Sentenza breve 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 06/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Modarelli, PEC studiolegalemodarelli@pec.giuffre.it, e Nicola montagna, PEC motagna0364@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., e Questura di Matera, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 45172 del 14.11.2024 (notificato il 16.11.2024), con il quale il Questore di Matera ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile uso caccia, rilasciata il 13.1.2022;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Matera e della Prfettura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con nota del 3.8.2024 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto alla Prefettura di Matera ed alla Questura di Matera l’adozione nei confronti del sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, dei provvedimenti di divieto di detenzione di armi e munizioni e di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, rilasciata il 13.1.2022, in quanto in data 27.7.2024, a causa di un litigio concitato per i confini dei terreni, il nipote -OMISSIS- aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri, perché il sig. -OMISSIS- lo aveva minacciato con le seguenti parole: “ti devo sparare in fronte appena ti vedo in qualche parte dove non ti dovrei trovare”; specificando che, anche se -OMISSIS- aveva smentito la predetta minaccia, mentre suo figlio aveva precisato che “vi erano problemi con il cugino, il quale non aveva mai acconsentito, affinché la situazione dei confini venisse definitivamente risolta mediante accertamenti tecnici”, in data 28.7.2024 si era proceduto al ritiro cautelativo dei due fucili, detenuti da-OMISSIS-.
Pertanto, sono state notificate al sig. -OMISSIS- le comunicazioni ex art. 7 L. n. 241/1990, di avvio del procedimento, richiamando il predetto episodio, finalizzate: 1) la prima della Questura di Potenza del 24.9.2024, all’emanazione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia; 2) la seconda della Prefettura di Potenza del 30.8.2024, all’emanazione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Con memoria alla Questura di Matera del 4.10.2024 il sig. -OMISSIS- ha nuovamente smentito la suddetta minaccia, precisando che suo nipote aveva più volte, ed anche in data 27.7.2024, invaso i suoi terreni, rimuovendo i punti di confine, ed ha chiesto un’audizione personale, che veniva effettuata dalla Questura di Matera il 16.10.2024, nell’ambito della quale -OMISSIS- ha dichiarato, di non aver mai minacciato il nipote, confermando la situazione di conflittualità, per questioni legate a terreni confinanti, “perdura da diversi anni”.
Con nota del 26.10.2024 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha fatto presente che già in data 5.1.2024 i Carabinieri erano intervenuti, perché il sig. -OMISSIS- aveva minacciato verbalmente suo nipote.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 45172 del 14.11.2024 (notificato il 16.11.2024) il Questore di Matera, dopo aver richiamato i predetti atti endoprocedimentali, ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile uso caccia, rilasciata il 13.1.2022, in quanto: 1) “la situazione di accesa conflittualità, che si protrae da svariati anni, potrebbe sfociare in ulteriori e più gravi conseguenze”; 2) in data 21.11.2000 -OMISSIS- era stato condannato per Minaccia in concorso; 3) dalle predette circostanze, sintomatiche “di un’inclinazione alla trasgressione”, si desumeva la non affidabilità del -OMISSIS-.
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 14.1.2025 e depositato il 10.2.2025, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 45172 del 14.11.2024, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto: A) dal contenuto del provvedimento impugnato non si evince l’inaffidabilità del ricorrente in ordine al non corretto uso delle armi, anche perché quanto accaduto il 27.7.2024 era stato un episodio isolato; B) non poteva tenersi conto della condanna del ricorrente del 21.11.2000, perché anteriore al rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia del 13.1.2022;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché il ricorrente non aveva mai abusato del porto d’armi, allegando al ricorso il certificato di uno Psichiatra del 10.1.2025, attestante che il ricorrente “non presenta alcun disturbo clinicamente apprezzabile e rilevante secondo il sistema classificativo DSM-5-TR”;
3) l’omessa considerazione della suddetta memoria endoprocedimentale del ricorrente del 4.10.2024.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Matera e la Questura di Matera, sostenendo l’infondatezza del ricorso e depositando anche il provvedimento prot. n. 4302 del 22.1.2025, con il quale il VicePrefetto Vicario di Matera ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Nella Camera di Consiglio del 5.3.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato, pur tenendo conto della circostanza che la suddetta condanna del ricorrente del 21.11.2000, anteriore al rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia del 13.1.2022, non idonea ad avvalorare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi, fatta salva un’adeguata motivazione, che evidenzi l’errore commesso al momento del rilascio della predetta licenza di porto di fucile.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi 39 R.D. n. 773/1931 il provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni o materie esplodenti può essere emanato nei confronti delle persone “ritenute capaci di abusarne”, mentre ai sensi dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 la licenza di porto d’armi “può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Da tali norme si evince che in questa materia risulta evidente che la pretesa del privato ad espandere la propria sfera di libertà deve recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, che, per essere facilmente esposto e/o messo a rischio, va salvaguardato con ogni idonea cautela.
Ed invero, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 138 del 25.2.2025, n. 372 del 12.6.2023 e n. 670 del 16.11.2023 e le altre Sentenze ivi richiamate) l’Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona, che detiene armi, deve essere “esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo” e nei suoi confronti deve esistere “la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”, cioè la persona che detiene armi deve avere una “condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati”.
Tali condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto non può ritenersi illogica la valutazione, diversa da quella di una Psichiatra forense, di inaffidabilità del ricorrente nel corretto uso delle armi, tenuto conto della evidente e notevole conflittualità tra il ricorrente e suo nipote, accertata dai Carabinieri di -OMISSIS-.
Per completezza, va anche rilevato che con l’impugnato provvedimento prot. n. 45172 del 14.11.2024 il Questore di Matera ha espressamente considerato il contenuto della memoria endoprocedimentale del ricorrente del 4.10.2024 ed anche le sue dichiarazioni nell’audizione personale del 16.10.2024.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila).
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.