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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2025, nella causa iscritta al R.G. n.
10204/2023, vertente tra nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Volante, rappresentante e difensore;
e nato a [...] – Gambia - il 12/9/1989, non rappresentato né difeso;
CP
e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio naturale;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 31/7/2023, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con in costanza della quale è nato il figlio CP
(nato a [...] il [...]), ha esposto: di svolgere l'attività di operatrice e Per_1
mediatrice presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Palermo e di aver sempre collaborato nell'attività di famiglia;
che la relazione con il resistente è durata dal
2019 al 2021; che il padre non si è mai occupato del figlio, né ha mai contribuito al suo mantenimento;
che il resistente fa uso di sostanze stupefacenti ed ha tenuto, in talune occasioni, un comportamento minaccioso;
di aver assecondato le sue richieste di incontrare
1 il figlio, per timore di ripercussioni, nonché le sue richieste di denaro;
di aver sporto querela nei confronti del resistente;
di aver instaurato nei confronti di quest'ultimo un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, in atto pendente, per ottenerne la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
che il resistente è stato anche detenuto in carcere e che lo stesso non è in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento prevalente presso di sé; di disporre gli incontri padre-figlio in ambiente protetto;
di dichiarare il resistente decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale o di disporne la limitazione ex art. 333 c.c.; di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il figlio la somma mensile di € 150,00, oltre alle spese extra assegno.
All'udienza del 18/1/2024 è comparso personalmente privo di un CP difensore, mentre, all'udienza del 22/2/2024, è stata sentita la sola parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso.
Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in pari data, ha dettato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.: affidamento esclusivo del minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse;
obbligo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Proseguito il giudizio nella perdurante contumacia del resistente, all'udienza del
2/4/2025, la parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei predetti provvedimenti provvisori, senza insistere sulle ulteriori domande, e la causa è stata pertanto assunta in decisione.
2. Regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore.
Con riferimento al regime di affidamento del minore , va evidenziato che ai sensi Per_1 dell'articolo 337 quater cod. civ. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, ha manifestato un grave disinteresse nei confronti CP
del figlio, desumibile da quanto esposto dalla ricorrente, la quale ha rappresentato che il padre, ad oggi, non ha contatti con il bambino e che probabilmente lo stesso ha fatto ritorno nel proprio paese d'origine a seguito di un provvedimento di espulsione dal territorio
2 italiano. Inoltre, la stessa ricorrente ha rappresentato l'impossibilità di rintracciare il resistente, privo di utenza telefonica, nonché la difficoltà nella gestione del bambino per ogni questione che richiederebbe la presenza dell'altro genitore.
A ciò la ricorrente ha aggiunto il disinteresse materiale del resistente, il quale non ha mai contribuito economicamente al mantenimento del figlio.
Ebbene, la valutazione degli elementi fin qui descritti, unitamente alla considerazione del comportamento processuale del resistente – il quale, non costituendosi formalmente in giudizio, non ha preso posizione su quanto allegato dalla ricorrente in merito al disinteresse nei confronti del figlio – impone a questo Tribunale di discostarsi dal modello ordinario di affidamento, risultando senz'altro più confacente all'interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre , che si è sempre presa cura Parte_1 di lui.
Si evidenzia, infatti, che la gestione paritaria della responsabilità genitoriale con soggetto del tutto disinteressato si palesa di impossibile realizzazione, tenendo conto che occorrerebbe di volta in volta chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale in surroga del consenso paterno per il compimento di ogni atto che necessita della volontà congiunta dei titolari della responsabilità genitoriale (iscrizione scolastica, rilascio del documento valido per l'espatrio, trattamenti sanitari, ecc.).
Per le ragioni fin qui esposte, quindi, l'affidamento esclusivo alla madre nella presente fattispecie deve prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c., ossia deve coinvolgere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore.
Resta, beninteso, salva l'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni, previamente adito ed il cui procedimento risulta ancora non definito, di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a carico del resistente, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.
Quanto al regime di visita, pare opportuno prevedere un regime di frequentazione con il padre tale da consentire al minore, nel futuro, il superamento dell'attuale situazione di distacco e l'instaurarsi di un auspicabile significativo rapporto genitoriale, al momento inesistente.
Pertanto, deve essere delegata al Servizio Spazio Neutro di Palermo la calendarizzazione degli incontri padre-figlio, da attivarsi su impulso del resistente, il
3 quale, quindi, potrà contattare il suddetto Servizio per riattivare il rapporto con il minore, secondo le modalità che saranno indicate dagli operatori.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, poi, va anzitutto osservato che l'art. 316 bis c.c. dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1
abitare con il figlio in un immobile concessole in comodato d'uso dai genitori, di svolgere regolare attività lavorativa nell'ambito dell'immigrazione e di collaborare anche nell'attività imprenditoriale di famiglia.
In merito alla posizione del resistente, invece, non vi è alcun elemento sulla cui base poter ricostruire la relativa situazione economica o reddituale.
Pertanto, considerato che ogni genitore deve concorrere al mantenimento della prole al fine di garantire almeno il minimo vitale, a prescindere dai propri redditi, va confermato in capo a l'obbligo di corrispondere a la somma di € CP Parte_1
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di
Palermo.
3. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, le spese di giudizio, tenuto conto dell'opzione di contumacia del resistente, vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di così CP
provvede:
4 a) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore (nato a [...] il Per_1
4/10/2020) alla madre, , anche per le decisioni di maggiore interesse, Parte_1 con collocamento presso la stessa;
b) regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP [...]
la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Parte_1
figlio, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) lascia le spese di lite a carico della ricorrente.
Palermo, camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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