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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Mammone Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (C. F. e P. VA ), con sede legale in Milano via Parte_1 P.IVA_1
Monte Rosa n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaria Antonia GIGANTE (C. F.
– pec: presso il cui studio C.F._1 Email_1
legale in Limbiate (MB) p.zza 5 Giornate n. 2 è elettivamente domiciliata;
difensore che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. VA ) con sede legale in Cogliate via A. Volta n. 83, in persona CP_1 P.IVA_2 dell'Amministratore legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 pagina 1 di 10 procura in atti, dagli avv.ti Massimo FERRARI (C. F. ) e Stefano C.F._2
FERRARI (C. F. ), entrambi con studio in Lentate sul Seveso (MB) via Cavour C.F._3
n. 38, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario MICCICHE' in Milano via Cesare Battisti n. 11 con domicilio telematico ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto ed altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui per ripetute e trascritte, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma della sentenza n. 1072/2024 emessa il 29.01.2024 dal Tribunale di Milano - Sezione
VII civile all'esito del procedimento rg. n. 19756/2022 comunicata in pari data e notificata da CP_1 via pec all'indirizzo in data 19.02.2024:
[...] Email_1
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5788/2022 emesso il 5.04.2022 dal Tribunale di
Milano Sez. VII Civile nel procedimento r.g. n. 7776/2022 per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 5788/2022;
- in ogni caso dichiarare non dovuta alla la somma di euro 17.807,13 oltre interessi e CP_1 spese di cui all'ingiunzione di pagamento perché errata, fondata su presupposti errati, arbitrariamente ed unilateralmente artefatta.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni conseguenti all'abbandono di CP_1
cantiere e alla carenza di forniture di materiali e per l'effetto condannarla al pagamento in favore
pagina 2 di 10 della della somma che sarà quantificata in corso di causa, in Parte_1
misura comunque non superiore a euro 15.000,00;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
In via istruttoria, richiamata tutta la documentazione documentale del primo grado di giudizio insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, che qui si hanno per riportate.
per appellata CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domande, eccezione e deduzione: nel merito,
- respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1072/2024 pubblicata in data 29.01.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di – con cui si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in
[...] CP_1
via riconvenzionale la condanna della al risarcimento del danno – ogni altra istanza, CP_3
domanda, eccezione disattesa, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5788/2022, r.g. 7776/2022 emesso dal Tribulale di Milano;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 17.739,69 oltre interessi ex art. 5
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura la saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese vive della TU liquidate con decreto dell'11.12.2023.
***
pagina 3 di 10 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Su ricorso monitorio proposto da il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. CP_1
5788/2022 con cui si ingiungeva a di pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di euro 17.807,13 oltre interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo dei lavori
[...]
di fornitura e posa in opera di pavimenti, rivestimenti e altri materiali, eseguiti presso il cantiere sito in via Umberto I. Pt_1
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
Adduceva di aver concluso con la società opposta il contratto per la fornitura e posa in CP_1
opera di pavimenti e rivestimenti da eseguire presso il proprio cantiere insistente in corso Pt_1
Umberto I.
Nel mese di luglio 2021 comunicava la necessità dell'ausilio di altre maestranze, non CP_1 essendo da sola in grado di adempiere all'impegno esecutivo assunto.
Nel corso dei lavori parte opponente contestava ripetutamente la carenza di personale, la carenza di materiali e la mancanza di documenti di trasporto;
contestava altresì il conteggio dei lavori trasmesso da in data 11.11.2021 in ragione delle forti discrepanze tra quanto indicato e quanto CP_1
realmente eseguito.
Nonostante le contestazioni parte opposta emetteva le due fatture – e segnatamente la n. 10012 e la n.
10021 – poste a base del ricorso monitorio, in riferimento alle quali parte opponente adduceva la genericità delle prestazioni descritte e l'assenza, nelle stesse, di riferimenti a documenti di traporto, il che impediva di individuare e verificare le opere compiute e i materiali forniti. Adduceva inoltre la circostanza che la società opposta, nel mese di agosto, abbandonava definitivamente il cantiere, omettendo di portare a termine i lavori, così costringendola all'impiego di altre maestranze.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della diversa accertanda somma.
Esponeva che l'originario incarico di fornitura e posa di rivestimenti avente ad oggetto n. 11 appartamenti ebbe poi a modificarsi in un contratto di sola fornitura – con consegna di schede di posa – per n. 6 appartamenti – e segnatamente per gli appartamenti di , Per_1 Per_2
pagina 4 di 10 , , e – le cui fatture sono state pagate, e di Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
forniture e posa per n. 4 appartamenti – e segnatamente per gli appartamenti di CP_4
– di cui alle fatture azionate in via monitoria e poste a CP_5 Per_7 Per_8 base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, mentre l'undicesimo appartamento non è stato gestito da Adduceva inoltre che la scelta di affiancare altra manodopera era stata CP_1
concordata tra le parti e i lavori svolti presso i suddetti quattro appartamenti sono stati dettagliatamente indicati nel conteggio dell'11.11.2021 a suo tempo trasmesso a controparte e prodotto nel fascicolo monitorio.
Rilevava inoltre come nessun accordo ebbe ad intercorrere sul termine di consegna dei lavori.
Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed espletamento di TU e decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale, con la quale l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto provato il credito, all'esito della espletata TU, ne rideterminava l'ammontare nell'importo di euro 17.739,69 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, quale somma dovuta per i lavori in oggetto.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva provato che abbia eseguito la fornitura e la posa dei pavimenti e dei rivestimenti nei quattro CP_1
appartamenti per cui è causa come indicato nel conteggio trasmesso a parte appellante, quanto invece mancavano documenti comprovanti la consegna dei materiali, essendo stato peraltro contestato il conteggio operato dalla società opposta.
Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti ed articolati in giudizio.
Con il terzo motivo di appello adduceva la inutilità e l'irrilevanza della TU espletata in corso di giudizio.
Su tali basi chiedeva in riforma della sentenza appellata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio l'appellata contestando integralmente l'atto di gravame di cui CP_1
chiedeva il rigetto integrale ritenendo corretto il costrutto a fondamento della sentenza appellata.
pagina 5 di 10 All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo all'esame del gravame – i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati attenendo alla valutazione degli elementi probatori posti con la sentenza impugnata a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio da parte appellata – va premesso che la pretesa creditoria di CP_1
ha ad oggetto i corrispettivi per le prestazioni di fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti eseguiti su incarico della società opponente presso il cantiere della Parte_1
sito in corso Umberto I, in quattro appartamenti identificati con il nominativo dei rispettivi
[...] Pt_1
acquirenti e segnatamente presso gli appartamenti degli acquirenti CP_4 CP_5
e . Per le altre sei unità immobiliari facenti parte del contratto la società Per_7 Per_8
opposta ha dedotto – e la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte di controparte – di aver operato la sola fornitura dei materiali, regolarmente pagati dalla società attrice.
Tanto premesso vale rilevare che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, parte opponente non ha fornito la prova di un differente quadro del negozio intercorso tra le parti in causa, ed in specie delle conseguenti obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da qualificare necessariamente come contratto di appalto, e pertanto gli inadempimenti lamentati da parte appellante, come esattamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, attengono alle sole attività di fornitura e posa in opera relative alle predette quattro unità immobiliari degli acquirenti CP_4
. CP_5 Per_7 Per_8
Al riguardo ha allegato e documentato di aver fornito e posato nei predetti quattro CP_1
appartamenti, i materiali puntualmente indicati, con specificazione di tipologia e quantitativi, nel conteggio analiticamente e dettagliatamente articolato, trasmesso alla parte committente in data
11.11.2021.
A fronte di tali puntuali indicazioni e specificazioni in ordine ai materiali forniti ed all'opera di posa realizzata, non è seguita una altrettanto puntuale e specifica contestazione da parte della società esecutrice, la quale si è limitata a sollevare contestazioni, peraltro generiche, sulla valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte, in ordine alla asserita insufficienza del materiale fornito e della manodopera impiegata, ed alla generica discordanza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito,
pagina 6 di 10 senza muovere specifiche e puntuali contestazioni in ordine al conteggio, articolato e dettagliato, offerto dalla società esecutrice, che invece contiene dettagliata descrizione di opere e materiali.
Le eccezioni sollevate da parte opponente circa la carenza probatoria dei documenti prodotti dalla società opposta non sono idonee, nel caso di specie, a contrastarne efficacemente le allegazioni circa l'esecuzione delle opere in oggetto, la quale, non espressamente negata né specificamente contestata, trova riscontro nella corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti dalla stessa società appellante, che ha dato conto che ha operato negli appartamenti di CP_1 Per_7
, Per_8 CP_5 CP_4
Al riguardo assumono rilievo le e-mail del 4.08.2021, del 2.09.2021 del 6.09.2021 e dell'.11.11.2021.
Non è controverso che gli appartamenti sono stati consegnati ai rispettivi acquirenti, circostanza che permette logicamente ed oggettivamente di ritenere, in mancanza di ogni altra contraria evidenza ed allegazione, che i pavimenti e i rivestimenti relativi alle predette unità immobiliari siano stati forniti e posati, non potendosi altrimenti giustificare l'avvenuta consegna delle predette unità immobiliari ai rispettivi acquirenti. Detta circostanza è chiaramente espressiva del fatto che le predette quattro unità immobiliari, all'atto della consegna ai rispettivi acquirenti, fossero state completate con esecuzione della posa in opera dei rivestimenti e delle piastrelle, il che permette di ritenere comprovata l'avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali in oggetto, di cui al contratto di appalto in esame.
Le risultanze delle prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria svolte nel primo grado di giudizio ne danno ampia ed oggettiva conferma.
Al riguardo assumono rilevanza le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur avendo dichiarato Pt_2
di non essere in grado di offrire dettagliata indicazione circa gli esatti quantitativi e le tipologie dei materiali indicati nei documenti di trasporto offertigli in visione, ha riferito di aver effettuato operazioni di carico e scarico di materiali consegnati da nel luglio 2021 presso il cantiere CP_1
in oggetto ove erano in esecuzione i lavori e le forniture di cui al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Per altro verso le contestazioni attoree in ordine alla asserita insufficienza dei materiali forniti da e l'asserita discordanza tra i lavori contabilizzati e quelli asseritamente eseguiti, sono del tutto CP_1
generiche non avendo parte appellante indicato quali sarebbero le opere, tra quelle indicate analiticamente e specificamente nel conteggio trasmesso da controparte, che si assume non essere state eseguite da Il fatto che si sia approvvigionata di CP_1 Parte_1
colla e piastrelle non offre alcun elemento di convincimento a sostegno della tesi difensiva, in quanto pagina 7 di 10 non vi è alcuna evidenza oggettiva che i materiali acquistati siano serviti per il completamento e la realizzazione delle finiture dei quattro appartamenti in oggetto.
Inoltre, la circostanza che la società opponente avrebbe acquistare il “materiale mancante” non esclude la debenza del corrispettivo in relazione ai materiali forniti dalla controparte contrattuale, specificamente indicati nel conteggio in esame, che, come innanzi rilevato, non è stato oggetto di specifiche e puntuali contestazioni da parte della società appellante né in ordine alle voci relative alle forniture né in ordine alle voci relative alle operazioni di posa in opera.
A ciò si aggiunge la mancata specifica indicazione delle opere che si assume non eseguite in relazione alle specifiche unità immobiliari in oggetto.
A fronte del quadro evidenziato, la genericità delle contestazioni sollevate in ordine alle forniture ed alle opere di posa asseritamente non eseguite rende irrilevanti le richieste di integrazione istruttoria articolate con il secondo motivo di appello, inidonee a superare la genericità delle predette contestazioni.
Infine, dalla documentazione in atti e delle risultanze probatoria acquisite al giudizio, non emergono elementi sulla cui base poter ritenere che siano intercorsi tra le parti in causa accordi in ordine alla tempistica dell'esecuzione dei lavori, circostanza espressamente negata da parte appellata.
Ciò non consente di ritenere configurato l'asserito ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale a carico della società opposta.
***
In esito alla espletata TU va rilevato che parte appellante lamenta discordanze tra quanto contabilizzato e preteso dalla società esecutrice e quanto effettivamente eseguito.
La contestazione, di per sé generica nella misura innanzi indicata, va valutata sotto il mero profilo dell'eventuale esorbitanza dei corrispettivi rispetto ai lavori eseguiti.
Nella relazione resa dal nominato TU geom. , depositata in data Persona_9
26.11.2023, è dato atto che a fronte del disposto onere a carico della parte opponente di attivarsi al fine di consentire l'accesso agli immobili interessati dai lavori di contratto, il CTP di parte opponente ha comunicato di aver contattato telefonicamente i proprietari delle predette unità immobiliari, i quali hanno tuttavia negato l'accesso per le verifiche, che pertanto non hanno potuto aver luogo.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, gravava sulla parte opponente l'onere di provare le asserite discordanze tra le lavorazioni indicate nel conteggio e quelle asserite da parte opponente e ciò tanto più in ragione della pagina 8 di 10 avvenuta consegna delle unità immobiliari oggetto delle opere e della fornitura dei materiali oggetto di contestazione da parte opponente, la quale, avendo proceduto alla consegna delle unità immobiliari, ben avrebbe potuto documentarne lo stato e le consistenze delle opere aggiuntive asseritamente eseguite o quelle asseritamente non eseguite dalla controparte contraente delle quali ora si duole.
***
Tanto premesso correttamente il TU ha proceduto alla determinazione del corrispettivo delle opere sulla base della documentazione in atti.
Emerge dalla relazione che i prezzi unitari indicati nell'offerta redatta da risultano CP_1
conformi, essendo pressoché equivalenti, alle tariffe di mercato e che, in applicazione dei primi, il corrispettivo dei lavori per cui è causa ammonta complessivamente ad euro n16.153,09 al netto di VA, mentre in applicazione dei secondi il corrispettivo ammonta ad euro 16.126,99 al netto di VA.
Le valutazioni del TU appaiono corrette e condivisibili e non sussistono pertanto ragioni per disattenderne le conclusioni formulate all'esito delle valutazioni tecniche e dei conteggi conseguentemente operati.
Alla luce di tali elementi restano destituite di fondamento le asserite discordanze lamentate da parte appellante.
Ritenuto che non sia stata data prova dell'accordo in ordine al corrispettivo delle opere, esso va accertato, come operato come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, nella misura corrispondente alle tariffe di mercato e dunque nella somma determinata dal TU di euro 16.126,99 oltre IVA.
Pertanto, correttamente il credito è stato determinato con la sentenza appellata in euro 17.739,69 (iva compresa) oltre interessi nella misura prevista dal dettato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
***
Segue il rigetto il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore della Parte_1
parte appellata costituita delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, CP_1
in considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli pagina 9 di 10 medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a Parte_1
norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1072/2024 pubblicata in data 29.01.2024 del Tribunale CP_1
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle Parte_1 CP_1
spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Mammone Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (C. F. e P. VA ), con sede legale in Milano via Parte_1 P.IVA_1
Monte Rosa n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaria Antonia GIGANTE (C. F.
– pec: presso il cui studio C.F._1 Email_1
legale in Limbiate (MB) p.zza 5 Giornate n. 2 è elettivamente domiciliata;
difensore che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. VA ) con sede legale in Cogliate via A. Volta n. 83, in persona CP_1 P.IVA_2 dell'Amministratore legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 pagina 1 di 10 procura in atti, dagli avv.ti Massimo FERRARI (C. F. ) e Stefano C.F._2
FERRARI (C. F. ), entrambi con studio in Lentate sul Seveso (MB) via Cavour C.F._3
n. 38, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario MICCICHE' in Milano via Cesare Battisti n. 11 con domicilio telematico ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto ed altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui per ripetute e trascritte, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma della sentenza n. 1072/2024 emessa il 29.01.2024 dal Tribunale di Milano - Sezione
VII civile all'esito del procedimento rg. n. 19756/2022 comunicata in pari data e notificata da CP_1 via pec all'indirizzo in data 19.02.2024:
[...] Email_1
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5788/2022 emesso il 5.04.2022 dal Tribunale di
Milano Sez. VII Civile nel procedimento r.g. n. 7776/2022 per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 5788/2022;
- in ogni caso dichiarare non dovuta alla la somma di euro 17.807,13 oltre interessi e CP_1 spese di cui all'ingiunzione di pagamento perché errata, fondata su presupposti errati, arbitrariamente ed unilateralmente artefatta.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni conseguenti all'abbandono di CP_1
cantiere e alla carenza di forniture di materiali e per l'effetto condannarla al pagamento in favore
pagina 2 di 10 della della somma che sarà quantificata in corso di causa, in Parte_1
misura comunque non superiore a euro 15.000,00;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
In via istruttoria, richiamata tutta la documentazione documentale del primo grado di giudizio insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, che qui si hanno per riportate.
per appellata CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domande, eccezione e deduzione: nel merito,
- respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022 oltre spese e oneri accessori).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1072/2024 pubblicata in data 29.01.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di – con cui si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in
[...] CP_1
via riconvenzionale la condanna della al risarcimento del danno – ogni altra istanza, CP_3
domanda, eccezione disattesa, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5788/2022, r.g. 7776/2022 emesso dal Tribulale di Milano;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 17.739,69 oltre interessi ex art. 5
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura la saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese vive della TU liquidate con decreto dell'11.12.2023.
***
pagina 3 di 10 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Su ricorso monitorio proposto da il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. CP_1
5788/2022 con cui si ingiungeva a di pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di euro 17.807,13 oltre interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivo dei lavori
[...]
di fornitura e posa in opera di pavimenti, rivestimenti e altri materiali, eseguiti presso il cantiere sito in via Umberto I. Pt_1
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
Adduceva di aver concluso con la società opposta il contratto per la fornitura e posa in CP_1
opera di pavimenti e rivestimenti da eseguire presso il proprio cantiere insistente in corso Pt_1
Umberto I.
Nel mese di luglio 2021 comunicava la necessità dell'ausilio di altre maestranze, non CP_1 essendo da sola in grado di adempiere all'impegno esecutivo assunto.
Nel corso dei lavori parte opponente contestava ripetutamente la carenza di personale, la carenza di materiali e la mancanza di documenti di trasporto;
contestava altresì il conteggio dei lavori trasmesso da in data 11.11.2021 in ragione delle forti discrepanze tra quanto indicato e quanto CP_1
realmente eseguito.
Nonostante le contestazioni parte opposta emetteva le due fatture – e segnatamente la n. 10012 e la n.
10021 – poste a base del ricorso monitorio, in riferimento alle quali parte opponente adduceva la genericità delle prestazioni descritte e l'assenza, nelle stesse, di riferimenti a documenti di traporto, il che impediva di individuare e verificare le opere compiute e i materiali forniti. Adduceva inoltre la circostanza che la società opposta, nel mese di agosto, abbandonava definitivamente il cantiere, omettendo di portare a termine i lavori, così costringendola all'impiego di altre maestranze.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della diversa accertanda somma.
Esponeva che l'originario incarico di fornitura e posa di rivestimenti avente ad oggetto n. 11 appartamenti ebbe poi a modificarsi in un contratto di sola fornitura – con consegna di schede di posa – per n. 6 appartamenti – e segnatamente per gli appartamenti di , Per_1 Per_2
pagina 4 di 10 , , e – le cui fatture sono state pagate, e di Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
forniture e posa per n. 4 appartamenti – e segnatamente per gli appartamenti di CP_4
– di cui alle fatture azionate in via monitoria e poste a CP_5 Per_7 Per_8 base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, mentre l'undicesimo appartamento non è stato gestito da Adduceva inoltre che la scelta di affiancare altra manodopera era stata CP_1
concordata tra le parti e i lavori svolti presso i suddetti quattro appartamenti sono stati dettagliatamente indicati nel conteggio dell'11.11.2021 a suo tempo trasmesso a controparte e prodotto nel fascicolo monitorio.
Rilevava inoltre come nessun accordo ebbe ad intercorrere sul termine di consegna dei lavori.
Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed espletamento di TU e decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale, con la quale l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto provato il credito, all'esito della espletata TU, ne rideterminava l'ammontare nell'importo di euro 17.739,69 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, quale somma dovuta per i lavori in oggetto.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva provato che abbia eseguito la fornitura e la posa dei pavimenti e dei rivestimenti nei quattro CP_1
appartamenti per cui è causa come indicato nel conteggio trasmesso a parte appellante, quanto invece mancavano documenti comprovanti la consegna dei materiali, essendo stato peraltro contestato il conteggio operato dalla società opposta.
Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti ed articolati in giudizio.
Con il terzo motivo di appello adduceva la inutilità e l'irrilevanza della TU espletata in corso di giudizio.
Su tali basi chiedeva in riforma della sentenza appellata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio l'appellata contestando integralmente l'atto di gravame di cui CP_1
chiedeva il rigetto integrale ritenendo corretto il costrutto a fondamento della sentenza appellata.
pagina 5 di 10 All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo all'esame del gravame – i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati attenendo alla valutazione degli elementi probatori posti con la sentenza impugnata a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio da parte appellata – va premesso che la pretesa creditoria di CP_1
ha ad oggetto i corrispettivi per le prestazioni di fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti eseguiti su incarico della società opponente presso il cantiere della Parte_1
sito in corso Umberto I, in quattro appartamenti identificati con il nominativo dei rispettivi
[...] Pt_1
acquirenti e segnatamente presso gli appartamenti degli acquirenti CP_4 CP_5
e . Per le altre sei unità immobiliari facenti parte del contratto la società Per_7 Per_8
opposta ha dedotto – e la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte di controparte – di aver operato la sola fornitura dei materiali, regolarmente pagati dalla società attrice.
Tanto premesso vale rilevare che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, parte opponente non ha fornito la prova di un differente quadro del negozio intercorso tra le parti in causa, ed in specie delle conseguenti obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da qualificare necessariamente come contratto di appalto, e pertanto gli inadempimenti lamentati da parte appellante, come esattamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, attengono alle sole attività di fornitura e posa in opera relative alle predette quattro unità immobiliari degli acquirenti CP_4
. CP_5 Per_7 Per_8
Al riguardo ha allegato e documentato di aver fornito e posato nei predetti quattro CP_1
appartamenti, i materiali puntualmente indicati, con specificazione di tipologia e quantitativi, nel conteggio analiticamente e dettagliatamente articolato, trasmesso alla parte committente in data
11.11.2021.
A fronte di tali puntuali indicazioni e specificazioni in ordine ai materiali forniti ed all'opera di posa realizzata, non è seguita una altrettanto puntuale e specifica contestazione da parte della società esecutrice, la quale si è limitata a sollevare contestazioni, peraltro generiche, sulla valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte, in ordine alla asserita insufficienza del materiale fornito e della manodopera impiegata, ed alla generica discordanza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito,
pagina 6 di 10 senza muovere specifiche e puntuali contestazioni in ordine al conteggio, articolato e dettagliato, offerto dalla società esecutrice, che invece contiene dettagliata descrizione di opere e materiali.
Le eccezioni sollevate da parte opponente circa la carenza probatoria dei documenti prodotti dalla società opposta non sono idonee, nel caso di specie, a contrastarne efficacemente le allegazioni circa l'esecuzione delle opere in oggetto, la quale, non espressamente negata né specificamente contestata, trova riscontro nella corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti dalla stessa società appellante, che ha dato conto che ha operato negli appartamenti di CP_1 Per_7
, Per_8 CP_5 CP_4
Al riguardo assumono rilievo le e-mail del 4.08.2021, del 2.09.2021 del 6.09.2021 e dell'.11.11.2021.
Non è controverso che gli appartamenti sono stati consegnati ai rispettivi acquirenti, circostanza che permette logicamente ed oggettivamente di ritenere, in mancanza di ogni altra contraria evidenza ed allegazione, che i pavimenti e i rivestimenti relativi alle predette unità immobiliari siano stati forniti e posati, non potendosi altrimenti giustificare l'avvenuta consegna delle predette unità immobiliari ai rispettivi acquirenti. Detta circostanza è chiaramente espressiva del fatto che le predette quattro unità immobiliari, all'atto della consegna ai rispettivi acquirenti, fossero state completate con esecuzione della posa in opera dei rivestimenti e delle piastrelle, il che permette di ritenere comprovata l'avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali in oggetto, di cui al contratto di appalto in esame.
Le risultanze delle prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria svolte nel primo grado di giudizio ne danno ampia ed oggettiva conferma.
Al riguardo assumono rilevanza le dichiarazioni rese dal teste il quale, pur avendo dichiarato Pt_2
di non essere in grado di offrire dettagliata indicazione circa gli esatti quantitativi e le tipologie dei materiali indicati nei documenti di trasporto offertigli in visione, ha riferito di aver effettuato operazioni di carico e scarico di materiali consegnati da nel luglio 2021 presso il cantiere CP_1
in oggetto ove erano in esecuzione i lavori e le forniture di cui al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Per altro verso le contestazioni attoree in ordine alla asserita insufficienza dei materiali forniti da e l'asserita discordanza tra i lavori contabilizzati e quelli asseritamente eseguiti, sono del tutto CP_1
generiche non avendo parte appellante indicato quali sarebbero le opere, tra quelle indicate analiticamente e specificamente nel conteggio trasmesso da controparte, che si assume non essere state eseguite da Il fatto che si sia approvvigionata di CP_1 Parte_1
colla e piastrelle non offre alcun elemento di convincimento a sostegno della tesi difensiva, in quanto pagina 7 di 10 non vi è alcuna evidenza oggettiva che i materiali acquistati siano serviti per il completamento e la realizzazione delle finiture dei quattro appartamenti in oggetto.
Inoltre, la circostanza che la società opponente avrebbe acquistare il “materiale mancante” non esclude la debenza del corrispettivo in relazione ai materiali forniti dalla controparte contrattuale, specificamente indicati nel conteggio in esame, che, come innanzi rilevato, non è stato oggetto di specifiche e puntuali contestazioni da parte della società appellante né in ordine alle voci relative alle forniture né in ordine alle voci relative alle operazioni di posa in opera.
A ciò si aggiunge la mancata specifica indicazione delle opere che si assume non eseguite in relazione alle specifiche unità immobiliari in oggetto.
A fronte del quadro evidenziato, la genericità delle contestazioni sollevate in ordine alle forniture ed alle opere di posa asseritamente non eseguite rende irrilevanti le richieste di integrazione istruttoria articolate con il secondo motivo di appello, inidonee a superare la genericità delle predette contestazioni.
Infine, dalla documentazione in atti e delle risultanze probatoria acquisite al giudizio, non emergono elementi sulla cui base poter ritenere che siano intercorsi tra le parti in causa accordi in ordine alla tempistica dell'esecuzione dei lavori, circostanza espressamente negata da parte appellata.
Ciò non consente di ritenere configurato l'asserito ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale a carico della società opposta.
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In esito alla espletata TU va rilevato che parte appellante lamenta discordanze tra quanto contabilizzato e preteso dalla società esecutrice e quanto effettivamente eseguito.
La contestazione, di per sé generica nella misura innanzi indicata, va valutata sotto il mero profilo dell'eventuale esorbitanza dei corrispettivi rispetto ai lavori eseguiti.
Nella relazione resa dal nominato TU geom. , depositata in data Persona_9
26.11.2023, è dato atto che a fronte del disposto onere a carico della parte opponente di attivarsi al fine di consentire l'accesso agli immobili interessati dai lavori di contratto, il CTP di parte opponente ha comunicato di aver contattato telefonicamente i proprietari delle predette unità immobiliari, i quali hanno tuttavia negato l'accesso per le verifiche, che pertanto non hanno potuto aver luogo.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, gravava sulla parte opponente l'onere di provare le asserite discordanze tra le lavorazioni indicate nel conteggio e quelle asserite da parte opponente e ciò tanto più in ragione della pagina 8 di 10 avvenuta consegna delle unità immobiliari oggetto delle opere e della fornitura dei materiali oggetto di contestazione da parte opponente, la quale, avendo proceduto alla consegna delle unità immobiliari, ben avrebbe potuto documentarne lo stato e le consistenze delle opere aggiuntive asseritamente eseguite o quelle asseritamente non eseguite dalla controparte contraente delle quali ora si duole.
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Tanto premesso correttamente il TU ha proceduto alla determinazione del corrispettivo delle opere sulla base della documentazione in atti.
Emerge dalla relazione che i prezzi unitari indicati nell'offerta redatta da risultano CP_1
conformi, essendo pressoché equivalenti, alle tariffe di mercato e che, in applicazione dei primi, il corrispettivo dei lavori per cui è causa ammonta complessivamente ad euro n16.153,09 al netto di VA, mentre in applicazione dei secondi il corrispettivo ammonta ad euro 16.126,99 al netto di VA.
Le valutazioni del TU appaiono corrette e condivisibili e non sussistono pertanto ragioni per disattenderne le conclusioni formulate all'esito delle valutazioni tecniche e dei conteggi conseguentemente operati.
Alla luce di tali elementi restano destituite di fondamento le asserite discordanze lamentate da parte appellante.
Ritenuto che non sia stata data prova dell'accordo in ordine al corrispettivo delle opere, esso va accertato, come operato come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, nella misura corrispondente alle tariffe di mercato e dunque nella somma determinata dal TU di euro 16.126,99 oltre IVA.
Pertanto, correttamente il credito è stato determinato con la sentenza appellata in euro 17.739,69 (iva compresa) oltre interessi nella misura prevista dal dettato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
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Segue il rigetto il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore della Parte_1
parte appellata costituita delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, CP_1
in considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli pagina 9 di 10 medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a Parte_1
norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1072/2024 pubblicata in data 29.01.2024 del Tribunale CP_1
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle Parte_1 CP_1
spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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