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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1685/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Tassone, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giampiero Agnese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda per cui è causa, occorre sintetizzare i fatti di un precedente giudizio (R.G. n. 55724/2016), sorto con la domanda monitoria con cui
(di seguito solo ) chiedeva al tribunale di RO di Parte_1 Parte_1 ingiungere a (di seguito solo il pagamento della somma di € Controparte_1 CP_1
29.472,76 (IVA inclusa), oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 6 del 2014, emessa a saldo “delle prestazioni extra eseguite dalla ricorrente sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto stipulato in data 03.07.2013”.
***
Il tribunale, in data 4.6.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
13253/2016.
***
Proponeva opposizione la quale eccepiva di avere interamente adempiuto ai propri CP_1 obblighi contrattuali, pagando la complessiva somma di € 128.937,46, e di non aver mai concordato lo svolgimento di non meglio specificate attività ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto sottoscritto dalle parti, come già contestato a e al suo legale. Parte_1
***
Si costituiva , sostenendo che le “prestazioni extra” erano quelle inerenti ad attività di Parte_1
Contr montaggio di puntate televisive della trasmissione “Mission”, prodotta dalla ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto, consistenti in ben 50 turni in più; tale circostanza era comprovata dalle disposizioni verbali date ai montatori della società opposta, nonché dagli ordini effettuati via mail dal produttore esecutivo della dott. CP_1 [...]
e dalla direttrice di produzione, dott.ssa (all. da 8 a 16), oltre che Persona_1 Persona_2
dagli altri documenti depositati e da depositare;
inoltre, aveva, nella mail del CP_1
19.3.2014, riconosciuto espressamente il proprio obbligo di pagamento, promettendo di pagare.
***
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente precisava che i CP_1
documenti depositati da riguardavano comunicazioni via mail intervenute tra il signor Parte_1
(che all'epoca non era dipendente di , bensì di Persona_1 CP_1 CP_4
, la signora e il signor , aventi ad oggetto l'organizzazione
[...] Persona_2 Persona_3
di turni di montaggio compresi e previsti dal contratto sottoscritto dalle parti in data 3.7.2013, mentre la mail del 19.3.2014 non aveva alcuna valenza confessoria.
pagina 2 di 17 ***
Con ordinanza del 22.11.2017, il giudice rigettava le richieste istruttorie di , rilevando Parte_1
che gran parte della documentazione prodotta in atti risultava inviata da Persona_1
dipendente di , compresi i piani di produzione, che riportavano in calce, quale autore, CP il nome di quest'ultimo.
***
In pendenza di detto giudizio, , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il Parte_1
19.9.2018, adiva nuovamente il tribunale di RO (giudizio R.G. n. 59755/2018), deducendo che verosimilmente, vista la suddetta ordinanza, il medesimo giudice non avrebbe accolto la tesi di secondo cui ‹‹l'incarico relativo alle prestazioni extra era intercorso direttamente con la Parte_1
sebbene gli ordinativi dei turni di montaggio pervenissero materialmente tramite pertanto, CP_1 CP_5
al fine di veder remunerati i 50 turni di lavoro svolti in più rispetto a quanto pattuito con nel contratto, si era vista costretta a evocare in giudizio la per il caso in cui CP_1 CP fosse stata dichiarata la carenza di legittimazione di ‹‹la quale viene pure convenuta sia CP_1 per garantire l'integrità del contraddittorio (cioè che l'accertamento della eventuale legittimazione passiva di avvenga anche nei confronti della committente , sia per spiegare una subordinata azione ex CP CP_1 art. 2041 c.c., con la richiesta di procedere alla riunione del presente procedimento a quello con n. R.G.
55724/2016 per veder remunerati i turni di lavoro extra da parte della o comunque da parte di o CP CP_1
ex art. 2041 c.c. stante la diminuzione patrimoniale subita, con domande subordinate rispetto a quella di CP cui al predetto giudizio portante R.G. 55724/2016››.
Dopo aver ripercorso il contenuto del contratto con la ricorrente deduceva che dalla CP_1
stessa documentazione proveniente da e inoltrata da (con in copia la prima), CP_1 CP
quale soggetto coordinatore della produzione, emergeva che i turni relativi al montaggio e alla disponibilità della sala erano stati 64 in più di quelli indicati dal contratto stesso;
richiamava la mail del 19.3.2014 di e affermava che le puntate di “Mission” realizzate da su CP_1 CP_1
Contr incarico della rano state prodotte grazie all'opera sia di , sia di , la quale Parte_1 CP aveva il compito di coordinare la produzione e svolgeva anch'essa (in altre sale) un'attività di montaggio parallela e quella di , proprio perché i tempi di lavorazione erano stretti. Parte_1
Concludeva che gli allora dipendenti di , e avevano ricevuto da CP Persona_1 Per_2
la qualifica di produttore esecutivo del programma e direttrice di produzione, sicché CP_1 era ‹‹del tutto normale che la la ritenesse la reale legittimata passiva. Ove così non fosse, è chiaro che Parte_1
l'unica altra possibile legittimata passiva è da individuarsi nella , che del resto è stata remunerata da CP per l'opera ad essa prestata con riguardo alla realizzazione del Programma e che, dunque, aveva uno CP_1 specifico interesse alla esecuzione delle prestazioni della . CP_6
pagina 3 di 17 In via subordinata, proponeva domanda ex art. 2041 c.c. e formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia il Tribunale adito: – in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento già pendente innanzi presso codesto Ill.mo Tribunale e contraddistinto dal numero di R.G. 55724/2016;
– in caso di mancato accoglimento della domanda spiegata da a titolo contrattuale nei confronti di Parte_1 di cui al precedente alinea, accertare e dichiarare che la società l. è debitrice della CP_1 CP Parte_1 della somma di Euro 29.472,76 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 15 maggio 2014, per le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, oltre interessi dalla data della fattura 6/2014 e, per l'effetto, condannare la stessa al relativo versamento in favore di;
CP Parte_1
– in subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al precedente alinea CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ulteriore subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al CP Parte_1 precedente alinea ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, CPA e
IVA come per legge››.
***
Si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'azione proposta per la contestuale e CP_1
incompatibile pendenza di altro giudizio dinanzi allo stesso tribunale di RO, in cui si chiedeva la condanna al pagamento dello stesso importo di € 29.472,76, e contestando la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
, invece, rimaneva contumace. CP
***
Con sentenza n. 2457/2022, R.G. n. 59755/2018, pubblicata in data 15.2.2022, il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite, in favore di nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., così motivando:
‹‹…Analizzando gli atti relativi all' opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dall'attuale parte attrice, si rileva che la relativa causa petendi è individuata nel fatto che, in data 3 luglio 2013, fu stipulato un contratto tra l'attrice e la finalizzato alle produzioni aggiuntive nel programma indicato nella parte in fatto, quindi CP_1 il medesimo contratto posto a base della causa petendi del presente procedimento.
La stessa parte attrice ammette più volte, da ultimo nella comparsa conclusionale che “il decreto ingiuntivo ottenuto contro la in base a quanto esposto era stato oggetto di opposizione da parte della stessa CP_1
e che, in ragione dell'ordinanza resa nel relativo giudizio dall'Ill.mo Tribunale all'esito della valutazione CP_1 delle istanze istruttorie delle parti, l'Attrice poteva immaginare che la domanda sarebbe stata rigettata per
pagina 4 di 17 carenza di legittimazione. Pertanto, l'Attrice spiegava le tre domande di seguito indicate in via subordinata rispetto a quella principale formulata contro nel procedimento R.G. 55724/2016, chiedendo – in CP_1 ossequio al principio della ragionevole durata del processo e della economia dei mezzi processuali – la riunione dei procedimenti”
Ne consegue che la parte attrice ha consapevolmente azionato una causa con il medesimo petitum, sul presupposto che la causa azionata per prima non stava fornendo esiti positivi, aggiungendo delle subordinate palesemente contraddittorie sia rispetto al petitum principale sia alla causa petendi, invocando il pagamento da parte della società CP_4
Va altresì evidenziato che la sentenza di primo grado del procedimento n. R.G. 55724/2016 ha espressamente indicato che le mail inviate anche alla società , e principalmente alla , non costituiscono CP_1 CP_4 prova della sussistenza di un contratto intervenute tra la e la per le prestazioni Parte_1 CP_1 suppletive delle quale è stato chiesto il pagamento in quella sede ed in questa.
Lo scrivente Giudice non può non valutare ai fini della decisione la simultaneità delle due cause esperite, con conseguente valutazione di inammissibilità delle domande della presente causa – si ribadisce palesemente in contrasto fra loro nonché rispetto alla causa petendi - per litispendenza volontariamente procurata con la causa inerente l'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che per contrasto fra le domande. Fermo restando che l'attrice non ha fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva in argomento con la né dei rapporti tra quest'ultima e la società sempre in relazione alla Controparte_1 CP prestazione suppletiva oggetto i causa .
La domanda attorea va pertanto dichiarata inammissibile.
Alla luce della volontà della parte attrice di cagionare una litispendenza per cercare di recuperare un esito infausto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già citato, la parte soccombente va condannata al pagamento della somma di euro 1.500, in favore della equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'ar. 96, comma 3, cpc.
Le spese seguono la soccombenza, limitatamente alla poiché la contumacia della società Controparte_1
esime il Giudice dal pronunciamento delle spese in suo favore.››. CP_4
***
Ha proposto appello , convenendo in giudizio il fallimento di (nelle more Parte_1 CP
intervenuto, giusta sentenza n. 849 del 26.11.2019) e e formulando le seguenti CP_1
conclusioni:
‹‹In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello attualmente pendente innanzi a Codesta
Ecc. Corte di Appello con R.G. 6855/2019;
– dichiarare nulla, annullare, revocare e/o riformare per i capi impugnati la Sentenza n. 2457/2022, emessa dal
Tribunale di RO, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, in data 10 febbraio 2022, pubblicata in data 15 febbraio 2022, nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 59755/2018;
– accertare e dichiarare che la società è debitrice della della somma di Euro 29.472,76 CP Parte_1 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 15 maggio 2014, per le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, oltre pagina 5 di 17 interessi dalla data della fattura 6/2014 e, per l'effetto, condannare la stessa al relativo versamento in CP favore di Parte_1
– in subordine, in caso di mancata conferma con pronunzia passata in giudicato della decisione del Tribunale
Civile di RO n. 15823/2019 che ha definito il procedimento R.G. 55724/2016 intercorso fra la e la Parte_1
condannare al versamento in favore di della somma di cui al precedente alinea ai CP_1 CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ulteriore subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al CP Parte_1 precedente alinea ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ogni caso, condannare la alla restituzione in favore di della somma di Euro 7.282,66 CP_1 Parte_1 versata in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.p.c. parametrati sulla base a quelli vigenti per la lotta del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali;
››.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, nonché dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Si è costituita, in data 14.6.2022, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
‹‹- Rigettare la domanda preliminare di riunione del presente Giudizio a quello avente il N.R.G. 6855/2019 pendente sempre dinanzi a codesta Corte d'Appello in quanto già definito con sentenza n. 3277/2022 del
13/05/2022;
- Rigettare l'appello proposto dalla società in quando del tutto infondato e per l'effetto Controparte_7 confermare in ogni suo capo e statuizione la sentenza del Tribunale di RO n. 2457/2022 depositata in data 15 febbraio 2022;
- Rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate nel presente Giudizio di appello in quanto del tutto inammissibili per i motivi già dedotti.
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di soccombenza del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario››.
***
All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di (in realtà del CP
) e parte appellante ha dichiarato che la causa R.G. n. 6855/2019 era stata definita CP
con sentenza della Corte di appello del 13.5.2022.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie.
***
pagina 6 di 17 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 18.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 22.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e alla suddetta udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo è così rubricato: ‹‹In via preliminare, nullità e/o annullabilità della Sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, nonché per omessa motivazione››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato l'identità di causa petendi e di petitum tra le domande di cui ai due giudizi, dal momento che le prestazioni erano aggiuntive rispetto al contratto fatto valere e le mail con cui erano state richieste le 64 prestazioni ulteriori non erano state inviate alla e alla , bensì da quest'ultima CP_1 CP all'appellante per conto della prima, “tenuta in copia”, la quale era a conoscenza del maggior impiego di personale e risorse da parte di (come accertato nel primo giudizio con Parte_1
statuizione non impugnata); inoltre, era chiaro che il contratto del 2013 forniva solo i criteri di quantificazione del corrispettivo delle prestazioni, che, se non richieste da per conto CP
di dovevano ritenersi richieste da nel proprio interesse, e la domanda nei CP_1 CP
confronti di era stata formulata in via subordinata rispetto a quella contrattuale contro CP
sicché non vi era identità di causa petendi e petitum;
la sentenza sarebbe, altresì, CP_1 viziata perché, dopo aver statuito l'inammissibilità di tutte le domande formulate, per litispendenza e per contrasto tra le stesse, aveva poi dichiarato, nel dispositivo,
l'inammissibilità di una sola domanda, oltre ad essere inficiata da motivazione apparente, nonché carente di motivazione con riguardo alle domande ex art. 2041 c.c., spiegate in via ulteriormente subordinata.
***
Il secondo motivo è così rubricato: ‹‹In subordine, violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 39 c.p.c. nonché insussistenza di contraddittorietà tra le domande formulate nel giudizio de quo, con consequenziale erronea declaratoria di inammissibilità delle domande medesime››.
Lamenta l'appellante che il tribunale, senza disporre la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciandosi nel merito delle domande, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un'ipotesi di litispendenza, sebbene non sussistessero i requisiti previsti dall'art. 39 c.p.c. né con riferimento alla domanda di pagamento nei confronti della (soggetto diverso da CP
, né con riferimento a quelle proposte ex art. 2041 c.c.; quanto invece alla causa CP_1
pagina 7 di 17 petendi, la domanda esperita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondava sul contratto del 2013, mentre la domanda azionata nel successivo giudizio fondava su un diverso accordo intercorso tra ed , fermo restando che non era integrato Parte_1 CP
nemmeno il requisito per cui la stessa causa deve pendere di fronte a diversi uffici giudiziari;
inoltre, il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande per asserito “contrasto tra le stesse”; peraltro, l'art. 2041 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema, sicché è lo stesso carattere sussidiario della azione a porre rimedio a ogni possibile “contraddittorietà” rispetto ad altre eventuali domande esperite in precedenza.
***
Il terzo motivo è così rubricato: ‹‹In ulteriore subordine, nel merito, sull'asserita omessa prova di un accordo alla base della domanda di pagamento delle prestazioni suppletive, nonché sulla domanda prova delle prestazioni extra fornite dalla CP_6
Lamenta l'appellante la illogicità, contraddittorietà ed erroneità della statuizione con cui il tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva con e dei rapporti tra questa ed , sempre in relazione alla CP_1 CP prestazione suppletiva, dal momento che l'accordo con non era un elemento CP_1
costitutivo della domanda contrattuale spiegata contro (essendo stata proposta in via CP
subordinata rispetto al rigetto di quella contrattuale spiegata nel giudizio di opposizione nei confronti di;
inoltre, il contratto fra la ed era ammesso dalla prima e CP_1 CP_1 CP
non contestato dalla seconda, rimasta contumace, ed era in atti la prova dei rapporti tra ed , avendo la prima ampiamente dimostrato la provenienza da parte di Parte_1 CP
, in accordo con la di tutte le richieste concernenti proprio i turni per cui è CP CP_1
causa, sicché ove la richiesta di effettuarli non fosse stata avanzata per conto della committente lo era per conto di;
dalla documentazione proveniente da CP_1 CP
e inoltrata da (con in copia la prima), quale soggetto coordinatore della CP_1 CP
produzione, emergeva, infatti, che unica altra possibile legittimata passiva sarebbe CP
per aver commissionato i turni aggiuntivi nel proprio interesse, con la conseguenza che il relativo compenso dovuto poteva essere parametrato in via diretta in base ai criteri previsti dal contratto per l'attività di montaggio (ben noti a , che svolgeva la stessa attività) CP
ovvero in via analogica oppure ex art. 1374 c.c.
L'appellante ha comunque riproposto le istanze istruttorie già articolate in primo grado e rigettate dal primo giudice.
***
pagina 8 di 17 Il quarto motivo è così rubricato: ‹‹In via ulteriormente gradata, sempre nel merito, sull'azione di arricchimento senza causa esperita nei confronti della o, in subordine, della CP_1 CP_5
Ribadisce l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità delle domande di ingiustificato arricchimento per un'asserita e non meglio specificata “contraddittorietà” tra le stesse e la domanda di pagamento avanzata nei confronti di , deducendo che, ove si accertasse che le prestazioni non sono state rese in forza CP
di un rapporto negoziale in essere né tra e né tra la prima ed , non Parte_1 CP_1 CP
sussistendo alcun titolo posto a fondamento dello spostamento patrimoniale, Parte_1 dovrebbe essere indennizzata, in forza dell'art. 2041 c.c., per l'opera richiesta da o, CP_1
in subordine, da;
la fornitura dei turni extra avrebbe infatti avvantaggiato, in primo CP
Contr luogo, proprio la committente che ha potuto “vendere” alla le puntate della CP_1 trasmissione “Mission” in forza delle prestazioni fornite da , ottenendo quindi, quale Parte_1
corrispettivo, una congrua remunerazione;
in via gradata, sarebbe evidente il vantaggio di
, che è stata remunerata proprio dalla per detti turni aggiuntivi. CP CP_1
***
Il quinto motivo è così rubricato: ‹‹Sulla condanna dell'appellata per lite temeraria – violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 96, comma 3, del c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente fondato la condanna per lite temeraria sulla volontà della parte attrice di cagionare una litispendenza per cercare di recuperare un esito infausto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, come si
è visto, nel caso di specie non poteva configurarsi alcuna ipotesi di litispendenza, né sussisteva una condotta di abuso del processo, non essendovi alcuna norma che impedisce di spiegare domande diverse e subordinate in separati giudizi;
non avrebbe Parte_1
comunque potuto proporre le domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'esigenza era sopraggiunta a seguito delle difese spiegate da solo nella CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
***
I primi tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, devono essere disattesi nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
In primo luogo, va chiarito che, pacificamente, non ricorre un'ipotesi di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., mancando pacificamente i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c., né, tra l'altro, il giudice ha pagina 9 di 17 adottato i provvedimenti conseguenti a tale fattispecie, pur facendo, impropriamente ed erroneamente, riferimento a “una litispendenza volontariamente procurata”.
In secondo luogo, erronea è la statuizione secondo cui vi sarebbe identità di petitum e causa petendi tra le due cause e secondo cui il titolo azionato in entrambe sarebbe il contratto del
2013, come si vedrà di seguito, dal momento che la pretesa fonda in realtà sulle prestazioni extra contratto ed era, fra l'altro, rivolta ad un diverso soggetto.
Chiarito ciò, occorre esaminare distintamente il rapporto tra e da un lato, e il Parte_1 CP_1 rapporto tra ed , dall'altro. Parte_1 CP
Quanto al primo, ha citato nel primo grado del presente giudizio ‹‹sia per Parte_1 CP_1 garantire l'integrità del contraddittorio (cioè che l'accertamento della eventuale legittimazione passiva di CP avvenga anche nei confronti della committente , sia per spiegare una subordinata azione ex art. 2041 CP_1
c.c., con la richiesta di procedere alla riunione del presente procedimento a quello con n. R.G. 55724/2016››
(cfr. pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Come risulta anche dalle conclusioni in calce al ricorso introduttivo, non è stata proposta una domanda di pagamento somme nei confronti di ma soltanto la domanda ex art. 2041 CP_1
c.c. (che verrà esaminata nel prosieguo).
Non vi è quindi identità di petitum e causa petendi.
Va poi dato atto che il rapporto tra le società in questione è stato definito nel giudizio di appello R.G. n. 6855/2019, con sentenza n. 3277/2022 del 13.5.2022, conclusosi con il rigetto del gravame e con la conferma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo per mancanza di prova sulla commissione dei turni aggiuntivi da parte di e CP_1 sull'eventuale accordo sui compensi.
Quanto al secondo rapporto, quello tra ed , quest'ultima è stata evocata in Parte_1 CP giudizio proprio ‹‹per il caso in cui fosse dichiarata la carenza di legittimazione della a seguito CP_8 dell'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva rilevato che gran parte della documentazione prodotta in atti risultava inviata da dipendente Persona_1
di , compresi i piani di produzione (cfr. ancora pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). CP
Sul punto, il primo giudice, dopo aver fatto riferimento alla inammissibilità delle domande per il contrasto fra loro, nonché rispetto alla causa petendi, e per litispendenza, ha affermato che l'attrice non aveva fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva con né dei rapporti tra quest'ultima ed . CP_1 CP
Esclusa dunque, per quanto già detto, l'inammissibilità della domanda, occorre verificare se la domanda nei confronti di (poi fallita) sia fondata o meno, dovendo rammentarsi che, CP
pagina 10 di 17 qualora il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, questi deve impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato (fra le tante, Cass. n. 11741 del 05/05/2021).
Rileva la Corte che, già nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositava Parte_1
documentazione e articolava capitoli di prova orale volti a dimostrare i propri assunti, fra cui quelli inerenti al fatto che il dott. e la dott.ssa avevano richiesto le Persona_1 Per_2
suddette prestazioni per conto di CP_1
La stessa deduceva, nel successivo giudizio introdotto con il rito sommario, che: 1) – CP_1 per il tramite di – richiedeva prestazioni di montaggio (solo quantitativamente) CP ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto;
2) affidava a l'incarico di CP_1 CP
svolgere una parallela attività di montaggio e di coordinare la produzione seguendo le indicazioni della stessa sicché era appunto a inoltrare materialmente a CP_1 CP
gli ordini di produzione e di montaggio inviati da (con in copia quest'ultima); Parte_1 CP_1
3) era stato dimostrato, nel giudizio di opposizione, che le prestazioni erano state richieste da per il tramite di , quale coordinatrice della produzione (cfr. pagg. 1, 2, 3 e 10 CP_1 CP
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Sempre nel ricorso, richiamava la mail del 19.3.2014 inviata da a . Parte_1 CP_1 Parte_1
Già la stessa prospettazione della ricorrente (secondo la quale, alla luce di quanto sopra, sarebbe da ritenersi pienamente dimostrata l'esistenza del debito di , se non di CP
nei confronti di ) è contraddittoria rispetto al dedotto credito nei confronti di CP_1 Parte_1
. CP
Non può infatti condividersi l'assunto secondo cui, ove non si fosse ritenuto che la “reale legittimata passiva” fosse doveva ritenersi che “l'unica altra possibile legittimata CP_1 passiva” fosse (cfr. pag. 11 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). CP
Anche nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nel contestare quanto Parte_1 dedotto da (secondo la quale “nel presente giudizio 'riparatore' apprendiamo invece che la fonte CP_1
del pagamento preteso da sarebbe un fantomatico contratto concluso con la società Parte_1
”), affermava che l'ordinativo degli orari dei turni di ripresa e montaggi perveniva “per il CP suo filtro”, anche se ciò nulla toglieva all'accordo tra e Parte_1 CP_1
Non vi è dunque alcuna chiarezza, già a livello di allegazione dei fatti costitutivi, sull'accordo aggiuntivo che si sarebbe concluso in ordine alle prestazioni extra contratto e sulla correlata remunerazione, il che rende superflue le istanze istruttorie reiterate dall'appellante.
pagina 11 di 17 A tanto si aggiunga che la causa petendi risiede nelle prestazioni aggiuntive (indicate a volte in 50 turni, a volte in 64) rispetto a quelle già previste dal contratto del 2013 (tanto che la parte chiede che i compensi siano parametrati a quelli previsti da tale contratto).
Il contratto, però, era stato concluso da con e non con , la quale Parte_1 CP_1 CP
(sempre secondo la ricorrente: cfr. pag. 11) aveva il compito di coordinare la produzione e svolgeva anch'essa (in altre sale) un'attività di montaggio parallela e quella di , Parte_1
perché i tempi di lavorazione erano stretti.
Non può, dunque, ipotizzarsi che lavorazioni aggiuntive rispetto a un contratto tra due parti
( e vengano richieste da un soggetto terzo, estraneo a quel contratto Parte_1 CP_1
( ). CP
Neppure è ipotizzabile che il compenso richiesto a fosse parametrato a quanto CP previsto da un contratto fra altre parti solo perché i compensi “erano ben noti alla in CP quanto anch'essa svolgeva la medesima attività” (pag. 11).
Tra l'altro, le mail inviate dal e dalla a non chiariscono e non Persona_1 Per_2 Parte_1 provano che queste prestazioni aggiuntive fossero richieste per conto e nell'interesse di
, alla quale si era rivolta per alcune lavorazioni più impegnative che CP CP_1 Parte_1
non poteva fornire (cfr. mail di del 19.3.2014 ore 13.54, in riscontro alla mail di CP_1
delle ore 11.50). Parte_1
Inoltre, il consuntivo lavorazioni indica come “cliente” e a questa viene inviato. CP_1
Da ultimo, a nulla rileva la contumacia di in bonis primo grado (contrariamente a CP
quanto dedotto nella suddetta memoria da ), dal momento che l'esclusione dei fatti Parte_1
non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (Cass. n. 14623/2009; Cass. n. 14372/2023).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che le allegazioni e la documentazione versata in atti non consentano di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del credito nei confronti di . CP
Ne consegue che la sentenza nella parte relativa alla domanda proposta nei confronti di quest'ultima deve essere confermata, dovendosi interpretare (alla luce della motivazione nel suo complesso) la declaratoria di inammissibilità della domanda come rigetto della domanda stessa.
***
pagina 12 di 17 Va ora esaminato il quarto motivo.
Occorre muovere dalla domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti di sulla CP_1
quale il primo giudice si è limitato a rilevare una non meglio spiegata contraddittorietà tra le domande.
La domanda introdotta in via monitoria è stata rigettata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo
per questi motivi
:
1) nel contratto sottoscritto tra le parti non vi era alcuna pattuizione in ordine a prestazioni aggiuntive né tantomeno viene indicato un compenso orario di € 47,00 per le attività di montaggio (né peraltro tale importo poteva essere desunto dividendo l'importo concordato di € 24.000 per i 100 turni di 8 ore concordati in quanto risultante pari ad €
30 all'ora);
2) ciò che più rilevava era che non risultava adeguatamente provata da parte opposta la conclusione di un successivo e specifico accordo in merito a tali prestazioni aggiuntive e alla loro remunerazione in misura superiore a quella complessivamente concordata in contratto;
3) i documenti prodotti dalla società opposta confermavano che il montaggio aveva richiesto un numero di turni superiore a quelli originariamente previsti e il coinvolgimento di , la quale inviava le mail anche per conoscenza a CP CP_1
(che era dunque a conoscenza del maggior impiego di personale e risorse utilizzate per le attività di montaggio da parte di ), ma non provavano che Parte_1 CP_1
avesse concluso con , anche per facta concludentia, un accordo per il Parte_1
pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel contratto del 3.7.2013, né la mail del 19.3.2014 costituiva riconoscimento del credito;
4) pertanto, non era adeguatamente provato l'accordo in merito al pagamento di compensi extra rispetto a quelli originariamente concordati nel contratto del 3.7.2013 per le difficoltà e/o maggiori oneri sostenuti per le attività di montaggio.
La Corte di appello, con la sentenza n. 3277/2022, ha rigettato l'impugnazione proposta da
, affermando, in sostanza, che era vero che vi era stato un incremento di turni, ma Parte_1
tale incremento era stato richiesto da , senza che una simile richiesta potesse CP
impegnare pur essendo informata di ciò, tramite le mail, da . CP_1 CP_1 CP
Anche la sentenza del tribunale oggetto del presente giudizio di appello ha statuito che l'attrice non aveva fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo con relativo CP_1
alla prestazione suppletiva.
pagina 13 di 17 Ora, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (sentenza n. 33954/2023), ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Spiega la Suprema Corte che, se il titolo contrattuale è allegato dall'attore, è contestato dal convenuto, ma il primo non ne dà prova, ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito (Cass. n. 6735/2024, che richiama Cass., Sez. Un., n. 33954/2023, pp.
27-28).
Ne consegue che, nella specie, l'azione spiegata da , in via subordinata, ex art. 2041 Parte_1
c.c. è ammissibile, perché il potenziale concorso tra azioni si è risolto in un concorso meramente apparente: l'azione contrattuale proposta dalla predetta è infondata perché il titolo non esiste ab origine, come accertato dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dalla
Corte di appello (oltre che dalla gravata sentenza), sicché la domanda deve essere qui esaminata.
Premesso che non è stato dedotto da nessuna delle parti che avverso la sentenza della Corte di appello sia stato proposto ricorso per cassazione, deve ritenersi accertato, anche alla luce della documentazione in atti, con particolare riguardo alle mail inviate da anche a CP
e mai contestate, che l'incremento di turni, rispetto a quanto pattuito con il contratto CP_1
del 3.7.2013, vi è stato.
A tanto si aggiunga che nella citata mail del 19.3.2014 non contesta che le CP_1
prestazioni aggiuntive siano state effettivamente eseguite.
Del resto, le prestazioni non potevano che essere effettuate nell'interesse di CP_1
Sussiste, pertanto, l'impoverimento di e l'arricchimento ingiustificato di che, Parte_1 CP_1
Contr grazie alle prestazioni rese dalla prima, ha potuto consegnare alla l prodotto richiesto (e cioè le puntate della trasmissione ), ottenendo la relativa remunerazione. Pt_2
pagina 14 di 17 Venendo al quantum, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha affermato Parte_1 di aver effettuato “oltre 50 turni”, ribadendo ciò nella seconda memoria (effettuati fino al
10.12.2013), sicché l'indennizzo deve essere parametrato a 50 turni aggiuntivi (e non a 64).
Per le sale di montaggio era previsto il corrispettivo di € 20.000,00 (€ 24.000,00 - € 4.000,00 di sconto), mentre per il distacco di personale era previsto il corrispettivo di € 13.861,00, per
100 turni di lavoro, come da contratto, sicché spetta a , a titolo di indennizzo, la Parte_1 somma di € 16.930,50 (infatti, dividendo la somma complessiva di € 33.861,00 per 100 turni si ottiene l'importo di € 338,61 e, moltiplicando detto importo per 50 turni, si ottiene l'importo di € 16.930,50).
L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A.
(Cass. n. 2040 del 25/01/2022).
L'indennizzo ex art. 2041 c.c. costituisce credito di valore e sorge per effetto e dalla data del fatto dell'arricchimento altrui, onde a partire da tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (Cass. n. 28930/2022).
Nella specie, si ritiene che l'arricchimento corrisponda al momento del completo espletamento della prestazione in favore di (Cass. n. 35480/2022), da individuarsi nel CP_1
10.12.2013.
Ne discende che la somma deve essere rivalutata sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995) dalla data dell'arricchimento (10.12.2013) fino ad oggi.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
22.970,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
***
La domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via ulteriormente subordinata nei confronti di rimane assorbita dalla condanna di a tale titolo. CP CP_1
***
pagina 15 di 17 Anche il quinto motivo di appello concernente la condanna ex art. 96 c.p.c. rimane assorbito, poiché il parziale accoglimento della domanda proposta da travolge la condanna per Parte_1
lite temeraria disposta a carico della stessa.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve dunque essere condannata, secondo il principio della CP_1 soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla va disposto per le spese di questo grado di giudizio nei confronti del _9
, rimasto contumace.
[...]
***
ha chiesto la restituzione della somma di € 7.282,66 versata in esecuzione della Parte_1 sentenza gravata (di cui alla fattura n. 6 dell'8.3.2022, emessa dall'avv.to Giampiero Agnese), oltre interessi legali ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.p.c. parametrati sulla base a quelli vigenti per le transazioni commerciali.
Nulla ha osservato sicché l'avvenuto pagamento deve ritenersi incontestato, CP_1 dovendosi rammentare che, nel contesto dell'azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione pagina 16 di 17 tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Cass. n. 11115/2021).
La domanda di restituzione deve quindi essere accolta.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che deve essere condannata a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
7.282,66, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di RO n. 2457/2022, R.G. n. 59755/2018, pubblicata in data 15.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 22.970,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.282,66, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) nulla per le spese nei confronti del Controparte_2
RO, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1685/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Tassone, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giampiero Agnese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda per cui è causa, occorre sintetizzare i fatti di un precedente giudizio (R.G. n. 55724/2016), sorto con la domanda monitoria con cui
(di seguito solo ) chiedeva al tribunale di RO di Parte_1 Parte_1 ingiungere a (di seguito solo il pagamento della somma di € Controparte_1 CP_1
29.472,76 (IVA inclusa), oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 6 del 2014, emessa a saldo “delle prestazioni extra eseguite dalla ricorrente sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto stipulato in data 03.07.2013”.
***
Il tribunale, in data 4.6.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
13253/2016.
***
Proponeva opposizione la quale eccepiva di avere interamente adempiuto ai propri CP_1 obblighi contrattuali, pagando la complessiva somma di € 128.937,46, e di non aver mai concordato lo svolgimento di non meglio specificate attività ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto sottoscritto dalle parti, come già contestato a e al suo legale. Parte_1
***
Si costituiva , sostenendo che le “prestazioni extra” erano quelle inerenti ad attività di Parte_1
Contr montaggio di puntate televisive della trasmissione “Mission”, prodotta dalla ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto, consistenti in ben 50 turni in più; tale circostanza era comprovata dalle disposizioni verbali date ai montatori della società opposta, nonché dagli ordini effettuati via mail dal produttore esecutivo della dott. CP_1 [...]
e dalla direttrice di produzione, dott.ssa (all. da 8 a 16), oltre che Persona_1 Persona_2
dagli altri documenti depositati e da depositare;
inoltre, aveva, nella mail del CP_1
19.3.2014, riconosciuto espressamente il proprio obbligo di pagamento, promettendo di pagare.
***
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente precisava che i CP_1
documenti depositati da riguardavano comunicazioni via mail intervenute tra il signor Parte_1
(che all'epoca non era dipendente di , bensì di Persona_1 CP_1 CP_4
, la signora e il signor , aventi ad oggetto l'organizzazione
[...] Persona_2 Persona_3
di turni di montaggio compresi e previsti dal contratto sottoscritto dalle parti in data 3.7.2013, mentre la mail del 19.3.2014 non aveva alcuna valenza confessoria.
pagina 2 di 17 ***
Con ordinanza del 22.11.2017, il giudice rigettava le richieste istruttorie di , rilevando Parte_1
che gran parte della documentazione prodotta in atti risultava inviata da Persona_1
dipendente di , compresi i piani di produzione, che riportavano in calce, quale autore, CP il nome di quest'ultimo.
***
In pendenza di detto giudizio, , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il Parte_1
19.9.2018, adiva nuovamente il tribunale di RO (giudizio R.G. n. 59755/2018), deducendo che verosimilmente, vista la suddetta ordinanza, il medesimo giudice non avrebbe accolto la tesi di secondo cui ‹‹l'incarico relativo alle prestazioni extra era intercorso direttamente con la Parte_1
sebbene gli ordinativi dei turni di montaggio pervenissero materialmente tramite pertanto, CP_1 CP_5
al fine di veder remunerati i 50 turni di lavoro svolti in più rispetto a quanto pattuito con nel contratto, si era vista costretta a evocare in giudizio la per il caso in cui CP_1 CP fosse stata dichiarata la carenza di legittimazione di ‹‹la quale viene pure convenuta sia CP_1 per garantire l'integrità del contraddittorio (cioè che l'accertamento della eventuale legittimazione passiva di avvenga anche nei confronti della committente , sia per spiegare una subordinata azione ex CP CP_1 art. 2041 c.c., con la richiesta di procedere alla riunione del presente procedimento a quello con n. R.G.
55724/2016 per veder remunerati i turni di lavoro extra da parte della o comunque da parte di o CP CP_1
ex art. 2041 c.c. stante la diminuzione patrimoniale subita, con domande subordinate rispetto a quella di CP cui al predetto giudizio portante R.G. 55724/2016››.
Dopo aver ripercorso il contenuto del contratto con la ricorrente deduceva che dalla CP_1
stessa documentazione proveniente da e inoltrata da (con in copia la prima), CP_1 CP
quale soggetto coordinatore della produzione, emergeva che i turni relativi al montaggio e alla disponibilità della sala erano stati 64 in più di quelli indicati dal contratto stesso;
richiamava la mail del 19.3.2014 di e affermava che le puntate di “Mission” realizzate da su CP_1 CP_1
Contr incarico della rano state prodotte grazie all'opera sia di , sia di , la quale Parte_1 CP aveva il compito di coordinare la produzione e svolgeva anch'essa (in altre sale) un'attività di montaggio parallela e quella di , proprio perché i tempi di lavorazione erano stretti. Parte_1
Concludeva che gli allora dipendenti di , e avevano ricevuto da CP Persona_1 Per_2
la qualifica di produttore esecutivo del programma e direttrice di produzione, sicché CP_1 era ‹‹del tutto normale che la la ritenesse la reale legittimata passiva. Ove così non fosse, è chiaro che Parte_1
l'unica altra possibile legittimata passiva è da individuarsi nella , che del resto è stata remunerata da CP per l'opera ad essa prestata con riguardo alla realizzazione del Programma e che, dunque, aveva uno CP_1 specifico interesse alla esecuzione delle prestazioni della . CP_6
pagina 3 di 17 In via subordinata, proponeva domanda ex art. 2041 c.c. e formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia il Tribunale adito: – in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento già pendente innanzi presso codesto Ill.mo Tribunale e contraddistinto dal numero di R.G. 55724/2016;
– in caso di mancato accoglimento della domanda spiegata da a titolo contrattuale nei confronti di Parte_1 di cui al precedente alinea, accertare e dichiarare che la società l. è debitrice della CP_1 CP Parte_1 della somma di Euro 29.472,76 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 15 maggio 2014, per le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, oltre interessi dalla data della fattura 6/2014 e, per l'effetto, condannare la stessa al relativo versamento in favore di;
CP Parte_1
– in subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al precedente alinea CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ulteriore subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al CP Parte_1 precedente alinea ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, CPA e
IVA come per legge››.
***
Si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'azione proposta per la contestuale e CP_1
incompatibile pendenza di altro giudizio dinanzi allo stesso tribunale di RO, in cui si chiedeva la condanna al pagamento dello stesso importo di € 29.472,76, e contestando la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
, invece, rimaneva contumace. CP
***
Con sentenza n. 2457/2022, R.G. n. 59755/2018, pubblicata in data 15.2.2022, il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite, in favore di nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., così motivando:
‹‹…Analizzando gli atti relativi all' opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dall'attuale parte attrice, si rileva che la relativa causa petendi è individuata nel fatto che, in data 3 luglio 2013, fu stipulato un contratto tra l'attrice e la finalizzato alle produzioni aggiuntive nel programma indicato nella parte in fatto, quindi CP_1 il medesimo contratto posto a base della causa petendi del presente procedimento.
La stessa parte attrice ammette più volte, da ultimo nella comparsa conclusionale che “il decreto ingiuntivo ottenuto contro la in base a quanto esposto era stato oggetto di opposizione da parte della stessa CP_1
e che, in ragione dell'ordinanza resa nel relativo giudizio dall'Ill.mo Tribunale all'esito della valutazione CP_1 delle istanze istruttorie delle parti, l'Attrice poteva immaginare che la domanda sarebbe stata rigettata per
pagina 4 di 17 carenza di legittimazione. Pertanto, l'Attrice spiegava le tre domande di seguito indicate in via subordinata rispetto a quella principale formulata contro nel procedimento R.G. 55724/2016, chiedendo – in CP_1 ossequio al principio della ragionevole durata del processo e della economia dei mezzi processuali – la riunione dei procedimenti”
Ne consegue che la parte attrice ha consapevolmente azionato una causa con il medesimo petitum, sul presupposto che la causa azionata per prima non stava fornendo esiti positivi, aggiungendo delle subordinate palesemente contraddittorie sia rispetto al petitum principale sia alla causa petendi, invocando il pagamento da parte della società CP_4
Va altresì evidenziato che la sentenza di primo grado del procedimento n. R.G. 55724/2016 ha espressamente indicato che le mail inviate anche alla società , e principalmente alla , non costituiscono CP_1 CP_4 prova della sussistenza di un contratto intervenute tra la e la per le prestazioni Parte_1 CP_1 suppletive delle quale è stato chiesto il pagamento in quella sede ed in questa.
Lo scrivente Giudice non può non valutare ai fini della decisione la simultaneità delle due cause esperite, con conseguente valutazione di inammissibilità delle domande della presente causa – si ribadisce palesemente in contrasto fra loro nonché rispetto alla causa petendi - per litispendenza volontariamente procurata con la causa inerente l'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che per contrasto fra le domande. Fermo restando che l'attrice non ha fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva in argomento con la né dei rapporti tra quest'ultima e la società sempre in relazione alla Controparte_1 CP prestazione suppletiva oggetto i causa .
La domanda attorea va pertanto dichiarata inammissibile.
Alla luce della volontà della parte attrice di cagionare una litispendenza per cercare di recuperare un esito infausto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già citato, la parte soccombente va condannata al pagamento della somma di euro 1.500, in favore della equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'ar. 96, comma 3, cpc.
Le spese seguono la soccombenza, limitatamente alla poiché la contumacia della società Controparte_1
esime il Giudice dal pronunciamento delle spese in suo favore.››. CP_4
***
Ha proposto appello , convenendo in giudizio il fallimento di (nelle more Parte_1 CP
intervenuto, giusta sentenza n. 849 del 26.11.2019) e e formulando le seguenti CP_1
conclusioni:
‹‹In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello attualmente pendente innanzi a Codesta
Ecc. Corte di Appello con R.G. 6855/2019;
– dichiarare nulla, annullare, revocare e/o riformare per i capi impugnati la Sentenza n. 2457/2022, emessa dal
Tribunale di RO, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, in data 10 febbraio 2022, pubblicata in data 15 febbraio 2022, nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 59755/2018;
– accertare e dichiarare che la società è debitrice della della somma di Euro 29.472,76 CP Parte_1 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 15 maggio 2014, per le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, oltre pagina 5 di 17 interessi dalla data della fattura 6/2014 e, per l'effetto, condannare la stessa al relativo versamento in CP favore di Parte_1
– in subordine, in caso di mancata conferma con pronunzia passata in giudicato della decisione del Tribunale
Civile di RO n. 15823/2019 che ha definito il procedimento R.G. 55724/2016 intercorso fra la e la Parte_1
condannare al versamento in favore di della somma di cui al precedente alinea ai CP_1 CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ulteriore subordine, condannare al versamento in favore di della somma di cui al CP Parte_1 precedente alinea ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
– in ogni caso, condannare la alla restituzione in favore di della somma di Euro 7.282,66 CP_1 Parte_1 versata in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.p.c. parametrati sulla base a quelli vigenti per la lotta del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali;
››.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, nonché dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Si è costituita, in data 14.6.2022, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
‹‹- Rigettare la domanda preliminare di riunione del presente Giudizio a quello avente il N.R.G. 6855/2019 pendente sempre dinanzi a codesta Corte d'Appello in quanto già definito con sentenza n. 3277/2022 del
13/05/2022;
- Rigettare l'appello proposto dalla società in quando del tutto infondato e per l'effetto Controparte_7 confermare in ogni suo capo e statuizione la sentenza del Tribunale di RO n. 2457/2022 depositata in data 15 febbraio 2022;
- Rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate nel presente Giudizio di appello in quanto del tutto inammissibili per i motivi già dedotti.
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di soccombenza del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario››.
***
All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di (in realtà del CP
) e parte appellante ha dichiarato che la causa R.G. n. 6855/2019 era stata definita CP
con sentenza della Corte di appello del 13.5.2022.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie.
***
pagina 6 di 17 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 18.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 22.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e alla suddetta udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo è così rubricato: ‹‹In via preliminare, nullità e/o annullabilità della Sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, nonché per omessa motivazione››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato l'identità di causa petendi e di petitum tra le domande di cui ai due giudizi, dal momento che le prestazioni erano aggiuntive rispetto al contratto fatto valere e le mail con cui erano state richieste le 64 prestazioni ulteriori non erano state inviate alla e alla , bensì da quest'ultima CP_1 CP all'appellante per conto della prima, “tenuta in copia”, la quale era a conoscenza del maggior impiego di personale e risorse da parte di (come accertato nel primo giudizio con Parte_1
statuizione non impugnata); inoltre, era chiaro che il contratto del 2013 forniva solo i criteri di quantificazione del corrispettivo delle prestazioni, che, se non richieste da per conto CP
di dovevano ritenersi richieste da nel proprio interesse, e la domanda nei CP_1 CP
confronti di era stata formulata in via subordinata rispetto a quella contrattuale contro CP
sicché non vi era identità di causa petendi e petitum;
la sentenza sarebbe, altresì, CP_1 viziata perché, dopo aver statuito l'inammissibilità di tutte le domande formulate, per litispendenza e per contrasto tra le stesse, aveva poi dichiarato, nel dispositivo,
l'inammissibilità di una sola domanda, oltre ad essere inficiata da motivazione apparente, nonché carente di motivazione con riguardo alle domande ex art. 2041 c.c., spiegate in via ulteriormente subordinata.
***
Il secondo motivo è così rubricato: ‹‹In subordine, violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 39 c.p.c. nonché insussistenza di contraddittorietà tra le domande formulate nel giudizio de quo, con consequenziale erronea declaratoria di inammissibilità delle domande medesime››.
Lamenta l'appellante che il tribunale, senza disporre la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciandosi nel merito delle domande, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un'ipotesi di litispendenza, sebbene non sussistessero i requisiti previsti dall'art. 39 c.p.c. né con riferimento alla domanda di pagamento nei confronti della (soggetto diverso da CP
, né con riferimento a quelle proposte ex art. 2041 c.c.; quanto invece alla causa CP_1
pagina 7 di 17 petendi, la domanda esperita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondava sul contratto del 2013, mentre la domanda azionata nel successivo giudizio fondava su un diverso accordo intercorso tra ed , fermo restando che non era integrato Parte_1 CP
nemmeno il requisito per cui la stessa causa deve pendere di fronte a diversi uffici giudiziari;
inoltre, il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande per asserito “contrasto tra le stesse”; peraltro, l'art. 2041 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema, sicché è lo stesso carattere sussidiario della azione a porre rimedio a ogni possibile “contraddittorietà” rispetto ad altre eventuali domande esperite in precedenza.
***
Il terzo motivo è così rubricato: ‹‹In ulteriore subordine, nel merito, sull'asserita omessa prova di un accordo alla base della domanda di pagamento delle prestazioni suppletive, nonché sulla domanda prova delle prestazioni extra fornite dalla CP_6
Lamenta l'appellante la illogicità, contraddittorietà ed erroneità della statuizione con cui il tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva con e dei rapporti tra questa ed , sempre in relazione alla CP_1 CP prestazione suppletiva, dal momento che l'accordo con non era un elemento CP_1
costitutivo della domanda contrattuale spiegata contro (essendo stata proposta in via CP
subordinata rispetto al rigetto di quella contrattuale spiegata nel giudizio di opposizione nei confronti di;
inoltre, il contratto fra la ed era ammesso dalla prima e CP_1 CP_1 CP
non contestato dalla seconda, rimasta contumace, ed era in atti la prova dei rapporti tra ed , avendo la prima ampiamente dimostrato la provenienza da parte di Parte_1 CP
, in accordo con la di tutte le richieste concernenti proprio i turni per cui è CP CP_1
causa, sicché ove la richiesta di effettuarli non fosse stata avanzata per conto della committente lo era per conto di;
dalla documentazione proveniente da CP_1 CP
e inoltrata da (con in copia la prima), quale soggetto coordinatore della CP_1 CP
produzione, emergeva, infatti, che unica altra possibile legittimata passiva sarebbe CP
per aver commissionato i turni aggiuntivi nel proprio interesse, con la conseguenza che il relativo compenso dovuto poteva essere parametrato in via diretta in base ai criteri previsti dal contratto per l'attività di montaggio (ben noti a , che svolgeva la stessa attività) CP
ovvero in via analogica oppure ex art. 1374 c.c.
L'appellante ha comunque riproposto le istanze istruttorie già articolate in primo grado e rigettate dal primo giudice.
***
pagina 8 di 17 Il quarto motivo è così rubricato: ‹‹In via ulteriormente gradata, sempre nel merito, sull'azione di arricchimento senza causa esperita nei confronti della o, in subordine, della CP_1 CP_5
Ribadisce l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità delle domande di ingiustificato arricchimento per un'asserita e non meglio specificata “contraddittorietà” tra le stesse e la domanda di pagamento avanzata nei confronti di , deducendo che, ove si accertasse che le prestazioni non sono state rese in forza CP
di un rapporto negoziale in essere né tra e né tra la prima ed , non Parte_1 CP_1 CP
sussistendo alcun titolo posto a fondamento dello spostamento patrimoniale, Parte_1 dovrebbe essere indennizzata, in forza dell'art. 2041 c.c., per l'opera richiesta da o, CP_1
in subordine, da;
la fornitura dei turni extra avrebbe infatti avvantaggiato, in primo CP
Contr luogo, proprio la committente che ha potuto “vendere” alla le puntate della CP_1 trasmissione “Mission” in forza delle prestazioni fornite da , ottenendo quindi, quale Parte_1
corrispettivo, una congrua remunerazione;
in via gradata, sarebbe evidente il vantaggio di
, che è stata remunerata proprio dalla per detti turni aggiuntivi. CP CP_1
***
Il quinto motivo è così rubricato: ‹‹Sulla condanna dell'appellata per lite temeraria – violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 96, comma 3, del c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe erroneamente fondato la condanna per lite temeraria sulla volontà della parte attrice di cagionare una litispendenza per cercare di recuperare un esito infausto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, come si
è visto, nel caso di specie non poteva configurarsi alcuna ipotesi di litispendenza, né sussisteva una condotta di abuso del processo, non essendovi alcuna norma che impedisce di spiegare domande diverse e subordinate in separati giudizi;
non avrebbe Parte_1
comunque potuto proporre le domande nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'esigenza era sopraggiunta a seguito delle difese spiegate da solo nella CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
***
I primi tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, devono essere disattesi nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
In primo luogo, va chiarito che, pacificamente, non ricorre un'ipotesi di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., mancando pacificamente i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c., né, tra l'altro, il giudice ha pagina 9 di 17 adottato i provvedimenti conseguenti a tale fattispecie, pur facendo, impropriamente ed erroneamente, riferimento a “una litispendenza volontariamente procurata”.
In secondo luogo, erronea è la statuizione secondo cui vi sarebbe identità di petitum e causa petendi tra le due cause e secondo cui il titolo azionato in entrambe sarebbe il contratto del
2013, come si vedrà di seguito, dal momento che la pretesa fonda in realtà sulle prestazioni extra contratto ed era, fra l'altro, rivolta ad un diverso soggetto.
Chiarito ciò, occorre esaminare distintamente il rapporto tra e da un lato, e il Parte_1 CP_1 rapporto tra ed , dall'altro. Parte_1 CP
Quanto al primo, ha citato nel primo grado del presente giudizio ‹‹sia per Parte_1 CP_1 garantire l'integrità del contraddittorio (cioè che l'accertamento della eventuale legittimazione passiva di CP avvenga anche nei confronti della committente , sia per spiegare una subordinata azione ex art. 2041 CP_1
c.c., con la richiesta di procedere alla riunione del presente procedimento a quello con n. R.G. 55724/2016››
(cfr. pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Come risulta anche dalle conclusioni in calce al ricorso introduttivo, non è stata proposta una domanda di pagamento somme nei confronti di ma soltanto la domanda ex art. 2041 CP_1
c.c. (che verrà esaminata nel prosieguo).
Non vi è quindi identità di petitum e causa petendi.
Va poi dato atto che il rapporto tra le società in questione è stato definito nel giudizio di appello R.G. n. 6855/2019, con sentenza n. 3277/2022 del 13.5.2022, conclusosi con il rigetto del gravame e con la conferma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo per mancanza di prova sulla commissione dei turni aggiuntivi da parte di e CP_1 sull'eventuale accordo sui compensi.
Quanto al secondo rapporto, quello tra ed , quest'ultima è stata evocata in Parte_1 CP giudizio proprio ‹‹per il caso in cui fosse dichiarata la carenza di legittimazione della a seguito CP_8 dell'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva rilevato che gran parte della documentazione prodotta in atti risultava inviata da dipendente Persona_1
di , compresi i piani di produzione (cfr. ancora pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). CP
Sul punto, il primo giudice, dopo aver fatto riferimento alla inammissibilità delle domande per il contrasto fra loro, nonché rispetto alla causa petendi, e per litispendenza, ha affermato che l'attrice non aveva fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo relativo alla prestazione suppletiva con né dei rapporti tra quest'ultima ed . CP_1 CP
Esclusa dunque, per quanto già detto, l'inammissibilità della domanda, occorre verificare se la domanda nei confronti di (poi fallita) sia fondata o meno, dovendo rammentarsi che, CP
pagina 10 di 17 qualora il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, questi deve impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato (fra le tante, Cass. n. 11741 del 05/05/2021).
Rileva la Corte che, già nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositava Parte_1
documentazione e articolava capitoli di prova orale volti a dimostrare i propri assunti, fra cui quelli inerenti al fatto che il dott. e la dott.ssa avevano richiesto le Persona_1 Per_2
suddette prestazioni per conto di CP_1
La stessa deduceva, nel successivo giudizio introdotto con il rito sommario, che: 1) – CP_1 per il tramite di – richiedeva prestazioni di montaggio (solo quantitativamente) CP ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto;
2) affidava a l'incarico di CP_1 CP
svolgere una parallela attività di montaggio e di coordinare la produzione seguendo le indicazioni della stessa sicché era appunto a inoltrare materialmente a CP_1 CP
gli ordini di produzione e di montaggio inviati da (con in copia quest'ultima); Parte_1 CP_1
3) era stato dimostrato, nel giudizio di opposizione, che le prestazioni erano state richieste da per il tramite di , quale coordinatrice della produzione (cfr. pagg. 1, 2, 3 e 10 CP_1 CP
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Sempre nel ricorso, richiamava la mail del 19.3.2014 inviata da a . Parte_1 CP_1 Parte_1
Già la stessa prospettazione della ricorrente (secondo la quale, alla luce di quanto sopra, sarebbe da ritenersi pienamente dimostrata l'esistenza del debito di , se non di CP
nei confronti di ) è contraddittoria rispetto al dedotto credito nei confronti di CP_1 Parte_1
. CP
Non può infatti condividersi l'assunto secondo cui, ove non si fosse ritenuto che la “reale legittimata passiva” fosse doveva ritenersi che “l'unica altra possibile legittimata CP_1 passiva” fosse (cfr. pag. 11 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). CP
Anche nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nel contestare quanto Parte_1 dedotto da (secondo la quale “nel presente giudizio 'riparatore' apprendiamo invece che la fonte CP_1
del pagamento preteso da sarebbe un fantomatico contratto concluso con la società Parte_1
”), affermava che l'ordinativo degli orari dei turni di ripresa e montaggi perveniva “per il CP suo filtro”, anche se ciò nulla toglieva all'accordo tra e Parte_1 CP_1
Non vi è dunque alcuna chiarezza, già a livello di allegazione dei fatti costitutivi, sull'accordo aggiuntivo che si sarebbe concluso in ordine alle prestazioni extra contratto e sulla correlata remunerazione, il che rende superflue le istanze istruttorie reiterate dall'appellante.
pagina 11 di 17 A tanto si aggiunga che la causa petendi risiede nelle prestazioni aggiuntive (indicate a volte in 50 turni, a volte in 64) rispetto a quelle già previste dal contratto del 2013 (tanto che la parte chiede che i compensi siano parametrati a quelli previsti da tale contratto).
Il contratto, però, era stato concluso da con e non con , la quale Parte_1 CP_1 CP
(sempre secondo la ricorrente: cfr. pag. 11) aveva il compito di coordinare la produzione e svolgeva anch'essa (in altre sale) un'attività di montaggio parallela e quella di , Parte_1
perché i tempi di lavorazione erano stretti.
Non può, dunque, ipotizzarsi che lavorazioni aggiuntive rispetto a un contratto tra due parti
( e vengano richieste da un soggetto terzo, estraneo a quel contratto Parte_1 CP_1
( ). CP
Neppure è ipotizzabile che il compenso richiesto a fosse parametrato a quanto CP previsto da un contratto fra altre parti solo perché i compensi “erano ben noti alla in CP quanto anch'essa svolgeva la medesima attività” (pag. 11).
Tra l'altro, le mail inviate dal e dalla a non chiariscono e non Persona_1 Per_2 Parte_1 provano che queste prestazioni aggiuntive fossero richieste per conto e nell'interesse di
, alla quale si era rivolta per alcune lavorazioni più impegnative che CP CP_1 Parte_1
non poteva fornire (cfr. mail di del 19.3.2014 ore 13.54, in riscontro alla mail di CP_1
delle ore 11.50). Parte_1
Inoltre, il consuntivo lavorazioni indica come “cliente” e a questa viene inviato. CP_1
Da ultimo, a nulla rileva la contumacia di in bonis primo grado (contrariamente a CP
quanto dedotto nella suddetta memoria da ), dal momento che l'esclusione dei fatti Parte_1
non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (Cass. n. 14623/2009; Cass. n. 14372/2023).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che le allegazioni e la documentazione versata in atti non consentano di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del credito nei confronti di . CP
Ne consegue che la sentenza nella parte relativa alla domanda proposta nei confronti di quest'ultima deve essere confermata, dovendosi interpretare (alla luce della motivazione nel suo complesso) la declaratoria di inammissibilità della domanda come rigetto della domanda stessa.
***
pagina 12 di 17 Va ora esaminato il quarto motivo.
Occorre muovere dalla domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti di sulla CP_1
quale il primo giudice si è limitato a rilevare una non meglio spiegata contraddittorietà tra le domande.
La domanda introdotta in via monitoria è stata rigettata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo
per questi motivi
:
1) nel contratto sottoscritto tra le parti non vi era alcuna pattuizione in ordine a prestazioni aggiuntive né tantomeno viene indicato un compenso orario di € 47,00 per le attività di montaggio (né peraltro tale importo poteva essere desunto dividendo l'importo concordato di € 24.000 per i 100 turni di 8 ore concordati in quanto risultante pari ad €
30 all'ora);
2) ciò che più rilevava era che non risultava adeguatamente provata da parte opposta la conclusione di un successivo e specifico accordo in merito a tali prestazioni aggiuntive e alla loro remunerazione in misura superiore a quella complessivamente concordata in contratto;
3) i documenti prodotti dalla società opposta confermavano che il montaggio aveva richiesto un numero di turni superiore a quelli originariamente previsti e il coinvolgimento di , la quale inviava le mail anche per conoscenza a CP CP_1
(che era dunque a conoscenza del maggior impiego di personale e risorse utilizzate per le attività di montaggio da parte di ), ma non provavano che Parte_1 CP_1
avesse concluso con , anche per facta concludentia, un accordo per il Parte_1
pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel contratto del 3.7.2013, né la mail del 19.3.2014 costituiva riconoscimento del credito;
4) pertanto, non era adeguatamente provato l'accordo in merito al pagamento di compensi extra rispetto a quelli originariamente concordati nel contratto del 3.7.2013 per le difficoltà e/o maggiori oneri sostenuti per le attività di montaggio.
La Corte di appello, con la sentenza n. 3277/2022, ha rigettato l'impugnazione proposta da
, affermando, in sostanza, che era vero che vi era stato un incremento di turni, ma Parte_1
tale incremento era stato richiesto da , senza che una simile richiesta potesse CP
impegnare pur essendo informata di ciò, tramite le mail, da . CP_1 CP_1 CP
Anche la sentenza del tribunale oggetto del presente giudizio di appello ha statuito che l'attrice non aveva fornito prova della effettiva sussistenza di un accordo con relativo CP_1
alla prestazione suppletiva.
pagina 13 di 17 Ora, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (sentenza n. 33954/2023), ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Spiega la Suprema Corte che, se il titolo contrattuale è allegato dall'attore, è contestato dal convenuto, ma il primo non ne dà prova, ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito (Cass. n. 6735/2024, che richiama Cass., Sez. Un., n. 33954/2023, pp.
27-28).
Ne consegue che, nella specie, l'azione spiegata da , in via subordinata, ex art. 2041 Parte_1
c.c. è ammissibile, perché il potenziale concorso tra azioni si è risolto in un concorso meramente apparente: l'azione contrattuale proposta dalla predetta è infondata perché il titolo non esiste ab origine, come accertato dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dalla
Corte di appello (oltre che dalla gravata sentenza), sicché la domanda deve essere qui esaminata.
Premesso che non è stato dedotto da nessuna delle parti che avverso la sentenza della Corte di appello sia stato proposto ricorso per cassazione, deve ritenersi accertato, anche alla luce della documentazione in atti, con particolare riguardo alle mail inviate da anche a CP
e mai contestate, che l'incremento di turni, rispetto a quanto pattuito con il contratto CP_1
del 3.7.2013, vi è stato.
A tanto si aggiunga che nella citata mail del 19.3.2014 non contesta che le CP_1
prestazioni aggiuntive siano state effettivamente eseguite.
Del resto, le prestazioni non potevano che essere effettuate nell'interesse di CP_1
Sussiste, pertanto, l'impoverimento di e l'arricchimento ingiustificato di che, Parte_1 CP_1
Contr grazie alle prestazioni rese dalla prima, ha potuto consegnare alla l prodotto richiesto (e cioè le puntate della trasmissione ), ottenendo la relativa remunerazione. Pt_2
pagina 14 di 17 Venendo al quantum, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha affermato Parte_1 di aver effettuato “oltre 50 turni”, ribadendo ciò nella seconda memoria (effettuati fino al
10.12.2013), sicché l'indennizzo deve essere parametrato a 50 turni aggiuntivi (e non a 64).
Per le sale di montaggio era previsto il corrispettivo di € 20.000,00 (€ 24.000,00 - € 4.000,00 di sconto), mentre per il distacco di personale era previsto il corrispettivo di € 13.861,00, per
100 turni di lavoro, come da contratto, sicché spetta a , a titolo di indennizzo, la Parte_1 somma di € 16.930,50 (infatti, dividendo la somma complessiva di € 33.861,00 per 100 turni si ottiene l'importo di € 338,61 e, moltiplicando detto importo per 50 turni, si ottiene l'importo di € 16.930,50).
L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A.
(Cass. n. 2040 del 25/01/2022).
L'indennizzo ex art. 2041 c.c. costituisce credito di valore e sorge per effetto e dalla data del fatto dell'arricchimento altrui, onde a partire da tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (Cass. n. 28930/2022).
Nella specie, si ritiene che l'arricchimento corrisponda al momento del completo espletamento della prestazione in favore di (Cass. n. 35480/2022), da individuarsi nel CP_1
10.12.2013.
Ne discende che la somma deve essere rivalutata sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995) dalla data dell'arricchimento (10.12.2013) fino ad oggi.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
22.970,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
***
La domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via ulteriormente subordinata nei confronti di rimane assorbita dalla condanna di a tale titolo. CP CP_1
***
pagina 15 di 17 Anche il quinto motivo di appello concernente la condanna ex art. 96 c.p.c. rimane assorbito, poiché il parziale accoglimento della domanda proposta da travolge la condanna per Parte_1
lite temeraria disposta a carico della stessa.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve dunque essere condannata, secondo il principio della CP_1 soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla va disposto per le spese di questo grado di giudizio nei confronti del _9
, rimasto contumace.
[...]
***
ha chiesto la restituzione della somma di € 7.282,66 versata in esecuzione della Parte_1 sentenza gravata (di cui alla fattura n. 6 dell'8.3.2022, emessa dall'avv.to Giampiero Agnese), oltre interessi legali ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.p.c. parametrati sulla base a quelli vigenti per le transazioni commerciali.
Nulla ha osservato sicché l'avvenuto pagamento deve ritenersi incontestato, CP_1 dovendosi rammentare che, nel contesto dell'azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione pagina 16 di 17 tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Cass. n. 11115/2021).
La domanda di restituzione deve quindi essere accolta.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che deve essere condannata a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
7.282,66, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di RO n. 2457/2022, R.G. n. 59755/2018, pubblicata in data 15.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 22.970,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.282,66, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4) nulla per le spese nei confronti del Controparte_2
RO, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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