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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2427/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2427/2023 R. G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Manola Di Pasquale Parte_1
giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 630/2024 in data 06/06/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio a Mosciano Sant'Angelo in data 25/09/2021, senza generare prole - , avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 12/03/2025, cui il resistente è comparso personalmente, il Presidente, sentiti i coniugi - i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, insistendo nella domanda di divorzio - , ha rimesso la causa all'immediata decisione del collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. La domanda di scioglimento del matrimonio, inoltre, è procedibile, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., per essere passata in giudicato la sentenza di separazione n 630/2024, depositata in data 6/0/6/2024 e non impugnata dalle parti legittimate nei termini previsti dalla legge ( artt. 325 e 327 c.p.c.) .
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed al comportamento processuale del resistente – il quale, sebbene abbia ostacolato la più celere e meno dispendiosa definizione consensuale della separazione, rimanendo indifferente ai vari solleciti stragiudiziali a tal fine rivoltigli dalla moglie, tuttavia è comparso personalmente in giudizio, aderendo alle domande sullo status -, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 25/09/2021 a Mosciano Sant'Angelo; Controparte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est. (Dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2427/2023 R. G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Manola Di Pasquale Parte_1
giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 630/2024 in data 06/06/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio a Mosciano Sant'Angelo in data 25/09/2021, senza generare prole - , avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 12/03/2025, cui il resistente è comparso personalmente, il Presidente, sentiti i coniugi - i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, insistendo nella domanda di divorzio - , ha rimesso la causa all'immediata decisione del collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. La domanda di scioglimento del matrimonio, inoltre, è procedibile, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., per essere passata in giudicato la sentenza di separazione n 630/2024, depositata in data 6/0/6/2024 e non impugnata dalle parti legittimate nei termini previsti dalla legge ( artt. 325 e 327 c.p.c.) .
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed al comportamento processuale del resistente – il quale, sebbene abbia ostacolato la più celere e meno dispendiosa definizione consensuale della separazione, rimanendo indifferente ai vari solleciti stragiudiziali a tal fine rivoltigli dalla moglie, tuttavia è comparso personalmente in giudizio, aderendo alle domande sullo status -, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 25/09/2021 a Mosciano Sant'Angelo; Controparte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est. (Dott.ssa Angela Di Girolamo)