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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 96/2025
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Il Consigliere designato ex art. 3 L. 89/2001 avv. Elisabetta Nardone, (Giudice
Ausiliario), ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n V.G. 96/2025 avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
[...]
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABBATE Parte_1 C.F._1
FERDINANDO EMILIO
CONTRO
, nella persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 [...]
nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Perugia, Via degli Offici, n. 14
visto il ricorso depositato il 10/03/2025 e letti gli allegati;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art. 3 co.3 della Legge n.89/01; ritenuto che il ricorso è tempestivo;
rilevato che il giudizio in riferimento al quale viene chiesto l'indennizzo ex L. 89/2001 ha avuto ad oggetto una richiesta di equa riparazione e successiva esecuzione e ottemperanza con il seguente svolgimento:
- con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di
Perugia il 3/5/2010 ( n. R.G. 682/2010 ), l'istante chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell'art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in relazione alla durata di un procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, eccessivamente protrattosi;
- la Corte di Appello umbra, con Decreto n. 596/2011, depositato l'11/8/2011, dichiarava “inammissibile la domanda “ ;
- avverso tale Decreto n. 596/2011, l'istante proponeva impugnazione presso la
Corte di Cassazione, con ricorso notificato nel Novembre 2011, e la Corte di legittimità, con sentenza n. 7494/2013 ( n. R.G. 27468/2011 ), depositata il
26/3/2013, cassava il Decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condannava l'Amm.ne intimata al pagamento, in favore dell'istante, della somma di “ Euro 1.250,00” oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”;
- in difetto di pagamento, da parte dell'Amm.ne debitrice, delle somme stabilite dalla predetta sentenza n. 7494/2013, l'istante, in data 2/2/2015, iscriveva a ruolo atto di pignoramento ex art. 5 quinquies, Legge n. 89/2001, presso il Tribunale dell'Esecuzione di Roma;
- con ordinanza del 23/5/2016 ( proc. n. 3509/2015 ) – poi corretta con provvedimento di correzione di errore materiale del 10/2/2020 -, il Tribunale dell'Esecuzione di Roma assegnava all'istante la somma di € 1.345,36, oltre interessi;
- in ulteriore difetto di pagamento, da parte dell'Amm.ne debitrice, anche delle somme stabilite dall'ordinanza n. 3509/2015 del Tribunale dell'Esecuzione di
Roma, l'istante instaurava azione di ottemperanza, presso il TAR del Lazio, con ricorso notificato il 23/1/2024 ;
- con sentenza n. 13368/2024, depositata il 2/7/2024, il TAR del Lazio rigettava il ricorso, per cui l'istante proponeva appello al Consiglio di Stato, con ricorso notificato il 22/7/2024 ;
- con sentenza n. 1016/2025, depositata il 10/2/2025, il Consiglio di Stato accoglieva l'impugnazione, ordinando al di ottemperare a Controparte_1 quanto statuito dalla predetta ordinanza n. 3509/2015 del Tribunale dell'Esecuzione di Roma, corrispondendo all'istante quanto dovuto, e disponendo altresì la nomina di Commissario ad acta “ nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione “; considerato che la durata “ ragionevole “ dell'intero giudizio presupposto deve quindi ritenersi pari, per le due fasi di cognizione ( primo grado e legittimità ), complessivamente a due anni;
considerato che il procedimento presupposto si è in realtà complessivamente protratto (sottratti tutti i tempi intermedi, non addebitabili alle rispettive Amm.ni della
Giustizia e dell'Economia e Finanze ): un anno e tre mesi ( Maggio 2010 / Agosto 2011 ), per la fase originaria di merito;
un anno e quattro mesi ( Novembre 2011 / Marzo 2013 ), per la fase di legittimità ; un anno e tre mesi ( Febbraio 2015 / Maggio 2016 ), per la fase esecutiva, dall'iscrizione a ruolo del pignoramento ( Febbraio 2015 ) fino al deposito dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale dell'Esecuzione di Roma n. 3509/2015 (
Maggio 2016 ) ; il tutto per un totale complessivo di tre anni e dieci mesi . rilevato che la durata “ ragionevole “ dell'intero giudizio presupposto deve quindi ritenersi pari a 2 anni, la durata residua “ irragionevole “ risulta pari a 1 anno e 10 mesi
( quindi 2 anni, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione ) da attribuire al
[...]
; Controparte_1 ritenuto inoltre che il procedimento si è protratto ancora per 1 anno ed un mese (
Gennaio 2024 / Febbraio 2025 ), per la fase di ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze va ascritto quindi un ulteriore ritardo di un anno ed un mese ( e perciò un anno, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione ); ritenuto come è stato chiarito dalla Suprema Corte e “come sancito della Corte costituzionale nella pronuncia n.36/2016, il parametro di durata ragionevole del giudizio per equa riparazione non è rinvenibile fra quelli “ordinari” indicati nell'art. 2 comma 2 bis della legge Pinto, ma è costituito da quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo un consolidato orientamento che, a partire dal 2012 (v. Cass. 5924/12;
17685/12; 16857/16; 23249/17), ha precisato come la durata del giudizio promosso per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge Pinto non può eccedere il termine di un anno per il grado di merito e di un anno per quello di esecuzione” (v., ex plurimis, Cass. civ., Sezione
II, 08.08.2019, n.21205 e 10.04.2018, n.8794; Cass. civ., Sezione VI, 28.01.2021,
n.1835 e 02.02.2017, n.2847).
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art.
2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in € 400,00 annui. L'indennizzo può quindi essere frazionato per la fase di cognizione in euro 800,00 da porre a carico del
, e per la fase esecutiva in euro 400,00 da porre a carico del Controparte_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze (in tal senso Cass. Civ. n. 2 del 02.01.2023), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese sostenute per il procedimento devono essere poste a carico di entrambi i convenuti in solido e sono determinate tenuto conto dei parametri stabiliti dal CP_3
D. M. n. 55/2014, come modificati dal D. M. n. 37 del 2018 per i procedimenti di ingiunzione, ridotti del 50 %, in considerazione della particolare semplicità del giudizio
(euro 237,00) e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
p. q. m.
Visto l'art. 3, quinto comma della legge n. 89 del 2001, ingiunge al di pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di Controparte_1
€ 800,00 a titolo d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agl'interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
autorizza, in difetto d'immediato pagamento, la provvisoria esecuzione;
ingiunge al di pagare senza dilazione, in favore Controparte_4 della ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, l'importo di euro
400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
autorizza, in difetto di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto;
condanna il e il , in Controparte_1 Controparte_4 solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento, che liquida in euro 27,00 per spese vive (bollo) e euro 237,00 per compensi professionali, da distrarsi complessivamente a favore del difensore costituito antistatario, e ne ingiunge il pagamento;
Dispone che copia del decreto sia trasmessa al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e al Procuratore generale presso la Corte dei Conti.
Perugia, 23 marzo 2025
Il Consigliere designato
avv.. Elisabetta Nardone
(Giudice ausiliario)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Il Consigliere designato ex art. 3 L. 89/2001 avv. Elisabetta Nardone, (Giudice
Ausiliario), ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n V.G. 96/2025 avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, ad istanza
[...]
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ABBATE Parte_1 C.F._1
FERDINANDO EMILIO
CONTRO
, nella persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 [...]
nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Perugia, Via degli Offici, n. 14
visto il ricorso depositato il 10/03/2025 e letti gli allegati;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art. 3 co.3 della Legge n.89/01; ritenuto che il ricorso è tempestivo;
rilevato che il giudizio in riferimento al quale viene chiesto l'indennizzo ex L. 89/2001 ha avuto ad oggetto una richiesta di equa riparazione e successiva esecuzione e ottemperanza con il seguente svolgimento:
- con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di
Perugia il 3/5/2010 ( n. R.G. 682/2010 ), l'istante chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell'art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in relazione alla durata di un procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, eccessivamente protrattosi;
- la Corte di Appello umbra, con Decreto n. 596/2011, depositato l'11/8/2011, dichiarava “inammissibile la domanda “ ;
- avverso tale Decreto n. 596/2011, l'istante proponeva impugnazione presso la
Corte di Cassazione, con ricorso notificato nel Novembre 2011, e la Corte di legittimità, con sentenza n. 7494/2013 ( n. R.G. 27468/2011 ), depositata il
26/3/2013, cassava il Decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condannava l'Amm.ne intimata al pagamento, in favore dell'istante, della somma di “ Euro 1.250,00” oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”;
- in difetto di pagamento, da parte dell'Amm.ne debitrice, delle somme stabilite dalla predetta sentenza n. 7494/2013, l'istante, in data 2/2/2015, iscriveva a ruolo atto di pignoramento ex art. 5 quinquies, Legge n. 89/2001, presso il Tribunale dell'Esecuzione di Roma;
- con ordinanza del 23/5/2016 ( proc. n. 3509/2015 ) – poi corretta con provvedimento di correzione di errore materiale del 10/2/2020 -, il Tribunale dell'Esecuzione di Roma assegnava all'istante la somma di € 1.345,36, oltre interessi;
- in ulteriore difetto di pagamento, da parte dell'Amm.ne debitrice, anche delle somme stabilite dall'ordinanza n. 3509/2015 del Tribunale dell'Esecuzione di
Roma, l'istante instaurava azione di ottemperanza, presso il TAR del Lazio, con ricorso notificato il 23/1/2024 ;
- con sentenza n. 13368/2024, depositata il 2/7/2024, il TAR del Lazio rigettava il ricorso, per cui l'istante proponeva appello al Consiglio di Stato, con ricorso notificato il 22/7/2024 ;
- con sentenza n. 1016/2025, depositata il 10/2/2025, il Consiglio di Stato accoglieva l'impugnazione, ordinando al di ottemperare a Controparte_1 quanto statuito dalla predetta ordinanza n. 3509/2015 del Tribunale dell'Esecuzione di Roma, corrispondendo all'istante quanto dovuto, e disponendo altresì la nomina di Commissario ad acta “ nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione “; considerato che la durata “ ragionevole “ dell'intero giudizio presupposto deve quindi ritenersi pari, per le due fasi di cognizione ( primo grado e legittimità ), complessivamente a due anni;
considerato che il procedimento presupposto si è in realtà complessivamente protratto (sottratti tutti i tempi intermedi, non addebitabili alle rispettive Amm.ni della
Giustizia e dell'Economia e Finanze ): un anno e tre mesi ( Maggio 2010 / Agosto 2011 ), per la fase originaria di merito;
un anno e quattro mesi ( Novembre 2011 / Marzo 2013 ), per la fase di legittimità ; un anno e tre mesi ( Febbraio 2015 / Maggio 2016 ), per la fase esecutiva, dall'iscrizione a ruolo del pignoramento ( Febbraio 2015 ) fino al deposito dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale dell'Esecuzione di Roma n. 3509/2015 (
Maggio 2016 ) ; il tutto per un totale complessivo di tre anni e dieci mesi . rilevato che la durata “ ragionevole “ dell'intero giudizio presupposto deve quindi ritenersi pari a 2 anni, la durata residua “ irragionevole “ risulta pari a 1 anno e 10 mesi
( quindi 2 anni, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione ) da attribuire al
[...]
; Controparte_1 ritenuto inoltre che il procedimento si è protratto ancora per 1 anno ed un mese (
Gennaio 2024 / Febbraio 2025 ), per la fase di ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze va ascritto quindi un ulteriore ritardo di un anno ed un mese ( e perciò un anno, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione ); ritenuto come è stato chiarito dalla Suprema Corte e “come sancito della Corte costituzionale nella pronuncia n.36/2016, il parametro di durata ragionevole del giudizio per equa riparazione non è rinvenibile fra quelli “ordinari” indicati nell'art. 2 comma 2 bis della legge Pinto, ma è costituito da quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità secondo un consolidato orientamento che, a partire dal 2012 (v. Cass. 5924/12;
17685/12; 16857/16; 23249/17), ha precisato come la durata del giudizio promosso per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge Pinto non può eccedere il termine di un anno per il grado di merito e di un anno per quello di esecuzione” (v., ex plurimis, Cass. civ., Sezione
II, 08.08.2019, n.21205 e 10.04.2018, n.8794; Cass. civ., Sezione VI, 28.01.2021,
n.1835 e 02.02.2017, n.2847).
L'indennizzo, tenuto conto delle circostanze, in particolare, della natura del processo presupposto e della non particolare rilevanza degl'interessi in gioco, e applicati i parametri di liquidazione di cui all'art.
2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, modificato dalla legge n. 208/2015, può essere determinato in € 400,00 annui. L'indennizzo può quindi essere frazionato per la fase di cognizione in euro 800,00 da porre a carico del
, e per la fase esecutiva in euro 400,00 da porre a carico del Controparte_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze (in tal senso Cass. Civ. n. 2 del 02.01.2023), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese sostenute per il procedimento devono essere poste a carico di entrambi i convenuti in solido e sono determinate tenuto conto dei parametri stabiliti dal CP_3
D. M. n. 55/2014, come modificati dal D. M. n. 37 del 2018 per i procedimenti di ingiunzione, ridotti del 50 %, in considerazione della particolare semplicità del giudizio
(euro 237,00) e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
p. q. m.
Visto l'art. 3, quinto comma della legge n. 89 del 2001, ingiunge al di pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di Controparte_1
€ 800,00 a titolo d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agl'interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
autorizza, in difetto d'immediato pagamento, la provvisoria esecuzione;
ingiunge al di pagare senza dilazione, in favore Controparte_4 della ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, l'importo di euro
400,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
autorizza, in difetto di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto;
condanna il e il , in Controparte_1 Controparte_4 solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento, che liquida in euro 27,00 per spese vive (bollo) e euro 237,00 per compensi professionali, da distrarsi complessivamente a favore del difensore costituito antistatario, e ne ingiunge il pagamento;
Dispone che copia del decreto sia trasmessa al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e al Procuratore generale presso la Corte dei Conti.
Perugia, 23 marzo 2025
Il Consigliere designato
avv.. Elisabetta Nardone
(Giudice ausiliario)