TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni GIUDICE rel. ; dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 712 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 16.10.2024 da:
(c.f. , rappresentata e difesa – giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata/in calce all'atto introduttivo/a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. ROBOL CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Damiano Chiesa, 16 38068
Rovereto ITALIA;
Ricorrente contro
(c.f. ) rappresentato e difeso – giusta procura allegata/in CP_1 C.F._2 calce all'atto di costituzione/a margine dell'atto di costituzione - dall'avv. ROBOL CLAUDIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Damiano Chiesa 16
38068 Rovereto;
Resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Parte attrice e convenuta: come da note depositate pert l'udienza del 12.2.2025
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso ”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.10.2024 a chiesto la separazione giudiziale Parte_1
dal coniuge con il quale si è unita in matrimonio civile celebrato il 6 maggio 2024 a Rovereto e cumulativamente( ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c ) lo scioglimento del matrimonio;
2. Con memoria di costituzione , ha aderito alle domande versate in causa CP_1 dall'attrice.
3. All'udienza del 12.2.2025 ( tenutasi in trattazione scritta ) il difensore ha chiesto la trasformazione del rito e prodotto dichiarazioni delle parti nelle quali le stesse rappresentavano di non volersi riconciliare e l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2024 e nella comparsa di costituzione del 7 novembre 2024, ivi compresa la richiesta di remissione della causa sul ruolo, decorsi i termini di legge, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 20.2.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti è incontestato tra le parti che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non può proseguire .
7. Quanto alla restante regolamentazione proposta dalle parti non vi è ragione di disattendere la loro comune volontà ; la causa va rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia sullo scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede :
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella casa coniugale sita in Rovereto, via Concordia 5), condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la stessa;
Pt_1
- nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore dell'altro .
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
pagina2 di 3 Il giudice estens.
dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni GIUDICE rel. ; dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 712 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 16.10.2024 da:
(c.f. , rappresentata e difesa – giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata/in calce all'atto introduttivo/a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. ROBOL CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Damiano Chiesa, 16 38068
Rovereto ITALIA;
Ricorrente contro
(c.f. ) rappresentato e difeso – giusta procura allegata/in CP_1 C.F._2 calce all'atto di costituzione/a margine dell'atto di costituzione - dall'avv. ROBOL CLAUDIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Damiano Chiesa 16
38068 Rovereto;
Resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Parte attrice e convenuta: come da note depositate pert l'udienza del 12.2.2025
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso ”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.10.2024 a chiesto la separazione giudiziale Parte_1
dal coniuge con il quale si è unita in matrimonio civile celebrato il 6 maggio 2024 a Rovereto e cumulativamente( ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c ) lo scioglimento del matrimonio;
2. Con memoria di costituzione , ha aderito alle domande versate in causa CP_1 dall'attrice.
3. All'udienza del 12.2.2025 ( tenutasi in trattazione scritta ) il difensore ha chiesto la trasformazione del rito e prodotto dichiarazioni delle parti nelle quali le stesse rappresentavano di non volersi riconciliare e l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2024 e nella comparsa di costituzione del 7 novembre 2024, ivi compresa la richiesta di remissione della causa sul ruolo, decorsi i termini di legge, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 20.2.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti è incontestato tra le parti che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non può proseguire .
7. Quanto alla restante regolamentazione proposta dalle parti non vi è ragione di disattendere la loro comune volontà ; la causa va rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia sullo scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede :
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella casa coniugale sita in Rovereto, via Concordia 5), condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la stessa;
Pt_1
- nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore dell'altro .
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
pagina2 di 3 Il giudice estens.
dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina3 di 3