Articolo 105 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 104Articolo 106
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15 gennaio 1970
Art. 105.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, in applicazione dell'articolo 45, lettere dd), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970