Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 997/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1969, (p.e.c.: , rappresentato e difeso da sé Email_1 medesimo nonché dall'Avv. Lucia Nesci ed elettivamente domiciliato in Siderno via
Torrente Arena 36 H, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via delle
Medaglie d'Oro 37 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De Luca (p.e.c.:
[...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 712/2018, emessa dal Tribunale di Locri il 21.05.2018 nel procedimento n. R.G. 884/2014.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata telematicamente, rispettivamente, il 03.11.2023 ed il 27.10,2023, ovvero,
per l'appellata, come segue: “Giusta decreto, senza data, reso dal Presidente della Sezione Civile in relazione al giudizio R.G. 997/2018, questa difesa procede al deposito delle qui trascritte note con le quali, nell'interesse della chiede che la causa venga rinviata ai sensi Controparte_1 dell'art. 350 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la>Parte_1
(di seguito ) per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 CP_1 patrimoniali, al pagamento della somma di euro 10.000,00 o a quella maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa oltre gli interessi legali come per legge, consguenti al notevole ritardo nell'esecuzione del trasferimento della linea telefonica dello studio di cui è titolare, con vittoria di spese di lite.
Al riguardo esponeva di essere titolare di una utenza telefonica e che in data 26.10.2013 effettuava la richiesta di trasferimento della propria linea telefonica presso la nuova sede ove aveva trasferito lo studio professionale;
che la inviava i propri tecnici i quali esponevano che per il CP_1 trasferimento della linea dovevano essere effettuati dei lavori di scavo, sia su un'area privata, (e ciò sarebbe stato a carico del ), sia su un'area pubblica che sarebbe stato effettuato da Parte_1
previo rilascio di autorizzazione da parte del;
che l'attore effettuava i CP_1 Controparte_2 lavori a lui rimessi, agli inizi di novembre, mentre , dopo numerosi solleciti, effettuava CP_1
l'attivazione della linea solo in data 13 febbraio 2014.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in toto la domanda dell'attore, adducendo che, CP_1 avendo lo stesso trasferito la propria attività in una zona di nuova urbanizzazione, non sussiste alcun termine entro il quale debba necessariamente effettuare i lavori di trasferimento dell'utenza CP_1 telefonica, pertanto non può essere imputabile a alcun ritardo;
eccepiva l'inammissibilità CP_1 della domanda risarcitoria in quanto in base alle condizioni Generali di Abbonamento spetterebbe un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento per ogni giorno lavorativo accertato di ritardo e non il risarcimento del danno per come richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed assunta la prova per testi, i procuratori delle parti, all'udienza del 21.05.18, precisavano le conclusioni e a seguito di discussione orale, ai sensi dell 'art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione dandosi immediata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.”. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato il12.12.2018, nel quale venivano esposti due motivi di gravame.
Con la prima doglianza, l'appellante deduceva la pretesa violazione degli artt. 1339 e
1341 e ss. c.c., nonché la carenza ed erroneità della motivazione, laddove la sentenza non aveva riconosciuto l'indennizzo e il danno.
Precisava, infatti, che non avrebbe avuto alcun peso probatorio la mancata produzione in giudizio delle condizioni generali di abbonamento, laddove era stata comunque la stessa a citarne gli articoli che all'uopo interessano (artt. 25 e 26), e che, in CP_1 ogni caso, i rapporti tra utente ed operatore telefonico trovano di sciplinamento nella
Carta dei Servizi che ha valore regolamentare ed è di pacifica e pubblica conoscenza.
Con il secondo motivo veniva altresì denunciata la violazione degli art. 1218, 1223,
1226 c.c., laddove aveva omesso il risarcimento del danno da ritardo e la valutazione delle risultanze probatorie, in spregio dell'art.2697 c.c..
Il Tribunale avrebbe anche errato laddove non ha riconosciuto la prova del danno patrimoniale subito dall'appellante, pacificamente emerso a seguito dell'istruttoria testimoniale, nonché di quello non patrimoniale conseguente all'eccessivo ritardo nell'allaccio della linea telefonica, che avrebbe potuto anche liquidare in via equitativa.
Concludeva, quindi, chiedendo, la totale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, nonché la condanna del gestore telefonico alle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 20.09.2023, eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del gravame in quanto l'atto introduttivo del giudizio di appello avrebbe dovuto esser notificato al difensore costituito all'indirizzo p.e.c. regolarmente indicato nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
Nel merito resisteva all'appello, deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado.
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.11.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta di ambo le parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità del gravame per la pretesa nullità della notifica dell'atto di citazione poiché non notificata al domicilio digitale del difensore di CP_1
La stessa è priva di pregio giuridico.
Ed invero risulta documentalmente che l'atto di gravame è stato regolarmente notificato tramite l' presso il domicilio fisico eletto dalla società appellata, CP_3 ovvero presso lo studio dell'Avv. Luigia Ferrò, in Siderno, Via Paolo Romeo n . 64.
Peraltro nel caso di specie, dove, nell'originaria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è stato indicato alternativamente sia il domicilio fisico che l'indirizzo p.e.c., la notifica dell'atto di appello deve ritenersi perfezionata poiché notificata presso lo studio dell'avvocato domiciliatario.
Si rammenta, infine, che solo dall'1 marzo 2023, gli avvocati devono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e P.A. via PEC
o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Tale obbligo scatta qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, liberi professionisti e imprese oppure, anche se non obbligato, abbia eletto spontaneamente domicilio digitale), iscrivendosi nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel
Registro delle Imprese.
Per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023, invece, continua ad applicarsi la normativa precedente alla Riforma Cartabia in tema di notifiche.
Ciò posto, nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Quanto al primo motivo, valgano le seguenti considerazioni.
Devono, in primis, ritenersi acclarate le circostanze addotte dall'appellante, relative al ritardo nel trasloco della linea, che, contrariamente a quanto assunto nell'impugnazione, non è di giorni 110, ma di 48 giorni, essendo pacifico - in quanto emersa dall'istruttoria condotta in prime cure (cfr. deposizioni dei testi Tes_1
, , della cui genuinità non è dato
[...] Testimone_2 Testimone_3 dubitare) - che, indipendentemente dalla data di richiesta di trasloco della linea telefonica e dei relativi solleciti, l'attività professionale è stata trasferita materialmente al nuovo indirizzo in data 27.12.2013, mentre la linea telefonica è stata attivata solo il
13.02.2013.
Non può infatti essere computato un termine diverso - secondo l'appellante a partire dalla richiesta o comunque dal termine entro il quale il trasferimento della linea telefonica deve avvenire - poiché è emerso inequivocabilmente che, affinché il trasferimento della linea si potesse concretizzare positivamente, era necessario effettuare dei lavori preventivi, sia a carico del richiedente che a carico della
[...] per collegare la linea alla centrale di zona, trattandosi di una zona di nuova CP_1 urbanizzazione, che necessitavano, nella specie questi ultimi, di particolari autorizzazioni comunali.
In ogni caso, anche se ambo le parti in causa hanno dedotto e richiamato, nei rispettivi atti, gli artt. 9, 25 e 26 delle Condizioni Generali di Contratto, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo documento, non può farvisi riferimento in ordine alla liquidazione della richiesta indennità.
Tuttavia, a tal fine, può soccorrere la Carta dei servizi di cui alle Delibere Agcom
179/03/CSP, 85/07/CIR, 15/09/CIR, 39/09/CIR, ed in particolare la Delibera Agcom
73/11/CONS, che prevede che l'indennizzo va calcolato in base agli effettivi giorni di disservizio.
Va quindi condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui tali delibere hanno valore regolamentare, essendo di pubblico dominio, e sono direttamente applicabili al caso in esame.
Inoltre non va sottaciuto che l'attore ha, in primo grado, prodotto le fatture di pagamento relative all'utenza telefonica da trasferire, atteggiandosi, pertanto, tali documenti, quale fonte negoziale attestante l'esistenza del rapporto di somministrazione tra le parti in causa.
In proposito va evidenziato che, in base ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e può limitarsi ad allegare l'inademp imento della controparte, mentre sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento), all' spettava Parte_1 solo l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del rapporto obbligat orio dedotto in giudizio mediante allegazione dell'inadempimento della controparte.
Di contro era onere della società convenuta provare il proprio adempimento, e, quindi, di aver provveduto con solerzia alla richiesta di trasloco della linea effettuato dall'attore.
Tale prova non è stata fornita, essendosi limitata, la a giustificare in CP_1 maniera del tutto inadeguata ed insoddisfacente il proprio inadempimento, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che la richiesta di autorizzazione al CP_2
per l'effettuazione dei lavori era stata avanzata solo i primi di gennaio 2014 e
[...] concessa il successivo 13.01.2014. Pertanto tale colpevole ritardo va addebitato esclusivamente alla società convenuta.
Alla fattispecie de qua va quindi applicato l'art.4, della Delibera 73/11/CONS - posto che, nel caso in esame, vi è stato un evidente ritardo nel trasloco dell'utenza - che così recita. “Indennizzo per omessa o ritardata attivazione del servizio.
Comma 1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.”.
Nel caso di specie, moltiplicando €. 7,50 per 48 , si ottiene la somma di €. 360,00 che va riconosciuta in favore di a titolo di indennizzo per il Parte_1 ritardo del trasloco della linea telefonica.
Non può, viceversa, darsi luogo al chiesto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in ragione di quanto di seguito argomentato.
Quanto al danno patrimoniale, va osservato che, al di là della mera affermazione della mancata disponibilità della linea fissa per un periodo di circa 2 mesi, nulla è stato dedotto di più, né dimostrato.
Ed invero, al di là della semplice enunciazione secondo cui l'appellante avrebbe patito
“…un pregiudizio economico quale conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della linea telefonica nei termini di legge consistendo nella gestione e locazione dei locali adibiti a studio prima del trasferimento e continuando a pagare il relativo canone telefonico, ha subito danni alla propria alla propria immagine con difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi e nell'impossibilità di essere chi amati o contattati dagli stessi.
A ciò deve aggiungersi il tempo perso dallo stesso avvocato quotidianamente per il periodo in cui non ha avuto la linea telefonica, essendo costui costretto a chiamare il servizio clienti senza ottenere una pronta risoluzione del problema…”, nulla è stato allegato o prodotto a sostegno di tali asserzioni, né sono stati in qualche modo dimostrati l'an ed il quantum del preteso danno subito.
Non è quindi possibile una liquidazione del danno patrimoniale, nemmeno equitativa, in quanto, per ritenere accertato un danno all'attività professionale, non è sufficiente la mera affermazione della mancata disponibilità - peraltro per un periodo alquanto limitato - dell'utenza telefonica fissa a fronte dell'ormai notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.
Nella misura in cui l'odierno appellante aveva potuto comunque usufruire di una linea telefonica mobile, la pur dimostrata indisponibilità della linea telefonica fissa, da sola considerata, non poteva ritenersi sufficiente a dimostrare un danno all'attività professionale in mancanza della allegazione e dimostrazione di fatti - quali ad esempio la perdita di chanches professionali o affari - più circostanziati. Il riconoscimento e la liquidazione del danno richiedono, infatti, la prova dell'esistenza del danno, ovvero di una condotta illecita attribuibile a un altro soggetto e delle conseguenze che questa condotta ha provocato, nonché, infine, la sua determinazi one monetaria.
Nel caso di specie, al di là del dato pacifico della mancata disponibilità della linea telefonica per un certo lasso di tempo, non sono state né allegate né dimostrate né
l'una né l'altra.
Né, infine, per come sopra accennato, si potrebbe dar luogo ad una liquidazione del danno in va equitativa.
E' pur vero che l'art. 1226 c.c. stabilisce che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo può liquidare in via equitativa.
La via equitativa è il prudente apprezzamento del giudice basato anche su nozioni di comune esperienza e l'art. 1226 c.c., nella sua accezione più pratica, vuole evitare di lasciare privo di ristoro il danneggiato nel caso in cui la determinazione esatta del danno patito dipenda, ad esempio, da complesse o addirittura impossibili valutazioni tecniche.
Tuttavia, nel caso che ne occupa, affinché il giudice possa usare questo potere, il danno deve essere stato almeno accertato oggettivamente (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 26051 del 17.11.2020) e, chiaramente, nella fattispecie de qua, tale accertamento non risulta.
Va, infine, respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, spiegata dall' e da sommarsi all'indennità da ritardo del trasloco ed Parte_1 al danno patrimoniale.
Come è noto, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 emesse in data 11 novembre
2008) hanno proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulterior i sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinv io ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della quiete e tranquillità psichica insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 12885/2009; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
8703/2009).
Devono, quindi, considerarsi non meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi (cd. danni bagatellari) consistenti, come nel caso di specie, in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazi one concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.
Né per sancirne la risarcibilità, è possibile invocare diritti, costituzionalizzati, del tutto immaginari come il diritto alla libertà delle comunicazioni, alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità.
Ebbene, i pregiudizi lamentati dall'appellante, consistenti in disagi di tipo emotivo, senza dubbio non costituiscono ipotesi di lesione di valori fondamentali dell'uomo costituzionalmente garantiti.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, respinta.
A tutte le argomentazioni svolte consegue che l'appello va accolto solo in parte e che la a condannata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_4 della somma complessiva di €. 360,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla presente pronuncia al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale del gravame si reputa equo compensare per la metà le spese del doppio grado di giudizio, ponendosi la restante metà a carico della società soccombente, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario dell'appellante.
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€. 360,00) - attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - già dimidiate, in complessivi €. 989,50, di cui €. 453,00 per il primo grado (così specificati: €. 65,50 per la fase di studio, €. 65,50 per la fase introduttiva, €. 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 100,00 per la fase decisionale ed €. 122,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 536,50, per il presente grado, (così specificati: €. 71,00 per la fase di studio, €. 71,00 per la fase introduttiva, €. 89,50 per la fase istruttoria, €. 105,00 per la fase decision ale ed €.
200,00 esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, con atto di citazione notificato il 12.12.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la l pagamento in favore dell'appellante Controparte_4 della somma complessiva di €. 360,00 oltre interessi legali dalla presente pronu ncia al soddisfo;
2) compensa per la metà tra le parti le spese del primo grado di giudizio, condannando la convenuta al pagamento della Controparte_4 restante metà, pari a €. 453,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario richiedente;
3) compensa per la metà tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, condannando l'appellata al pagamento della Controparte_4 restante metà, pari a €. 536.50, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario richiedente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)