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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2773/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Castiglione giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, come da procura in atti telematici
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Pamela D'Aquino
-RESISTENTI-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2024 la società ricorrente in epigrafe indicata, a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 9005588157000, notificata il 19.02.2024, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito ivi richiamati aventi ad oggetto contributi previdenziali . CP_1
Pagina 1 A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, l'omessa ed irregolare nullità della notifica degli atti presupposti, l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
la decadenza dalla potestà esattiva ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 e la prescrizione del credito contributivo.
Con autonome comparse gli enti convenuti si costituivano in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
E' opportuno chiarire che, secondo l'insegnamento della S. C., in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi entro il termine di giorni 40 previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 46/99.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs.46/1999, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c..
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto l'opposizione a seguito della notifica di una intimazione di pagamento sollevando eccezioni di natura formale - afferenti il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, l'omessa ed irregolare nullità della notifica degli atti presupposti,
l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
la decadenza dalla potestà esattiva ai sensi dell'art. 25 del
D.lgs. n. 46/1999 – e contestando nel merito l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Pagina 2 Ebbene per quanto riguarda le eccezioni di natura formale la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale esperibile, ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. quando l'esecuzione non è ancora iniziata, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Ebbene nel caso in questione le eccezioni in argomento sono state sollevate ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento con conseguente inammissibilità delle relative doglianze.
Avuto riguardo all'eccezione di prescrizione del credito contributivo si osserva che, dalla documentazione prodotta in giudizio dall' , risulta che alcuni avvisi di addebito sono stati CP_1
regolarmente notificati all'opponente.
In particolare:
AVA 59320170001847846000 notificato il 10.08.2017
AVA 59320170002483882000 notificato il 21.09.2017
AVA 59320170006422537000 notificato il 21.09.2017
AVA 59320210002189345000 notificato il 14.01.2022
Ebbene a seguito della notifica degli avvisi di addebito e della mancata opposizione da parte dell'interessato, nel termine perentorio previsto dalla legge, i titoli in questione sono divenuti definitivi ed il diritto alla relativa pretesa creditoria non più contestabile, anche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
In altri termini la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo precludendo qualsiasi azioni di accertamento negativo del debito, ad esclusione dell'eccezione di prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli avvisi.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59320180003910005000, n. 59320180009588156000,
59320190004053831000, non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito suddetti, atteso che le lettere raccomandate A.R. prodotte in giudizio recano unicamente delle annotazioni a mano difficilmente comprensibili e non contengono alcuna indicazione certa della data in cui si sarebbe perfezionata la notifica.
Sennonché gli avvisi di addebito in questione hanno ad oggetto il pagamento dei contributi fissi alla gestione commercianti per gli anni 2017 e 2018, oltre le relative sanzioni.
In particolare l'AVA n. 59320180003910005000 riguarda i contributi fissi genn./sett. 2017; l'AVA
n. 59320180009588156000 i contributi fissi nel periodo da ott. 2017 a marzo 2018 e l'AVA n.
59320190004053831000 quelli da aprile a settembre 2018.
Pagina 3 Il contrasto sul termine (quinquennale o decennale) di prescrizione del credito previdenziale successivo alla notifica del titolo esecutivo è stato risolto dalle Sezione Unite della Corte di
Cassazione (n. 23397 del 17.11.2016) che ha chiarito l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Va ancora chiarito che ai fini del computo del termine di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare nella specie trova applicazione l'articolo 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto
Cura Italia che ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020; nonché l'ulteriore periodo previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 in vigore dal: 2-3-2021, a norma del quale I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Il tutto per complessivi 311 giorni
Il diverso e più ampio periodo di sospensione previsto dall'art. 68 del d. l. n. 18/2020 non opera nel caso in questione in quanto afferisce esclusivamente ai versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti dall'emissione nel relativo periodo di cartelle di pagamento ed avviso di addebito.
Tenuto conto del citato periodo di sospensione discende che dalle data di notifica degli avvisi di addebito nn. 59320170001847846000, 59320170002483882000; 59320170006422537000, sopra indicate, nonché dalla data di insorgenza dell'obbligo di pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 59320180003910005000 e 59320180009588156000 alla successiva intimazione di pagamento 293 2023 9005588157000, notificata il 19.02.2024, è ulteriormente decorso un periodo superiore al quinquennio e pertanto si è maturata la prescrizione.
Diversa sorte scontano i restanti avvisi di addebito rispetto ai quali dalla data di notifica del titolo (per l'AVA 59320210002189345000) o di insorgenza del debito contributivo ( per l'AVA
59320190004053831000) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento , tenendo conto del periodo di sospensione previsto dalla legge, la prescrizione non si è maturata.
La parziale fondatezza dell'opposizione integra giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
Pagina 4
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Dichiara prescritti i contributi ed accessori portati dagli avvisi di addebito nn.
59320170001847846000; 59320170002483882000; 59320170006422537000;
59320180003910005000 e 59320180009588156000 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione inforza di detto titolo;
- Rigetta nel resto l'opposizione.
- Compensa tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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