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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati dott. Andrea CARLI Presidente dott.ssa Maria Donata GARAMBONE Giudice rel. est. dott.ssa Margherita CERIZZA Giudice
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da:
(CF ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore avv. del Foro di Biella, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa Persona_1 del Foro di Biella, giusta procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c., ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nel suo studio in Biella, via Vercelli n. 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Givonetti n. 28
RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore, delegato alla trattazione all'udienza del
26.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.
Premesso che
- oggetto di reclamo è l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale in data 24.12.2024 di rigetto della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto il rilascio, da parte dell'occupante sine titulo, dei beni immobili di proprietà dell'eredità giacente, siti in Zimone (BI), via Givonetti n. 28, censiti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 500 particella 61 sub 2 (cat A/4, classe 2, 2,5 vani), sub 3 (cat C/6, classe U, 22 mq) e sub 4 (cat A/4, classe 2, 3 vani); rigetto, in particolare, motivato dalla “[…] carenza del fumus boni iuris, con particolare riferimento ad un'asserita mancata dimostrazione dell'occupazione dei locali da parte del Per_ sig. nonché ad una mancata prova circa l'effettiva nomina dell'avv. quale curatore dell'eredità Controparte_1 giacente e circa la presenza dei beni immobili nell'inventario relativo all'eredità giacente”;
pagina1 di 5 - a sostegno del reclamo proposto, quindi, il ricorrente, pur ritenendo di aver già fornito tale prova, ha prodotto ulteriore documentazione comprovante la titolarità in capo ad essa, quale eredità giacente, dei beni di cui si tratta (cfr. copia del decreto di apertura della eredità giacente di Parte_1 nonché copia del verbale di inventario dell'eredità medesima) ed ha richiesto di provare mediante l'assunzione di sommarie informazioni l'occupazione dei ridetti immobili da parte dell'odierno resistente;
- con decreto del 15.1.2025 è stata fissata udienza di discussione innanzi al giudice relatore, con concessione di termini per il deposito di note difensive;
- nonostante la regolarità della notificazione, nei confronti del resistente, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, lo stesso non si è costituito, dovendosene dichiarare la contumacia;
- all'udienza del 26.3.2025 il Giudice delegato alla trattazione procedeva all'audizione degli informatori, come da specifica richiesta istruttoria avanzata dal ricorrente.
Considerato che
- il procedimento di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. ha natura totalmente devolutiva e rispetto ad essi non opera il divieto di reformatio in peius. In particolare, ai sensi della richiamata norma, l'organo giudicante adito in seconda istanza “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare” a prescindere dalle censure delle parti, essendo munito non soltanto del potere/dovere di rivalutare il caso, ma anche degli stessi poteri del giudice del giudizio ad quem che, pertanto, sostanzialmente prosegue dinanzi al giudice del reclamo, chiamato, infatti, a pronunciarsi anche su motivi sopravvenuti, ad assumere informazioni e ad acquisire documenti nuovi (cfr. Corte Costituzionale n. 421 del 1996; Corte costituzionale, 17 marzo
1998, n. 65), con conseguente sostituzione del provvedimento reclamato con quello emesso dal collegio;
- nel caso di specie si deve, quindi, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti, di ammissibilità e di merito, postulati dall'ordinamento per la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c..
Tutto ciò premesso, il reclamo è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'ammissibilità della domanda proposta in via cautelare ex art. 700 c.p.c. di rilascio di un immobile occupato sine titulo, la stessa deve ritenersi sussistente, giacché, in considerazione della natura sussidiaria del procedimento cautelare de quo e della natura atipica del relativo provvedimento, da un lato, non appare applicabile il rito locatizio all'azione di rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. cui il detto procedimento cautelare è strumentale secondo la prospettazione di parte ricorrente, odierna reclamante, e, dall'altro, in ogni caso, l'applicazione dell'eventuale rito locatizio (di cognizione) previsto dall'art. 447bis c.p.c. non precluderebbe certamente di avvalersi dei rimedi cautelari e, in particolare, di quello atipico di cui all'art. 700 c.p.c., non essendo previsto altro strumento cautelare tipico per ottenere pagina2 di 5 il rilascio urgente di un immobile occupato sine titulo e non avendo certamente il rito locatizio (rito a cognizione piena) natura nemmeno latu sensu cautelare.
Deve, quindi, vagliarsi la sussistenza nella fattispecie concreta per cui è causa dei presupposti connotanti il provvedimento de quo (quale, d'altronde, species del genus dei provvedimenti cautelari), ovverosia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
In termini generali, il fumus è inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine all'esistenza e alla tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); il periculum ricorre quando il diritto che si fa valere è minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile: deve, cioè ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse.
Con specifico riguardo alla fattispecie per cui è causa, quanto al fumus boni iuris, risulta adeguatamente dimostrata sia la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al ricorrente, sia l'occupazione sine titulo da parte del resistente.
Quanto al primo aspetto, risulta, in particolare, versata in atti sia la copia del decreto di apertura della eredità giacente di del 29.3.2016 nonché copia del verbale di inventario Parte_1 dell'eredità medesima, nel quale è ricompreso anche l'immobile per cui è causa (cfr. doc. C e D reclamo).
Quanto al secondo profilo occorre in particolare rilevare che l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione da parte del resistente , per un verso, emerge dalla documentazione Controparte_1 versata in atti ovverosia:
1. la sentenza n. 83/2018 pronunciata dal Tribunale di Biella in data 14.2.2018 con cui è stata accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 21.6.2014 tra l'eredità giacente e l'odierno resistente in qualità di conduttore avente ad oggetto due abitazioni site in Zimone, in via Givonetti n. 22 e n. 28 per inadempimento di quest'ultimo, con conseguente condanna al rilascio delle abitazioni medesime (cfr. doc. B1 reclamo);
2. il verbale di sfratto dell'8.1.2024 con cui si eseguiva in modo forzoso il rilascio degli immobili con l'assistenza dell'Ufficiale
Giudiziario presso il Tribunale di Biella e con immissione nel possesso dei beni immobili a favore della
Curatela dell'eredità giacente (cfr. doc. B2 reclamo). Da quale documentazione può, dunque, trarsi l'assenza di qualsivoglia titolo che legittimi la permanenza del sig. nell'immobile della ricorrente. CP_1
Per altro verso, nel presente giudizio di reclamo è stata altresì fornita la prova in ordine alla perdurante occupazione del ridetto immobile da parte proprio del sig. personalmente (e non di altri), CP_1 nonostante e a dispetto della mancanza di alcun titolo negoziale a ciò legittimante. In particolare, tale prova si trae dalle dichiarazioni rese dall'informatore sig. all'udienza del 26.3.2025. Testimone_1
Costui, infatti, ha dichiarato di abitare nell'immobile adiacente a quello per cui è causa sin dal 1990 e di conoscere personalmente il sig. , precisando di vederlo presso l'immobile di proprietà del CP_1
pagina3 di 5 ricorrente con continuità sin da quando è venuto a mancare il legittimo proprietario, il sig. (cfr. Pt_1 verbale udienza 26.3.2025).
Tale testimonianza deve ritenersi credibile non sussistendo elementi incongrui o contraddittori nelle dichiarazioni rese.
In definitiva, quindi, sussistendo il diritto di proprietà del ricorrente sull'immobile per cui è causa e non emergendo alcun titolo che legittimi l'odierno resistente a goderne, non può che concludersi per la sussistenza del fumus boni iuris.
Nella fattispecie per cui è causa risulta altresì sussistente il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per il ricorrente (periculum in mora).
Come puntualmente e condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Udine,
16.4.2019; ma anche, Trib. Milano, 13.8.2021), da un lato, l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti autorizza a ritenere che l'immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e sia perciò esposto al pericolo di deterioramento e, quindi, di un danno che il resistente ragionevolmente potrebbe non essere in grado di rimborsare. Dall'altro lato, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno, atteso che al ricorrente è attualmente preclusa la possibilità di disporre del proprio bene, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà dello stesso. Inoltre, dalla circostanza che il resistente dimori abitualmente in un immobile occupato abusivamente rende ragionevole presumere che la relativa condizione patrimoniale sia tale da non consentire l'effettiva ristorabilità del danno derivante dalla prolungata e perdurante occupazione sine titulo richiesta nel giudizio di merito.
Dall'accoglimento del reclamo consegue l'integrale revoca del provvedimento reclamato.
Quanto alle spese di lite, tanto della presente fase quanto di quella svoltasi ante causam, le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 aggiornati al D.M. 147 del 13.8.2022 per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e secondo i valori medi per ciascuna fase relativamente al reclamo;
secondo i valori medi della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale relativamente alla fase ante causam.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza del 24.12.2024, ordina a
[...]
l'immediato rilascio dei beni immobili siti in Zimone (BI), via Givonetti n. 28, CP_1 censiti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 500 particella 61 sub 2 (cat A/4, classe 2, 2,5 vani), sub 3 (cat C/6, classe U, 22 mq) e sub 4 (cat A/4, classe 2, 3 vani);
pagina4 di 5 - condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
in persona del curatore avv. delle spese di lite che si Parte_1 Persona_1 liquidano in complessivi €. 5.213,00 quanto alla fase di reclamo e in complessivi €. 3.228,00 quanto alla fase ante causam, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2.4.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone dott. Andrea CARLI
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati dott. Andrea CARLI Presidente dott.ssa Maria Donata GARAMBONE Giudice rel. est. dott.ssa Margherita CERIZZA Giudice
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da:
(CF ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore avv. del Foro di Biella, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa Persona_1 del Foro di Biella, giusta procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c., ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nel suo studio in Biella, via Vercelli n. 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Givonetti n. 28
RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore, delegato alla trattazione all'udienza del
26.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.
Premesso che
- oggetto di reclamo è l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale in data 24.12.2024 di rigetto della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto il rilascio, da parte dell'occupante sine titulo, dei beni immobili di proprietà dell'eredità giacente, siti in Zimone (BI), via Givonetti n. 28, censiti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 500 particella 61 sub 2 (cat A/4, classe 2, 2,5 vani), sub 3 (cat C/6, classe U, 22 mq) e sub 4 (cat A/4, classe 2, 3 vani); rigetto, in particolare, motivato dalla “[…] carenza del fumus boni iuris, con particolare riferimento ad un'asserita mancata dimostrazione dell'occupazione dei locali da parte del Per_ sig. nonché ad una mancata prova circa l'effettiva nomina dell'avv. quale curatore dell'eredità Controparte_1 giacente e circa la presenza dei beni immobili nell'inventario relativo all'eredità giacente”;
pagina1 di 5 - a sostegno del reclamo proposto, quindi, il ricorrente, pur ritenendo di aver già fornito tale prova, ha prodotto ulteriore documentazione comprovante la titolarità in capo ad essa, quale eredità giacente, dei beni di cui si tratta (cfr. copia del decreto di apertura della eredità giacente di Parte_1 nonché copia del verbale di inventario dell'eredità medesima) ed ha richiesto di provare mediante l'assunzione di sommarie informazioni l'occupazione dei ridetti immobili da parte dell'odierno resistente;
- con decreto del 15.1.2025 è stata fissata udienza di discussione innanzi al giudice relatore, con concessione di termini per il deposito di note difensive;
- nonostante la regolarità della notificazione, nei confronti del resistente, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, lo stesso non si è costituito, dovendosene dichiarare la contumacia;
- all'udienza del 26.3.2025 il Giudice delegato alla trattazione procedeva all'audizione degli informatori, come da specifica richiesta istruttoria avanzata dal ricorrente.
Considerato che
- il procedimento di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. ha natura totalmente devolutiva e rispetto ad essi non opera il divieto di reformatio in peius. In particolare, ai sensi della richiamata norma, l'organo giudicante adito in seconda istanza “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare” a prescindere dalle censure delle parti, essendo munito non soltanto del potere/dovere di rivalutare il caso, ma anche degli stessi poteri del giudice del giudizio ad quem che, pertanto, sostanzialmente prosegue dinanzi al giudice del reclamo, chiamato, infatti, a pronunciarsi anche su motivi sopravvenuti, ad assumere informazioni e ad acquisire documenti nuovi (cfr. Corte Costituzionale n. 421 del 1996; Corte costituzionale, 17 marzo
1998, n. 65), con conseguente sostituzione del provvedimento reclamato con quello emesso dal collegio;
- nel caso di specie si deve, quindi, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti, di ammissibilità e di merito, postulati dall'ordinamento per la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c..
Tutto ciò premesso, il reclamo è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'ammissibilità della domanda proposta in via cautelare ex art. 700 c.p.c. di rilascio di un immobile occupato sine titulo, la stessa deve ritenersi sussistente, giacché, in considerazione della natura sussidiaria del procedimento cautelare de quo e della natura atipica del relativo provvedimento, da un lato, non appare applicabile il rito locatizio all'azione di rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. cui il detto procedimento cautelare è strumentale secondo la prospettazione di parte ricorrente, odierna reclamante, e, dall'altro, in ogni caso, l'applicazione dell'eventuale rito locatizio (di cognizione) previsto dall'art. 447bis c.p.c. non precluderebbe certamente di avvalersi dei rimedi cautelari e, in particolare, di quello atipico di cui all'art. 700 c.p.c., non essendo previsto altro strumento cautelare tipico per ottenere pagina2 di 5 il rilascio urgente di un immobile occupato sine titulo e non avendo certamente il rito locatizio (rito a cognizione piena) natura nemmeno latu sensu cautelare.
Deve, quindi, vagliarsi la sussistenza nella fattispecie concreta per cui è causa dei presupposti connotanti il provvedimento de quo (quale, d'altronde, species del genus dei provvedimenti cautelari), ovverosia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
In termini generali, il fumus è inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine all'esistenza e alla tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); il periculum ricorre quando il diritto che si fa valere è minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile: deve, cioè ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse.
Con specifico riguardo alla fattispecie per cui è causa, quanto al fumus boni iuris, risulta adeguatamente dimostrata sia la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al ricorrente, sia l'occupazione sine titulo da parte del resistente.
Quanto al primo aspetto, risulta, in particolare, versata in atti sia la copia del decreto di apertura della eredità giacente di del 29.3.2016 nonché copia del verbale di inventario Parte_1 dell'eredità medesima, nel quale è ricompreso anche l'immobile per cui è causa (cfr. doc. C e D reclamo).
Quanto al secondo profilo occorre in particolare rilevare che l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione da parte del resistente , per un verso, emerge dalla documentazione Controparte_1 versata in atti ovverosia:
1. la sentenza n. 83/2018 pronunciata dal Tribunale di Biella in data 14.2.2018 con cui è stata accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 21.6.2014 tra l'eredità giacente e l'odierno resistente in qualità di conduttore avente ad oggetto due abitazioni site in Zimone, in via Givonetti n. 22 e n. 28 per inadempimento di quest'ultimo, con conseguente condanna al rilascio delle abitazioni medesime (cfr. doc. B1 reclamo);
2. il verbale di sfratto dell'8.1.2024 con cui si eseguiva in modo forzoso il rilascio degli immobili con l'assistenza dell'Ufficiale
Giudiziario presso il Tribunale di Biella e con immissione nel possesso dei beni immobili a favore della
Curatela dell'eredità giacente (cfr. doc. B2 reclamo). Da quale documentazione può, dunque, trarsi l'assenza di qualsivoglia titolo che legittimi la permanenza del sig. nell'immobile della ricorrente. CP_1
Per altro verso, nel presente giudizio di reclamo è stata altresì fornita la prova in ordine alla perdurante occupazione del ridetto immobile da parte proprio del sig. personalmente (e non di altri), CP_1 nonostante e a dispetto della mancanza di alcun titolo negoziale a ciò legittimante. In particolare, tale prova si trae dalle dichiarazioni rese dall'informatore sig. all'udienza del 26.3.2025. Testimone_1
Costui, infatti, ha dichiarato di abitare nell'immobile adiacente a quello per cui è causa sin dal 1990 e di conoscere personalmente il sig. , precisando di vederlo presso l'immobile di proprietà del CP_1
pagina3 di 5 ricorrente con continuità sin da quando è venuto a mancare il legittimo proprietario, il sig. (cfr. Pt_1 verbale udienza 26.3.2025).
Tale testimonianza deve ritenersi credibile non sussistendo elementi incongrui o contraddittori nelle dichiarazioni rese.
In definitiva, quindi, sussistendo il diritto di proprietà del ricorrente sull'immobile per cui è causa e non emergendo alcun titolo che legittimi l'odierno resistente a goderne, non può che concludersi per la sussistenza del fumus boni iuris.
Nella fattispecie per cui è causa risulta altresì sussistente il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per il ricorrente (periculum in mora).
Come puntualmente e condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Udine,
16.4.2019; ma anche, Trib. Milano, 13.8.2021), da un lato, l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti autorizza a ritenere che l'immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e sia perciò esposto al pericolo di deterioramento e, quindi, di un danno che il resistente ragionevolmente potrebbe non essere in grado di rimborsare. Dall'altro lato, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno, atteso che al ricorrente è attualmente preclusa la possibilità di disporre del proprio bene, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà dello stesso. Inoltre, dalla circostanza che il resistente dimori abitualmente in un immobile occupato abusivamente rende ragionevole presumere che la relativa condizione patrimoniale sia tale da non consentire l'effettiva ristorabilità del danno derivante dalla prolungata e perdurante occupazione sine titulo richiesta nel giudizio di merito.
Dall'accoglimento del reclamo consegue l'integrale revoca del provvedimento reclamato.
Quanto alle spese di lite, tanto della presente fase quanto di quella svoltasi ante causam, le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 aggiornati al D.M. 147 del 13.8.2022 per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e secondo i valori medi per ciascuna fase relativamente al reclamo;
secondo i valori medi della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale relativamente alla fase ante causam.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza del 24.12.2024, ordina a
[...]
l'immediato rilascio dei beni immobili siti in Zimone (BI), via Givonetti n. 28, CP_1 censiti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 500 particella 61 sub 2 (cat A/4, classe 2, 2,5 vani), sub 3 (cat C/6, classe U, 22 mq) e sub 4 (cat A/4, classe 2, 3 vani);
pagina4 di 5 - condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
in persona del curatore avv. delle spese di lite che si Parte_1 Persona_1 liquidano in complessivi €. 5.213,00 quanto alla fase di reclamo e in complessivi €. 3.228,00 quanto alla fase ante causam, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2.4.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone dott. Andrea CARLI
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