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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2217/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473 bis. 47 e ss. c.p.c., promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/06/1982, con l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CIAULA LUIGI
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI - Affidamento del minore ed esercizio del diritto di visita del genitore non Per_ convivente - Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con la
1 residenza fissata presso la madre;
ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
il padre potrà incontrare e tenere con
Per_ sé il figlio , tenendo sempre prioritariamente conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche nonché della volontà del minore, comunque manifestata, secondo il seguente calendario: a) il padre, compatibilmente con i propri turni e relativi orari di servizio (solitamente conosciuti il venerdì nel
Per_ primo pomeriggio), trascorrerà con il figlio , a fine settimana alternati, dalla giornata del venerdì sera dalle ore 19,00 alla domenica sera alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) o alle ore
21,00 (nel periodo di vacanza del minore), previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì stesso;
- il padre, nei giorni infrasettimanali trascorrerà con il figlio uno/due pernottamenti dal rientro del lavoro con accompagnamento a scuola il giorno successivo ovvero una/due cene laddove i turni del padre e/o le eIGenze del figlio non consentano il pernottamento, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere concordati tra i genitori;
salvo impedimenti, previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì precedente;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con o senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie (Natale, Santo Stefano,
Per_ Capodanno e Primo dell'Anno), nonché le ulteriori festività sia civili che religiose, saranno da trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. Ne
Per_ consegue che trascorrerà con un genitore il giorno di Natale, con l'altro il giorno di Santo
Stefano, il 31 dicembre con il primo, il 1° gennaio con il secondo, salvo diversi accordi che di anno in anno potranno essere concordati tra i genitori. Il IGnor compatibilmente con i propri CP_1
turni di servizio, trascorrerà, durante le vacanze scolastiche di Natale, ulteriori 5 giorni con il figlio
o altri meglio visti, con o senza pernottamento, da concordarsi entro l'8 dicembre di ogni anno. -
Durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con inversione per l'anno successivo. Mantenimento del figlio minore - Il IG. (c.f. Controparte_1
) si obbliga a versare in favore della IG.ra (c.f. C.F._2 Parte_1
) la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di C.F._1
contributo al mantenimento ordinario del minore (C.F. ); il Persona_2 C.F._3
pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT a far data dal 15.01.2025 - dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Al riguardo, le parti convengono
Per_ altresì che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio dovrà essere effettuato in via diretta al genitore collocatario, IG.ra (titolare del conto corrente acceso presso Parte_1
Banca Mediolanum;
IBAN [...]), da parte del terzo
[...]
[...
[...] , datore di lavoro del IG. che s'impegna nell'evasione della pratica CP_2 Controparte_1
e nella comunicazione al datore di lavoro;
Il IG. con la sottoscrizione della presente CP_1
convenzione si obbliga a versare in favore della IG.ra la somma di euro 200,00 Parte_1
Per_ (euro duecento/00) a titolo di mantenimento in favore del figlio relativamente al mese di dicembre 2024; La OR rinuncia agli arretrati del mantenimento ordinario per il minore, Pt_1
maturati dal deposito del ricorso. Il IGnor accetta la rinuncia;
le parti convengono e CP_1
stabiliscono che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo presso il Tribunale di Alessandria IGlato in data 20.07.2016 e ss.mm.; le parti si danno altresì atto che l'assegno unico e universale per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla IG.ra in quanto genitore collocatario Parte_1
prevalente; i buoni postali nr. 42371116 (valore nominale 3.400,00 Euro) e nr. 42288472 (valore nominale 400,00) emessi nel 2013 da Posteitaliane S.p.A., oggi nel possesso del padre, vengono consegnati alla madre, a cui è affidata la custodia, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Assegnazione della casa familiare - La casa familiare di Alessandria, Via
Filippo Tommaso Marinetti, 20, e le relative pertinenze, di proprietà esclusiva del IG. CP_1 resterà assegnata a quest'ultimo con gli arredi ivi presenti. Si dà atto che la OR ha Pt_1
acquistato integralmente gli arredi che la compongono: le Parti convengono che la IGnora Pt_1
individui i beni personali (secondo la definizione dell'art. 179 c.c.) che intende asportare dalla casa familiare ed il IGnor si impegna a sostenere gli oneri ed i costi del trasloco ovvero a CP_1
provvedervi personalmente o tramite suo delegato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Rapporti economici tra le parti - Con riferimento ai due autoveicoli, Ford C
Max, targato FK 592 VE, di proprietà del allo stato, in uso alla IG.ra , e l'auto CP_1 Pt_1
Suzuky Vitara, targata GP 146 RT, in comproprietà tra gli istanti, e allo stato, in uso al CP_1
le parti, di comune accordo tra loro, hanno inteso accordarsi nei termini che seguono: il IG. si impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito in favore della IG.ra Controparte_1 Pt_1
entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la proprietà esclusiva
[...]
del veicolo Ford C Max tg. FK 592 VE;
la IG.ra si impegna ed obbliga a cedere a Parte_1
titolo gratuito in favore del IG. entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente accordo, il proprio 50% del veicolo Suzuky tg. GP 146 RT, in comproprietà con quest'ultimo. Le parti, dichiarano, altresì, di aver acquistato durante il periodo di convivenza la
Roulotte tg. XA 654 KM, intestata alla sola IG.ra , ed attualmente nel materiale possesso del Pt_1
Con riferimento a detto bene mobile, poiché l'originario relativo prezzo è stato pagato in CP_1
pari misura, al 50% ciascuno dagli istanti, questi ultimi convengono che il medesimo bene, a far data
3 dalla sottoscrizione della presente scrittura, sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad €
10.000,00, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per cui, reperito l'acquirente, la IG.ra , Pt_1 da un lato, si obbliga a stipulare contratto di compravendita, dall'altro, il IG. a CP_1
trasferirne il materiale possesso all'acquirente. Il ricavato della vendita sarà equamente diviso tra le parti. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a che pretendere l'una nei confronti dell'altro sotto il profilo economico e patrimoniale. I IGnori e convengono pertanto di procedere ai Parte_1 Controparte_1
suddetti trasferimenti mobiliari, avuto riguardo agli apporti che ciascuno di essi ha dato al patrimonio familiare per mezzo della attività lavorativa interna ed esterna all'ambito familiare per cui, tali trasferimenti sono negozi giuridici funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi
Per_ familiare. Assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o della carta di identità del figlio minore
- Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco irrevocabile assenso al rilascio e/o rinnovo del Per_ passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per il figlio minore ”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la IG.ra deduceva di aver avuto una Parte_1
relazione more uxorio con il IG. dal 2012 fino al giugno del 2024. Dal rapporto Controparte_1
nasceva in Alessandria (AL), il 17 marzo 2013, il figlio minore Per_1
Parte ricorrente rappresentava che il rapporto tra i genitori era andato via via deteriorandosi, in ragione delle diversità di carattere, della sproporzione tra gli stessi degli oneri e delle incombenze familiari
(a carico, in maniera integrale, della ricorrente), in ragione dell'assenza, anche per motivi lavorativi, del IGnor che, durante la settimana svolge a Milano, l'attività di agente di Polizia presso CP_1
il reparto mobile della Polizia di Stato, Via Umberto Cagni, 21. Pertanto, dal giugno 2024, la ricorrente con il figlio e in accordo con il padre, lasciava la casa familiare per non sottoporre ai Per_1
continui litigi ed alle incomprensioni tra i genitori, trasferendosi momentaneamente dalla di Lei madre, OR residente in [...]; parte ricorrente Persona_3
deduceva che diversi tentativi bonari di regolamentare la frequentazione di con i genitori e la Per_1
ripartizione degli oneri di cura e mantenimento per il minore non avevano sortito effetto, pertanto era suo intendimento adire il Tribunale competente per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio . Persona_2
Il IG. , in data 20 dicembre 2024, si costituiva in giudizio deducendo che, a seguito dei CP_1 numerosi confronti, le parti, nell'esclusivo interesse del figlio avevano raggiunto un accordo;
Per_1
depositava pertanto, unitamente alla costituzione, una convenzione sottoscritta da entrambe le parti in data 18 dicembre 2024. In data 10 gennaio 2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte,
4 confermando le condizioni di cui alla convenzione ritualmente depositata dalle parti in data 20 dicembre 2024.
L'accordo raggiunto dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio, rispettoso della bigenitorialità, non appare in contrasto con norme imperative e risulta idoneo a tutelare l'interesse prevalente del figlio minore garantendo un rapporto equilibrato e continuativo dello stesso con Per_1
i genitori e assicurando il suo mantenimento da parte di entrambi. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza fissata presso la Per_1
madre; ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio tenendo sempre prioritariamente Per_1
conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche nonché della volontà del minore, comunque manifestata, secondo il seguente calendario: a) il padre, compatibilmente con i propri turni e relativi orari di servizio (solitamente conosciuti il venerdì nel primo pomeriggio), trascorrerà con il figlio a fine settimana alternati, dalla giornata del venerdì sera dalle ore 19,00 alla Per_1
domenica sera alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) o alle ore 21,00 (nel periodo di vacanza del minore), previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì stesso;
il padre, nei giorni infrasettimanali trascorrerà con il figlio uno/due pernottamenti dal rientro del lavoro con accompagnamento a scuola il giorno successivo ovvero una/due cene laddove i turni del padre e/o le eIGenze del figlio non consentano il pernottamento, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere concordati tra i genitori;
salvo impedimenti, previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì precedente;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con o senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie (Natale,
Santo Stefano, Capodanno e Primo dell'Anno), nonché le ulteriori festività sia civili che
5 religiose, saranno da trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni Per_1
anno rispetto al precedente. Ne consegue che trascorrerà con un genitore il giorno di Per_1
Natale, con l'altro il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre con il primo, il 1° gennaio con il secondo, salvo diversi accordi che di anno in anno potranno essere concordati tra i genitori. Il
IG. , compatibilmente con i propri turni di servizio, trascorrerà, durante le vacanze CP_1
scolastiche di Natale, ulteriori 5 giorni con il figlio o altri meglio visti, con o senza pernottamento, da concordarsi entro l'8 dicembre di ogni anno. Durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
dispone che il IG. si obbligherà a versare, in favore della IG.ra , la somma mensile CP_1 Pt_1
di € 400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di Persona_2
rivalutazione ISTAT a far data dal 15 gennaio 2025 - dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Al riguardo, le parti convengono altresì che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio dovrà essere effettuato in via diretta al genitore collocatario, IG.ra Per_1 Pt_1
(titolare del conto corrente acceso presso Banca Mediolanum;
IBAN
[...]
[...]), da parte del terzo , datore di lavoro Controparte_2 del IG. , che s'impegnerà nell'evasione della pratica e nella comunicazione Controparte_1
al datore di lavoro;
il IG. , con la sottoscrizione della convenzione si obbligherà a CP_1
versare, in favore della IG.ra , la somma di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di Pt_1
mantenimento in favore del figlio relativamente al mese di dicembre 2024; Per_1
dà atto che la IG.ra rinuncerà agli arretrati del mantenimento ordinario per il minore, Pt_1
maturati dal deposito del ricorso e il IG. accetterà la rinuncia;
CP_1
dà atto che le parti convengono e stabiliscono che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente Protocollo presso il Tribunale di Alessandria IGlato in data
20 luglio 2016 e ss.mm.;
dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla IG.ra in quanto genitore collocatario prevalente;
Pt_1
dà atto che i buoni postali nr. 42371116 (valore nominale € 3.400,00) e nr. 42288472 (valore nominale
€ 400,00) emessi nel 2013 da Posteitaliane S.p.A., oggi nel possesso del padre, verranno consegnati alla madre, a cui è affidata la custodia, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
6 dà atto che la casa familiare di Alessandria, Via Filippo Tommaso Marinetti, 20, e le relative pertinenze, di proprietà esclusiva del IG. , resterà assegnata a quest'ultimo con gli CP_1
arredi ivi presenti. Si dà atto che la IG.ra ha acquistato integralmente gli arredi che la Pt_1
compongono: le Parti convengono che la IGnora individuerà i beni personali (secondo Pt_1 la definizione dell'art. 179 c.c.) che intende asportare dalla casa familiare ed il IG. CP_1
si impegnerà a sostenere gli oneri ed i costi del trasloco ovvero a provvedervi personalmente o tramite suo delegato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
dà atto che, con riferimento ai due autoveicoli, Ford C Max, targato FK 592 VE, di proprietà del IG.
, allo stato, in uso alla IG.ra , e l'auto Suzuky Vitara, targata GP 146 RT, in CP_1 Pt_1
comproprietà tra gli istanti, e allo stato, in uso al IG. , le parti, di comune accordo tra CP_1
loro, hanno inteso accordarsi nei termini che seguono: il IG. si impegnerà ed CP_1
obbligherà a cedere, a titolo gratuito, in favore della IG.ra , entro e non oltre 60 giorni Pt_1
dalla sottoscrizione del presente accordo, la proprietà esclusiva del veicolo Ford C Max tg. FK
592 VE;
la IG.ra si impegnerà ed obbligherà a cedere, a titolo gratuito, in favore del Pt_1
IG. , entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il proprio CP_1
50% del veicolo Suzuky tg. GP 146 RT, in comproprietà con quest'ultimo;
dà atto che le parti dichiarano, altresì, di aver acquistato durante il periodo di convivenza la Roulotte tg. XA 654 KM, intestata alla sola IG.ra , ed attualmente nel materiale possesso del Pt_1
IG. . Con riferimento a detto bene mobile, poiché l'originario relativo prezzo è stato CP_1
pagato in pari misura, al 50% ciascuno dagli istanti, questi ultimi convengono che il medesimo bene, a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura, sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad € 10.000,00, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per cui, reperito l'acquirente, la IG.ra , da un lato, si obbligherà a stipulare contratto di compravendita, dall'altro, il Pt_1
IG. , a trasferirne il materiale possesso all'acquirente. Il ricavato della vendita sarà CP_1
equamente diviso tra le parti;
dà atto che, con la sottoscrizione della convenzione le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a che pretendere l'una nei confronti dell'altro sotto il profilo economico e patrimoniale. I IG.ri e convengono pertanto di procedere ai suddetti Pt_1 CP_1
trasferimenti mobiliari, avuto riguardo agli apporti che ciascuno di essi ha dato al patrimonio familiare per mezzo della attività lavorativa interna ed esterna all'ambito familiare per cui, tali trasferimenti, sono negozi giuridici funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il loro reciproco irrevocabile assenso al rilascio e/o rinnovo del
7 passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per il figlio minore Per_1
Spese integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2217/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473 bis. 47 e ss. c.p.c., promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/06/1982, con l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CIAULA LUIGI
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI - Affidamento del minore ed esercizio del diritto di visita del genitore non Per_ convivente - Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con la
1 residenza fissata presso la madre;
ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
il padre potrà incontrare e tenere con
Per_ sé il figlio , tenendo sempre prioritariamente conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche nonché della volontà del minore, comunque manifestata, secondo il seguente calendario: a) il padre, compatibilmente con i propri turni e relativi orari di servizio (solitamente conosciuti il venerdì nel
Per_ primo pomeriggio), trascorrerà con il figlio , a fine settimana alternati, dalla giornata del venerdì sera dalle ore 19,00 alla domenica sera alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) o alle ore
21,00 (nel periodo di vacanza del minore), previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì stesso;
- il padre, nei giorni infrasettimanali trascorrerà con il figlio uno/due pernottamenti dal rientro del lavoro con accompagnamento a scuola il giorno successivo ovvero una/due cene laddove i turni del padre e/o le eIGenze del figlio non consentano il pernottamento, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere concordati tra i genitori;
salvo impedimenti, previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì precedente;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con o senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie (Natale, Santo Stefano,
Per_ Capodanno e Primo dell'Anno), nonché le ulteriori festività sia civili che religiose, saranno da trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. Ne
Per_ consegue che trascorrerà con un genitore il giorno di Natale, con l'altro il giorno di Santo
Stefano, il 31 dicembre con il primo, il 1° gennaio con il secondo, salvo diversi accordi che di anno in anno potranno essere concordati tra i genitori. Il IGnor compatibilmente con i propri CP_1
turni di servizio, trascorrerà, durante le vacanze scolastiche di Natale, ulteriori 5 giorni con il figlio
o altri meglio visti, con o senza pernottamento, da concordarsi entro l'8 dicembre di ogni anno. -
Durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con inversione per l'anno successivo. Mantenimento del figlio minore - Il IG. (c.f. Controparte_1
) si obbliga a versare in favore della IG.ra (c.f. C.F._2 Parte_1
) la somma mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di C.F._1
contributo al mantenimento ordinario del minore (C.F. ); il Persona_2 C.F._3
pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT a far data dal 15.01.2025 - dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Al riguardo, le parti convengono
Per_ altresì che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio dovrà essere effettuato in via diretta al genitore collocatario, IG.ra (titolare del conto corrente acceso presso Parte_1
Banca Mediolanum;
IBAN [...]), da parte del terzo
[...]
[...
[...] , datore di lavoro del IG. che s'impegna nell'evasione della pratica CP_2 Controparte_1
e nella comunicazione al datore di lavoro;
Il IG. con la sottoscrizione della presente CP_1
convenzione si obbliga a versare in favore della IG.ra la somma di euro 200,00 Parte_1
Per_ (euro duecento/00) a titolo di mantenimento in favore del figlio relativamente al mese di dicembre 2024; La OR rinuncia agli arretrati del mantenimento ordinario per il minore, Pt_1
maturati dal deposito del ricorso. Il IGnor accetta la rinuncia;
le parti convengono e CP_1
stabiliscono che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo presso il Tribunale di Alessandria IGlato in data 20.07.2016 e ss.mm.; le parti si danno altresì atto che l'assegno unico e universale per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla IG.ra in quanto genitore collocatario Parte_1
prevalente; i buoni postali nr. 42371116 (valore nominale 3.400,00 Euro) e nr. 42288472 (valore nominale 400,00) emessi nel 2013 da Posteitaliane S.p.A., oggi nel possesso del padre, vengono consegnati alla madre, a cui è affidata la custodia, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Assegnazione della casa familiare - La casa familiare di Alessandria, Via
Filippo Tommaso Marinetti, 20, e le relative pertinenze, di proprietà esclusiva del IG. CP_1 resterà assegnata a quest'ultimo con gli arredi ivi presenti. Si dà atto che la OR ha Pt_1
acquistato integralmente gli arredi che la compongono: le Parti convengono che la IGnora Pt_1
individui i beni personali (secondo la definizione dell'art. 179 c.c.) che intende asportare dalla casa familiare ed il IGnor si impegna a sostenere gli oneri ed i costi del trasloco ovvero a CP_1
provvedervi personalmente o tramite suo delegato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Rapporti economici tra le parti - Con riferimento ai due autoveicoli, Ford C
Max, targato FK 592 VE, di proprietà del allo stato, in uso alla IG.ra , e l'auto CP_1 Pt_1
Suzuky Vitara, targata GP 146 RT, in comproprietà tra gli istanti, e allo stato, in uso al CP_1
le parti, di comune accordo tra loro, hanno inteso accordarsi nei termini che seguono: il IG. si impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito in favore della IG.ra Controparte_1 Pt_1
entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la proprietà esclusiva
[...]
del veicolo Ford C Max tg. FK 592 VE;
la IG.ra si impegna ed obbliga a cedere a Parte_1
titolo gratuito in favore del IG. entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente accordo, il proprio 50% del veicolo Suzuky tg. GP 146 RT, in comproprietà con quest'ultimo. Le parti, dichiarano, altresì, di aver acquistato durante il periodo di convivenza la
Roulotte tg. XA 654 KM, intestata alla sola IG.ra , ed attualmente nel materiale possesso del Pt_1
Con riferimento a detto bene mobile, poiché l'originario relativo prezzo è stato pagato in CP_1
pari misura, al 50% ciascuno dagli istanti, questi ultimi convengono che il medesimo bene, a far data
3 dalla sottoscrizione della presente scrittura, sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad €
10.000,00, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per cui, reperito l'acquirente, la IG.ra , Pt_1 da un lato, si obbliga a stipulare contratto di compravendita, dall'altro, il IG. a CP_1
trasferirne il materiale possesso all'acquirente. Il ricavato della vendita sarà equamente diviso tra le parti. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a che pretendere l'una nei confronti dell'altro sotto il profilo economico e patrimoniale. I IGnori e convengono pertanto di procedere ai Parte_1 Controparte_1
suddetti trasferimenti mobiliari, avuto riguardo agli apporti che ciascuno di essi ha dato al patrimonio familiare per mezzo della attività lavorativa interna ed esterna all'ambito familiare per cui, tali trasferimenti sono negozi giuridici funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi
Per_ familiare. Assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o della carta di identità del figlio minore
- Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco irrevocabile assenso al rilascio e/o rinnovo del Per_ passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per il figlio minore ”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la IG.ra deduceva di aver avuto una Parte_1
relazione more uxorio con il IG. dal 2012 fino al giugno del 2024. Dal rapporto Controparte_1
nasceva in Alessandria (AL), il 17 marzo 2013, il figlio minore Per_1
Parte ricorrente rappresentava che il rapporto tra i genitori era andato via via deteriorandosi, in ragione delle diversità di carattere, della sproporzione tra gli stessi degli oneri e delle incombenze familiari
(a carico, in maniera integrale, della ricorrente), in ragione dell'assenza, anche per motivi lavorativi, del IGnor che, durante la settimana svolge a Milano, l'attività di agente di Polizia presso CP_1
il reparto mobile della Polizia di Stato, Via Umberto Cagni, 21. Pertanto, dal giugno 2024, la ricorrente con il figlio e in accordo con il padre, lasciava la casa familiare per non sottoporre ai Per_1
continui litigi ed alle incomprensioni tra i genitori, trasferendosi momentaneamente dalla di Lei madre, OR residente in [...]; parte ricorrente Persona_3
deduceva che diversi tentativi bonari di regolamentare la frequentazione di con i genitori e la Per_1
ripartizione degli oneri di cura e mantenimento per il minore non avevano sortito effetto, pertanto era suo intendimento adire il Tribunale competente per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio . Persona_2
Il IG. , in data 20 dicembre 2024, si costituiva in giudizio deducendo che, a seguito dei CP_1 numerosi confronti, le parti, nell'esclusivo interesse del figlio avevano raggiunto un accordo;
Per_1
depositava pertanto, unitamente alla costituzione, una convenzione sottoscritta da entrambe le parti in data 18 dicembre 2024. In data 10 gennaio 2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte,
4 confermando le condizioni di cui alla convenzione ritualmente depositata dalle parti in data 20 dicembre 2024.
L'accordo raggiunto dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio, rispettoso della bigenitorialità, non appare in contrasto con norme imperative e risulta idoneo a tutelare l'interesse prevalente del figlio minore garantendo un rapporto equilibrato e continuativo dello stesso con Per_1
i genitori e assicurando il suo mantenimento da parte di entrambi. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza fissata presso la Per_1
madre; ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio tenendo sempre prioritariamente Per_1
conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche nonché della volontà del minore, comunque manifestata, secondo il seguente calendario: a) il padre, compatibilmente con i propri turni e relativi orari di servizio (solitamente conosciuti il venerdì nel primo pomeriggio), trascorrerà con il figlio a fine settimana alternati, dalla giornata del venerdì sera dalle ore 19,00 alla Per_1
domenica sera alle ore 19,00 (nel periodo scolastico) o alle ore 21,00 (nel periodo di vacanza del minore), previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì stesso;
il padre, nei giorni infrasettimanali trascorrerà con il figlio uno/due pernottamenti dal rientro del lavoro con accompagnamento a scuola il giorno successivo ovvero una/due cene laddove i turni del padre e/o le eIGenze del figlio non consentano il pernottamento, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere concordati tra i genitori;
salvo impedimenti, previa comunicazione alla madre entro le ore 17,00 del venerdì precedente;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con o senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie (Natale,
Santo Stefano, Capodanno e Primo dell'Anno), nonché le ulteriori festività sia civili che
5 religiose, saranno da trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni Per_1
anno rispetto al precedente. Ne consegue che trascorrerà con un genitore il giorno di Per_1
Natale, con l'altro il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre con il primo, il 1° gennaio con il secondo, salvo diversi accordi che di anno in anno potranno essere concordati tra i genitori. Il
IG. , compatibilmente con i propri turni di servizio, trascorrerà, durante le vacanze CP_1
scolastiche di Natale, ulteriori 5 giorni con il figlio o altri meglio visti, con o senza pernottamento, da concordarsi entro l'8 dicembre di ogni anno. Durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
dispone che il IG. si obbligherà a versare, in favore della IG.ra , la somma mensile CP_1 Pt_1
di € 400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di Persona_2
rivalutazione ISTAT a far data dal 15 gennaio 2025 - dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Al riguardo, le parti convengono altresì che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio dovrà essere effettuato in via diretta al genitore collocatario, IG.ra Per_1 Pt_1
(titolare del conto corrente acceso presso Banca Mediolanum;
IBAN
[...]
[...]), da parte del terzo , datore di lavoro Controparte_2 del IG. , che s'impegnerà nell'evasione della pratica e nella comunicazione Controparte_1
al datore di lavoro;
il IG. , con la sottoscrizione della convenzione si obbligherà a CP_1
versare, in favore della IG.ra , la somma di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di Pt_1
mantenimento in favore del figlio relativamente al mese di dicembre 2024; Per_1
dà atto che la IG.ra rinuncerà agli arretrati del mantenimento ordinario per il minore, Pt_1
maturati dal deposito del ricorso e il IG. accetterà la rinuncia;
CP_1
dà atto che le parti convengono e stabiliscono che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente Protocollo presso il Tribunale di Alessandria IGlato in data
20 luglio 2016 e ss.mm.;
dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio continuerà ad essere percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla IG.ra in quanto genitore collocatario prevalente;
Pt_1
dà atto che i buoni postali nr. 42371116 (valore nominale € 3.400,00) e nr. 42288472 (valore nominale
€ 400,00) emessi nel 2013 da Posteitaliane S.p.A., oggi nel possesso del padre, verranno consegnati alla madre, a cui è affidata la custodia, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
6 dà atto che la casa familiare di Alessandria, Via Filippo Tommaso Marinetti, 20, e le relative pertinenze, di proprietà esclusiva del IG. , resterà assegnata a quest'ultimo con gli CP_1
arredi ivi presenti. Si dà atto che la IG.ra ha acquistato integralmente gli arredi che la Pt_1
compongono: le Parti convengono che la IGnora individuerà i beni personali (secondo Pt_1 la definizione dell'art. 179 c.c.) che intende asportare dalla casa familiare ed il IG. CP_1
si impegnerà a sostenere gli oneri ed i costi del trasloco ovvero a provvedervi personalmente o tramite suo delegato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
dà atto che, con riferimento ai due autoveicoli, Ford C Max, targato FK 592 VE, di proprietà del IG.
, allo stato, in uso alla IG.ra , e l'auto Suzuky Vitara, targata GP 146 RT, in CP_1 Pt_1
comproprietà tra gli istanti, e allo stato, in uso al IG. , le parti, di comune accordo tra CP_1
loro, hanno inteso accordarsi nei termini che seguono: il IG. si impegnerà ed CP_1
obbligherà a cedere, a titolo gratuito, in favore della IG.ra , entro e non oltre 60 giorni Pt_1
dalla sottoscrizione del presente accordo, la proprietà esclusiva del veicolo Ford C Max tg. FK
592 VE;
la IG.ra si impegnerà ed obbligherà a cedere, a titolo gratuito, in favore del Pt_1
IG. , entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il proprio CP_1
50% del veicolo Suzuky tg. GP 146 RT, in comproprietà con quest'ultimo;
dà atto che le parti dichiarano, altresì, di aver acquistato durante il periodo di convivenza la Roulotte tg. XA 654 KM, intestata alla sola IG.ra , ed attualmente nel materiale possesso del Pt_1
IG. . Con riferimento a detto bene mobile, poiché l'originario relativo prezzo è stato CP_1
pagato in pari misura, al 50% ciascuno dagli istanti, questi ultimi convengono che il medesimo bene, a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura, sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad € 10.000,00, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per cui, reperito l'acquirente, la IG.ra , da un lato, si obbligherà a stipulare contratto di compravendita, dall'altro, il Pt_1
IG. , a trasferirne il materiale possesso all'acquirente. Il ricavato della vendita sarà CP_1
equamente diviso tra le parti;
dà atto che, con la sottoscrizione della convenzione le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a che pretendere l'una nei confronti dell'altro sotto il profilo economico e patrimoniale. I IG.ri e convengono pertanto di procedere ai suddetti Pt_1 CP_1
trasferimenti mobiliari, avuto riguardo agli apporti che ciascuno di essi ha dato al patrimonio familiare per mezzo della attività lavorativa interna ed esterna all'ambito familiare per cui, tali trasferimenti, sono negozi giuridici funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il loro reciproco irrevocabile assenso al rilascio e/o rinnovo del
7 passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per il figlio minore Per_1
Spese integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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