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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 1099/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Barbara Amicucci Cosola
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Barbara Amicucci Cosola
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.24 depositate il 4.11.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza principale presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La casa familiare sita in
Roma , Via Monsummano Terme N. 20, è assegnata alla OR , con tutti gli arredi. Parte_1
4. Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia tre giorni a settimana alternati con la madre Pt_2
secondo i turni di lavoro di entrambi comunicati entro il venerdì precedente nonché due fine settimana al mese, alternati tra loro. Potrà altresì vedere e tenere con sé la bambina durante le 2 vacanze di Natale alternando di anno in anno tra i genitori il periodo consecutivo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori il periodo precedente il giorno di Pasqua e quello dal giorno di Pasquetta alla riapertura della scuola. La minore trascorrerà il giorno del rispettivo compleanno dei ricorrenti con il genitore festeggiato mentre il proprio compleanno la figlia lo trascorrerà alternandolo di anno in anno tra i genitori.
5. Nei mesi estivi il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia 45 giorni, divisi anche in due o tre periodi pressoché di pari giorni, con date che saranno concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie dei genitori. I medesimi dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo dove la bambina sarà in vacanza.
6. Il Signor corrisponderà alla OR l'importo di € 200,00 mensili da Pt_2 Parte_1
versarsi tramite bonifico entro il 30 di ogni mese, fino ad aprile 2032 (scadenza del prestito per la ristrutturazione dell'abitazione). Le parti, considerato il collocamento sostanzialmente paritario, stabiliscono che il mantenimento della figlia minore successivamente sarà a carico del genitore presso cui è collocata e comunque entrambi verseranno la quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, individuate come da protocollo del Tribunale di Roma ad eccezione delle spese di iscrizione alla scuola che rimarranno ad esclusivo carico del padre 7. Gli assegni familiari saranno richiesti e percepiti dalla OR e il procuratore ha Parte_1
concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate Parte_1
in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n.00070, parte I, serie 11;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi