Articolo 46 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 45Articolo 47
Versione
24 novembre 1966
Art. 46. (Autorizzazione di spesa)

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:
per ciascuno degli esercizi finali, 1966 n. 1967:
a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;
b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;
c) lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;
d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;
e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;
f) lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui Integrativi previsti dall'articolo 35.
per ciascuno degli esercizi finaziari dal 1968 al 1970:
a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;
b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;
c) lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;
d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;
e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;
f) lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35.
Le annualita' da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono cosi' determinate:
per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972;
per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;
per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:
lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23:
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 34;
lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35:
lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966