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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2808/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...], VIALE EUROPA 12
con l'Avv. CHIARA VILLA
e
CP_2
nato a [...] l'[...]
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...], VIA PIAVE N.16
con l'Avv. CHIARA VILLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limido Comasco, in data 18.6.2011 (anno 2011, atto n. 1, parte II, serie A); separati consensualmente con verbale in data 1.3.2021, omologato con decreto del 3-22.3.2021 con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] A TRADATE Per_1
- LI nata il [...] A TRADATE
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Limido Comasco in data
18.06.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Limido Comasco al n. 1, anno
2011, Parte II Serie A.
ordinare al Comune di Limido Comasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
§ omologare le seguenti condizioni:
1. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali ne cureranno la crescita e
l'educazione, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna
2. Il NO rimane nella casa coniugale, sita in Fenegrò, via Piave n.16, di sua proprietà CP_2 esclusiva.
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
o Fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena sino al sabato alle ore 14.00.
o Tutti i lunedì sera dalle ore 18.00 alle 20.30.
o Nelle settimane in cui il week end è di competenza materna il giovedì dalle ore 18.00 sino alle
21.30/22.00.
o Salvo diversi accordi da prendersi congiuntamente tra le parti.
o Durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con l'uno e l'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di aprile il periodo prescelto.
o Nell' ipotesi in cui uno dei due genitori non dovesse recarsi in una località di villeggiatura rimarrà in vigore il regime di visita ordinario. Le parti si impegnano a comunicarsi il prima possibile la località di villeggiatura prescelta.
o Durante le festività natalizie e pasquali verrà mantenuto il regime di visita ordinario.
4. Il NO contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla SI , entro il CP_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, mediante bonifico bancario. Tale importo deve ritenersi comprensivo delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche.
5. Il NO contribuirà nella misura del 50% alle sole spese mediche che dovessero rendersi CP_2 necessarie per i figli il cui importo annuo superi, per ogni singola spesa, l'importo di € 2.000,00 e purchè espressamente concordate tra le parti.
6. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche/o sportive saranno a beneficio della NOa . Pt_1
L'assegno unico verrà percepito dalla NOa e dalla stessa integralmente trattenuto. Pt_1
Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere
a titolo di mantenimento sul presupposto della reciproca autonomia economica.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
IL Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
in data 18.6.2011, in LIMIDO COMASCO Parte_3 CP_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO - anno 2011, atto n.
1, parte II, Serie A),
2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 17.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...], VIALE EUROPA 12
con l'Avv. CHIARA VILLA
e
CP_2
nato a [...] l'[...]
cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...], VIA PIAVE N.16
con l'Avv. CHIARA VILLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limido Comasco, in data 18.6.2011 (anno 2011, atto n. 1, parte II, serie A); separati consensualmente con verbale in data 1.3.2021, omologato con decreto del 3-22.3.2021 con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] A TRADATE Per_1
- LI nata il [...] A TRADATE
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Limido Comasco in data
18.06.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Limido Comasco al n. 1, anno
2011, Parte II Serie A.
ordinare al Comune di Limido Comasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
§ omologare le seguenti condizioni:
1. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali ne cureranno la crescita e
l'educazione, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna
2. Il NO rimane nella casa coniugale, sita in Fenegrò, via Piave n.16, di sua proprietà CP_2 esclusiva.
3. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
o Fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena sino al sabato alle ore 14.00.
o Tutti i lunedì sera dalle ore 18.00 alle 20.30.
o Nelle settimane in cui il week end è di competenza materna il giovedì dalle ore 18.00 sino alle
21.30/22.00.
o Salvo diversi accordi da prendersi congiuntamente tra le parti.
o Durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con l'uno e l'altro genitore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di aprile il periodo prescelto.
o Nell' ipotesi in cui uno dei due genitori non dovesse recarsi in una località di villeggiatura rimarrà in vigore il regime di visita ordinario. Le parti si impegnano a comunicarsi il prima possibile la località di villeggiatura prescelta.
o Durante le festività natalizie e pasquali verrà mantenuto il regime di visita ordinario.
4. Il NO contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla SI , entro il CP_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, mediante bonifico bancario. Tale importo deve ritenersi comprensivo delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche.
5. Il NO contribuirà nella misura del 50% alle sole spese mediche che dovessero rendersi CP_2 necessarie per i figli il cui importo annuo superi, per ogni singola spesa, l'importo di € 2.000,00 e purchè espressamente concordate tra le parti.
6. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche/o sportive saranno a beneficio della NOa . Pt_1
L'assegno unico verrà percepito dalla NOa e dalla stessa integralmente trattenuto. Pt_1
Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere
a titolo di mantenimento sul presupposto della reciproca autonomia economica.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
IL Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
in data 18.6.2011, in LIMIDO COMASCO Parte_3 CP_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO - anno 2011, atto n.
1, parte II, Serie A),
2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIMIDO COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 17.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao