Sentenza 14 dicembre 1983
Massime • 1
Il disposto dell'art. 10 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, istitutiva dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e quello, che ad esso si richiama, dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 613, che ha esteso alla stessa categoria l'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, configurano come titolo insostituibile per la fruizione delle relative prestazioni l'iscrizione dei detti esercenti (e dei familiari coadiutori) negli appositi elenchi formati in base a provvedimenti - aventi carattere costitutivo - di speciali commissioni costituite presso le camere di commercio. Pertanto, nei confronti dell'istituto assicuratore - strettamente tenuto ad attenersi alle risultanze di tali elenchi e, conseguentemente legittimato, secondo il principio di autotutela della pubblica amministrazione, anche a revocare o annullare la concessione di prestazioni in contrasto con tali risultanze - nessuna pretesa è esercitabile in Mancanza di tale iscrizione, il diritto alla quale non può essere fatto valere in giudizio se non nei confronti della pubblica amministrazione incaricata della tenuta degli elenchi. ( V 1449/75, mass n 375013).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/1983, n. 7377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7377 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1983 |
Testo completo
Il disposto dell'art. 10 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, istitutiva dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e quello, che ad esso si richiama, dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 613, che ha esteso alla stessa categoria l'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, configurano come titolo insostituibile per la fruizione delle relative prestazioni l'iscrizione dei detti esercenti (e dei familiari coadiutori) negli appositi elenchi formati in base a provvedimenti - aventi carattere costitutivo - di speciali commissioni costituite presso le camere di commercio. Pertanto, nei confronti dell'istituto assicuratore - strettamente tenuto ad attenersi alle risultanze di tali elenchi e, conseguentemente legittimato, secondo il principio di autotutela della pubblica amministrazione, anche a revocare o annullare la concessione di prestazioni in contrasto con tali risultanze - nessuna pretesa è esercitabile in Mancanza di tale iscrizione, il diritto alla quale non può essere fatto valere in giudizio se non nei confronti della pubblica amministrazione incaricata della tenuta degli elenchi. ( V 1449/75, mass n 375013).*