TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1736 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1736 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Laura Migliori e Sandro
Cerisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in
Cosenza, alla via Caloprese n. 29 e (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al C.F._2 ricorso congiunto, dall'avv. Luigi Cupelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via Minzoni n. 36
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato dalla convivenza more uxorio. 2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti, conclusioni rassegnate nel ricorso congiuntamente proposto, come precisate all'udienza dinanzi al relatore (verbale del 23.4.2025). Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2.4.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento Parte_2
del figlio minore nato dalla convivenza more uxorio ( , nato a Persona_1
Saarbrücken il 12.7.2015). All'udienza del 23.4.2025, i difensori delle parti domandavano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, con la precisazione che al Tribunale era richiesto di recepire le sole statuizioni afferenti al rapporto dei genitori con il figlio minore, non avendo le parti mai contratto matrimonio. Chiedevano, quindi, disporsi:
1) che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore - riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute del medesimo - dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
2) che il figlio sarà collocato presso la madre, e quindi vivrà e Persona_1 deterrà la residenza presso l'abitazione della medesima, sita in Domanico (CS), alla
Via Roma, n. 51;
3) che il padre potrà visitare il figlio quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze del minore e previa comunicazione telefonica;
4) che, previo accordo tra le parti, si potranno stabilire ulteriori pernottamenti con il padre;
5) che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, fuori dalla casa di residenza, in difetto di diverso accordo con la madre, due giorni a settimana, precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 uscita scolastica fino alle ore 21.00 cena compresa e accompagnamento presso la casa della madre. Inoltre, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00 uscita scolastica fino alle ore 16.00 di domenica 3
con accompagno a casa della madre. Le parti concordano, altresì, che qualora il minore ne abbia il desiderio potrà pernottare a casa del padre anche in uno dei giorni infrasettimanali indicati. Salvo diversi accordi, le festività Natalizie saranno stabilite, ad anni alterni: il giorno 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il quale andrà a prendere il figlio dalle ore 10:30 con rientro presso la casa della madre alle ore 19:30, mentre alla vigilia del 24 dicembre, il padre prenderà il figlio dalle ore 10:30 con rientro alla casa della madre alle ore 10:00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni e salvo diversi accordi, il giorno 31 dicembre il minore starà con la madre ed il giorno 1° gennaio con il padre che potrà prendere il figlio dalle ore 10.30 con rientro alle ore 19:30, mentre il giorno 31 dicembre il padre prenderà il figlio dalle ore 10:30 con rientro alle ore 10:00 del giorno successivo. Entrambi i genitori si riconoscono la possibilità di far trascorrere al minore, sempre ad anni alterni, S. Stefano e la festività della Befana;
nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua in alternanza con il lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività sia religiose sia civili da alternarsi di anno in anno, quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
6) che nel periodo estivo le parti si accorderanno di volta in volta, compatibilmente con gli impegni delle stesse, per la permanenza del piccolo presso ciascuna. In caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi con il ferragosto ad anni alterni;
7) che le decisioni relative al compleanno del figlio e le ulteriori occasioni sociali inerenti allo stesso saranno svolte nei luoghi e con le modalità che entrambi i ricorrenti concorderanno preventivamente;
8) che anche durante l'anno i genitori potranno concordare ulteriori brevi periodi di una settimana o diversi nei quali riconoscersi reciprocamente il diritto di tenere con sé il figlio per determinate occasioni (viaggi e attività varie);
9) che il minore trascorrerà, salvo diversi accordi, con il padre e con la madre i giorni dei rispettivi compleanni, così anche i giorni relativi ai compleanni dei nonni;
10) che il IG. si impegna a corrispondere l'importo di Parte_2
euro 300,00 alla IG.ra entro il 15 di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico bancario, sul conto intestato alla medesima - Cod. Iban:
[...] - a titolo di Parte_3
contributo mensile dovuto per il mantenimento del figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T., 4
dal momento della sottoscrizione del presente atto, con corresponsione a decorrere dal mese di gennaio 2025. Per l'impossibilità del IG. di far fronte agli Pt_2 arretrati (mensilità di gennaio e febbraio 2025) in un'unica soluzione, i pagamenti avverranno nel seguente modo: marzo 2025 € 400,00, aprile 2025 € 400,00, maggio
2025 € 400,00, giugno 2025 € 400,00, luglio 2025 € 400,00, agosto 2025 € 400,00.
Da settembre 2025 l'assegno di mantenimento sarà di € 300,00 mensili per come concordato;
11) che i ricorrenti concordano reciprocamente che l'assegno unico previsto per legge per il minore venga percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
12) che entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni mutamento di residenza, a comunicare ogni eventuale cambio del proprio numero telefonico, nonché il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
13) che i ricorrenti si prestano fin da ora reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
14) che sono poste a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura le seguenti spese straordinarie: mediche, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti al figlio minore, che di seguito si trascrivono. Spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che le utilizza, spese gestite dalla scuola relativamente ad eventuali regali nei confronti degli insegnanti;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura ecc.), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto ecc.), spese relative a regali in occasioni di eventi tipo compleanni, battesimi, comunioni, cresime ecc.; e) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzattura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese 5
odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. In caso di mancato accordo in ordine alle predette spese, il coniuge che intende sostenere comunque le medesime se ne assumerà la responsabilità sia economica che psico-fisica. Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese di cancelleria, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto;
15) che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo tre giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse del figlio minore, di cui è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili del minore e le possibilità economiche dei genitori. Il Tribunale prende, altresì, atto degli obblighi reciprocamente assunti dai genitori nella gestione del rapporto con il figlio minore
(per quanto riguarda, in particolare, il versamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento da parte del;
gli obblighi di comunicazione;
le modalità di Pt_2
gestione del consenso rispetto alle spese straordinarie;
i consensi per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; l'assegnazione al solo genitore collocatario dell'assegno unico familiare).
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da Parte_1 6
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 Pt_1 Parte_2
c.p.c., così provvede:
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_1
12.7.2015), come compendiato e nei limiti individuati in motivazione;
2. Prende atto degli obblighi assunti dai ricorrenti nella gestione del rapporto con il figlio minore;
3. Dispone nulla a provvedere in ordine alle spese del giudizio;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma