Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
Proposta da:
(C. F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
) presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
P.IVA_2
-Appellante
-contro-
nato a [...], Colombia, l'11/11/1948; Controparte_1 [...]
nato a [...], Colombia, il 12/10/1989; Controparte_2 CP_1
nato a [...], Colombia, il 4/3/1993, residenti in [...]11 Parte_2
Carrera 4a, Casa #10 Rodadero, Santa Marta, Colombia ed elettivamente domiciliati in Genova, Via
Frugoni n. 15/6 presso lo studio dell'avv. Federico Baglini (c.f. , che li C.F._1
rappresenta giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellati
-per la riforma- della sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.02.24 e notificata in data
6 marzo 2024.
Conclusioni delle parti:
Per gli Appellati: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: - dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c., o comunque rigettare l'avversario appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare il , in Parte_1
persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore degli appellati, da liquidarsi in via equitativa;
- condannare il , in persona del Parte_1
Ministro pro-tempore, a rifondere agli appellati, le spese di lite oltre spese generali e altri accessori di legge, disponendo, ex art. 93 c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
***
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 09/03/2023, gli odierni appellati adivano il Tribunale di
Genova per il riconoscimento dello status di cittadini italiani.
2. In particolare, essi allegavano:
- di essere discendenti diretti di , nata in [...] nel 1859, figlia Persona_1
di , cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato Persona_2
successivamente in Colombia, ove era poi deceduto nel 1894;
- che era emigrato in Colombia ove contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
di nazionalità colombiana, in data 22 luglio 1862 e dalla loro unione Persona_3
nascevano diversi figli, tra cui nata a [...] Persona_1
(Colombia) il 25/11/1859;
- che contraeva matrimonio il 14/7/1878 con Persona_1 Controparte_3
[... cittadino straniero, e, per effetto del Codice del 1865, ripreso in seguito dalla legge n. 555/1912
(art. 10, comma terzo), perdeva la cittadinanza italian;
- che dall'unione tra e nasceva in Colombia Persona_1 Controparte_3
l'8/2/1883 Persona_4
- che , essendo nato sul territorio italiano, sarebbe stato cittadino Persona_2
italiano e, dunque, avrebbe trasmesso la cittadinanza alla di lui figlia Persona_1
che, a propria volta, non avrebbe perso tale status per matrimonio con cittadino straniero ed
[...] anzi l'avrebbe trasmesso ai figli stante la declaratoria di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 1 l. n. 555/1912 la cittadinanza italiana, che dunque sarebbe proseguita a tutta la linea di discendenza .
3. Il si costituiva in giudizio, dubitando che l'avo Parte_1 Controparte_4
, nato il [...], potesse aver ottenuto la cittadinanza italiana in quanto nato
[...]
prima della nascita del Regno d'Italia, e, previo excursus normativo sulla materia, evidenziava come l'Amministrazione sarebbe stata impossibilitata, in assenza dell'intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, ostandovi espressamente una disposizione ad oggi vigente, ragion per cui chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti e li dichiarava cittadini italiani.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- l'avo degli odierni appellati, benché emigrato in Colombia prima dell'Unità d'Italia, avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana al figlio in quanto deceduto in epoca successiva al 17/03/1861 e quest' ultimo avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza;
- risultava aver trasmesso la cittadinanza italiana ai propri Persona_1
discendenti in virtù dei principi di diritto espressi nelle sentenze nn. 87/75 e 30/83 della Corte
Costituzionale e n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della L. 555/1912) che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 03.04.24, il impugnava la Parte_1
predetta decisione, deducendo due motivi.
Col primo motivo (“OMESSO ESAME E IN OGNI CASO VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ARTT. 34 CODICE CIVILE ALBERTINO 1837. E SS. (IN ISPECIE 6 ET
11) CC 1865.”), l'appellante censurava la decisione di prime cure per non avere essa considerato che
, avo degli odierni appellati, non sarebbe mai divenuto Controparte_4
cittadino italiano, per essere emigrato in Colombia in data anteriore all'Unità d'Italia e per aver medio tempore perduto la cittadinanza originaria (sabauda) in virtù dell'art. 34 del codice civile del Regno di Sardegna del 1837, a mente del quale “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
5.1. In particolare, secondo l'originario resistente, quest'ultima norma sarebbe stata applicabile al caso di specie, perché il essendosi sposato in Colombia nel 1862, sarebbe certamente Per_1
emigrato prima di quella data e questo lascerebbe intendere che l'avo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del codice civile sabaudo, avrebbe lasciato la patria di origine “con animo di non più ritornare”, così perdendo la cittadinanza del Regno di Sardegna e diventando cittadino straniero.
A tal proposito, non avrebbe alcun rilievo il dato dell'esistenza in vita del all'epoca della Per_1 costituzione dell'Unità d'Italia (17 marzo 1861) e dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865
(1° gennaio 1866), poiché quest'ultimo corpus normativo, benché non escludesse espressamente dalla cittadinanza i soggetti emigrati all'esterno, non contemplava alcuna disposizione circa il riacquisto della cittadinanza da parte di chi fosse medio tempore già divenuto cittadino straniero.
Inoltre, l'appellante evidenziava che, secondo la giurisprudenza dell'epoca, la volontà di abdicare la patria di origine, e quindi la perdita del titolo di suddito e di cittadino si riteneva “abbastanza provata dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano e di godere permanentemente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniera naturalità”.
6. Col secondo motivo (“OMESSA O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE
FATTUALI.”), l'appellante sosteneva che, avendo gli originari ricorrenti richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana direttamente in sede giudiziale, il Tribunale di Genova, prima di concedere lo status ai discendenti di , avrebbe dovuto svolgere l'attività Controparte_4 istruttoria ordinariamente demandata all'Amministrazione competente al fine di verificare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dello stato di cittadino.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.24, si costituivano in giudizio gli appellati, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
- che l'atto di citazione in appello avversario sarebbe nullo per per violazione del termine a comparire di 150 giorni ex art. 163 bis c.p.c. e per mancata traduzione.
- che, inoltre, l'appello avversario sarebbe inammissibile ai sensi dell'art, 348 bis c.p.c. per manifesta inammissibilità e/o infondatezza;
- che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4128/21, passata in giudicato, avrebbe accertato definitivamente che sarebbe stato cittadino italiano Controparte_4
nonostante la sua emigrazione in Colombia prima della unificazione italiana;
che tale pronuncia, ai sensi dell'art. 2909 c.c., farebbe stato nei confronti del;
Parte_1
- che il loro avo, nel 1877, sarebbe stato nominato dal Re d'Italia console e cavaliere del Regno, il che consentirebbe di escludere che il fosse emigrato in Colombia in data antecedente al Per_1
1866;
- che la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sarebbe stata proposta sulla base di una linea di discendenza per via femminile, ciò che, come noto, avrebbe impedito la proposizione della domanda in sede amministrativa, con conseguente infondatezza del secondo motivo;
- che controparte dovrebbe essere condannata per lite temeraria ex art. 96 ad una somma determinata in via equitativa, per aver proposto un'impugnazione manifestamente infondata in quanto contrastante con una sentenza passata in giudicato e con le risultanze documentali di causa.
8. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 05.07.24, rinviava la causa all'udienza del 13.02.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
8.1.Con ordinanza del 14.02.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si osserva che il non ha eccepito alcunché in ordine alla Parte_1
correttezza di quanto ricostruito dal Giudice di prime cure con riguardo alla linea di discendenza di
, che deve quindi reputarsi pacifica. Persona_2
10. Ciò premesso, quanto al primo motivo, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
Ed invero, rispetto a tali fattispecie, la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022). È principio consolidato, dunque, che, a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
11. Nel caso di specie, il ha prospettato tuttavia l'applicazione della normativa precedente Parte_1 al codice civile del 1865, essendosi l'avo trasferito in Colombia prima dell'entrata in vigore del suddetto codice. Risulta, infatti, che nel 1862 il si trovava già in Colombia, avendo ivi Per_1
contratto matrimonio.
Ebbene, dal punto di vista legislativo, occorre premettere che l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque,
l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. 12. L'art 34 prevedeva dunque due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi del suddito che Parte_1 si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella sostenuta dal , che prospetta, sostanzialmente, la perdita di Parte_1 cittadinanza dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro
Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
12.1.Occorre allora innanzitutto premettere che la circostanza che l'ascendente fosse emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non risulta di per sé ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del
Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del prefetto D'Ascenzio, , p. Parte_1
15 - reperibile online sul sito dell'Asgi).
12.2. Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello
Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità
d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
12.3. D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che, al terzo e quarto comma, afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857
(GIURISPRUDENZA DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui afferma che “dall'acquisto Parte_1 all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
12.4. L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava del resto sul
. Parte_1
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
13. Ebbene, sulla tematica del contenuto dell'onere probatorio in discorso, deve rilevarsi che l'appellante, nelle note di replica, ha invocato a sostegno delle proprie tesi la sentenza n. 3200/24 del
Tribunale di Genova, che ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del Codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
13.1. Sul punto, si osserva quanto segue.
Occorre anzitutto premettere che merita condivisione l'affermazione, contenuta nella pronuncia in esame, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.
23517/22 non sono conferenti al caso di specie.
Infatti, mentre, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, l'avo era emigrato in epoca successiva al 1° gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice civile unitario del 1865, nel caso de quo è pacifico che la data di emigrazione, seppur imprecisata, sia stata precedente a tale data, con conseguente necessaria applicazione del previgente Codice civile albertino del 1837. Inoltre, si evidenzia che la fattispecie posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava specificamente gli effetti dell'omessa reazione dei cittadini italiani emigrati in Brasile verso la fine dell'Ottocento al provvedimento legislativo di naturalizzazione emesso dalle Autorità di quel Paese nel 1889. Tale ipotesi, invero, risulta diversa da quella che viene in rilievo nell'odierna lite, in cui si deve accertare non già se un cittadino italiano emigrato all'estero abbia perduto il proprio status per effetto di un comportamento concludente, bensì se un suddito del Regno di Sardegna, ancora in vita alla data del 1° gennaio 1866, sia mai divenuto cittadino italiano, stante il disposto dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837.
13.2. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, non è condivisibile la successiva decisione del
Tribunale di Genova di attribuire rilievo, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo
Paese di residenza.
Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3200/24, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); - Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
”.
Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il Paese di origine.
In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 3200/24 appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
Ebbene, nel caso di specie, il , su cui gravava l'onere di provare la ricorrenza Parte_1
di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
14. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del
1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con NA autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione NA, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del RA di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del RA , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità. Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Al riguardo, appare particolarmente rilevante quanto deciso dalla Corte d'Appello di Casale
Monferrato con la sentenza del 16 aprile 1859: “(…) E' qui d'uopo, anzi tutto, il notare la sostanziale differenza che esiste tra l'art. 17 del Cod. fran., che i dicono riprodotto nel precitato art. 34 CP_5
del Codice patrio, e questo ultimo articolo, sostenendo essi che, siccome, secondo il Codice francese, il ET sarebbe indubbiamente sciolto dalla cittadinanza sarda, lo stesso debba dirsi in CP_5 confronto del Codice patrio;
l'accennata differenza consiste appunto in ciò che il Codice francese all'art. 17 proclama apertamente il principio, secondo cui si perde la qualità di francese, quando si acquista la naturalità in paese straniero, mentre, secondo l'art. 34 del Codice patrio, il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con l'animo di non più ritornare, perde non già la qualità di suddito, ma soltanto il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito;
se adunque la perdita in quell'evento comminata è ristretta al godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, è forza il conchiudere, che la qualità di suddito non si perde, ma si conserva, e si volle anzi incancellabile, salvo il caso di apposita sovrana autorizzazione”.
Si consideri inoltre quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva Persona_5
ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
15. Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza,
è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal
Ministero dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure
l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana. Tale considerazione, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del
, dell'onere probatorio a esso incombente, inducono a confermare la statuizione Parte_1
del primo Giudice secondo cui le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dall'originario convenuto.
16. Da ultimo, ad abundantiam, appare opportuno rilevare:
- che, nel caso di specie, l'avo degli originari ricorrenti, in data 30/1/1877, è stato nominato Console di II categoria e Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia dal Re d'Italia (cfr. doc. 4 di parte ricorrente in prime cure), circostanza che induce a ritenere che , in tale Persona_2
data, fosse cittadino italiano;
- che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4128/21 (cfr. doc. 26 di parte ricorrente in prime cure), passata in giudicato, ha accertato, sia pure in un giudizio non vertente tra le medesime parti del presente procedimento, che era cittadino italiano e che ha trasmesso Persona_2
tale status alla propria discendenza.
In definitiva, l'insieme delle esposte considerazioni comportano infondatezza del primo motivo d'appello.
17. Quanto al secondo motivo, si osserva che il non ha menzionato alcuna Parte_1 Parte_1
disposizione di legge a sostegno della propria tesi, secondo cui, nelle ipotesi di domanda di cittadinanza italiana presentata direttamente all'Autorità Giudiziaria, il Giudice, per accogliere la domanda medesima, dovrebbe dar corso all'iter amministrativo che è ordinariamente svolto in tali casi dalla Pubblica Amministrazione.
Invero, deve ritenersi che il Giudice civile investito della domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana, in osservanza dei principi generali e in difetto di diverse previsioni di legge, debba giudicare sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti, applicando le norme regolanti il caso di specie.
Pertanto, anche il secondo motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere rigettato.
18. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite. 19. Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.02.24 e notificata in data 6 marzo 2024;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 26.02.25
Il Consigliere relatore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente dott.ssa Rossella Atzeni