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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 2076/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BONARDI SABRINA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BONARDI SABRINA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lonato (BS) il 20.06.1998 tra i signori e e trascritto al n. 56, parte II, serie A Parte_1 Controparte_1 dell'apposito Registro, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonato di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
3. I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è previsto alcun
1 genere di mantenimento reciproco.
4. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazione al rapporto di coniugio.
5. i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6. spese di lite compensate. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato (BS) in data 20.6.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 56, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli ed , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 169/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 2076/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BONARDI SABRINA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BONARDI SABRINA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lonato (BS) il 20.06.1998 tra i signori e e trascritto al n. 56, parte II, serie A Parte_1 Controparte_1 dell'apposito Registro, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonato di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
3. I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è previsto alcun
1 genere di mantenimento reciproco.
4. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazione al rapporto di coniugio.
5. i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6. spese di lite compensate. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato (BS) in data 20.6.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 56, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli ed , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 169/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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