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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2682/2024 promossa da:
- (DNI n° 35.999.543 - C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Argentina il 23.12.1991 e residente a [...];
- (DNI n° 34.778.292 - C.F.: ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
25.02.1990 e residente a [...];
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Conforti, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito in Milano, Via A. M. Grancini n° 8, come da unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti (Cfr. procura in atti),
-Ricorrente-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
1 -Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 29 ottobre 204, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare in loro favore lo Controparte_2 status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano R_
(alias ), nato il 1° febbraio 1900 a Candidoni, in Provincia di Reggio Calabria,
[...] Persona_2 dai cittadini italiani e e deceduto in Argentina, il 26 febbraio 1969, Parte_2 Persona_3 il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di
Candidoni, rilasciato il 07.09.2020; Certificato di morte argentino;
Certificato negativo di naturalizzazione argentino - docc. in atti n° 02, n° 03 e n° 04).
L'avo dante causa (alias ), dopo essere emigrato in Argentina, aveva Persona_1 Persona_2 sposato e, da tale unione, il 4 marzo 1933 era nato, a Ramallo - EN IR, Persona_4
(Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 05). Persona_5
In data 8 gennaio 1959, aveva sposato (Cfr. certificato di Persona_5 Persona_6 matrimonio argentino – doc. in atti n° 6), e, d tale unione, il 3 dicembre 1962 era nato, a Ramallo –
EN IR, (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 08). Persona_7
In data 13 maggio 2004 era deceduto in Argentina (Certificato di morte Persona_5 argentino – doc. in atti n° 7).
In data 18 luglio 1988, aveva sposato (Cfr. certificato di Persona_7 Persona_8 matrimonio argentino – doc. in atti n° 9), e, da tale unione, erano nate, a Ramallo – EN IR, due figlie, odierne ricorrenti: nata il [...] e Persona_9 Parte_1
, nata il [...] (Cfr. Certificati di nascita argentini – docc. in atti n° 10 e n° 11).
[...]
In particolare, sull'interesse ad agire delle ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante le ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia a EN IR, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 14),
2 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “come documentato da numerosi articoli di giornale, presso i Consolati d'Italia in Argentina fin dal 2020 risultano sospesi gli appuntamenti per la presentazione della domanda di attribuzione della cittadinanza” e “Dagli stessi articoli di giornale risulta che attualmente l'evasione delle domande di attribuzione della cittadinanza è ferma all'anno 2014” (Cfr. docc. in atti dal n° 15 al n° 19).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al in Argentina, evidenziando, ad ogni modo, Parte_3
“che il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale su questione analoga
a quella oggetto del presente giudizio”, riguardo “seri dubbi in ordine alla compatibilità dell'articolo
1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedendo che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” non pone alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, coi i parametri desumibili dagli articoli
1, secondo comma, 3 e 117 della Costituzione”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato CP_2 in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositate sul canale telematico il 7 aprile 2025, la difesa delle ricorrenti ha impugnato e contestato quanto dedotto dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutto quanto già esposto nell'atto introduttivo.
Con provvedimento del 10 maggio 2025, il Giudice, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Persona_1 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_3
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_3
1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome
4 stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A
5 fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano di EN IR (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare
6 contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 14) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dalle ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, il 5, 12, 19 e 26 agosto 2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare successivamente un nuovo tentativo di prenotazione.
La difesa ha dunque allegato l'informazione, estratta da accreditate testate giornalistiche argentine, grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento iure sanguinis presentate al in Argentina, superano di Parte_4 gran lunga il termine previsto di 730 giorni, evidenziando che “l'evasione delle domande di cittadinanza fin dal 2020 è tuttora ferma all'anno 2014” (Cfr. docc. in atti dal n° 15 al 19).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in EN
IR, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che i tempi di evasione della pratica richiesta sono in media di circa 7/8 anni. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (alias ), nato il 1° febbraio 1900 a Persona_1 Persona_2
Candidoni, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto in Argentina, il 26 febbraio 1969, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. docc. in atti n° 2, n° 3 e n° 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
24.06.2024, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “non risulta iscritto fino a questa data il sig. nato l'[...], in [...] – R_ Controparte_4
Reggio Calabria – Candidoni. Deceduto.”
7 Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da R_
(alias ) al proprio figlio e ai relativi discendenti.
[...] Persona_2
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti Parte_1
(DNI n° 35.999.543 - C.F.: ), nata in [...] il [...] e C.F._1
(DNI n° 34.778.292 - C.F.: ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
25.02.1990, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025.
Il giudice unico
Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2682/2024 promossa da:
- (DNI n° 35.999.543 - C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Argentina il 23.12.1991 e residente a [...];
- (DNI n° 34.778.292 - C.F.: ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
25.02.1990 e residente a [...];
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Conforti, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito in Milano, Via A. M. Grancini n° 8, come da unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti (Cfr. procura in atti),
-Ricorrente-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
1 -Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 29 ottobre 204, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare in loro favore lo Controparte_2 status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano R_
(alias ), nato il 1° febbraio 1900 a Candidoni, in Provincia di Reggio Calabria,
[...] Persona_2 dai cittadini italiani e e deceduto in Argentina, il 26 febbraio 1969, Parte_2 Persona_3 il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di
Candidoni, rilasciato il 07.09.2020; Certificato di morte argentino;
Certificato negativo di naturalizzazione argentino - docc. in atti n° 02, n° 03 e n° 04).
L'avo dante causa (alias ), dopo essere emigrato in Argentina, aveva Persona_1 Persona_2 sposato e, da tale unione, il 4 marzo 1933 era nato, a Ramallo - EN IR, Persona_4
(Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 05). Persona_5
In data 8 gennaio 1959, aveva sposato (Cfr. certificato di Persona_5 Persona_6 matrimonio argentino – doc. in atti n° 6), e, d tale unione, il 3 dicembre 1962 era nato, a Ramallo –
EN IR, (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 08). Persona_7
In data 13 maggio 2004 era deceduto in Argentina (Certificato di morte Persona_5 argentino – doc. in atti n° 7).
In data 18 luglio 1988, aveva sposato (Cfr. certificato di Persona_7 Persona_8 matrimonio argentino – doc. in atti n° 9), e, da tale unione, erano nate, a Ramallo – EN IR, due figlie, odierne ricorrenti: nata il [...] e Persona_9 Parte_1
, nata il [...] (Cfr. Certificati di nascita argentini – docc. in atti n° 10 e n° 11).
[...]
In particolare, sull'interesse ad agire delle ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante le ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia a EN IR, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 14),
2 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “come documentato da numerosi articoli di giornale, presso i Consolati d'Italia in Argentina fin dal 2020 risultano sospesi gli appuntamenti per la presentazione della domanda di attribuzione della cittadinanza” e “Dagli stessi articoli di giornale risulta che attualmente l'evasione delle domande di attribuzione della cittadinanza è ferma all'anno 2014” (Cfr. docc. in atti dal n° 15 al n° 19).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al in Argentina, evidenziando, ad ogni modo, Parte_3
“che il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale su questione analoga
a quella oggetto del presente giudizio”, riguardo “seri dubbi in ordine alla compatibilità dell'articolo
1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedendo che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” non pone alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, coi i parametri desumibili dagli articoli
1, secondo comma, 3 e 117 della Costituzione”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato CP_2 in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositate sul canale telematico il 7 aprile 2025, la difesa delle ricorrenti ha impugnato e contestato quanto dedotto dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutto quanto già esposto nell'atto introduttivo.
Con provvedimento del 10 maggio 2025, il Giudice, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Persona_1 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_3
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_3
1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome
4 stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A
5 fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano di EN IR (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare
6 contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 14) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dalle ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, il 5, 12, 19 e 26 agosto 2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare successivamente un nuovo tentativo di prenotazione.
La difesa ha dunque allegato l'informazione, estratta da accreditate testate giornalistiche argentine, grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento iure sanguinis presentate al in Argentina, superano di Parte_4 gran lunga il termine previsto di 730 giorni, evidenziando che “l'evasione delle domande di cittadinanza fin dal 2020 è tuttora ferma all'anno 2014” (Cfr. docc. in atti dal n° 15 al 19).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in EN
IR, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che i tempi di evasione della pratica richiesta sono in media di circa 7/8 anni. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (alias ), nato il 1° febbraio 1900 a Persona_1 Persona_2
Candidoni, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto in Argentina, il 26 febbraio 1969, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. docc. in atti n° 2, n° 3 e n° 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
24.06.2024, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “non risulta iscritto fino a questa data il sig. nato l'[...], in [...] – R_ Controparte_4
Reggio Calabria – Candidoni. Deceduto.”
7 Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da R_
(alias ) al proprio figlio e ai relativi discendenti.
[...] Persona_2
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti Parte_1
(DNI n° 35.999.543 - C.F.: ), nata in [...] il [...] e C.F._1
(DNI n° 34.778.292 - C.F.: ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
25.02.1990, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025.
Il giudice unico
Flavio Tovani
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