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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1137 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29/7/2025 al Comune di Vieste, presso Andreani Tributi s.r.l. quale concessionaria per l'accertamento dell'imposta, Ricorrente_1 rappresentata e difesa Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento Imu 2019 con contestuale irrogazione delle sanzioni, provvedimento nr. 1137 del 23/5/2025 notificato il 05/6/2025 a mezzo del quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 6.815,00 per omesso versamento dell'imposta municipale afferente a terreni di sua proprietà.
Premesso l'esito infruttuoso dell'invito al contraddittorio, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) Estinzione dell'obbligazione tributaria per decorso del termine di prescrizione.
2) Infondatezza dell'atto impositivo per difetto del requisito di edificabilità delle aree, sottoposte a vincoli, come riconosciuto con sentenze relative ad annualità precedenti ( sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia n. 913/2021, n. 168/2019, n. 996/2017, n. 228/2012 ).
Concludeva quindi chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'intervenuta prescrizione, ovvero nel merito di annullare per infondatezza l'atto impugnato, condannando il Comune di Vieste al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in data 22/12/2025 la Andreani Tributi s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Pesaro.
Eccepiva che il termine di decadenza ( e non di prescrizione ) era stato interrotto e prorogato e che il ricorso nel merito era infondato in quanto alcuni dei terreni della ricorrente non erano privi di capacità edificatoria mentre, per altri, la capacità edificatoria era ridotta e ciò era stato considerato in sede di determinazione del valore degli uni e degli altri.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta con modalità da remoto, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
L'art. 1 comma 161 della l. 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento del tributo locale deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Trattandosi di imposta relativa all'annualità 2019, il termine spirava il 31/12/2024. Occorre tuttavia aggiungere il periodo di sospensione di 85 giorni, dal 08/3/ al 31/5/2020, introdotto dall'art. 67 D.L. 18/2020 n. 18 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 il quale, esplicando i suoi effetti “ a cascata “ anche per gli anni successivi al 2020 ( così Cass. ord. nr. 960/2025, decreto n. 1630 del
23/01/2025; sent. n. 21765 del 29/7/2025) ha prorogato il termine di cui trattasi al 26/3/2025 .
Vi è da aggiungere, ancora, che il 04/01/2025 Ricorrente_1 ha ricevuto l'invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della l. 212/2000 e poiché il termine di sessanta giorni per l'esercizio del contraddittorio scadeva il 05/3/2025 e che tra tale termine e quello di decadenza ( 26/3/2025 ) intercorrevano meno di 120 giorni, il termine di decadenza è stato prorogato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del contraddittorio e quindi al 03/7/2025.
La ricorrente ha indicato nel ricorso introduttivo di avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento il
05/6/2025 e pertanto l'Ente non è incorso in alcuna decadenza.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente ha del tutto omesso di considerare che con l'avviso di accertamento - in disparte l'immobile destinato ad abitazione principale, come tale esente - riguarda aree aventi caratteristiche edificatorie del tutto differenti.
Infatti, le aree censite in catasto al Indirizzo_1 ( come specificato nell'atto impositivo ) fanno parte della zona turistica, il cui valore è stato determinato in euro 26,22/mq.
Quelle, invece, censite al Indirizzo_2 sono destinate ad infrastrutture a livello territoriale e ad esse è stato attribuito il valore di euro 6,56/mq.
Il certificato di destinazione urbanistica prodotto in giudizio dalla resistente ( a differenza di quello prodotto dalla ricorrente ) contiene le indicazioni edificatorie riferite ad entrambe le tipologie di aree.
I criteri di applicazione dell'imposta appaiono corretti e conformi ai precetti normativi.
Per stabilire, infatti, se un'area abbia o meno destinazione edificatoria, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella pianificazione generale, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'esistenza o meno di strumenti attuativi ( art. 36 co. 2 D.L. 223/2006)
Certamente, come ribadito anche di recente dalla S.C. ( n. 25935 / 2024 ) la circostanza che sulle aree siano presenti vincoli di destinazione, se non fa venir meno l'assoggettamento delle stesse all'imposta municipale, incide senz'altro sulla determinazione del loro valore venale.
Il Comune di Vieste, con la delibera relativa alla indicazione del valore di accertamento delle aree edificabili, ha tenuto conto delle diverse capacità edificatorie delle aree attribuendo a quelle ricadenti in zona destinata ad infrastrutture, nelle quali una sia pur ridotta capacità edificatoria permane, un valore al mq. ( euro 6,56 ) di gran lunga inferiore a quello previsto per quelle ricadenti in zona turistica ( euro 26,22/mq.).
Non vi è ragione di discostarsi da tali valutazioni operate in via generale dal Comune di Vieste, in primo luogo perché la relativa delibera non è stata impugnata dinanzi al Giudice amministrativo, ed in secondo luogo perché la ricorrente non ha introdotto elementi, quali ad esempio la valutazione di un perito, tale da far ritenere incongrua la stima operata dall'ente ( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2025 in cui è stato affermato che “ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio” ).
Questa Corte non ritiene di adeguarsi ai precedenti pronunciamenti intervenuti tra le parti, essendo essi relativi a valori di stima mutevoli nel tempo, come il valore venale in comune commercio dei beni immobili soggetto, per sua stessa natura, all'andamento del mercato ed influenzato da molteplici fattori (sui limiti dell'efficacia ultrattiva del giudicato cfr. Cass. sent. n. 24731 dell'11 agosto 2022 ).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:15 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1137 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29/7/2025 al Comune di Vieste, presso Andreani Tributi s.r.l. quale concessionaria per l'accertamento dell'imposta, Ricorrente_1 rappresentata e difesa Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento Imu 2019 con contestuale irrogazione delle sanzioni, provvedimento nr. 1137 del 23/5/2025 notificato il 05/6/2025 a mezzo del quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 6.815,00 per omesso versamento dell'imposta municipale afferente a terreni di sua proprietà.
Premesso l'esito infruttuoso dell'invito al contraddittorio, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) Estinzione dell'obbligazione tributaria per decorso del termine di prescrizione.
2) Infondatezza dell'atto impositivo per difetto del requisito di edificabilità delle aree, sottoposte a vincoli, come riconosciuto con sentenze relative ad annualità precedenti ( sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia n. 913/2021, n. 168/2019, n. 996/2017, n. 228/2012 ).
Concludeva quindi chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'intervenuta prescrizione, ovvero nel merito di annullare per infondatezza l'atto impugnato, condannando il Comune di Vieste al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in data 22/12/2025 la Andreani Tributi s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Pesaro.
Eccepiva che il termine di decadenza ( e non di prescrizione ) era stato interrotto e prorogato e che il ricorso nel merito era infondato in quanto alcuni dei terreni della ricorrente non erano privi di capacità edificatoria mentre, per altri, la capacità edificatoria era ridotta e ciò era stato considerato in sede di determinazione del valore degli uni e degli altri.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta con modalità da remoto, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
L'art. 1 comma 161 della l. 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento del tributo locale deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Trattandosi di imposta relativa all'annualità 2019, il termine spirava il 31/12/2024. Occorre tuttavia aggiungere il periodo di sospensione di 85 giorni, dal 08/3/ al 31/5/2020, introdotto dall'art. 67 D.L. 18/2020 n. 18 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 il quale, esplicando i suoi effetti “ a cascata “ anche per gli anni successivi al 2020 ( così Cass. ord. nr. 960/2025, decreto n. 1630 del
23/01/2025; sent. n. 21765 del 29/7/2025) ha prorogato il termine di cui trattasi al 26/3/2025 .
Vi è da aggiungere, ancora, che il 04/01/2025 Ricorrente_1 ha ricevuto l'invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della l. 212/2000 e poiché il termine di sessanta giorni per l'esercizio del contraddittorio scadeva il 05/3/2025 e che tra tale termine e quello di decadenza ( 26/3/2025 ) intercorrevano meno di 120 giorni, il termine di decadenza è stato prorogato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del contraddittorio e quindi al 03/7/2025.
La ricorrente ha indicato nel ricorso introduttivo di avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento il
05/6/2025 e pertanto l'Ente non è incorso in alcuna decadenza.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente ha del tutto omesso di considerare che con l'avviso di accertamento - in disparte l'immobile destinato ad abitazione principale, come tale esente - riguarda aree aventi caratteristiche edificatorie del tutto differenti.
Infatti, le aree censite in catasto al Indirizzo_1 ( come specificato nell'atto impositivo ) fanno parte della zona turistica, il cui valore è stato determinato in euro 26,22/mq.
Quelle, invece, censite al Indirizzo_2 sono destinate ad infrastrutture a livello territoriale e ad esse è stato attribuito il valore di euro 6,56/mq.
Il certificato di destinazione urbanistica prodotto in giudizio dalla resistente ( a differenza di quello prodotto dalla ricorrente ) contiene le indicazioni edificatorie riferite ad entrambe le tipologie di aree.
I criteri di applicazione dell'imposta appaiono corretti e conformi ai precetti normativi.
Per stabilire, infatti, se un'area abbia o meno destinazione edificatoria, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella pianificazione generale, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'esistenza o meno di strumenti attuativi ( art. 36 co. 2 D.L. 223/2006)
Certamente, come ribadito anche di recente dalla S.C. ( n. 25935 / 2024 ) la circostanza che sulle aree siano presenti vincoli di destinazione, se non fa venir meno l'assoggettamento delle stesse all'imposta municipale, incide senz'altro sulla determinazione del loro valore venale.
Il Comune di Vieste, con la delibera relativa alla indicazione del valore di accertamento delle aree edificabili, ha tenuto conto delle diverse capacità edificatorie delle aree attribuendo a quelle ricadenti in zona destinata ad infrastrutture, nelle quali una sia pur ridotta capacità edificatoria permane, un valore al mq. ( euro 6,56 ) di gran lunga inferiore a quello previsto per quelle ricadenti in zona turistica ( euro 26,22/mq.).
Non vi è ragione di discostarsi da tali valutazioni operate in via generale dal Comune di Vieste, in primo luogo perché la relativa delibera non è stata impugnata dinanzi al Giudice amministrativo, ed in secondo luogo perché la ricorrente non ha introdotto elementi, quali ad esempio la valutazione di un perito, tale da far ritenere incongrua la stima operata dall'ente ( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2025 in cui è stato affermato che “ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio” ).
Questa Corte non ritiene di adeguarsi ai precedenti pronunciamenti intervenuti tra le parti, essendo essi relativi a valori di stima mutevoli nel tempo, come il valore venale in comune commercio dei beni immobili soggetto, per sua stessa natura, all'andamento del mercato ed influenzato da molteplici fattori (sui limiti dell'efficacia ultrattiva del giudicato cfr. Cass. sent. n. 24731 dell'11 agosto 2022 ).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00