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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2605/2024 promossa in grado d'appello con atto notificato il
17/09/2024 da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA VARESE, 25/G 21047 SARONNO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
pagina 1 di 7 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Per la riforma della sentenza n. 1893/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22 febbraio
2024, non notificata.
OGGETTO: lesione personale.
Sulle conclusioni delle parti: come da note e fogli conclusivi.
rilevato che
- la causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti da Parte_1
in occasione del sinistro stradale occorso in data 2 febbraio 2017 alle ore 21:30 circa lungo la S.P. 52 nel territorio di Ozzero (MI), mentre era trasportato sul veicolo Renault Megane
S.W. tg CS156RK di proprietà di e dallo stesso condotto;
CP_3
- con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del signor e conseguentemente, che lo CP_2
stesso venisse condannato in solido con (poi Controparte_1 Controparte_1
, “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed
[...]
indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute ed oltre alle spese di lite”;
- si costituiva contestando la ricostruzione di parte avversa e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande;
- restava invece contumace;
CP_2
- il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea liquidando il danno non patrimoniale per le lesioni subite dal signor senza tuttavia procedere alla attualizzazione al dì Parte_1
pagina 2 di 7 della sentenza degli importi di cui alle Tabelle Milanesi applicate, risalenti all'anno 2021
(aggiornate, per la precisione, all'indice Istat del 1° gennaio 2021);
- viceversa, il Tribunale rivalutava gli acconti dallo stesso ricevuti ante causam dalla compagnia assicurativa al giorno della sentenza, omettendo quindi di rendere omogeneo il credito risarcitorio liquidato e gli importi di cui agli acconti;
- alla luce di quanto statuito dal Tribunale, ha proposto appello, Parte_1
censurando la decisione nella parte in cui, nel liquidare il danno non patrimoniale in favore del danneggiato, ha omesso di attualizzare gli importi ricavati dall'applicazione delle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e risalenti all'anno 2021 (aggiornate all'indice
Istat del 1° gennaio 2024) e non ha, quindi, rivalutato il credito risarcitorio dell'appellante;
- l'errore sarebbe “aggravato”, secondo l'appellante, dal fatto che invece il Tribunale ha attualizzato al giorno della sentenza gli acconti ricevuti da detratti Parte_1
dall'importo del risarcimento spettante, così che in questo modo il Tribunale avrebbe sottratto somme tra loro disomogenee dal punto di vista del valore della moneta;
- per tali ragioni, il primo giudice sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1223, 1226 e
2056 c.c., violazione del principio di integralità e adeguatezza del risarcimento del danno;
- nelle more, sono state altresì approvate le nuove tabelle per la liquidazione del danno, sicché, stante la costante giurisprudenza sul punto (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320), “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato”;
- pertanto, si imporrebbe secondo l'appellante la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento del danno attualizzato;
pagina 3 di 7 - in risposta l'appellata ha contestato l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di applicazione di nuove Tabelle 2024 al caso di specie, in quanto nuova, e ha quindi chiesto di respingere nel merito l'appello e per l'effetto di confermare la sentenza di primo grado;
- l'appellato è rimasto contumace;
CP_2
- la Corte, verificata l'integrità del contraddittorio, ha dapprima rinviato la causa per consentire di addivenire a una soluzione conciliativa;
- stante il fallimento delle trattative, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza cartolare dell'8 marzo 2024 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c., assegnando termini alle parti per comparse e note conclusive anche ai sensi del quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c.;
tutto ciò premesso, discussa la causa in camera di consiglio, la Corte osserva quanto segue:
considerato che
- l'appello verte sull'errata attualizzazione degli importi liquidati dal primo giudice sulla base delle c.d. Tabelle milanesi per la determinazione del danno non patrimoniale;
- per giurisprudenza consolidata, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n.
30516/2019; così Cass. 7 ottobre 2022, n. 29320, secondo cui “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha l'obbligo di utilizzare i pagina 4 di 7 parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato”; conf. Cass. 7 ottobre 2022, n.
29320);
- nel caso di specie, come documentato, nelle more del giudizio, sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024;
- in ogni caso, non sono applicabili le tabelle c.d. uniche nazionali di cui al d.p.r. 13.1.2025 n.
12, che per espressa previsione trovano applicazione solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (art. 5);
- facendo applicazione delle Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno
2024, il danno non patrimoniale deve essere così rideterminato, tenendo conto dell'età della vittima all'epoca del sinistro (40 anni): € 61.337,00 per invalidità permanente al 20%, €
22.081,00 incremento sofferenza, € 18.401,10 per la personalizzazione del 30%
(riconosciuta dalla CTU e non contestata), € 2.736,00 per ITT a 19 gg (punto base pari a €
144,00/die), € 4.860,00 ITP al 75% per 45 gg, € 6.480,00 ITP al 50% per 90 gg, € 1.620,00
ITP al 25% per 45 gg;
il tutto per un totale di € 117.515,10;
- la somma così ottenuta deve ulteriormente essere rivalutata dal 1° gennaio 2024 (data aggiornamento ultime Tabelle disponibili) al 28 febbraio 2025 (ultimo indice disponibile), ottenendo l'importo di € 119.277,83;
- ad essa va aggiunto il danno patrimoniale riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non contestato, pari a € 10.514,54;
- da tali somme vanno scomputati gli acconti già versati e devalutati e rivalutati alla stessa data del 28 febbraio 2025, di modo che siano omogenei con l'importo capitale (Cass. ord. n.
23927 del 7/8/2023); così operando, si ottengono gli importi di € 29.588,40 (primo acconto di € 24.657,00 rivalutato dal 20.10.17 al 28.02.2025), € 31.444,13 (secondo acconto di €
pagina 5 di 7 26.625,00 rivalutato dal 22.4.2020 al 28.02.2025) e € 55.901,04 (ultimo acconto di
55.402,42, rivalutato dal 9 luglio 2024 al 28 febbraio 2025);
- detraendo gli acconti attualizzati dalla somma rideterminata spettante a titolo di risarcimento, residua l'importo di euro 12.862,84, somma sulla quale sono dovuti gli interessi compensativi dall'illecito alla pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- l'appello deve quindi essere accolto rideterminando in euro 12.862,84 oltre interessi l'importo da versare a Parte_1
- le spese del doppio grado, stante la riforma, devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore di causa, determinato in base al decisum (scaglione 26.000-52.000 euro per il primo grado e scaglione 5.200-26.000 euro per l'appello, in cui è esclusa la fase istruttoria);
- devono altresì essere liquidate in favore dell'appellante le spese di c.t.p. e poste definitivamente a carico degli appellati (già Controparte_4 [...]
e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese Controparte_1 CP_2 della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento dell'11.05.2023 – salvo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata,condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 12.862,84 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 7.615,00 oltre esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a titolo di spese processuali pagina 6 di 7 per il primo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., salvo quanto già corrisposto;
3) condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 3.960,00, oltre esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a titolo di spese processuali per il grado di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna altresì gli appellati in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.952,00 per le spese di c.t.p. anticipate dalla parte, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
5) pone definitivamente a carico degli appellati (già Controparte_4
e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2
qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento dell'11.05.2023 – salvo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
Così deciso in Milano l'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2605/2024 promossa in grado d'appello con atto notificato il
17/09/2024 da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA VARESE, 25/G 21047 SARONNO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
pagina 1 di 7 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Per la riforma della sentenza n. 1893/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22 febbraio
2024, non notificata.
OGGETTO: lesione personale.
Sulle conclusioni delle parti: come da note e fogli conclusivi.
rilevato che
- la causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti da Parte_1
in occasione del sinistro stradale occorso in data 2 febbraio 2017 alle ore 21:30 circa lungo la S.P. 52 nel territorio di Ozzero (MI), mentre era trasportato sul veicolo Renault Megane
S.W. tg CS156RK di proprietà di e dallo stesso condotto;
CP_3
- con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del signor e conseguentemente, che lo CP_2
stesso venisse condannato in solido con (poi Controparte_1 Controparte_1
, “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed
[...]
indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute ed oltre alle spese di lite”;
- si costituiva contestando la ricostruzione di parte avversa e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande;
- restava invece contumace;
CP_2
- il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea liquidando il danno non patrimoniale per le lesioni subite dal signor senza tuttavia procedere alla attualizzazione al dì Parte_1
pagina 2 di 7 della sentenza degli importi di cui alle Tabelle Milanesi applicate, risalenti all'anno 2021
(aggiornate, per la precisione, all'indice Istat del 1° gennaio 2021);
- viceversa, il Tribunale rivalutava gli acconti dallo stesso ricevuti ante causam dalla compagnia assicurativa al giorno della sentenza, omettendo quindi di rendere omogeneo il credito risarcitorio liquidato e gli importi di cui agli acconti;
- alla luce di quanto statuito dal Tribunale, ha proposto appello, Parte_1
censurando la decisione nella parte in cui, nel liquidare il danno non patrimoniale in favore del danneggiato, ha omesso di attualizzare gli importi ricavati dall'applicazione delle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e risalenti all'anno 2021 (aggiornate all'indice
Istat del 1° gennaio 2024) e non ha, quindi, rivalutato il credito risarcitorio dell'appellante;
- l'errore sarebbe “aggravato”, secondo l'appellante, dal fatto che invece il Tribunale ha attualizzato al giorno della sentenza gli acconti ricevuti da detratti Parte_1
dall'importo del risarcimento spettante, così che in questo modo il Tribunale avrebbe sottratto somme tra loro disomogenee dal punto di vista del valore della moneta;
- per tali ragioni, il primo giudice sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1223, 1226 e
2056 c.c., violazione del principio di integralità e adeguatezza del risarcimento del danno;
- nelle more, sono state altresì approvate le nuove tabelle per la liquidazione del danno, sicché, stante la costante giurisprudenza sul punto (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320), “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato”;
- pertanto, si imporrebbe secondo l'appellante la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento del danno attualizzato;
pagina 3 di 7 - in risposta l'appellata ha contestato l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di applicazione di nuove Tabelle 2024 al caso di specie, in quanto nuova, e ha quindi chiesto di respingere nel merito l'appello e per l'effetto di confermare la sentenza di primo grado;
- l'appellato è rimasto contumace;
CP_2
- la Corte, verificata l'integrità del contraddittorio, ha dapprima rinviato la causa per consentire di addivenire a una soluzione conciliativa;
- stante il fallimento delle trattative, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza cartolare dell'8 marzo 2024 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c., assegnando termini alle parti per comparse e note conclusive anche ai sensi del quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c.;
tutto ciò premesso, discussa la causa in camera di consiglio, la Corte osserva quanto segue:
considerato che
- l'appello verte sull'errata attualizzazione degli importi liquidati dal primo giudice sulla base delle c.d. Tabelle milanesi per la determinazione del danno non patrimoniale;
- per giurisprudenza consolidata, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n.
30516/2019; così Cass. 7 ottobre 2022, n. 29320, secondo cui “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha l'obbligo di utilizzare i pagina 4 di 7 parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato”; conf. Cass. 7 ottobre 2022, n.
29320);
- nel caso di specie, come documentato, nelle more del giudizio, sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024;
- in ogni caso, non sono applicabili le tabelle c.d. uniche nazionali di cui al d.p.r. 13.1.2025 n.
12, che per espressa previsione trovano applicazione solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (art. 5);
- facendo applicazione delle Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno
2024, il danno non patrimoniale deve essere così rideterminato, tenendo conto dell'età della vittima all'epoca del sinistro (40 anni): € 61.337,00 per invalidità permanente al 20%, €
22.081,00 incremento sofferenza, € 18.401,10 per la personalizzazione del 30%
(riconosciuta dalla CTU e non contestata), € 2.736,00 per ITT a 19 gg (punto base pari a €
144,00/die), € 4.860,00 ITP al 75% per 45 gg, € 6.480,00 ITP al 50% per 90 gg, € 1.620,00
ITP al 25% per 45 gg;
il tutto per un totale di € 117.515,10;
- la somma così ottenuta deve ulteriormente essere rivalutata dal 1° gennaio 2024 (data aggiornamento ultime Tabelle disponibili) al 28 febbraio 2025 (ultimo indice disponibile), ottenendo l'importo di € 119.277,83;
- ad essa va aggiunto il danno patrimoniale riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non contestato, pari a € 10.514,54;
- da tali somme vanno scomputati gli acconti già versati e devalutati e rivalutati alla stessa data del 28 febbraio 2025, di modo che siano omogenei con l'importo capitale (Cass. ord. n.
23927 del 7/8/2023); così operando, si ottengono gli importi di € 29.588,40 (primo acconto di € 24.657,00 rivalutato dal 20.10.17 al 28.02.2025), € 31.444,13 (secondo acconto di €
pagina 5 di 7 26.625,00 rivalutato dal 22.4.2020 al 28.02.2025) e € 55.901,04 (ultimo acconto di
55.402,42, rivalutato dal 9 luglio 2024 al 28 febbraio 2025);
- detraendo gli acconti attualizzati dalla somma rideterminata spettante a titolo di risarcimento, residua l'importo di euro 12.862,84, somma sulla quale sono dovuti gli interessi compensativi dall'illecito alla pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- l'appello deve quindi essere accolto rideterminando in euro 12.862,84 oltre interessi l'importo da versare a Parte_1
- le spese del doppio grado, stante la riforma, devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore di causa, determinato in base al decisum (scaglione 26.000-52.000 euro per il primo grado e scaglione 5.200-26.000 euro per l'appello, in cui è esclusa la fase istruttoria);
- devono altresì essere liquidate in favore dell'appellante le spese di c.t.p. e poste definitivamente a carico degli appellati (già Controparte_4 [...]
e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese Controparte_1 CP_2 della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento dell'11.05.2023 – salvo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata,condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 12.862,84 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 7.615,00 oltre esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a titolo di spese processuali pagina 6 di 7 per il primo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., salvo quanto già corrisposto;
3) condanna gli appellati in solido a corrispondere all'appellante la somma di euro 3.960,00, oltre esborsi, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a titolo di spese processuali per il grado di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Carmelo Impelluso ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna altresì gli appellati in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.952,00 per le spese di c.t.p. anticipate dalla parte, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
5) pone definitivamente a carico degli appellati (già Controparte_4
e , in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2
qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento dell'11.05.2023 – salvo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
Così deciso in Milano l'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7