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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 371 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 371/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORI CLAUDIA e Controparte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. TARICCO LUANA e MARCARINO SARA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 22/02/2024 le parti chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 522/2024 pubblicata il 15/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/02/2025;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. il signor verserà, a far tempo dal mese di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 direttamente alla figlia, la somma di € 300,00 - annualmente rivalutati secondo indici Istat - quale contributo ordinario al di lei mantenimento, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
3. il padre continuerà a versare la rata del finanziamento pari € 314,50, per il pagamento dell'autovettura Fiat Ypsilon intestata alla figlia, sino all'estinzione del finanziamento medesimo;
4. quanto alle spese straordinarie, le stesse verranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% richiamandosi in proposito il Protocollo di Intesa tra avvocati e magistrati del Tribunale di Asti del
07/07/2017 (decreto n. 13/2017);
5. la NO rinuncia a richiedere la restituzione delle spese straordinarie sostenute per la Pt_2
figlia prima di maggio 2024; Per_1
6. il signor si impegna ed obbliga a trasferire a titolo gratuito alla NO , entro Parte_1 Pt_2
giorni 30 dalla comunicazione della sentenza di separazione, la propria quota di proprietà della casa familiare sita in Bra, via Piumati n. 64, censita al Catasto Fabbricati del comune di Bra al Foglio 48
Part. 561 sub 28 (A2) e sub 40 (C6), con tutte le relative pertinenze;
7. l'atto verrà rogato da Notaio scelto dalla NO che provvederà a sostenerne i relativi costi Pt_2
per intero;
8. ad avvenuto trasferimento, i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, avendo definito ogni questione patrimoniale anche contributiva;
9. l'arredo della casa familiare rimarrà alla moglie, avendo il marito prima d'ora provveduto ad asportare tutto quanto di sua proprietà; la NO consegnerà ancora al marito quattro hard Pt_2
disk, due telecomandi e due abiti su misura;
10. l'autovettura Alfa Romeo Stelvio, targata GD917FJ, immatricolata nel 2020 rimarrà in proprietà esclusiva del signor Parte_1
11. il veicolo Jeep Renegade, targato FP755CJ, immatricolato nel 2018, rimarrà in uso esclusivo al figlio benché formalmente intestato al padre;
Per_2
12. i coniugi si impegnano alla remissione ed accettazione reciproca delle relative denunce/querele, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione;
13. dichiarare che, nella proseguita mancata convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970;
14. previo passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto, in Bra in data 08/03/1986 (doc. n. 1) e trascritto nei registri dello stato civile dei Comuni di Bra (al n. 3 Parte II Serie A anno 1986) e di Torino (al n. 85 Parte II Serie B);
15. Le spese di lite verranno compensate integralmente tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], celebrato in BRA in data 08/03/1986, trascritto nei
[...]
registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1986, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/03/2025
Il presidente est.
(Dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 371/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORI CLAUDIA e Controparte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. TARICCO LUANA e MARCARINO SARA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 22/02/2024 le parti chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 522/2024 pubblicata il 15/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/02/2025;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. il signor verserà, a far tempo dal mese di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 direttamente alla figlia, la somma di € 300,00 - annualmente rivalutati secondo indici Istat - quale contributo ordinario al di lei mantenimento, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
3. il padre continuerà a versare la rata del finanziamento pari € 314,50, per il pagamento dell'autovettura Fiat Ypsilon intestata alla figlia, sino all'estinzione del finanziamento medesimo;
4. quanto alle spese straordinarie, le stesse verranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% richiamandosi in proposito il Protocollo di Intesa tra avvocati e magistrati del Tribunale di Asti del
07/07/2017 (decreto n. 13/2017);
5. la NO rinuncia a richiedere la restituzione delle spese straordinarie sostenute per la Pt_2
figlia prima di maggio 2024; Per_1
6. il signor si impegna ed obbliga a trasferire a titolo gratuito alla NO , entro Parte_1 Pt_2
giorni 30 dalla comunicazione della sentenza di separazione, la propria quota di proprietà della casa familiare sita in Bra, via Piumati n. 64, censita al Catasto Fabbricati del comune di Bra al Foglio 48
Part. 561 sub 28 (A2) e sub 40 (C6), con tutte le relative pertinenze;
7. l'atto verrà rogato da Notaio scelto dalla NO che provvederà a sostenerne i relativi costi Pt_2
per intero;
8. ad avvenuto trasferimento, i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, avendo definito ogni questione patrimoniale anche contributiva;
9. l'arredo della casa familiare rimarrà alla moglie, avendo il marito prima d'ora provveduto ad asportare tutto quanto di sua proprietà; la NO consegnerà ancora al marito quattro hard Pt_2
disk, due telecomandi e due abiti su misura;
10. l'autovettura Alfa Romeo Stelvio, targata GD917FJ, immatricolata nel 2020 rimarrà in proprietà esclusiva del signor Parte_1
11. il veicolo Jeep Renegade, targato FP755CJ, immatricolato nel 2018, rimarrà in uso esclusivo al figlio benché formalmente intestato al padre;
Per_2
12. i coniugi si impegnano alla remissione ed accettazione reciproca delle relative denunce/querele, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione;
13. dichiarare che, nella proseguita mancata convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970;
14. previo passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto, in Bra in data 08/03/1986 (doc. n. 1) e trascritto nei registri dello stato civile dei Comuni di Bra (al n. 3 Parte II Serie A anno 1986) e di Torino (al n. 85 Parte II Serie B);
15. Le spese di lite verranno compensate integralmente tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], celebrato in BRA in data 08/03/1986, trascritto nei
[...]
registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1986, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/03/2025
Il presidente est.
(Dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.