Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6992 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/03/2025 ; tenuto conto che con decreto del 15.2.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunziato, in data 3.3.2025, a seguito di discussione orale, mediante lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione, la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 6992/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L.689/1981
TRA
CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. , C.F. , con lui elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Mondragone (CE), alla Via Renato Carosone n. 13; opponente
E
Controparte_1
, in persona del
[...] direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 23 co. 4 l. n. 689/81 dagli avv.
Pascarella Anna Grazia, Cuomo Domenica e dall'avv. funzionari Controparte_2 incaricati ed elettivamente domiciliata in al viale Lincoln -Area ex Saint CP_1
Gobain Fabbricato n. 3;
C.F. e Partita IVA in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Giuseppe G rezar, 14 cap
00142, elett. te dom.ta in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Stanzione, n. 133, Parco dei Fiori, fabbricato D, scala B, presso lo studio dell'Avv. o come da CP_4 procura in atti;
opposti
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introd uttivi e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione del 3.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In via preliminare va dato atto che il presente procedimento, inizialmente rubricato con n. rg. 3722/2022, è pervenuto allo scrivente Magistr ato in data
18.10.2023 a seguito di provvedimento di riassegnazione da parte del Presidente di
Sezione, con conseguente nuova iscrizione al n. rg. 6992/2023.
2. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
02820130012111551000, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
02820219004643291000, notificata quest'ultima in data 11.01.2022, relativa a somme dovute alla di per sanzioni amministrative CP_1 Parte_3 CP_1
D.P.R. 30/6/65 n. 1124, per sanzioni amminis trative L.689/81 nonché somme a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento e recupero spese proced. L.689/81, con la quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 59.058,11.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: l'omessa notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa, stante il decorso del termine quinquennale tra la data di maturazione del credito (annualità 2010) e la data della notifica dell'intimazione (11.01.2022).
Costituitasi in giudizio, la Agen a dedotto la Parte_4 mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire con l'opposizione avverso atti non autonomamente lesivi quali l'intimazione di pagamento, non sussistendo in essi una pretesa autonoma rispetto a quella conten uta nella cartella esattoriale;
ha altresì eccepito la avvenuta e regolare notifica della cartella esattoriale n.
02820130012111551000, posta a base della successiva intimazione di pagamento n.
02820219004643291000, in data 10.7.2013 ex art. 139 cpc., a ma ni del contribuente;
ha soggiunto che il termine di prescrizione era stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 02820179000209388000, notificata in data 15.2.2017 nonché dalla notifica della medesima intimazione di pagamento n. 02820219004643291000 in data
11.01.2022; infine ha dedotto che il termine era stato in ogni caso sospeso dalla disciplina emergenziale VI (art. 68, commi 1, 2, 2 -bis e 4-bis del DL 18/2020). In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Si costituiva altresì l di Controparte_1
adducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della CP_1 esclusiva competenza ad emanare atti della procedura esecutiva dell'Ente Riscossione.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art 9 comma 2 del D.Lgs n. 149/2015.
All'udienza di discussione del 03.03.20025, fissata con decreto ex art. 435 c.p.c. del 2.7.2024, acquisite le note scritte depositate dalle parti, il Tribunale ha deciso come da dispositivo.
LA DECISIONE
3. In via preliminare va osservato, in riferimento al rito applicabile ed alla qualificazione della opposizione, che Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative…… sono esperibili: a) l'opposizione ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi della cartella (cfr. in tal senso
Cass. 2006, n. 9180).
Nella specie l'opponente lamenta la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, quindi ammissibile è l'opposizione effettuata ai sensi della l. n. 689 del 1981, con la precisazione che per i giudizi introdotti dopo il 6.10.2011 il rito disciplinato dalla l. cit.
è stato sostituito dal rito del lavoro (d. lgs. N. 151 del 2011).
Inoltre, sussiste la concorrente legittimazione dei convenuti: “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (cfr.
Cass. 2012, n. 1532).
Va chiarito che sono state prodotte le ordinanze ingiunzioni regolarmente notificate all'opponente in data 10.7.2013 alle mani del figlio (cfr. produzione di parte resistente); risulta altresì la avvenuta notifica per compiuta giacenza dell'atto interruttivo, ITIMAZIONE DI PAGAMENTON.02820179000209388/000 in data
15/02/2017 (cfr. produzione di parte resistente).
L'opposizione è dunque infondata. Alla luce di ciò il ricorso va respinto avverso la cartella di pagamento n.
02820130012111551000 emessa dalla Controparte_5 notificata il 10.7.2013, confermata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e della nota spese in atti. Sul punto va precisato che la
[...]
i è difesa a mezzo di propri funzionari, con la conseguenza che in caso di Parte_5 esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iv i previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto -legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del comp enso spettante agli avvocati e sulla base della quale si procede alla liquidazione, con riduzione del 50% della voce inerente la fase Istruttoria/trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 6992/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
02820130012111551000, emessa dalla;
Controparte_5
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida in euro 4.507,20 per spese, Controparte_1 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali del 15%;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
, che liquida in euro 5.634,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali CP_3 del 15%; .
S. Maria C.V., 03.03.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo