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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Natale
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Del Villano
RECLAMATI
OGGETTO: reclamo ex artt. 51 e 70, comma 8 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno discusso il reclamo concludendo come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part L' (d'ora in poi anche ) ha proposto Pt_1 Parte_1 reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 29/2024, che ha omologato la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentati da e CP_1 CP_2
La reclamante - che vanta nei confronti di un credito residuo di CP_1
28.350,00 € in forza di un contratto di mutuo del 1° luglio 2021 e un credito residuo di 80,00
€ in forza di un contratto di mutuo del 10 aprile 2020: v. pag. 2 delle osservazioni al piano di ristrutturazione depositate ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII - ha dedotto che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza della mala fede di CP_1
(che, nel compilare il questionario somministratogli per valutare il merito creditizio, ha dichiarato falsamente di non avere contratto alcun altro finanziamento oltre a quelli per i quali era prevista una trattenuta in busta paga), affermando che la avrebbe potuto e Parte_1 dovuto verificare autonomamente se tali dichiarazioni fossero vere o meno;
2) i proponenti non hanno fornito la prova del fatto che il sovraindebitamento non è imputabile a colpa grave, essendovi al contrario la prova della loro responsabilità per avere contratto debiti per circa 400.000,00 €, di cui quasi 100.000,00 € derivano da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e dal mancato pagamento del bollo auto e della TARI.
La reclamante ha concluso domandando il rigetto della richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e CP_1 CP_2
[...]
Si sono costituiti in giudizio e eccependo CP_1 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c. e domandando nel merito il suo rigetto.
L'eccezione d'inammissibilità del reclamo è infondata, avendo la reclamante chiaramente individuato quali siano le parti della sentenza che ha inteso sottoporre a vaglio critico, lamentando il fatto che il tribunale abbia escluso la colpa grave del debitore che - ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII – preclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Nel merito il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia sottovalutato la rilevanza della reticenza di (il quale, al momento di compilare il CP_1 questionario somministratogli per valutare il merito creditizio, avrebbe dichiarato falsamente di non avere in corso alcun altro finanziamento oltre a quelli per i quali era prevista una
2 trattenuta in busta paga).
La doglianza è in primo luogo generica (in quanto la reclamante afferma che “all'epoca il sig. aveva già assunto molteplici prestiti”, ma non specifica quali sarebbero i CP_1 pregressi finanziamenti non segnalati) e in ogni caso infondata (perché il contratto di mutuo ipotecario concesso ai coniugi nel 2005 e rinegoziato nel 2007 era già stato risolto nel 2018 per inadempimento dei mutuatari).
Con il secondo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia escluso che e abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con CP_1 CP_2 la propria condotta gravemente colposa, senza tenere conto del fatto che i coniugi non hanno spiegato quale uso abbiano fatto della somma di 200.000,00 € mutuata dalla Banca delle
Marche nel 2007 e del fatto che una significativa quota del debito deriva dalle plurime sanzioni amministrative comminate a per violazioni del codice della strada CP_1
(per un importo di oltre 78.000,00 €) e dall'omesso pagamento del bollo auto (per un importo di 14.000,00 €) e della TARI (per un importo di oltre 7.000,00 €).
Si osserva al riguardo che il piano di ristrutturazione è stato presentato da entrambi i coniugi e (come consentito dall'art. 66 CCII), trattandosi di obbligazioni che CP_1 CP_2 sono state contratte nell'interesse della famiglia e – nel caso del mutuo ipotecario stipulato con la Banca delle Marche s.p.a. – sono state assunte congiuntamente: sì che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione, occorre valutare nel suo complesso la condotta di entrambi i coniugi sovraindebitati.
Ciò premesso, si osserva che nessuna censura può essere mossa quanto all'utilizzo della somma di 200.000,00 € mutuata dalla Banca delle Marche s.p.a. nel 2007, trattandosi di somma che – come chiarito nella relazione del gestore della crisi – è stata utilizzata per l'acquisto dell'immobile in cui i coniugi sono andati ad abitare con i propri figli, a seguito della rinegoziazione di un precedente mutuo ipotecario del 2005.
Quanto alla condotta colposa posta in essere da (a cui sono state CP_1 comminate plurime sanzioni amministrative per reiterate violazioni del codice della strada) va escluso che essa posta costituire un ostacolo all'accesso alla procedura di ristrutturazione, posto che la situazione di sovraindebitamento del nucleo familiare si è venuta a creare prima e a prescindere dalla irrogazione di tali sanzioni, trovando la sua causa nella sopravvenuta impossibilità di adempiere con regolarità all'obbligazione di pagamento del mutuo ipotecario in conseguenza dell'allargamento del nucleo familiare (la coppia ha avuto altri due figli successivamente all'acquisto dell'abitazione) e della contrazione dei redditi familiari
(essendosi progressivamente ridotte le entrate derivanti dall'attività lavorativa di CP_2
– priva di una occupazione stabile - verosimilmente anche in conseguenza della
[...] contrazione di una grave malattia avvenuta nel 2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque rigettato.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese
3 processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del piano di ristrutturazione proposto).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 29/2024;
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei reclamati, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, l'11 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Natale
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Del Villano
RECLAMATI
OGGETTO: reclamo ex artt. 51 e 70, comma 8 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno discusso il reclamo concludendo come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part L' (d'ora in poi anche ) ha proposto Pt_1 Parte_1 reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 29/2024, che ha omologato la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentati da e CP_1 CP_2
La reclamante - che vanta nei confronti di un credito residuo di CP_1
28.350,00 € in forza di un contratto di mutuo del 1° luglio 2021 e un credito residuo di 80,00
€ in forza di un contratto di mutuo del 10 aprile 2020: v. pag. 2 delle osservazioni al piano di ristrutturazione depositate ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII - ha dedotto che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza della mala fede di CP_1
(che, nel compilare il questionario somministratogli per valutare il merito creditizio, ha dichiarato falsamente di non avere contratto alcun altro finanziamento oltre a quelli per i quali era prevista una trattenuta in busta paga), affermando che la avrebbe potuto e Parte_1 dovuto verificare autonomamente se tali dichiarazioni fossero vere o meno;
2) i proponenti non hanno fornito la prova del fatto che il sovraindebitamento non è imputabile a colpa grave, essendovi al contrario la prova della loro responsabilità per avere contratto debiti per circa 400.000,00 €, di cui quasi 100.000,00 € derivano da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e dal mancato pagamento del bollo auto e della TARI.
La reclamante ha concluso domandando il rigetto della richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e CP_1 CP_2
[...]
Si sono costituiti in giudizio e eccependo CP_1 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c. e domandando nel merito il suo rigetto.
L'eccezione d'inammissibilità del reclamo è infondata, avendo la reclamante chiaramente individuato quali siano le parti della sentenza che ha inteso sottoporre a vaglio critico, lamentando il fatto che il tribunale abbia escluso la colpa grave del debitore che - ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII – preclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Nel merito il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia sottovalutato la rilevanza della reticenza di (il quale, al momento di compilare il CP_1 questionario somministratogli per valutare il merito creditizio, avrebbe dichiarato falsamente di non avere in corso alcun altro finanziamento oltre a quelli per i quali era prevista una
2 trattenuta in busta paga).
La doglianza è in primo luogo generica (in quanto la reclamante afferma che “all'epoca il sig. aveva già assunto molteplici prestiti”, ma non specifica quali sarebbero i CP_1 pregressi finanziamenti non segnalati) e in ogni caso infondata (perché il contratto di mutuo ipotecario concesso ai coniugi nel 2005 e rinegoziato nel 2007 era già stato risolto nel 2018 per inadempimento dei mutuatari).
Con il secondo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia escluso che e abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con CP_1 CP_2 la propria condotta gravemente colposa, senza tenere conto del fatto che i coniugi non hanno spiegato quale uso abbiano fatto della somma di 200.000,00 € mutuata dalla Banca delle
Marche nel 2007 e del fatto che una significativa quota del debito deriva dalle plurime sanzioni amministrative comminate a per violazioni del codice della strada CP_1
(per un importo di oltre 78.000,00 €) e dall'omesso pagamento del bollo auto (per un importo di 14.000,00 €) e della TARI (per un importo di oltre 7.000,00 €).
Si osserva al riguardo che il piano di ristrutturazione è stato presentato da entrambi i coniugi e (come consentito dall'art. 66 CCII), trattandosi di obbligazioni che CP_1 CP_2 sono state contratte nell'interesse della famiglia e – nel caso del mutuo ipotecario stipulato con la Banca delle Marche s.p.a. – sono state assunte congiuntamente: sì che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione, occorre valutare nel suo complesso la condotta di entrambi i coniugi sovraindebitati.
Ciò premesso, si osserva che nessuna censura può essere mossa quanto all'utilizzo della somma di 200.000,00 € mutuata dalla Banca delle Marche s.p.a. nel 2007, trattandosi di somma che – come chiarito nella relazione del gestore della crisi – è stata utilizzata per l'acquisto dell'immobile in cui i coniugi sono andati ad abitare con i propri figli, a seguito della rinegoziazione di un precedente mutuo ipotecario del 2005.
Quanto alla condotta colposa posta in essere da (a cui sono state CP_1 comminate plurime sanzioni amministrative per reiterate violazioni del codice della strada) va escluso che essa posta costituire un ostacolo all'accesso alla procedura di ristrutturazione, posto che la situazione di sovraindebitamento del nucleo familiare si è venuta a creare prima e a prescindere dalla irrogazione di tali sanzioni, trovando la sua causa nella sopravvenuta impossibilità di adempiere con regolarità all'obbligazione di pagamento del mutuo ipotecario in conseguenza dell'allargamento del nucleo familiare (la coppia ha avuto altri due figli successivamente all'acquisto dell'abitazione) e della contrazione dei redditi familiari
(essendosi progressivamente ridotte le entrate derivanti dall'attività lavorativa di CP_2
– priva di una occupazione stabile - verosimilmente anche in conseguenza della
[...] contrazione di una grave malattia avvenuta nel 2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque rigettato.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese
3 processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dell'importo complessivo del piano di ristrutturazione proposto).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 29/2024;
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei reclamati, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, l'11 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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