Ordinanza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 6910/2024 del RG
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente allegava di essere stato dipendente della società resistente Parte_1 [...] dal 01.01.2014 fino al 31.05.2023, espletando mansioni di portierato, custodia e Controparte_1 guardiania presso le strutture dell'ASL di Caserta e nello specifico presso il distretto di San Cipriano d'Aversa.
Deduceva che la circostanza di fatto inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa presso il distretto di San Cipriano d'Aversa è idonea radicare la competenza presso il tribunale adito e chiedeva la condanna dell'anzidetta società resistente al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso.
Si costituiva la società resistente, eccependo preliminarmente la questione di competenza territoriale inderogabile in ragione dell'assenza a San Cipriano d'Aversa di una dipendenza aziendale.
Deve osservarsi, preliminarmente, che l'art. 413 c.p.c. individua una fattispecie di competenza per territorio inderogabile.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che i fori speciali, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore
è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto) (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13530 del 27/07/2012).
La Corte di Legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14449 del 27/05/2019) afferma che la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. (Nella specie, è stata negata la sussistenza della competenza territoriale del giudice del luogo ove la prestazione di portierato e guardiania non armata veniva resa, in quanto espletata presso la presso la sede della società appaltante e non assistita da una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore).
La Corte di Legittimità nella suddetta pronuncia afferma: “Sosteneva inoltre la Controparte_2 che il contratto di lavoro si era concluso presso la propria sede in Agropoli (provincia di
[...]
Salerno) e che non aveva nessuna sede, stabilimento, ufficio, filiale nel circondario del tribunale di
1
2.- Il ricorso è fondato. Com'è noto, l'art. 413 c.p.c., prevede tre fori alternativi per stabilire la competenza territoriale: il foro dove è sorto il rapporto, quello dove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore addetto o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto.
Nessuno di essi prevede come foro per individuare il giudice territorialmente competente il luogo dove si svolge di fatto la prestazione (o si svolgeva all'atto della risoluzione), in mancanza della sede o della dipendenza.
3.- Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 5704 del 1998) non è sostenibile che i criteri previsti dal legislatore "possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa". Occorre invece, quantomeno, che esista una "dipendenza aziendale" la quale, pur intesa in senso lato, non può essere considerata come mero luogo di svolgimento della prestazione ma postula almeno la presenza, nello stesso luogo, di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa." (in questo senso tra le altre Cass. 6132/2014, Cass. n. 10691/2004, n.
23110 del 2010 e n. 17347/2013). Allo scopo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non
è sufficiente invece il mero criterio finalistico del luogo destinato al perseguimento degli scopi aziendali: essendo necessario che alla presenza nei locali dell'impresa committente si accompagni l'esistenza, sul piano oggettivo, di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività da parte della società che fornisce il servizio, tali da consentire l'individuazione di una seppur minima struttura organizzata riferibile allo stesso soggetto imprenditoriale.
3.- In mancanza di qualsivoglia circostanza di fatto idonea all'individuazione di una dipendenza nel luogo di svolgimento della prestazione, la competenza va quindi affermata sulla scorta dei criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. e quindi in applicazione del criterio presuntivo della coincidenza tra sede effettiva e sede legale((Cass. 2884/1990) ed in base alla circostanza relativa alla conclusione del contratto nella stesse sede.”
Nella fattispecie in esame non può fondare la competenza del tribunale adito l'allegazione di parte ricorrente secondo cui il ricorrente espletava la prestazione lavorativa presso il distretto di San
Cipriano d'Aversa dell'ASL di Caserta.
Parte ricorrente si è, infatti, limitata ad allegare nel ricorso introduttivo unicamente il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa senza formulare alcuna specifica allegazione in merito alla sussistenza nell'anzidetto distretto di San Cipriano d'Aversa dell'ASL di Caserta di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati dal datore di lavoro per l'esercizio dell'impresa.
Emerge, inoltre, dalla documentazione depositata in atti (cfr. visura della società resistente) che a San
Cipriano d'Aversa non vi è alcuna dipendenza aziendale.
In base alla suddetta documentazione e dovendo la questione essere risolta in base a quello che risulta dagli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve pertanto ritenersi sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in quanto a Roma si trova la sede legale della società resistente.
Le spese di lite possono essere compensate trattandosi di pronuncia che affronta unicamente una questione di rito.
P.Q.M.
2 -dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord;
-fissa il termine perentorio di trenta giorni a far data dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Andrea Rippa
3