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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 10/10/2022 e contraddistinta dal n.8846/2022, iscritto al n.4992/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., Dott. , rappresentata e difesa, unitamente e disgiun- Parte_2
tamente ed in virtù di procura in atti dagli avv.ti Gaetano Di Martino
( - e Massimi- C.F._1 Email_1
liano Cicoria ( - C.F._2 Email_2 [...]
Emai_
,
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Partita Iva , in persona dei legali rappresentanti p.t., CP_1 P.IVA_2
dott. CA BI e Luca Monte, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem su foglio separato ed allegato alla costituzione in appello, dall'avv. Gennaro Parisi
( ), P.E.C.: avv. C.F._3 Email_4
-appellata-
e
[...]
Controparte_2
[...]
-appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.11.2022, tramite p.e.c. all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado, propo- Parte_1
neva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.17199/2018 del R.G., promossa da e terminata con l'accoglimento CP_1
della domanda attorea e la dichiarazione di risoluzione, per grave inadempimento della del contratto di appalto intercorso fra Parte_1 [...]
e stipulato in data 29.7.2015, con con- CP_3 Parte_1
danna di al risarcimento del danno in favore di liquidato Parte_1 CP_1
in complessivi € 138.753,92 oltre interessi legali di mora dalla sentenza al saldo effet-
tivo, rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da Pt_1 Controparte_4
e sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e dei
[...]
chiamati in causa , BI CA e . Controparte_2 Controparte_2
2. La controversia ha ad oggetto il contratto per la realizzazione, subordinata all'ap-
provazione di un finanziamento bancario, di un impianto a concentrazione solare.
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era committente ed il primo accordo era perfe- Parte_1 Parte_1
zionato il 23.2.2015 con l'appaltatrice H Power S.a.s. . Il Parte_3
29.7.2015 una nuova scrittura sanciva il subentro della L'attrice alle- CP_1
gava di aver consegnato, ai sensi dell'art. 10 del contratto, il piano delle attività neces-
sarie all'apertura dell'impianto ed il progetto esecutivo e la convenuta
[...]
aveva con p.e.c. del 26.10.2015 comunicato la volontà di ri- Parte_1
solvere il contratto. Aggiungeva altresì che con p.e.c. del 27.10.2015 il CP_5
della provincia di Napoli aveva richiesto alla l'inoltro dell'istanza necessaria ai Pt_1
fini dell'ottenimento del Nulla-Osta per la realizzazione dei lavori e la committente non aveva adempiuto e non saldava neppure le fatture nn. 2 e 3 del 20.10.2015. Chiedeva
dichiararsi risolto il contratto del 29.7.2015 per inadempimento della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni da essa attrice subìti.
3. replicava affermando che il contratto del Parte_1
29.7.2015 costituiva una mera “modifica” di quello sottoscritto in data 23.2.2015 con la – società cancellata senza messa in liquidazione Controparte_6
– ed il contratto del 29.7.2015 era fondato sul progetto concordato con la
[...]
. Controparte_6
incaricava dello svolgimento dei Parte_1 Controparte_7
servizi, verifica della fattibilità tecnica progettuale dell'impianto e sua realizzazione per il costo complessivo di € 285.000,00 + iva, comprensivo di tutte le opere necessarie,
inclusi i costi amministrativi, nonché l'iter per l'accesso agli incentivi previsti dal De-
creto Ministeriale 28.12.2012; il tutto con obbligo, entro e non oltre 60 giorni di calen-
dario decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, di consegnare alla un piano delle attività, il progetto esecutivo di Parte_1
impianto e l'adempimento alle attività necessarie per l'apertura del cantiere;
le parti convenivano, come termine essenziale di ultimazione dei lavori (collaudo
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dell'impianto) da parte di 180 giorni lavorativi dall'inizio lavori decorrenti CP_7
dall'apertura del cantiere.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attrice per genericità, la nullità
della citazione, non risultando determinato il petitum e mancando ogni quantificazione del risarcimento danni richiesto, la nullità del contratto del 23.2.2015 in quanto sotto-
scritto non dal legale rappresentante della con conseguente nullità CP_8
anche del contratto del 29.7.2015 costituente mera modifica del primo, con obbligo di restituzione di quanto versato da essa la prescrizione e decadenza del diritto Pt_1
ex adverso azionato, l'infondatezza della domanda di risoluzione in quanto il contratto del 29.7.2015 era subordinato alla approvazione del finanziamento bancario, mai av-
venuta. Domandava la restituzione della somme versate, la risoluzione del contratto del 29.7.2015 in quanto l'attrice non aveva consegnato nel termine perentorio di 60
giorni previsto in contratto il “piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto e adempiuto alle attività necessarie per l'apertura del cantiere “, la condanna alla resti-
tuzione dell'importo di € 15.600,00 oltre Iva versato.
In via gradata chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto 29.7.2015 con con-
danna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Chiedeva la chiamata in causa dei soci della società H Power S.a.s., cancellata senza messa in liquidazione.
4. , BI CA e , già soci della H Power Controparte_2 Controparte_2
S.a.s., si costituivano in giudizio producendo la procura speciale rilasciata dalla già
accomandataria della S.a.s. H Power, , a BI CA per la Controparte_2
stipula del contratto del 23.2.2015; contestavano la nullità del contratto, eccepivano che quello sottoscritto il 29.7.2015 costituiva novazione del precedente con la sotto-
scrizione per avallo della H Power S.a.s. in persona del suo legale rappresentante
; eccepivano che la somma di € 15.600,00 era stata versata in Controparte_2
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ragione delle prestazioni già eseguite dalla S.a.s. H Power e di ciò era stato dato atto nel successivo contratto del 29.7.2015, sì da doversene escludere ogni ripetizione.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda avanzata dalla nei propri confronti. Pt_1
5. All'esito dell'istruttoria, documentale, il giudice addiveniva alla descritta decisione ritenendo infondate le eccezioni mosse nei confronti della regolarità della citazione e della validità del contratto ed evidenziando come la richiesta di leasing finanziario fosse stata annullata a seguito dell'istanza di e non per criticità emerse dalla Pt_1
perizia effettuata da tecnico esterno sulla fattibilità economica dell'investimento. Il
perito aveva relazionato in senso positivo e la condotta della committente doveva far ritenere avverata ex art. 1359 c.c. la condizione sospensiva.
L'appaltatore non poteva essere giudicato inadempiente perché aveva trasmesso alla il piano delle attività ed il progetto esecutivo dell'impianto ed al Comune di Ar- Pt_1
Par zano la per la realizzazione dell'opera. Il termine contrattuale di 60 giorni previsto per la trasmissione del progetto esecutivo, non rispettato dall'appaltatrice, non era perentorio e quindi non incideva nel riscontro dell'adempimento.
La p.e.c. del 20.10.2015 inoltrata dalla all'attrice, di comunicazione della volontà Pt_1
di risolvere il contratto, costituiva sostanzialmente un recesso e la successiva mis-
siva, inviata sempre dalla questa volta il 25.1.2016, di comunicazione della Pt_1
risoluzione del contratto per inadempimento dell non era giustificata CP_1
dal grave inadempimento, in virtù di quanto esposto in merito alla natura non essen-
ziale del termine di 60 giorni, la fattibilità economica dell'opera dimostrata dalla perizia e l'avvenuta pattuizione del termine di 180 giorni per la realizzazione dell'impianto,
dalla data del contrato del 29.7.2015, che implicava automaticamente l'accettazione per il committente di non poter ottenere gli incentivi previsti per gli impianti realizzati entro il 31.12.2015.
era giudicata gravemente inadempiente per non Parte_1 Parte_1
aver versato, come previsto dall'art. 9 del contratto 29.7.2015, la somma di € 60mila
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oltre iva al 10%, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla sot-
toscrizione del contratto, e neppure gli ulteriori € 60mila oltre Iva 10% alla consegna del piano delle attività ed il progetto esecutivo. La committente teneva altresì un
Cont comportamento inerte non attivandosi per ottenere il nulla-osta dall
Il danno era di € 120mila complessivi oltre interessi e rivalutazione.
Il contratto del 29.7.2015 integrava una novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.
L'estinzione delle obbligazioni in capo all'originario contraente e CP_8
l'espresso richiamo contenuto nel contratto del 29.7.2015 all'avvenuto espletamento del progetto preliminare dell'impianto nonché alla avvenuta installazione del sistema di monitoraggio dei consumi ed alla avvenuta redazione della diagnosi energetica pre-
liminare, rendeva giustificazione dell'esborso della somma di € 15.600,00 oltre Iva da parte della che beneficiava delle suddette preliminari prestazioni. L'importo di € Pt_1
15.600,00 non doveva quindi essere restituito.
Il giudice, infine, rigettava per genericità ed infondatezza l'eccezione di estinzione per prescrizione e/o decadenza sollevata dal convenuto.
6. Avverso la sentenza propone appello per i Parte_1
seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386, 1358,
1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366
c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione. L'appellante evi-
denziava che non aveva eseguito alcuna concreta attività e aveva CP_1
prodotto una sola p.e.c., di comunicazione di avvenuto completamento delle attività
“connesse all'apertura del cantiere ed esecuzione delle opere”, contenente quattro files, riproducenti quattro tavole progettuali non in atti e non idonee ad essere consi-
derate il progetto esecutivo o attività per avviare l'esecuzione dei lavori.
trasmetteva detta scarna documentazione per giustificare il proprio CP_1
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ritardo e la richiesta di acconto perveniva a dopo Parte_1
che la committente aveva dichiarato di sciogliere il contratto. Dopo la trasmissione della nota non eseguiva nessuna prestazione e quindi errava il Tribu- CP_1
nale nel ritenere il contrario. Il contratto del 23.2.2015 prevedeva una fase istruttoria e la versava a il compenso pat- Parte_1 Parte_1 CP_8
tuito. subentrava a e, con il contratto del 29.7.2015, la CP_1 CP_8
subentrante si obbligava a trasmettere “un piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto e ad adempiere alle attività necessarie di cantiere” (art. 3, paragrafo 10).
Emetteva le due fatture dopo l'invio della P.E.C. del 20.10.2015 e quantificava in giu-
dizio il danno nella misura del valore delle suddette fatture per le attività asseritamente eseguite che, in realtà, non sussistevano. Neppure l'attività di definizione della proget-
tazione ad opera della era stata eseguita essendo stata realizzata, al CP_8
più, la sola progettazione preliminare e non quella esecutiva, come dimostrato anche dal contratto del 29.7.2015 laddove si stabiliva che doveva redigere il CP_1
progetto esecutivo.
I pagamenti previsti dal contratto del 29.7.2015 non erano cadenzati in ragione dell'avanzamento effettivo ma in relazione alle tempistiche che avrebbero dovuto con-
sentire a di disporre di adeguate risorse finanziarie e garanzie di adem- CP_1
pimento per eseguire i lavori affidati;
a tal riguardo in nulla incideva la trasmissione dei cinque elaborati grafici.
Il contratto del 23.2.2015 riconosceva per la progettazione, realizzata per la sola parte preliminare dalla un compenso di €. 15.600 euro con la conseguenza CP_8
di dover ritenere che la sentenza liquidava due volte un compenso per la medesima attività. Riconoscendo ulteriori €.60.000,00, oltretutto, il Tribunale ne aveva decupli-
cato il valore. non aveva adempiuto all'onere probatorio di dimostrare CP_8
l'esecuzione della prestazione che asseriva aver espletato ed in virtù della quale il
Tribunale quantificava il danno. Il giudice, oltretutto, contraddittoriamente affermava
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che la aveva eseguito le attività tecniche preliminari all'avvio dei lavori CP_8
liquidando euro 120.000 in favore di in mancanza di riscontro di ulte- Controparte_1
riori prestazioni eseguite. L'attività dell'appaltatrice, ove dimostrata, avrebbe compor-
tato di dover riconoscere la somma in suo vantaggio, in presenza della relativa do-
manda, non proposta, a titolo di corrispettivo ovvero di indebito o, ancora, di arricchi-
mento senza causa e non certo a titolo di danni.
Se si riconoscesse eseguita qualche attività preliminare da parte della CP_1
allora non sarebbe riconducibile all'opera di ed i terzi chiamati in causa CP_8
andrebbero condannati a restituire quanto indebitamente percepito.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386,
1358, 1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La sentenza erroneamente dichiarava la risoluzione del contratto pur essendo l'ac-
cordo espressamente condizionato nell'efficacia all'evento non verificatosi, costituito dall'erogazione del finanziamento.
La relazione tecnica del perito dell'istituto di credito attestava che l'intervento non po-
teva essere realizzato e che il finanziamento non sarebbe stato erogato per cause non imputabili ad alcuna delle parti, ovvero imputabili, per l'appellante, a CP_1
perché, per beneficiare il committente degli incentivi l'impianto doveva essere
[...]
concluso entro il 31.12.2015. Contrattualmente era stabilito un termine di sei mesi, a partire dal compimento delle attività preliminari all'avvio dei lavori che, al 20 ottobre,
non erano state eseguite non per responsabilità del committente.
Il tecnico incaricato dalla Banca relazionava il 08.10.2015, quando era decorso il ter-
mine di sessanta giorni previsto in contratto per la trasmissione del progetto esecutivo e per la predisposizione di quanto necessario all'avvio dei lavori, e la relazione peritale sostanzialmente condizionava il giudizio sulla congruità dell'opera anche alla
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produzione del progetto esecutivo.
Nell'ottobre del 2015 era divenuta evidente l'impossibilità di completare l'intervento entro il 31.12.2015, termine fissato per l'erogazione degli incentivi statali e quindi, an-
che a ritenere che la abbia rifiutato il finanziamento, ciò non era “causa impu- Pt_1
tabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione” (art. 1359 c.c.), perché era H2Power in ritardo ed aveva impedito anche la rapida con-
clusione dell'istruttoria del finanziamento, oltre che l'ultimazione dei lavori.
Andava quindi respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della e dichiarare l'inefficacia del contratto ovvero la non esigibilità della presta- Pt_1
zione per il mancato verificarsi della condizione. Per il collegamento negoziale esi-
stente tra i due accordi del 23.2.2015 e del 29.7.2015, la risoluzione del secondo faceva venir meno anche il primo, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di re-
stituire il prezzo percepito dai terzi chiamati in causa;
tanto più che, da parte della non risultava essere stata adempiuta esattamente la prestazione di cui al CP_8
contratto del 23.2.2015.
c) . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386,
1358, 1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Tribunale erroneamente dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della per il mancato pagamento delle due fatture. Per l'appellante il giu- Parte_1
dice aveva ritenuto erroneamente grave l'inadempimento, non considerando che al
20.10.2015 il credito di in parte, era inesigibile perché la seconda fattura CP_1
avrebbe dovuto essere emessa dopo il completamento delle attività preliminari non eseguite e, comunque, la comunicazione di un asserito completamento, con la possi-
bilità di avviare subito i lavori, avveniva tardivamente, dopo la nota del 20.10.2015 di di comunicazione di scioglimento degli effetti del contratto. Pt_1
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Anche fattura riferita all'acconto, da versarsi al momento della sottoscrizione, doveva considerarsi inesigibile perché non era stato erogato il finanziamento e non avendo la rasmesso alcuna fattura se non con la p.e.c. del 20.10.2015, quando CP_1 CP_3
ra esonerata da qualsiasi ulteriore attività e nulla poteva essere esatto.
[...]
I due contraenti, oltretutto, avevano manifestato l'intento di sciogliersi dal contratto con le domande di risoluzione, con le comunicazioni della del 20.10.2015 e del Pt_1
25.1.2016 ma anche per l'affermazione della di sentirsi esonerata dall'ese- CP_1
guire ulteriori attività all'esito della comunicazione del 20.10.2015.
Il contratto non era risolto ma sciolto per mutuo dissenso senza che l'appaltatore po-
tesse vantare pretese risarcitorie.
d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386, 1358,
1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366
c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale rico-
nosceva che, con la comunicazione a mezzo p.e.c. del 20.10.2015, la AN eserci-
tava il diritto di recesso espressamente previsto in contratto all'art. 3, paragrafo 15
(oltre che dall'art. 1671 c.c.). La nell'atto di citazione, dichiarava di essersi CP_1
considerata “esonerata da ulteriori attività” dopo tale comunicazione e quindi la riso-
luzione del contratto per inadempimento non poteva essere dichiarata perché il con-
tratto era stato già sciolto con il recesso ed i danni non potevano essere riconosciuti perché gli effetti dell'accordo erano già venuti meno mentre la richiesta di ristoro pre-
supponeva, espressamente, la risoluzione del contratto per inadempimento. Al mo-
mento del recesso nessun inadempimento grave di ussisteva;
il danno era CP_1
richiesto con riferimento alle non meglio indicate prestazioni di cui alle fatture n. 2 e n.
3 ed era indimostrato;
in caso di recesso, sarebbe spettato, al più, la c.d. “penale”
prevista contrattualmente che, tuttavia, non era stata oggetto di domanda e che cer-
tamente non poteva rientrare nella domanda risarcitoria, avuto riguardo alla diversità
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di petitum e di causa petendi.
e) Violazione dell'art. 92 c.p.c. perché l'accoglimento dell'appello comporta l'az-
zeramento o la notevole riduzione della pretesa azionata dalla ed il Controparte_7
Tribunale, in extrema ratio, avrebbe dovuto compensarle.
f) Sulle restituzioni domandava la restitu- Parte_1 Parte_1
zione di quanto pagato in esecuzione della sentenza gravata.
L'appellante così concludeva: ”a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva
della sentenza gravata, sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 351 c.p.c.; b) dichia-
rare nulla, annullare, ovvero revocare o, ancora, riformare la Sentenza n. 8846/2022,
pubbl. il 10/10/2022, Repert. n. 12485/2022 del 10/10/2022, emessa dal Tribunale di
Napoli, Sez. XII, G.U. Pres. dott.ssa Bonavita, nel giudizio recante n. r.g. RG n.
17199/2018, perché viziata in ragione dei motivi riportati ai punti I, II, III e IV del pre-
sente appello;
c) per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta in prime cure ed
accogliere le conclusioni tutte della comparsa di costituzione con domanda riconven-
zionale e dell'atto di chiamata in causa, nei limiti delle censure proposte con il presente
atto; d) nell'ipotesi di adempimento della sentenza gravata, condannare CP_7
(di seguito denominata anche solo: , P.IVA: , in persona
[...] CP_7 P.IVA_2
del l.r.p.t., alla restituzione dell'importo versato dalla oltre rivalutazione Parte_1
ed interessi, oltre interessi a far data dal pagamento, ed alla restituzione delle spese
legali; e) vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativamente al giudizio di primo
grado, con attribuzione delle competenze del secondo grado di giudizio.”
7. si costituiva nel grado del giudizio eccependo la inammissibi- CP_1
lità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello.
Eccepiva la violazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento alla “non conformità” del pro-
getto esecutivo così come trasmesso in data 20.10.2015 e ciò perché in primo grado era contestata la sola “tardività” della trasmissione dei documenti. Non era stata og-
getto di contestazione in primo grado la mancata conformità dei documenti trasmessi
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con quelli concordati in contratto con la conseguenza che il giudice applicava l'art. 115 c.p.c. ponendo a fondamento della decisione i fatti descritti dalle parti e non con-
testati.
Eccepiva l'infondatezza dell'appello rilevando in primis l'abbandono delle eccezioni proposte in primo grado ed inerenti anche la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, genericamente richiamata.
Allegava come la condanna della committente al pagamento della somma di €.
120.000,00 non fosse stata conseguenza dell'emissione delle due fatture bensì
dell'accordo contrattuale che sanciva la cadenza dei pagamenti in favore dell'appal-
tatore. aveva diritto al ristoro dei c.d. danni da aspettativa che lo ricol- CP_1
locavano nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse adem-
piuto, secondo quanto sancito dall'art. 1223 c.c..
Gli appalti d'opera – in particolare se di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico
– normalmente prevedono uno “spezzettamento” delle prestazioni che li avvicina ai contratti di durata che rende applicabile analogicamente l'irretroattività degli effetti della risoluzione, e, quindi, l'insussistenza, per le parti, dell'obbligo di restituire le pre-
stazioni già ricevute o che dovevano ricevere.
In merito al rapporto tra le attività previste dai due contratti che si succedevano,
[...]
sottolineava la differenza delle prestazioni previste in contratto perché, nel CP_3
secondo accordo, variavano la potenza dell'impianto e l'importo economico.
Le attività di monitoraggio per il controllo dei consumi e la relazione della “Diagnosi
Energetica” preliminare erano state realizzate dalla H2 power S.a.s. che era stata re-
tribuita e quelle ulteriori in virtù del secondo accordo, con riferimento all'installazione del sistema di monitoraggio dei consumi ed alla avvenuta redazione della diagnosi energetica preliminare di cui dava atto la perizia del tecnico , che le riteneva Per_1
confacenti era opera di CP_1
Quanto alla condizione sospensiva contrattuale evidenziava che dal documento
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prodotto dalla committente, proveniente da UBI Banca, emergeva che” la richiesta di locazione finanziaria a margine risulta annullata” e non per le criticità emerse dalla perizia, come sostenuto dall'appellante. Il perito, di contro aveva relazionato affer-
mando che risultava ”la fattibilità per la realizzazione tecnica del presente impianto..”
e la sua congruità “previa la definizione delle considerazioni precedentemente espresse inerente alcuni aspetti tecnici e burocratici ”. Esprimeva, in sostanza, un parere positivo.
Non era vero che il giudizio di congruità fosse sostanzialmente condizionato anche alla produzione del progetto esecutivo e la domanda di risoluzione contrattuale pro-
posta da era infondata con la conseguenza che iteneva che il Parte_1 CP_1
contratto dovesse essere eseguito, tanto che nella diffida del 26.11.2015 scriveva che
“l'esecuzione di detto contratto era subordinata all'approvazione del finanziamento bancario, a tutt'oggi debitamente avvenuta” avendo ricevuto comunicazioni dalla com-
mittente e dal tecnico della banca del buon fine della pratica di finanziamento.
Quanto allo scioglimento per “mutuo dissenso” ne evidenziava l'erroneità perché se fosse stato ravvisato un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza di en-
trambe le parti il giudice, lungi dal dichiarare il mutuo recesso, avrebbe dovuto com-
parare il comportamento per individuare il responsabile delle trasgressioni maggior-
mente rilevanti all'origine del comportamento della controparte, nonché della conse-
guente alterazione del sinallagma (Cass. Seconda sez. Civile, Ordinanza 3273/2020).
L'eccezione inerente l'avvenuto esercizio del diritto di recesso della era Parte_1
oltretutto inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. 1° e 2° comma e comunque infondata perché incompatibile con la comunicazione del committente che seguiva quella del 20.10.2015 ed era inerente una diffida ad adempiere e il completamento delle attività contrattualmente previste pena la risoluzione per inadempimento.
Così l'appellato concludeva: “ Voglia l'On.le Corte d'Appello, dichiarare inammissibile
e/o comunque rigettare integralmente l'avverso ricorso perché non meritevole di
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accoglimento in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 8846/2022
emessa dal Tribunale di Napoli, XII sezione civile, dott.ssa Paola Bonavita. Vinte le
spese del giudizio, comprensive della sostenuta fase inibitoria.”
8. All'udienza del 28.3. 2023 entrambe le parti costituite chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e depositava atto di rinuncia Parte_1
[... agli atti del giudizio, con relativa accettazione, nei confronti di , Controparte_2
e . All'udienza del 22.10.2014 parte appellante do- CP_9 Controparte_2
cumentava di aver corrisposto all'appellato la somma di €. 159.576,37, della quale chiedeva la restituzione, con assegno circolare del 23.11.2022 e la causa era tratte-
nuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
9. La Corte previamente prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti di giudizio,
con relativa accettazione da parte degli interessati, proposta da nei con- Parte_1
fronti di , BI CA e . Il dispositivo sancirà Controparte_2 Controparte_2
l'estinzione del giudizio in parte qua e la Corte, ovviamente, non esaminerà le que-
stioni originariamente poste dall'appellante nei confronti dei suddetti CP_10
, BI CA e .
[...] Controparte_2
10. I motivi di appello che coinvolgono la posizione dell'attore presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti in dissenso da quella operata dal primo giudice, con particolare riferimento, in particolare, all'attività svolta dall'appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale. Due dei presupposti in punto di fatto della decisione impugnata sono diversamente intesi per l'appellante secondo il quale, contrariamente alla con-
vinzione sancita con la sentenza di primo grado, non era stata redatta e trasmessa la documentazione attestante il piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto da parte dell'appaltatore. Il progetto di massima elaborato, oltretutto, era quello che già
era stato predisposto, e pacificamente retribuito, da parte di a seguito Controparte_11
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della conclusione del primo contratto poi novato.
La divergenza di interpretazione dei fatti è evidente giacché la mancata redazione della suddetta documentazione incideva sulla debenza delle somme oggetto della sentenza ed è un dato indubitabile che i files allegati alla comunicazione dell'appalta-
tore al committente, datata 20.10.2015, non fossero stati versati in atti. Il punto allora da valutare è se la dimostrazione dell'espletamento dell'attività rientrasse tra i punti controversi del giudizio con la valutazione delle conseguenze del mancato rispetto dell'onere probatorio sulla parte onerata alla dimostrazione dell'adempimento, o se,
invece, come asserito dall'appellato, l'avvenuto adempimento costituiva un dato in-
contestato del giudizio come tale dimostrato secondo le regole dettate dall'art. 115
c.p.c., secondo il quale le parti hanno necessità di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dalle parti a fondamento delle proprie domande, da ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove ci limiti a negare genericamente senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. n. 19896 del 6/10/2015;
cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018). Detto prin-
cipio, applicabile a tutte le parti in causa, per trovare applicazione, richiede l'allega-
zione dei fatti e delle circostanze in modo dettagliato ed analitico (Cass., sent. n.
21847/2014) ed anche la presa di posizione deve avere la medesima specificità
dell'allegazione (Cassazione civile sez. III del 19/10/2016 n. 21075).
Detti principi, applicati alla controversia in esame comportano la fondatezza dell'ecce-
zione sollevata dall'appellato che, con l'atto di citazione in giudizio, chiaramente affer-
mava che “parte appaltatrice, ai sensi dell'art. 10 del predetto contratto, consegnava il piano delle attività necessarie all'apertura del cantiere, il progetto esecutivo con PEC
del 20.10.2015”, così prendendp posizione in modo chiaro ed analitico, seguendo quanto disposto dalla S.C. con la sentenza appena citata, sui fatti di causa.
replicava con Comparsa di Costituzione e Risposta che, nell'illustrare in Parte_1
punto di fatto la vicenda, contestava la tardività dell'invio della documentazione
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dovuta, così di fatto confermando l'esistenza della prestazione, incentrando la propria difesa sull'avvenuto decorso del termine essenziale ovvero su questione del tutto di-
stinta da quella proposta in appello, proposta in appello in spregio al disposto del se-
condo comma dell'art. 345 c.c., che estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio come quella in esame. La Corte, in virtù di quanto esposto ritiene l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore, in parte qua, tardiva ed inammissibile non concedendo credito all'affermazione di parte appellante, rintrac-
ciata anche nella comparsa conclusionale, secondo la quale aveva contestato l'adem-
pimento dell'appaltatrice alle pagine 7,8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado. In realtà, in dette pagine, il convenuto allegava l'inosser-
vanza del termine essenziale non la mancata esecuzione della prestazione.
Erra l'appellante anche a voler ritenere che di progettazione preliminare di massima ce ne fosse solo una con riferimento a quella realizzata e pagata ad H2Power s.a.s..
In realtà il contratto novato prevedeva la redazione di un progetto con caratteristiche diverse, nella potenza e quindi nella realizzazione, rispetto quello originario. I due pro-
getti, anche di massima, dovevano essere necessariamente differenti.
11. Il primo motivo di appello, formulato sul presupposto secondo il quale
[...]
non aveva eseguito alcuna concreta attività, non è quindi fondato. CP_3
oltretutto, trasmetteva la documentazione lo stesso giorno della Pec CP_1
inviata da il 20.10.2015 con la quale la committente comunicava che Parte_1
“…dal momento della stipula sono mutate le condizioni aziendali relative sia alla si-
tuazione economica che finanziaria, vi comunichiamo la nostra volontà di risoluzione del contratto … per sopravvenuta impossibilità di adempiere”. L'appaltatore replicava inviando lo stesso giorno la documentazione e le fatture per le somme esigibili in relazione al credito contrattuale maturato e non è credibile la realizzazione della do-
cumentazione – non contestata- in poche ore. Le somme chieste erano, la prima, esi-
gibile sin dalla sottoscrizione del contratto e, l'altra, dovuta per la realizzazione delle
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attività documentate con la pec del medesimo giorno,.
Il contratto non era chiaramente oggetto di recesso unilaterale perché la volontà co-
municata dal committente, unica rilevante, era di risoluzione contrattuale ed in nulla incideva sulla qualificazione della comunicazione, il fatto che la risoluzione non po-
tesse essere utilmente invocata sia per l'adempimento della società appaltatrice ma anche per il richiamo ad una non ben precisata impossibilità di adempiere che mal si attaglia con i tempi concordati per la realizzazione dell'opera, che la rendevano sicu-
ramente realizzabile e con la sostenibilità finanziaria della stessa, acclarata dal perito della banca che avrebbe dovuto finanziarla. Il recesso, che ben poteva essere eser-
citato qualora fossero intervenute le condizioni di cui all'art. 1671 c.c., non interveniva,
e la risoluzione non produceva effetti per inesistenza dei presupposti. I due istituti giuridici sono poi talmente distanti dall'indurre la Corte a non poter condividere l'as-
sunto secondo il quale il committente comunicava la risoluzione ma voleva in realtà
recedere. Ritiene che l'eventuale intenzione di recesso del committente sia stata co-
municata con modalità del tutto incompatibili con l'esercizio di detto diritto. In sostanza il recesso costituisce un atto unilaterale recettizio che, per divenire efficace, necessita di pervenire al destinatario che, nella fattispecie in esame, si vedeva recapitato una ben diversa dichiarazione infondata di risoluzione contrattuale. L'eventuale intento na-
scosto di semplicemente recedere dal contratto, che avrebbe comportato comunque la necessità di sostenere gli esborsi di cui all'art. 1671 c.c., risultando non corretta-
mente esplicitato non acquisiva alcuna efficacia giuridica nei confronti dell'ignaro de-
stinatario che di certo non doveva considerare i diversi effetti dell'istituto. Nella fatti-
specie in esame l'invio della Pec del committente, così come strutturata, era sostan-
zialmente priva di efficacia. non comunicava di Parte_1
sciogliere il contratto ma un'infondata risoluzione.
La somma richiesta dall'appaltatore era oltretutto certamente esigibile. Tale era la prima somma di €. 60.000,00, dovuta non a seguito dell'emissione della fattura, che
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non costituisce condizione di esigibilità di un credito, ma per esser stato il contratto perfezionato, ed anche l'ulteriore importo di €. 60.000,00 che, secondo il disposto dell'art. 10 del contratto era dovuto alla conclusione delle attività che l'appaltante rea-
lizzava, già illustrate.
Tanto esposto la Corte non concorda con l'appellante neppure in merito alla conte-
stazione del riconoscimento della somma fatturata a titolo di risarcimento danni. Il pre-
giudizio che l'appaltatore pativa era costituito oltre dal mancato accrescimento patri-
moniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (S.C. ordinanza 5613/2018) anche dal lucro cessante comprensivo del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.
L'attore non poteva di certo chiedere l'adempimento del contratto risolto ed il credito vantato, esigibile alla data della risoluzione, deve essere considerato posta risarcitoria capace di recuperare l'accrescimento patrimoniale altrimenti pregiudicato dall'inadem-
pimento altrui.
12. Anche gi ulteriori motivi di appello sono infondati non condividendo la Corte
l'assunto secondo il quale la vicenda del finanziamento avesse una qualche incidenza contrattuale.
La relazione tecnica del perito della banca finanziatrice concludeva il suo elaborato in termini di fattibilità dell'intervento dal punto di vista tecnico ed anche dal punto di vista economico, nel termine di dieci anni. Quanto riferito in detta perizia non può quindi essere interpretato come ostacolo alla concessione del finanziamento ed al verificarsi della condizione pattuita. Costituisce un dato inconfutabile come il finanziamento fosse venuto meno per l'annullamento della richiesta del committente che quindi cau-
sava il mancato verificarsi della condizione, con la fictio conseguente di cui all'art. 1359 c.c.. Quanto al termine di realizzazione dell'opera del 31.12.2015, da rispettare per ottenere incentivi statali, coglie nel segno il giudice in sentenza evidenziando come i termini per la realizzazione dell'impianto, pattuiti dalle parti, di sei mesi dal
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29.7.2017, naturalmente comportavano di poter oltrepassare la fine dell'anno per con-
cludere i lavori, a riprova che evidentemente detto termine non era considerato in contratto come rilevante. L'inadempimento della committente era evidente e grave e la risoluzione ad impulso dell'appaltatore fondata, tenuto conto dell'ininfluenza della nota del 20.10.2015 della secondo quanto già illustrato. L'esigibilità delle Parte_1
somme chieste dall'appaltatore derivava evidentemente dalla disciplina contrattuale sancita secondo la quale la prima somma avrebbe dovuto essere stata versata alla stipula e la seconda alla realizzazione delle prestazioni che solo in appello il commit-
tente contesta.
Sul presunto recesso, oggetto del quarto motivo di appello, la Corte ha già preso posizione e non ritiene fondato sostenere che il Tribunale riconosceva che, con la comunicazione a mezzo p.e.c. del 20.10.2015, la lo esercitava. Il giudice af- Pt_1
ferma che la comunicazione “appare sostanziare un recesso” così evidentemente po-
nendo la questione sull'intento sostanziale e non formale dell'atto che, giova ricor-
darlo, comunicava la risoluzione de contratto per impossibilità sopravvenuta. La Corte
ritiene, come già esposto, che l'unico dato rilevante per il destinatario della comunica-
zione fosse quello esplicitato, la risoluzione, e non l'intento che il committente inten-
deva perseguire.
13. Le spese, infine, sono in sentenza liquidate correttamente nell'ambito delle somme previste dal tariffario e in ossequio del principio di soccombenza, lo stesso in virtù del quale l'appellante è tenuto a corrispondere all'appaltante anche le spese dell'appello, liquidate sempre in considerazione del valore della lite e in un importo corrispondente ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
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Pelli avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
10/10/2022 e contraddistinta dal n.8846/2022:
a) Dichiara l'estinzione del processo tra e Parte_1 [...]
, BI CA e . CP_2 Controparte_2
b) Rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_7
c) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di Controparte_7
che liquida in €.7.160,00 per competenze oltra spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti Pt_1 Parte_1
per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 14. 3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 10/10/2022 e contraddistinta dal n.8846/2022, iscritto al n.4992/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., Dott. , rappresentata e difesa, unitamente e disgiun- Parte_2
tamente ed in virtù di procura in atti dagli avv.ti Gaetano Di Martino
( - e Massimi- C.F._1 Email_1
liano Cicoria ( - C.F._2 Email_2 [...]
Emai_
,
-appellante-
e REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Partita Iva , in persona dei legali rappresentanti p.t., CP_1 P.IVA_2
dott. CA BI e Luca Monte, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem su foglio separato ed allegato alla costituzione in appello, dall'avv. Gennaro Parisi
( ), P.E.C.: avv. C.F._3 Email_4
-appellata-
e
[...]
Controparte_2
[...]
-appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.11.2022, tramite p.e.c. all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado, propo- Parte_1
neva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.17199/2018 del R.G., promossa da e terminata con l'accoglimento CP_1
della domanda attorea e la dichiarazione di risoluzione, per grave inadempimento della del contratto di appalto intercorso fra Parte_1 [...]
e stipulato in data 29.7.2015, con con- CP_3 Parte_1
danna di al risarcimento del danno in favore di liquidato Parte_1 CP_1
in complessivi € 138.753,92 oltre interessi legali di mora dalla sentenza al saldo effet-
tivo, rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da Pt_1 Controparte_4
e sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e dei
[...]
chiamati in causa , BI CA e . Controparte_2 Controparte_2
2. La controversia ha ad oggetto il contratto per la realizzazione, subordinata all'ap-
provazione di un finanziamento bancario, di un impianto a concentrazione solare.
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era committente ed il primo accordo era perfe- Parte_1 Parte_1
zionato il 23.2.2015 con l'appaltatrice H Power S.a.s. . Il Parte_3
29.7.2015 una nuova scrittura sanciva il subentro della L'attrice alle- CP_1
gava di aver consegnato, ai sensi dell'art. 10 del contratto, il piano delle attività neces-
sarie all'apertura dell'impianto ed il progetto esecutivo e la convenuta
[...]
aveva con p.e.c. del 26.10.2015 comunicato la volontà di ri- Parte_1
solvere il contratto. Aggiungeva altresì che con p.e.c. del 27.10.2015 il CP_5
della provincia di Napoli aveva richiesto alla l'inoltro dell'istanza necessaria ai Pt_1
fini dell'ottenimento del Nulla-Osta per la realizzazione dei lavori e la committente non aveva adempiuto e non saldava neppure le fatture nn. 2 e 3 del 20.10.2015. Chiedeva
dichiararsi risolto il contratto del 29.7.2015 per inadempimento della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni da essa attrice subìti.
3. replicava affermando che il contratto del Parte_1
29.7.2015 costituiva una mera “modifica” di quello sottoscritto in data 23.2.2015 con la – società cancellata senza messa in liquidazione Controparte_6
– ed il contratto del 29.7.2015 era fondato sul progetto concordato con la
[...]
. Controparte_6
incaricava dello svolgimento dei Parte_1 Controparte_7
servizi, verifica della fattibilità tecnica progettuale dell'impianto e sua realizzazione per il costo complessivo di € 285.000,00 + iva, comprensivo di tutte le opere necessarie,
inclusi i costi amministrativi, nonché l'iter per l'accesso agli incentivi previsti dal De-
creto Ministeriale 28.12.2012; il tutto con obbligo, entro e non oltre 60 giorni di calen-
dario decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, di consegnare alla un piano delle attività, il progetto esecutivo di Parte_1
impianto e l'adempimento alle attività necessarie per l'apertura del cantiere;
le parti convenivano, come termine essenziale di ultimazione dei lavori (collaudo
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dell'impianto) da parte di 180 giorni lavorativi dall'inizio lavori decorrenti CP_7
dall'apertura del cantiere.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attrice per genericità, la nullità
della citazione, non risultando determinato il petitum e mancando ogni quantificazione del risarcimento danni richiesto, la nullità del contratto del 23.2.2015 in quanto sotto-
scritto non dal legale rappresentante della con conseguente nullità CP_8
anche del contratto del 29.7.2015 costituente mera modifica del primo, con obbligo di restituzione di quanto versato da essa la prescrizione e decadenza del diritto Pt_1
ex adverso azionato, l'infondatezza della domanda di risoluzione in quanto il contratto del 29.7.2015 era subordinato alla approvazione del finanziamento bancario, mai av-
venuta. Domandava la restituzione della somme versate, la risoluzione del contratto del 29.7.2015 in quanto l'attrice non aveva consegnato nel termine perentorio di 60
giorni previsto in contratto il “piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto e adempiuto alle attività necessarie per l'apertura del cantiere “, la condanna alla resti-
tuzione dell'importo di € 15.600,00 oltre Iva versato.
In via gradata chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto 29.7.2015 con con-
danna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Chiedeva la chiamata in causa dei soci della società H Power S.a.s., cancellata senza messa in liquidazione.
4. , BI CA e , già soci della H Power Controparte_2 Controparte_2
S.a.s., si costituivano in giudizio producendo la procura speciale rilasciata dalla già
accomandataria della S.a.s. H Power, , a BI CA per la Controparte_2
stipula del contratto del 23.2.2015; contestavano la nullità del contratto, eccepivano che quello sottoscritto il 29.7.2015 costituiva novazione del precedente con la sotto-
scrizione per avallo della H Power S.a.s. in persona del suo legale rappresentante
; eccepivano che la somma di € 15.600,00 era stata versata in Controparte_2
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ragione delle prestazioni già eseguite dalla S.a.s. H Power e di ciò era stato dato atto nel successivo contratto del 29.7.2015, sì da doversene escludere ogni ripetizione.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda avanzata dalla nei propri confronti. Pt_1
5. All'esito dell'istruttoria, documentale, il giudice addiveniva alla descritta decisione ritenendo infondate le eccezioni mosse nei confronti della regolarità della citazione e della validità del contratto ed evidenziando come la richiesta di leasing finanziario fosse stata annullata a seguito dell'istanza di e non per criticità emerse dalla Pt_1
perizia effettuata da tecnico esterno sulla fattibilità economica dell'investimento. Il
perito aveva relazionato in senso positivo e la condotta della committente doveva far ritenere avverata ex art. 1359 c.c. la condizione sospensiva.
L'appaltatore non poteva essere giudicato inadempiente perché aveva trasmesso alla il piano delle attività ed il progetto esecutivo dell'impianto ed al Comune di Ar- Pt_1
Par zano la per la realizzazione dell'opera. Il termine contrattuale di 60 giorni previsto per la trasmissione del progetto esecutivo, non rispettato dall'appaltatrice, non era perentorio e quindi non incideva nel riscontro dell'adempimento.
La p.e.c. del 20.10.2015 inoltrata dalla all'attrice, di comunicazione della volontà Pt_1
di risolvere il contratto, costituiva sostanzialmente un recesso e la successiva mis-
siva, inviata sempre dalla questa volta il 25.1.2016, di comunicazione della Pt_1
risoluzione del contratto per inadempimento dell non era giustificata CP_1
dal grave inadempimento, in virtù di quanto esposto in merito alla natura non essen-
ziale del termine di 60 giorni, la fattibilità economica dell'opera dimostrata dalla perizia e l'avvenuta pattuizione del termine di 180 giorni per la realizzazione dell'impianto,
dalla data del contrato del 29.7.2015, che implicava automaticamente l'accettazione per il committente di non poter ottenere gli incentivi previsti per gli impianti realizzati entro il 31.12.2015.
era giudicata gravemente inadempiente per non Parte_1 Parte_1
aver versato, come previsto dall'art. 9 del contratto 29.7.2015, la somma di € 60mila
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oltre iva al 10%, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla sot-
toscrizione del contratto, e neppure gli ulteriori € 60mila oltre Iva 10% alla consegna del piano delle attività ed il progetto esecutivo. La committente teneva altresì un
Cont comportamento inerte non attivandosi per ottenere il nulla-osta dall
Il danno era di € 120mila complessivi oltre interessi e rivalutazione.
Il contratto del 29.7.2015 integrava una novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.
L'estinzione delle obbligazioni in capo all'originario contraente e CP_8
l'espresso richiamo contenuto nel contratto del 29.7.2015 all'avvenuto espletamento del progetto preliminare dell'impianto nonché alla avvenuta installazione del sistema di monitoraggio dei consumi ed alla avvenuta redazione della diagnosi energetica pre-
liminare, rendeva giustificazione dell'esborso della somma di € 15.600,00 oltre Iva da parte della che beneficiava delle suddette preliminari prestazioni. L'importo di € Pt_1
15.600,00 non doveva quindi essere restituito.
Il giudice, infine, rigettava per genericità ed infondatezza l'eccezione di estinzione per prescrizione e/o decadenza sollevata dal convenuto.
6. Avverso la sentenza propone appello per i Parte_1
seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386, 1358,
1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366
c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione. L'appellante evi-
denziava che non aveva eseguito alcuna concreta attività e aveva CP_1
prodotto una sola p.e.c., di comunicazione di avvenuto completamento delle attività
“connesse all'apertura del cantiere ed esecuzione delle opere”, contenente quattro files, riproducenti quattro tavole progettuali non in atti e non idonee ad essere consi-
derate il progetto esecutivo o attività per avviare l'esecuzione dei lavori.
trasmetteva detta scarna documentazione per giustificare il proprio CP_1
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ritardo e la richiesta di acconto perveniva a dopo Parte_1
che la committente aveva dichiarato di sciogliere il contratto. Dopo la trasmissione della nota non eseguiva nessuna prestazione e quindi errava il Tribu- CP_1
nale nel ritenere il contrario. Il contratto del 23.2.2015 prevedeva una fase istruttoria e la versava a il compenso pat- Parte_1 Parte_1 CP_8
tuito. subentrava a e, con il contratto del 29.7.2015, la CP_1 CP_8
subentrante si obbligava a trasmettere “un piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto e ad adempiere alle attività necessarie di cantiere” (art. 3, paragrafo 10).
Emetteva le due fatture dopo l'invio della P.E.C. del 20.10.2015 e quantificava in giu-
dizio il danno nella misura del valore delle suddette fatture per le attività asseritamente eseguite che, in realtà, non sussistevano. Neppure l'attività di definizione della proget-
tazione ad opera della era stata eseguita essendo stata realizzata, al CP_8
più, la sola progettazione preliminare e non quella esecutiva, come dimostrato anche dal contratto del 29.7.2015 laddove si stabiliva che doveva redigere il CP_1
progetto esecutivo.
I pagamenti previsti dal contratto del 29.7.2015 non erano cadenzati in ragione dell'avanzamento effettivo ma in relazione alle tempistiche che avrebbero dovuto con-
sentire a di disporre di adeguate risorse finanziarie e garanzie di adem- CP_1
pimento per eseguire i lavori affidati;
a tal riguardo in nulla incideva la trasmissione dei cinque elaborati grafici.
Il contratto del 23.2.2015 riconosceva per la progettazione, realizzata per la sola parte preliminare dalla un compenso di €. 15.600 euro con la conseguenza CP_8
di dover ritenere che la sentenza liquidava due volte un compenso per la medesima attività. Riconoscendo ulteriori €.60.000,00, oltretutto, il Tribunale ne aveva decupli-
cato il valore. non aveva adempiuto all'onere probatorio di dimostrare CP_8
l'esecuzione della prestazione che asseriva aver espletato ed in virtù della quale il
Tribunale quantificava il danno. Il giudice, oltretutto, contraddittoriamente affermava
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che la aveva eseguito le attività tecniche preliminari all'avvio dei lavori CP_8
liquidando euro 120.000 in favore di in mancanza di riscontro di ulte- Controparte_1
riori prestazioni eseguite. L'attività dell'appaltatrice, ove dimostrata, avrebbe compor-
tato di dover riconoscere la somma in suo vantaggio, in presenza della relativa do-
manda, non proposta, a titolo di corrispettivo ovvero di indebito o, ancora, di arricchi-
mento senza causa e non certo a titolo di danni.
Se si riconoscesse eseguita qualche attività preliminare da parte della CP_1
allora non sarebbe riconducibile all'opera di ed i terzi chiamati in causa CP_8
andrebbero condannati a restituire quanto indebitamente percepito.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386,
1358, 1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La sentenza erroneamente dichiarava la risoluzione del contratto pur essendo l'ac-
cordo espressamente condizionato nell'efficacia all'evento non verificatosi, costituito dall'erogazione del finanziamento.
La relazione tecnica del perito dell'istituto di credito attestava che l'intervento non po-
teva essere realizzato e che il finanziamento non sarebbe stato erogato per cause non imputabili ad alcuna delle parti, ovvero imputabili, per l'appellante, a CP_1
perché, per beneficiare il committente degli incentivi l'impianto doveva essere
[...]
concluso entro il 31.12.2015. Contrattualmente era stabilito un termine di sei mesi, a partire dal compimento delle attività preliminari all'avvio dei lavori che, al 20 ottobre,
non erano state eseguite non per responsabilità del committente.
Il tecnico incaricato dalla Banca relazionava il 08.10.2015, quando era decorso il ter-
mine di sessanta giorni previsto in contratto per la trasmissione del progetto esecutivo e per la predisposizione di quanto necessario all'avvio dei lavori, e la relazione peritale sostanzialmente condizionava il giudizio sulla congruità dell'opera anche alla
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produzione del progetto esecutivo.
Nell'ottobre del 2015 era divenuta evidente l'impossibilità di completare l'intervento entro il 31.12.2015, termine fissato per l'erogazione degli incentivi statali e quindi, an-
che a ritenere che la abbia rifiutato il finanziamento, ciò non era “causa impu- Pt_1
tabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione” (art. 1359 c.c.), perché era H2Power in ritardo ed aveva impedito anche la rapida con-
clusione dell'istruttoria del finanziamento, oltre che l'ultimazione dei lavori.
Andava quindi respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della e dichiarare l'inefficacia del contratto ovvero la non esigibilità della presta- Pt_1
zione per il mancato verificarsi della condizione. Per il collegamento negoziale esi-
stente tra i due accordi del 23.2.2015 e del 29.7.2015, la risoluzione del secondo faceva venir meno anche il primo, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di re-
stituire il prezzo percepito dai terzi chiamati in causa;
tanto più che, da parte della non risultava essere stata adempiuta esattamente la prestazione di cui al CP_8
contratto del 23.2.2015.
c) . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386,
1358, 1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Tribunale erroneamente dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della per il mancato pagamento delle due fatture. Per l'appellante il giu- Parte_1
dice aveva ritenuto erroneamente grave l'inadempimento, non considerando che al
20.10.2015 il credito di in parte, era inesigibile perché la seconda fattura CP_1
avrebbe dovuto essere emessa dopo il completamento delle attività preliminari non eseguite e, comunque, la comunicazione di un asserito completamento, con la possi-
bilità di avviare subito i lavori, avveniva tardivamente, dopo la nota del 20.10.2015 di di comunicazione di scioglimento degli effetti del contratto. Pt_1
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Anche fattura riferita all'acconto, da versarsi al momento della sottoscrizione, doveva considerarsi inesigibile perché non era stato erogato il finanziamento e non avendo la rasmesso alcuna fattura se non con la p.e.c. del 20.10.2015, quando CP_1 CP_3
ra esonerata da qualsiasi ulteriore attività e nulla poteva essere esatto.
[...]
I due contraenti, oltretutto, avevano manifestato l'intento di sciogliersi dal contratto con le domande di risoluzione, con le comunicazioni della del 20.10.2015 e del Pt_1
25.1.2016 ma anche per l'affermazione della di sentirsi esonerata dall'ese- CP_1
guire ulteriori attività all'esito della comunicazione del 20.10.2015.
Il contratto non era risolto ma sciolto per mutuo dissenso senza che l'appaltatore po-
tesse vantare pretese risarcitorie.
d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1256, 1322, 1386, 1358,
1359, 1453, 1457 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366
c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 164 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale rico-
nosceva che, con la comunicazione a mezzo p.e.c. del 20.10.2015, la AN eserci-
tava il diritto di recesso espressamente previsto in contratto all'art. 3, paragrafo 15
(oltre che dall'art. 1671 c.c.). La nell'atto di citazione, dichiarava di essersi CP_1
considerata “esonerata da ulteriori attività” dopo tale comunicazione e quindi la riso-
luzione del contratto per inadempimento non poteva essere dichiarata perché il con-
tratto era stato già sciolto con il recesso ed i danni non potevano essere riconosciuti perché gli effetti dell'accordo erano già venuti meno mentre la richiesta di ristoro pre-
supponeva, espressamente, la risoluzione del contratto per inadempimento. Al mo-
mento del recesso nessun inadempimento grave di ussisteva;
il danno era CP_1
richiesto con riferimento alle non meglio indicate prestazioni di cui alle fatture n. 2 e n.
3 ed era indimostrato;
in caso di recesso, sarebbe spettato, al più, la c.d. “penale”
prevista contrattualmente che, tuttavia, non era stata oggetto di domanda e che cer-
tamente non poteva rientrare nella domanda risarcitoria, avuto riguardo alla diversità
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di petitum e di causa petendi.
e) Violazione dell'art. 92 c.p.c. perché l'accoglimento dell'appello comporta l'az-
zeramento o la notevole riduzione della pretesa azionata dalla ed il Controparte_7
Tribunale, in extrema ratio, avrebbe dovuto compensarle.
f) Sulle restituzioni domandava la restitu- Parte_1 Parte_1
zione di quanto pagato in esecuzione della sentenza gravata.
L'appellante così concludeva: ”a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva
della sentenza gravata, sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 351 c.p.c.; b) dichia-
rare nulla, annullare, ovvero revocare o, ancora, riformare la Sentenza n. 8846/2022,
pubbl. il 10/10/2022, Repert. n. 12485/2022 del 10/10/2022, emessa dal Tribunale di
Napoli, Sez. XII, G.U. Pres. dott.ssa Bonavita, nel giudizio recante n. r.g. RG n.
17199/2018, perché viziata in ragione dei motivi riportati ai punti I, II, III e IV del pre-
sente appello;
c) per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta in prime cure ed
accogliere le conclusioni tutte della comparsa di costituzione con domanda riconven-
zionale e dell'atto di chiamata in causa, nei limiti delle censure proposte con il presente
atto; d) nell'ipotesi di adempimento della sentenza gravata, condannare CP_7
(di seguito denominata anche solo: , P.IVA: , in persona
[...] CP_7 P.IVA_2
del l.r.p.t., alla restituzione dell'importo versato dalla oltre rivalutazione Parte_1
ed interessi, oltre interessi a far data dal pagamento, ed alla restituzione delle spese
legali; e) vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativamente al giudizio di primo
grado, con attribuzione delle competenze del secondo grado di giudizio.”
7. si costituiva nel grado del giudizio eccependo la inammissibi- CP_1
lità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello.
Eccepiva la violazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento alla “non conformità” del pro-
getto esecutivo così come trasmesso in data 20.10.2015 e ciò perché in primo grado era contestata la sola “tardività” della trasmissione dei documenti. Non era stata og-
getto di contestazione in primo grado la mancata conformità dei documenti trasmessi
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con quelli concordati in contratto con la conseguenza che il giudice applicava l'art. 115 c.p.c. ponendo a fondamento della decisione i fatti descritti dalle parti e non con-
testati.
Eccepiva l'infondatezza dell'appello rilevando in primis l'abbandono delle eccezioni proposte in primo grado ed inerenti anche la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, genericamente richiamata.
Allegava come la condanna della committente al pagamento della somma di €.
120.000,00 non fosse stata conseguenza dell'emissione delle due fatture bensì
dell'accordo contrattuale che sanciva la cadenza dei pagamenti in favore dell'appal-
tatore. aveva diritto al ristoro dei c.d. danni da aspettativa che lo ricol- CP_1
locavano nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse adem-
piuto, secondo quanto sancito dall'art. 1223 c.c..
Gli appalti d'opera – in particolare se di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico
– normalmente prevedono uno “spezzettamento” delle prestazioni che li avvicina ai contratti di durata che rende applicabile analogicamente l'irretroattività degli effetti della risoluzione, e, quindi, l'insussistenza, per le parti, dell'obbligo di restituire le pre-
stazioni già ricevute o che dovevano ricevere.
In merito al rapporto tra le attività previste dai due contratti che si succedevano,
[...]
sottolineava la differenza delle prestazioni previste in contratto perché, nel CP_3
secondo accordo, variavano la potenza dell'impianto e l'importo economico.
Le attività di monitoraggio per il controllo dei consumi e la relazione della “Diagnosi
Energetica” preliminare erano state realizzate dalla H2 power S.a.s. che era stata re-
tribuita e quelle ulteriori in virtù del secondo accordo, con riferimento all'installazione del sistema di monitoraggio dei consumi ed alla avvenuta redazione della diagnosi energetica preliminare di cui dava atto la perizia del tecnico , che le riteneva Per_1
confacenti era opera di CP_1
Quanto alla condizione sospensiva contrattuale evidenziava che dal documento
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prodotto dalla committente, proveniente da UBI Banca, emergeva che” la richiesta di locazione finanziaria a margine risulta annullata” e non per le criticità emerse dalla perizia, come sostenuto dall'appellante. Il perito, di contro aveva relazionato affer-
mando che risultava ”la fattibilità per la realizzazione tecnica del presente impianto..”
e la sua congruità “previa la definizione delle considerazioni precedentemente espresse inerente alcuni aspetti tecnici e burocratici ”. Esprimeva, in sostanza, un parere positivo.
Non era vero che il giudizio di congruità fosse sostanzialmente condizionato anche alla produzione del progetto esecutivo e la domanda di risoluzione contrattuale pro-
posta da era infondata con la conseguenza che iteneva che il Parte_1 CP_1
contratto dovesse essere eseguito, tanto che nella diffida del 26.11.2015 scriveva che
“l'esecuzione di detto contratto era subordinata all'approvazione del finanziamento bancario, a tutt'oggi debitamente avvenuta” avendo ricevuto comunicazioni dalla com-
mittente e dal tecnico della banca del buon fine della pratica di finanziamento.
Quanto allo scioglimento per “mutuo dissenso” ne evidenziava l'erroneità perché se fosse stato ravvisato un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza di en-
trambe le parti il giudice, lungi dal dichiarare il mutuo recesso, avrebbe dovuto com-
parare il comportamento per individuare il responsabile delle trasgressioni maggior-
mente rilevanti all'origine del comportamento della controparte, nonché della conse-
guente alterazione del sinallagma (Cass. Seconda sez. Civile, Ordinanza 3273/2020).
L'eccezione inerente l'avvenuto esercizio del diritto di recesso della era Parte_1
oltretutto inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. 1° e 2° comma e comunque infondata perché incompatibile con la comunicazione del committente che seguiva quella del 20.10.2015 ed era inerente una diffida ad adempiere e il completamento delle attività contrattualmente previste pena la risoluzione per inadempimento.
Così l'appellato concludeva: “ Voglia l'On.le Corte d'Appello, dichiarare inammissibile
e/o comunque rigettare integralmente l'avverso ricorso perché non meritevole di
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accoglimento in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 8846/2022
emessa dal Tribunale di Napoli, XII sezione civile, dott.ssa Paola Bonavita. Vinte le
spese del giudizio, comprensive della sostenuta fase inibitoria.”
8. All'udienza del 28.3. 2023 entrambe le parti costituite chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e depositava atto di rinuncia Parte_1
[... agli atti del giudizio, con relativa accettazione, nei confronti di , Controparte_2
e . All'udienza del 22.10.2014 parte appellante do- CP_9 Controparte_2
cumentava di aver corrisposto all'appellato la somma di €. 159.576,37, della quale chiedeva la restituzione, con assegno circolare del 23.11.2022 e la causa era tratte-
nuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
9. La Corte previamente prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti di giudizio,
con relativa accettazione da parte degli interessati, proposta da nei con- Parte_1
fronti di , BI CA e . Il dispositivo sancirà Controparte_2 Controparte_2
l'estinzione del giudizio in parte qua e la Corte, ovviamente, non esaminerà le que-
stioni originariamente poste dall'appellante nei confronti dei suddetti CP_10
, BI CA e .
[...] Controparte_2
10. I motivi di appello che coinvolgono la posizione dell'attore presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti in dissenso da quella operata dal primo giudice, con particolare riferimento, in particolare, all'attività svolta dall'appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale. Due dei presupposti in punto di fatto della decisione impugnata sono diversamente intesi per l'appellante secondo il quale, contrariamente alla con-
vinzione sancita con la sentenza di primo grado, non era stata redatta e trasmessa la documentazione attestante il piano delle attività, il progetto esecutivo di impianto da parte dell'appaltatore. Il progetto di massima elaborato, oltretutto, era quello che già
era stato predisposto, e pacificamente retribuito, da parte di a seguito Controparte_11
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della conclusione del primo contratto poi novato.
La divergenza di interpretazione dei fatti è evidente giacché la mancata redazione della suddetta documentazione incideva sulla debenza delle somme oggetto della sentenza ed è un dato indubitabile che i files allegati alla comunicazione dell'appalta-
tore al committente, datata 20.10.2015, non fossero stati versati in atti. Il punto allora da valutare è se la dimostrazione dell'espletamento dell'attività rientrasse tra i punti controversi del giudizio con la valutazione delle conseguenze del mancato rispetto dell'onere probatorio sulla parte onerata alla dimostrazione dell'adempimento, o se,
invece, come asserito dall'appellato, l'avvenuto adempimento costituiva un dato in-
contestato del giudizio come tale dimostrato secondo le regole dettate dall'art. 115
c.p.c., secondo il quale le parti hanno necessità di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dalle parti a fondamento delle proprie domande, da ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove ci limiti a negare genericamente senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. n. 19896 del 6/10/2015;
cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018). Detto prin-
cipio, applicabile a tutte le parti in causa, per trovare applicazione, richiede l'allega-
zione dei fatti e delle circostanze in modo dettagliato ed analitico (Cass., sent. n.
21847/2014) ed anche la presa di posizione deve avere la medesima specificità
dell'allegazione (Cassazione civile sez. III del 19/10/2016 n. 21075).
Detti principi, applicati alla controversia in esame comportano la fondatezza dell'ecce-
zione sollevata dall'appellato che, con l'atto di citazione in giudizio, chiaramente affer-
mava che “parte appaltatrice, ai sensi dell'art. 10 del predetto contratto, consegnava il piano delle attività necessarie all'apertura del cantiere, il progetto esecutivo con PEC
del 20.10.2015”, così prendendp posizione in modo chiaro ed analitico, seguendo quanto disposto dalla S.C. con la sentenza appena citata, sui fatti di causa.
replicava con Comparsa di Costituzione e Risposta che, nell'illustrare in Parte_1
punto di fatto la vicenda, contestava la tardività dell'invio della documentazione
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dovuta, così di fatto confermando l'esistenza della prestazione, incentrando la propria difesa sull'avvenuto decorso del termine essenziale ovvero su questione del tutto di-
stinta da quella proposta in appello, proposta in appello in spregio al disposto del se-
condo comma dell'art. 345 c.c., che estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio come quella in esame. La Corte, in virtù di quanto esposto ritiene l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore, in parte qua, tardiva ed inammissibile non concedendo credito all'affermazione di parte appellante, rintrac-
ciata anche nella comparsa conclusionale, secondo la quale aveva contestato l'adem-
pimento dell'appaltatrice alle pagine 7,8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado. In realtà, in dette pagine, il convenuto allegava l'inosser-
vanza del termine essenziale non la mancata esecuzione della prestazione.
Erra l'appellante anche a voler ritenere che di progettazione preliminare di massima ce ne fosse solo una con riferimento a quella realizzata e pagata ad H2Power s.a.s..
In realtà il contratto novato prevedeva la redazione di un progetto con caratteristiche diverse, nella potenza e quindi nella realizzazione, rispetto quello originario. I due pro-
getti, anche di massima, dovevano essere necessariamente differenti.
11. Il primo motivo di appello, formulato sul presupposto secondo il quale
[...]
non aveva eseguito alcuna concreta attività, non è quindi fondato. CP_3
oltretutto, trasmetteva la documentazione lo stesso giorno della Pec CP_1
inviata da il 20.10.2015 con la quale la committente comunicava che Parte_1
“…dal momento della stipula sono mutate le condizioni aziendali relative sia alla si-
tuazione economica che finanziaria, vi comunichiamo la nostra volontà di risoluzione del contratto … per sopravvenuta impossibilità di adempiere”. L'appaltatore replicava inviando lo stesso giorno la documentazione e le fatture per le somme esigibili in relazione al credito contrattuale maturato e non è credibile la realizzazione della do-
cumentazione – non contestata- in poche ore. Le somme chieste erano, la prima, esi-
gibile sin dalla sottoscrizione del contratto e, l'altra, dovuta per la realizzazione delle
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attività documentate con la pec del medesimo giorno,.
Il contratto non era chiaramente oggetto di recesso unilaterale perché la volontà co-
municata dal committente, unica rilevante, era di risoluzione contrattuale ed in nulla incideva sulla qualificazione della comunicazione, il fatto che la risoluzione non po-
tesse essere utilmente invocata sia per l'adempimento della società appaltatrice ma anche per il richiamo ad una non ben precisata impossibilità di adempiere che mal si attaglia con i tempi concordati per la realizzazione dell'opera, che la rendevano sicu-
ramente realizzabile e con la sostenibilità finanziaria della stessa, acclarata dal perito della banca che avrebbe dovuto finanziarla. Il recesso, che ben poteva essere eser-
citato qualora fossero intervenute le condizioni di cui all'art. 1671 c.c., non interveniva,
e la risoluzione non produceva effetti per inesistenza dei presupposti. I due istituti giuridici sono poi talmente distanti dall'indurre la Corte a non poter condividere l'as-
sunto secondo il quale il committente comunicava la risoluzione ma voleva in realtà
recedere. Ritiene che l'eventuale intenzione di recesso del committente sia stata co-
municata con modalità del tutto incompatibili con l'esercizio di detto diritto. In sostanza il recesso costituisce un atto unilaterale recettizio che, per divenire efficace, necessita di pervenire al destinatario che, nella fattispecie in esame, si vedeva recapitato una ben diversa dichiarazione infondata di risoluzione contrattuale. L'eventuale intento na-
scosto di semplicemente recedere dal contratto, che avrebbe comportato comunque la necessità di sostenere gli esborsi di cui all'art. 1671 c.c., risultando non corretta-
mente esplicitato non acquisiva alcuna efficacia giuridica nei confronti dell'ignaro de-
stinatario che di certo non doveva considerare i diversi effetti dell'istituto. Nella fatti-
specie in esame l'invio della Pec del committente, così come strutturata, era sostan-
zialmente priva di efficacia. non comunicava di Parte_1
sciogliere il contratto ma un'infondata risoluzione.
La somma richiesta dall'appaltatore era oltretutto certamente esigibile. Tale era la prima somma di €. 60.000,00, dovuta non a seguito dell'emissione della fattura, che
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non costituisce condizione di esigibilità di un credito, ma per esser stato il contratto perfezionato, ed anche l'ulteriore importo di €. 60.000,00 che, secondo il disposto dell'art. 10 del contratto era dovuto alla conclusione delle attività che l'appaltante rea-
lizzava, già illustrate.
Tanto esposto la Corte non concorda con l'appellante neppure in merito alla conte-
stazione del riconoscimento della somma fatturata a titolo di risarcimento danni. Il pre-
giudizio che l'appaltatore pativa era costituito oltre dal mancato accrescimento patri-
moniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (S.C. ordinanza 5613/2018) anche dal lucro cessante comprensivo del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.
L'attore non poteva di certo chiedere l'adempimento del contratto risolto ed il credito vantato, esigibile alla data della risoluzione, deve essere considerato posta risarcitoria capace di recuperare l'accrescimento patrimoniale altrimenti pregiudicato dall'inadem-
pimento altrui.
12. Anche gi ulteriori motivi di appello sono infondati non condividendo la Corte
l'assunto secondo il quale la vicenda del finanziamento avesse una qualche incidenza contrattuale.
La relazione tecnica del perito della banca finanziatrice concludeva il suo elaborato in termini di fattibilità dell'intervento dal punto di vista tecnico ed anche dal punto di vista economico, nel termine di dieci anni. Quanto riferito in detta perizia non può quindi essere interpretato come ostacolo alla concessione del finanziamento ed al verificarsi della condizione pattuita. Costituisce un dato inconfutabile come il finanziamento fosse venuto meno per l'annullamento della richiesta del committente che quindi cau-
sava il mancato verificarsi della condizione, con la fictio conseguente di cui all'art. 1359 c.c.. Quanto al termine di realizzazione dell'opera del 31.12.2015, da rispettare per ottenere incentivi statali, coglie nel segno il giudice in sentenza evidenziando come i termini per la realizzazione dell'impianto, pattuiti dalle parti, di sei mesi dal
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29.7.2017, naturalmente comportavano di poter oltrepassare la fine dell'anno per con-
cludere i lavori, a riprova che evidentemente detto termine non era considerato in contratto come rilevante. L'inadempimento della committente era evidente e grave e la risoluzione ad impulso dell'appaltatore fondata, tenuto conto dell'ininfluenza della nota del 20.10.2015 della secondo quanto già illustrato. L'esigibilità delle Parte_1
somme chieste dall'appaltatore derivava evidentemente dalla disciplina contrattuale sancita secondo la quale la prima somma avrebbe dovuto essere stata versata alla stipula e la seconda alla realizzazione delle prestazioni che solo in appello il commit-
tente contesta.
Sul presunto recesso, oggetto del quarto motivo di appello, la Corte ha già preso posizione e non ritiene fondato sostenere che il Tribunale riconosceva che, con la comunicazione a mezzo p.e.c. del 20.10.2015, la lo esercitava. Il giudice af- Pt_1
ferma che la comunicazione “appare sostanziare un recesso” così evidentemente po-
nendo la questione sull'intento sostanziale e non formale dell'atto che, giova ricor-
darlo, comunicava la risoluzione de contratto per impossibilità sopravvenuta. La Corte
ritiene, come già esposto, che l'unico dato rilevante per il destinatario della comunica-
zione fosse quello esplicitato, la risoluzione, e non l'intento che il committente inten-
deva perseguire.
13. Le spese, infine, sono in sentenza liquidate correttamente nell'ambito delle somme previste dal tariffario e in ossequio del principio di soccombenza, lo stesso in virtù del quale l'appellante è tenuto a corrispondere all'appaltante anche le spese dell'appello, liquidate sempre in considerazione del valore della lite e in un importo corrispondente ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
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Pelli avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
10/10/2022 e contraddistinta dal n.8846/2022:
a) Dichiara l'estinzione del processo tra e Parte_1 [...]
, BI CA e . CP_2 Controparte_2
b) Rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_7
c) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di Controparte_7
che liquida in €.7.160,00 per competenze oltra spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti Pt_1 Parte_1
per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 14. 3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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