Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2237/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi per
[...] la parte personalmente l'avv. Sertori Giovanni e Parte_1 per l'avv. Bagnato Francesco Matteo, munito della Controparte_1 facoltà a conciliare come da procura alle liti.
L'avv. Bagnato rappresenta che il l.r.p.t. della società convenuta non è comparsa a causa di impegni lavorativi.
Il Giudice sonda se vi sono disponibilità conciliative. Il difensore della convenuta risponde che non ce ne sono. Il difensore del ricorrente sarebbe stato disponibile a valutare eventuali offerte.
Il Giudice dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Sertori contesta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione richiamando la legge 183/2010, ritiene la causa matura per la decisione e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Bagnato si riporta alla comparsa e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 2237/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COCCIA NICOLA e dall'avv. SERTORI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BAGNATO FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale;
2) per l'effetto, condanna all'immediata reintegrazione Controparte_1 del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al pagamento dell'indennità commisurata al periodo dal giorno del licenziamento (13.04.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, tenuto conto di un tallone mensile di € 2.007,28 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna, inoltre, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
4) condanna, infine, al pagamento in favore di Controparte_1 della somma lorda di €3.996,30 a Parte_1
2 saldo della retribuzione dovuta per il mese di marzo 2024 e per dieci giorni del mese di aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
5.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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