Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 351 co. 4 e 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza del 15.04.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4055/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Dario De Parte_1 C.F._1
Colibus (C.F. ) - elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio legale Blu Sgage s.r.l. in Napoli al Centro Direzionale is. G/1
APPELLANTE
E
(P.Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Palma (C.F.
) - e Deborah Sannino (C.F. C.F._3 Email_2
1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3392/2024 del 2.7.2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2.7.2024, notificata il 15.7.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.9.2024 ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento della domanda proposta dalla ha condannato l'odierna appellante al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 45.887,15, oltre interessi e spese di lite.
In citazione l' premetteva che: con sentenza n. 2743/2017, il Tribunale di Napoli, Controparte_1 in accoglimento della domanda proposta da e condannava Parte_1 Parte_2
l' e la dott.ssa , in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento, della Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 531.330,00 in favore della sig.ra , euro 339.686,00 in favore del sig. , oltre Pt_1 Pt_2 euro 17.453,85 in favore di entrambi, ed oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo;
a seguito di atto di precetto, l' ottemperava alla suindicata Controparte_1 sentenza versando alla la somma complessiva, comprensiva di interessi, di euro € 638.933,71; la Pt_1
Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4598/2020 del 30.12.20 - nei giudizi riuniti introdotti con separati appelli dalla dott.ssa e dai sig.ri e - in parziale riforma della sentenza di CP_3 Pt_1 Pt_2 primo grado riduceva gli importi risarcitori, stimando, in particolare, il danno di nella Parte_1 misura di euro 428.298,00, da devalutare e rivalutare annualmente, oltre interessi, e condannava l'
[...]
la compagnia assicurativa, in luogo della coobbligata Controparte_4 solidale , al pagamento, in favore della , della minor somma di euro 563.490,32. Controparte_3 Pt_1
Sulla base di tali premesse l' hiedeva, pertanto, la condanna dell'odierna appellante alla restituzione CP_5 della differenza, pari, appunto, ad € 45.887,15, tra la somma di € 638.933,71, già versata dall'
[...] in esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma inferiore spettante alla in CP_1 Pt_1 esito alla sentenza di secondo grado (€ 563.490,32), oltre le spese di lite.
Incardinatasi la lite, si costituiva eccependo la formazione del giudicato interno per Parte_1 effetto dell'acquiescenza esplicita asseritamente prestata alla sentenza di primo grado dalla Parte_3 ex art. 329 c.p.c..
2 Deduceva che l' non solo aveva ottemperato al disposto della sentenza, provvedendo Controparte_1 al pagamento degli importi di cui alla condanna, ma aveva anche, nella costituzione in appello, chiesto di confermare in toto la sentenza di primo grado. (cfr. conclusioni comparsa di costituzione lett. c).
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale, sulla base del contenuto degli atti dei giudizi presupposti, del comportamento processuale e delle difese in essi svolte dall' riteneva fondata la domanda di restituzione, rilevando Controparte_1 che alcuna acquiescenza esplicita, né tantomeno tacita, è possibile rilevare dalle difese spiegate dall attrice in ordine CP_1 alla sentenza di primo grado (pag. 5 sentenza impugnata).
Argomentando un unico motivo a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita l' appellata, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Negata la sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, previa assegnazione alle parti di termine per note conclusionali.
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L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse acquiescenza dell' alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
2743/2017.
Nello specifico, riproponendo le difese già svolte in primo grado, rileva che l' nel Controparte_1 primo suo primo atto di difesa, ovvero la costituzione nell'appello proposto dai coniugi e , Pt_1 Pt_2 aveva chiesto espressamente, rassegnando le sue conclusioni, di confermare in toto la sentenza di I grado.
Questo comportamento integrerebbe una acquiescenza esplicita alla sentenza da parte dell'Azienda ospedaliera, con la conseguente formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni di condanna in essa contenute.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, non potrebbe riconoscersi rilievo al comportamento processuale tenuto dall' nell'appello proposto da avverso la medesima sentenza, in Controparte_1 Controparte_6 quanto dettato da diverse esigenze difensive nei confronti delle altre parti del giudizio, ovvero il medico autore della condotta e le compagnie assicurative.
Il motivo è infondato.
È noto che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, e può avvenire sia in forma espressa che tacita.
In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia realizzato atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Non è, quindi, revocabile in dubbio che l'ottemperanza, da parte dell , alle statuizioni Parte_3 condannatorie della pronunzia di primo grado favorevoli all'odierna appellante, peraltro dopo la notifica dell'atto di precetto, non comporti acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento imposto dall'immediata esecutività della sentenza di prime cure, e che può risultare, peraltro, fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese e i successivi atti di esecuzione.
Quanto, inoltre, al comportamento processuale tenuto dall'Azienda ospedaliera nei giudizi di appello riunti, le risultanze documentali confermano lo svolgimento di difese incompatibili con la prospettata acquiescenza.
Invero, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello r.g. n. 2173/2017, a fronte della richiesta degli appellanti e di rideterminazione in melius degli importi risarcitori riconosciuti dal Pt_1 Pt_2
4 Tribunale, l contestava il quantum, definendolo esagerato (pag. 3 comparsa costituzione Controparte_1 appello r.g. 2173/2027).
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello r.g. n. 2046/2017, proposto da Controparte_3
(a cui successivamente veniva riunito il fascicolo r.g. 2173/2017), l aderiva espressamente ai CP_1 motivi di appello formulati dall'appellante in ordine al quantum (“Accogliere, per quanto di ragione, le CP_3 richieste formulate in via subordinata e fondate sui motivi di appello di cui ai capi V-VI e VII dell'atto di appello e, conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui si è chiesta la riforma sui predetti motivi fondati”: cfr. conclusioni comparsa di costituzione).
Le descritte difese venivano reiterate nella comparsa conclusionale, ove l'Azienda ospedaliera ribadiva di condividere le ragioni poste a fondamento del V, VI e VII motivo di appello e, in particolare, richiesta formulata in merito alla riforma, in peius, della sentenza di primo grado con riferimento al quantum liquidato in favore degli attori (pag.
5 comparsa conclusionale giudizio risarcitorio).
Per quanto esposto, sulla base della documentazione in atti, va ritenuta corretta e condivisibile la decisione del Tribunale di condannare la alla restituzione delle somme eccedenti rispetto all'importo del Pt_1 risarcimento rideterminato in appello.
Il gravame deve essere, pertanto, disatteso e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese, senza attribuzione poiché non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell' Controparte_1 appellata, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 15.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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