Sentenza 7 novembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/11/2014, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01773/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2005, proposto da:
LO IO, rappresentato e difeso dagli avv. Lelio Marasco e Bernardo Marasco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leo Ciriaco in Catanzaro, via Pascali, 6;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Chirumbolo, con domicilio eletto presso LE PA in Catanzaro, via A.Turco, 20/A;
per l'annullamento
dell’atto amministrativo (fasc. 7.569/2), datato 4.6.2004, con cui, “ vista la domanda di sanatoria presentata da LO IO, registrata il 3.11.1986, considerato che nella specie la domanda di sanatoria non può essere accolta in quanto: l’abuso risulta essere stato realizzato dopo l’1.10.1983, giusta verbale redatto dai VV.UU. di Lamezia Terme in data 12.05.1987 ” è stata respinta l’istanza di ammissione al condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2014 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 04.06.2004 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di sanatoria presentata dallo stesso, essendo stato accertato, con verbale redatto dai VV.UU. in data 12.05.1987, che l’abuso era stato realizzato dopo l’01.10.1983.
A sostegno del gravame, ha dedotto la formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, perfezionatasi dopo il termine biennale; la carenza di potere dell’amministrazione nell’adottare l’atto impugnato (dopo quasi venti anni dalla relativa istanza); l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che la perizia giurata di parte del 26.5.87 dimostrerebbe che la costruzione contestata, all’epoca, era già perfettamente completata in tutte le sue parti.
Il Comune si è costituito per resistere.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2014, il ricorso è stato posto in decisione
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
2. Sulla base della difesa documentata del Comune, in fatto, emerge che il ricorrente, in data 26 marzo 1987, presentava due domande di sanatoria, l’una relativa ad opere ad uso residenziale e l’altra relativa ad uso non residenziale, indicando quale data di ultimazione, per le prime, l’anno 1966 e, per le seconde, l’anno 1972; che, in data 12 maggio 1987, i VV. UU. accertavano che, in prosieguo alla costruzione a 2 piani, il ricorrente stava realizzando, in assenza di concessione edilizia, altra struttura; che, quindi, i VV.UU. redigevano il processo verbale n.774, contestavano l’infrazione ed elevavano contravvenzione; che, in data 5.06.1987, veniva notificata al sig. LO IO l’ordinanza di demolizione n.224 del 20.05.1987 e, non essendo essa ottemperata, in data 27.10.1987, veniva notificato il verbale n.47 di inadempienza all’ordine di demolizione; che, frattanto, veniva notificata anche l’ordinanza di sospensione da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Catanzaro; che le prime domande di sanatoria sarebbero state accolte, riferendosi invece il diniego alla struttura accorpata, accertata in corso d’opera dai VV.UU. dopo la presentazione della relativa istanza di concessione che la indicava completata nell’anno 1972.
3. La diversa ricostruzione dei fatti, documentata da parte del Comune, fa venir meno i presupposti fattuali su cui il ricorso si fonda.
Il Collegio ritiene, comunque, di dover specificare, con riferimento al primo motivo dedotto (formazione del silenzio assenso), che lo stesso è infondato.
Infatti, il meccanismo del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può ritenersi applicabile solo in presenza di una domanda di condono completa e validamente presentata (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2014, n.1212; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2014, n.1391): tale meccanismo non può, invece, operare laddove si sia in presenza di una domanda di sanatoria che si fondi su una dichiarazione (nella specie l’anteriorità dell’opera al 01.10.1983) che il verbale dei VV.UU. ha accertato non rispondente al vero, mancando, in tal caso, il substrato minimo per poter invocare un istituto - quello del silenzio assenso - derogatorio rispetto al procedimento ordinario.
Nel verbale, infatti, si legge “… stava eseguendo la costruzione di un fabbricato ad un piano fuori terra delle dimensioni di mt. 12,70 X 9,50 circa, con struttura in ferro e chiusa parzialmente con blocchetti di cemento fino all’altezza di un mt.q, senza copertura …”, risultando così smentito il presupposto su cui l’istanza si fonda.
4. In merito alla doglianza relativa alla carenza di potere del Comune ad adottare un atto di rigetto della domanda di sanatoria a distanza di venti anni dalla presentazione della relativa istanza, la stessa è priva di pregio.
Intanto, secondo la ricostruzione operata dall’Amministrazione intimata e non contestata da parte ricorrente, il Comune non è stato inerte ma, a seguito dell’accertamento dell’abusivismo da parte dei VV.UU., ha emanato un’ordinanza di demolizione prima del decorso dei due anni, notificata in data 05.06.1987.
E comunque, il provvedimento in questione non può considerarsi tardivo in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si era formato alcun silenzio assenso sulla richiesta di sanatoria del ricorrente e, conseguentemente, non si era consumato il relativo potere in capo all’Amministrazione (T.A.R. Torino, sez. I, 20 febbraio 2014, n.296).
5. Quanto alla ritenuta erroneità dei presupposti, asserendo il ricorrente l’anteriorità dell’opera per come dichiarato nell’istanza, va chiarito che il verbale redatto dal Comando di Polizia del Comune, non contestato con il rimedio della querela di falso, provenendo da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., anche per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che i pubblici ufficiali hanno attestato essere avvenuti alla loro presenza o da essi stessi compiuti. Nella specie, si ricorda ancora che i pubblici ufficiali hanno dichiarato nel verbale, posto a fondamento dell’impugnata ordinanza, che il ricorrente stava eseguendo i detti lavori di costruzione.
Né la perizia giurata privata dimostra il contrario, laddove afferma che “ i lavori di costruzione del fabbricato per come dichiarato dal proprietario sono stati eseguiti nell’anno 1966 per il piano terra e nell’anno 1972 per il piano primo ”.
Inoltre, a sostegno della tesi del ricorrente, in presenza del detto verbale della cui efficacia probatoria si è detto, non può valere l’affermazione, pure contenuta nella detta perizia, che, al momento degli accertamenti esperiti, il fabbricato risultava completato.
6. Dal complesso degli argomenti fin qui sviluppati, il ricorso si appalesa infondato e quindi va rigettato.
7. Sussistono tuttavia eccezionali motivi per compensare le spese di lite, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO