Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1340/2023 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, SVIZZERA, 27/04/1972 (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CURTO PELLE RAIMONDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta P.IVA_1
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare l'illegittimità (e, comunque, l'inapplicabilità) dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nonchè dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015 e ciò per le suesposte argomentazioni. Indi a che: Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha Parte_2 lavorato, come docente, alle dipendenze del negli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023. Controparte_1 Ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui per Parte_1 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/23. Conseguentemente condannare il all'immediato pagamento, in favore Controparte_1 del sig della complessiva somma di €.1.000,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici dal Parte_1 corrispondente valore nominale, e ciò per le su esposte motivazioni In subordine: Ritenere e dichiarare il diritto del sig
al riconoscimento del danno patito dalla stessa per la compromissione della chance di sviluppo Parte_1 professionale, da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima, per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23, e ciò per le suesposte argomentazioni. Conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di €1.000,00 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese, competenze e compensi».
Per parte resistente:
«in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi del punto 1); - nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- con vittoria di spese.».
Ragioni della decisione
1
In fatto ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2022/23, ma di essere stato illegittimamente escluso dal diritto ad usufruire del suddetto beneficio essendo un docente a tempo determinato.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
[...]
che, eccepita la prescrizione, ha resistito contestando i fatti ed in Controparte_1 particolare ha evidenziato come la cd carta docente non è una mera provvidenza economica ma è uno strumento atto a garantire la formazione e l'aggiornamento del docente.
Acquisiti chiarimenti in merito al rapporto di lavoro, le parti hanno discusso all'odierna udienza riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Sulla prescrizione
Il periodo lavorativo interessato dalla domanda contenuta in ricorso esclude ex se l'operatività della prescrizione, in quanto le voci retributive rivendicate sono relative al quinquennio antecedente la notifica del ricorso avvenuta l'8.12.2023.
Sul diritto al cd bonus della carta docente
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. Buona
Scuola) dispone che: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
2 Il successivo comma 122 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
La norma è stata interpretata dal nel senso che la platea dei beneficiari fosse CP_1 costituita dai soli docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della
Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione a doppia trazione, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La questione sulla spettanza della c.d. carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzare le competenze professionali, come evidenziato, è stata oggetto di conflitto giurisprudenziale, risolto da ultimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha chiarito sia con riferimento ai presupposti che alle modalità di percezione del suddetto beneficio economico che è utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale.
Dunque è una provvidenza economica intrinsecamente connessa alla formazione professionale di tutto il personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa
3 al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi
(Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
«La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore» (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022)
Ed infine «L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece,
l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico». (Sez. L, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023)
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie parte ricorrente è docente iscritto nelle GAE ed ha prestato servizio per l'intero anno scolastico o per un periodo pari o superiore a 180 giorni per le seguenti annualità 2019/2020,
2022/23 come dimostra lo stato matricolare.
La ragione della limitazione della platea ai docenti a seconda della durata del servizio prestato nel corso dell'anno scolastico e del monte ore, si spiega nella necessità che il servizio del docente a tempo determinato, per impegno e durata, sia assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, per evitare discriminazioni a contrario.
Per la medesima ragione le modalità di percezione devono essere analoghe a quelle dei docenti a tempo indeterminato, e così riconoscere il risarcimento del danno per equivalente economico nella sola ipotesi di docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
4 Va di conseguenza dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico proporzionalmente determinando al numero delle ore ed alla durata del contratto di lavoro stipulato a tempo determinato la somma di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma maturata (e determinata nei termini sopra indicati) per gli acquisti elencati nell'art. 1 cit., moltiplicato per gli anni di servizio sopra indicati (4), oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in conformità. CP_1
Le spese di lite sono liquidate al mimino tenuto conto della serialità delle questioni e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015, proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2022/23 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla Controparte_1 parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo proporzionalmente determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 500, oltre spese Parte_1 forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 13 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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