fasc primo grado appellata ) e in data 08/06/2020 provvedeva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti (cfr. doc. 34 ); quanto alla posizione di CP_7
pag. 27/34 con racc.ta a .r. del 04.07.19 la banca revocava il conto corrente e gli Parte_3
affidamenti chiedendo il pagamento di quanto dovuto (doc. 11 fasc primo grado appellata ) e in data 24.07.19 comunicava l'avvenuta compensazione ( doc. 12) tra il saldo di cui al c/c 80014 e il credito di € 35.717,47 relativo al saldo del deposito a risparmio n. 80003 intestato a e , e il residuante credito Parte_1 Persona_1 di € 11.418,26 da questi ultimi vantato con estinzione della posizione creditoria all'esito della predetta operazione di compensazione ed escussione del pegno - in forza del deposito a risparmio n. 80003 .
Pertanto si può affermare che la banca ha tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti delle debitrici principali e dei fideiussori e di conseguenza la decadenza invocata dall'appellante non può applicarsi al caso di specie.
In ogni caso dagli atti di causa emerge che la banca appellata ha diligentemente coltivato le iniziative a tutela del credito nei confronti del fideiussore ed agito tempestivamente per il recupero.
Sul punto va precisato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. viene costantemente riferita alla fideiussione “semplice” nel senso che l'istanza del creditore debba essere esercitata mediante azione giudiziale proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito.
Tale disposto non trova applicazione nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta” ove il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, con ciò ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza dei requisiti di cui all'art. 1957 c.c., che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario, risultando altrimenti la previsione della clausola “a prima richiesta” in contrasto con gli adempimenti formali richiesti dalla norma.
Sul punto, giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella
pag. 28/34 sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre
2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008
(Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una
pag. 29/34 richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.” Tale principio è stato ribadito ancora di recente dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito
– giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass n.31509/21).
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
pag. 30/34 Ciò premesso, nel caso di specie i contratti di fideiussione omnibus e di fideiussione specifica del 16.06.2016 contengono appunto la clausola “a semplice richiesta scritta”
(artt. 7 e 8: “Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla a semplice CP_8
richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche in caso di opposizione del Debitore”) e posto che in data 03.01.2018 le due società debitrici principali e depositavano dinanzi Parte_3 Controparte_7 al Tribunale di Lanciano ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma
6 L.F., il 07.01.2019 il Tribunale di Lanciano dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e in data 24.06.2019 interveniva il decreto di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione, deve ritenersi che in data 04.07.2018
e 04.07.2019 la abbia tempestivamente e ritualmente comunicato al debitore CP_8
principale e ai fideiussori ed eredi (che in primo grado non hanno tempestivamente eccepito di non aver ricevuto le rispettive missive indirizzate presso il domicilio del dante causa TO risultante dalle fideiussioni) la revoca dell'affidamento quanto al contratto di c/c n. 80014 e la decadenza dal beneficio del termine quanto al contratto di finanziamento, in entrambi i casi con relativa intimazione al pagamento, dimodoché, come correttamente rilevato dal primo giudice, da un lato la scadenza del termine di adempimento dell'obbligazione principale (ovvero, di restituzione dell'utilizzato e di restituzione dell'intero capitale residuo) risulta verificatasi solo con le predette comunicazioni e, dall'altro, le intimazioni di pagamento risultano idonee ad evitare la decadenza ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”.
5.4. Infondato deve ritenersi anche il motivo di gravame con il quale l'appellante sostiene la violazione del divieto di doppia garanzia sulla quota di finanziamento che beneficia della garanzia pubblica, così come previsto dal punto sub 4.4. della parte II dell'Allegato al D.M. 23.09.2005, che preclude all'istituto di credito erogante il finanziamento di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa, sulla parte del finanziamento garantito, con conseguente nullità della fideiussione nella parte in cui, nella misura dell'80%, il credito della era garantito garantito anche dal CP_8
, ovvero dal Fondo di Garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. Controparte_14
pag. 31/34 Al riguardo, si rileva che tale divieto non risulta testualmente esteso anche alla garanzia personale, quali sono le fideiussioni per cui è causa, rilasciate dall'appellante quale persona fisica. Inoltre, il disposto dell'art.
4.4 pare applicabile solo nell'ambito del rapporto interno tra il Fondo di Garanzia e il soggetto finanziatore, ossia la banca, rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo (Trib. Milano, 09.01.2023 n.107, Trib. Pavia , 11.07.24 n. 1124). La norma in questione fa espresso riferimento alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari e non alle garanzie personali prestate da persone fisiche
Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca. Invero, va affermato che tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie o assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide in ogni caso. La normativa, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata (Tribunale Padova n. 401/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021
e Corte d'Appello di Trento n. 285/2021). Rientra, pertanto, nella libera discrezionalità della banca valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione e alla gestione del finanziamento.
Ne discende l'infondatezza della relativa doglianza.
5.5. In conclusione, la nullità parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust non determina la nullità del contratto nel suo complesso, non avendo l'appellante fornito la prova che senza le predette clausole i contraenti non li avrebbero sottoscritti, con la conseguenza della sostituzione di diritto pag. 32/34 delle clausole nulle con le corrispondenti previsioni normative derogate con le clausole in questione.
La dichiarazione parziale di nullità delle fideiussioni oggetto di causa e il rispetto dei termini decadenziali ex art 1957 c.c. non incide sulla legittimità della compensazione effettuata dalla banca, ricorrendone i presupposti di legge ex art 1853 c.c., considerato che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore garantito in quanto la costituzione tra le parti della fideiussione e del conto personale del fideiussore consente il meccanismo della compensazione;
inoltre ai fini dell'esigibilità del diritto di credito della banca, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 512/2016) per la compensazione tra saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente non è richiesto che i conti siano chiusi essendo possibile anche quando i contrapposti crediti siano comunque esigibili: nel caso di specie all'intimazione di pagamento inviata sia alle società debitrici principali che ai garanti in data 04.07.19 è seguita in data
24.07.2019 comunicazione di avvenuta compensazione ( nei confronti della quale non risulta in atti alcuna contestazione da parte dell'appellante) e con annotazione della relativa operazione sull'estratto del conto corrente n. 80898 al 31.07.19 e sull'estratto estintivo e, riguardo al c/c 80014, con annotazione dell'operazione nell'estratto conto al
31.07.19 e sull'estratto estintivo, ottemperando in tal modo la banca all'onere di comunicare tempestivamente al cliente l'operazione ( Cass. n. 18947/2005)
6. Alla luce delle su esposte considerazioni, la dichiarazione di parziale nullità delle fideiussioni per cui è causa comporta, non essendo la banca creditrice incorsa nella decadenza dell'art. 1957 c.c., l'accoglimento parziale del gravame limitatamente a tale aspetto.
7. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio alla luce del parziale accoglimento dell'appello e della parziale soccombenza reciproca delle parti, sono compensate per un terzo, seguendo per i restanti due terzi il principio della soccombenza prevalente ed andando poste, pertanto, a carico della parte appellante, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
pag. 33/34 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 82/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data
08.03.2023, nel procedimento n. R.g. 775/2020, la Corte d'Appello, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità degli articoli 2,6,e 8 della fideiussione omnibus e degli art. 2,7 e 9 della fideiussione specifica, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
2) compensa per un terzo tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio che, liquidate per il primo grado in euro 147,50 per esborsi e in euro 5077,00 per compensi,
e per il presente grado in euro 3.966,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge, pone per due terzi a carico del Pt_3
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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