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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.7301 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...], Ogemaw, Parte_1
Michigan, il 13 luglio 1975 ( C.F._1
nato a [...], Arapahoe, Colorado, Parte_2 il 29 luglio 1998 ( ), C.F._2 entrambi residenti negli USA, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Adriana Maria Ruggeri del Foro di Cagliari, rappresentante e difensore
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 6.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di
[...]
cittadina italiana, nata a [...], Palermo, il 29 Per_1 aprile 1899 (doc.3 all. al ricorso) la quale sposava
[...] il 19 settembre 1914 a Saginaw, Michigan (doc. Persona_2
4) generando, il 2 agosto 1920, (doc.5); Persona_3 questa contraeva matrimonio con , in Persona_4
Saginaw, Michigan, l'8 settembre 1951 (doc.6) e da tale unione nasceva in West Branch, Persona_5
Ogemaw, Michigan, il 4 giugno 1952 (doc. 7); si coniugava con il 19 Persona_5 Persona_6 settembre 1970 in Lupton, Ogemaw, Michigan (doc.8) dando alla luce il ricorrente in West Parte_1
Branch, Ogemaw, Michigan, il 13 luglio 1975 (doc.9) che, a sua volta, si coniugava in Reno, Nevada, il 19 giugno 1999, con (doc.10 e 11) e nasceva il Persona_7 ricorrente in Littleton, Colorado, il 29 Parte_2 luglio 1998 (doc.12).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso
2 art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Va inoltre rilevato che l'ava comune, ha Persona_1 acquisito la cittadinanza statunitense quando la figlia PE
3 aveva già conseguito la maggiore età, e pertanto ciò PE non è ostativo alla trasmissione del diritto iure sanguinis
(all.13 nota del 4.4.2025).
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
nato a [...], Ogemaw, Parte_1
Michigan, il 13 luglio 1975 ( C.F._1
nato a [...], Arapahoe, Colorado, Parte_2 il 29 luglio 1998 ( ), C.F._2 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
4 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
5
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.7301 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...], Ogemaw, Parte_1
Michigan, il 13 luglio 1975 ( C.F._1
nato a [...], Arapahoe, Colorado, Parte_2 il 29 luglio 1998 ( ), C.F._2 entrambi residenti negli USA, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Adriana Maria Ruggeri del Foro di Cagliari, rappresentante e difensore
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 6.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di
[...]
cittadina italiana, nata a [...], Palermo, il 29 Per_1 aprile 1899 (doc.3 all. al ricorso) la quale sposava
[...] il 19 settembre 1914 a Saginaw, Michigan (doc. Persona_2
4) generando, il 2 agosto 1920, (doc.5); Persona_3 questa contraeva matrimonio con , in Persona_4
Saginaw, Michigan, l'8 settembre 1951 (doc.6) e da tale unione nasceva in West Branch, Persona_5
Ogemaw, Michigan, il 4 giugno 1952 (doc. 7); si coniugava con il 19 Persona_5 Persona_6 settembre 1970 in Lupton, Ogemaw, Michigan (doc.8) dando alla luce il ricorrente in West Parte_1
Branch, Ogemaw, Michigan, il 13 luglio 1975 (doc.9) che, a sua volta, si coniugava in Reno, Nevada, il 19 giugno 1999, con (doc.10 e 11) e nasceva il Persona_7 ricorrente in Littleton, Colorado, il 29 Parte_2 luglio 1998 (doc.12).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso
2 art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Va inoltre rilevato che l'ava comune, ha Persona_1 acquisito la cittadinanza statunitense quando la figlia PE
3 aveva già conseguito la maggiore età, e pertanto ciò PE non è ostativo alla trasmissione del diritto iure sanguinis
(all.13 nota del 4.4.2025).
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
nato a [...], Ogemaw, Parte_1
Michigan, il 13 luglio 1975 ( C.F._1
nato a [...], Arapahoe, Colorado, Parte_2 il 29 luglio 1998 ( ), C.F._2 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
4 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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