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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1113/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei SI.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1113 R. G. dell'anno 2025 tra
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
(c.f. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'01.04.1964, residente in [...];
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Sara CAZZULLI del Foro di Varese (c.f.:
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in (CAP 21100) C.F._3
Varese, Via Indipendenza, n. 6, indirizzo pec: giusta procura in Email_1 atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, riunito in Camera di Consiglio, ex art. 4 n. 13, L. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai
SI.ri , in data 20.01.2003, in Orta AN Parte_3
IU (NO), con atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 del Comune di
Orta AN IU, nella Parte II, Serie C, sotto il numero 2, dando atto, altresì, che le parti intendono rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, mandando alla Cancelleria l'incarico di trasmetterla ai competenti Uffici dello Stato Civile per l'annotazione della relativa pronuncia e per gli ulteriori incombenti indicati nel R.D. 9.7.1939, n. 1238, alle seguenti CONDIZIONI
“1) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, non hanno richieste di carattere economico e patrimoniale da avanzare e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, fatta eccezione per quanto si dirà al punto 4);
A) IN RELAZIONE AI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra è stata concessa in locazione;
Pt_1
a far data dal primo giugno 2021, la sig.ra e le figlie si sono trasferite, con l'espresso Pt_1 consenso del sig. ad Arona (NO), in Via Matteotti, n. 27; Pt_2
3) i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla bonaria divisione di mobili/suppellettili/oggetti in genere non strettamente funzionali al godimento della casa da parte delle figlie e della SI.ra Pt_1
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo avendo già definito ogni questione patrimoniale, anche attraverso il presente ricorso, fatta eccezione per un orologio, marca Rolex, che il SI. si impegna a restituire alla SI.ra entro e non oltre il Pt_2 Pt_1
31.05.2025.
5) La sig.ra al solo fine di tutelare le figlie, nonché ai fini del loro mantenimento, si Pt_1 impegna, anche con il presente accordo, a non mettere in vendita la casa coniugale sita in
TT RA IC (NO), Via Glisente, n. 47/L, di modo che la stessa rimanga nel patrimonio familiare con successivo trasferimento della proprietà alle figlie, in parti uguali tra loro, una volta divenute entrambe maggiorenni.
6) Una parte dell'importo (ossia la somma di euro 150,00) che verrà percepito dalla SI.ra a titolo di canone di locazione per l'immobile sita in TT RA IC (NO), Via Pt_1
Glisente, pari ad euro 1.200,00 mensili, sarà impiegato per sostenere il pagamento del mutuo della casa familiare. 7) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, in base ad accordi successivamente intercorsi tra i coniugi, che dovranno avere necessariamente forma scritta, derogativi di quanto previsto con il presente accordo, la casa coniugale venisse venduta, i coniugi stabiliscono sin da ora che il prezzo della vendita verrà ripartito tra di loro in parti uguali, detratti gli importi che saranno ancora dovuti a titolo di mutuo e per le spese di compravendita.
8) Per quanto concerne le spese straordinarie degli immobili di proprietà della SI.ra Pt_1 le stesse verranno sostenute, in relazione all'immobile sito in Via I Maggio, integralmente dal
SI. per quello di Via Glisente, al 50% tra gli odierni ricorrenti. Pt_2
9) Con riferimento all'immobile sito in TT RA IC (NO), facente parte del complesso 'Città dei ragazzi', in caso di vendita, le parti stabiliscono, sin da ora, che i proventi della vendita, detratte le spese correlate alla vendita e quelle necessarie per l'estinzione del mutuo, verranno versati in parti uguali alle figlie. La decisione di mettere in vendita l'abitazione dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi.
10) Il SI. facendosi integralmente carico del pagamento di entrambi i mutui, fatta Pt_2 eccezione per la somma di euro 150,00 di cui al punto 6), anche a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, si obbliga a tenere indenne la moglie di quanto dovesse essere costretta a pagare alla in ragione dei contratti di mutuo a suo tempo stipulati, CP_1 impegnandosi a rimborsare quanto sarà eventualmente versato dalla stessa.
11) I coniugi decidono di comune accordo che l'assegno unico e universale, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore collocatario. Pt_1
B) IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
12) I genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minore, , la quale avrà prevalente Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre.
13) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso, di comune accordo, per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia.
14) I genitori si impegnano a garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandole un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascuno ramo genitoriale.
15) La frequentazione padre-figlia, tenuto conto dell'età della ragazza, ormai prossima alla maggiore età, avverrà secondo tempi e modalità che saranno concordate direttamente tra padre e figlia, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa.
C) IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE 16) Tenuto conto delle esigenze attuali delle figlie, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei redditi di ciascun coniuge, le parti concordano che il padre concorrerà al mantenimento delle figlie minori con le seguenti modalità:
A) contributo fisso mensile di € 1.400,00 per entrambe le figlie (€ 700,00 per ciascuna figlia); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo-vita (prima rivalutazione: giugno 2026);
B) i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiamano le Linee Guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
le parti rinviano alle predette Linee Guida anche per gli aspetti inerenti alla necessità o meno del previo accordo sulle spese straordinarie, nonché alla documentazione delle stesse;
C) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie anche attraverso il pagamento integrale della somma mensile dovuta a titolo di mutuo per la casa coniugale, pari a circa 700,00 euro mensili;
la SI.ra continuerà a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo Pt_1 per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale mentre il sig. verserà la Pt_2 restante somma necessaria per il pagamento integrale della rata del mutuo.
17) Eventuali detrazioni fiscali previste per legge saranno operate dalla SI.ra 18) I Pt_1 coniugi danno atto di avere già disciplinato ogni altro rapporto di natura personale. I sottoscritti,
e , dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare e di Parte_2 Parte_1 rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 21/05/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 20.01.2003, in Orta AN IU (NO).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo, la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del P.M.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 20.01.2003 nel comune di Orta AN IU (NO) e si sono separati consensualmente in data 27.09.2021 dinanzi al Tribunale di Novara, con omologa N° 7125/2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che delle due figlie, è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente e frequenta l'Università; è ancora minorenne e frequenta le scuole superiori. Per_1
Si dà, inoltre, atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo avendo già definito ogni questione patrimoniale, anche attraverso il presente ricorso, fatta eccezione per un orologio, marca Rolex, che si impegna a restituire a Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il 31.05.2025; si dà, inoltre, atto che al solo fine di tutelare le Parte_1 figlie, nonché ai fini del loro mantenimento, si impegna, anche con il presente accordo, a non mettere in vendita la casa coniugale sita in TT RA IC (NO), Via Glisente, n. 47/L, di modo che la stessa rimanga nel patrimonio familiare con successivo trasferimento della proprietà alle figlie, in parti uguali tra loro, una volta divenute entrambe maggiorenni.
Si dà, altresì, atto che una parte dell'importo (ossia la somma di euro 150,00) che verrà percepito da a titolo di canone di locazione per l'immobile sita in TT RA IC Parte_1
(NO), Via Glisente, pari ad euro 1.200,00 mensili, sarà impiegato per sostenere il pagamento del mutuo della casa familiare.
Si dà, anche, atto che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, in base ad accordi successivamente intercorsi tra i coniugi, che dovranno avere necessariamente forma scritta, derogativi di quanto previsto con il presente accordo, la casa coniugale venisse venduta, i coniugi stabiliscono sin da ora che il prezzo della vendita verrà ripartito tra di loro in parti uguali, detratti gli importi che saranno ancora dovuti a titolo di mutuo e per le spese di compravendita.
Viene dato atto che per quanto concerne le spese straordinarie degli immobili di proprietà di le stesse verranno sostenute, in relazione all'immobile sito in Via I Maggio, Parte_1 integralmente da per quello di Via Glisente, al 50% tra i coniugi;
con Parte_2 riferimento all'immobile sito in TT RA IC (NO), invece, facente parte del complesso
'Città dei ragazzi', in caso di vendita, le parti stabiliscono, sin da ora, che i proventi della vendita, detratte le spese correlate alla vendita e quelle necessarie per l'estinzione del mutuo, verranno versati in parti uguali alle figlie. La decisione di mettere in vendita l'abitazione dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi;
infine di dà atto che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie anche attraverso il pagamento integrale della somma mensile dovuta a titolo di mutuo per la casa coniugale, pari a circa 700,00 euro mensili;
continuerà a versare la somma di euro 150,00 a Parte_1 titolo di contributo per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale mentre
[...]
verserà la restante somma necessaria per il pagamento integrale della rata del mutuo;
Parte_2 eventuali detrazioni fiscali previste per legge saranno operate dalla Parte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Orta AN IU (NO) il 20.01.2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune dell'anno 2003, nella Parte II, Serie C, sotto il numero 2; affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre (Arona (NO), in Via Matteotti, n. 27); dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé, tenuto conto dell'età della ragazza, ormai prossima alla maggiore età, secondo tempi e modalità che saranno concordate direttamente tra padre e figlia, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa;
pone a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la somma di € 1.400,00
(€700,00 per ciascuna figlia); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo-vita (prima rivalutazione: giugno 2026); pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiamano le Linee Guida del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico e universale, continuerà ad essere percepito integralmente da Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei SI.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1113 R. G. dell'anno 2025 tra
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
(c.f. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'01.04.1964, residente in [...];
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Sara CAZZULLI del Foro di Varese (c.f.:
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in (CAP 21100) C.F._3
Varese, Via Indipendenza, n. 6, indirizzo pec: giusta procura in Email_1 atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, riunito in Camera di Consiglio, ex art. 4 n. 13, L. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai
SI.ri , in data 20.01.2003, in Orta AN Parte_3
IU (NO), con atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 del Comune di
Orta AN IU, nella Parte II, Serie C, sotto il numero 2, dando atto, altresì, che le parti intendono rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, mandando alla Cancelleria l'incarico di trasmetterla ai competenti Uffici dello Stato Civile per l'annotazione della relativa pronuncia e per gli ulteriori incombenti indicati nel R.D. 9.7.1939, n. 1238, alle seguenti CONDIZIONI
“1) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, non hanno richieste di carattere economico e patrimoniale da avanzare e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, fatta eccezione per quanto si dirà al punto 4);
A) IN RELAZIONE AI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra è stata concessa in locazione;
Pt_1
a far data dal primo giugno 2021, la sig.ra e le figlie si sono trasferite, con l'espresso Pt_1 consenso del sig. ad Arona (NO), in Via Matteotti, n. 27; Pt_2
3) i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla bonaria divisione di mobili/suppellettili/oggetti in genere non strettamente funzionali al godimento della casa da parte delle figlie e della SI.ra Pt_1
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo avendo già definito ogni questione patrimoniale, anche attraverso il presente ricorso, fatta eccezione per un orologio, marca Rolex, che il SI. si impegna a restituire alla SI.ra entro e non oltre il Pt_2 Pt_1
31.05.2025.
5) La sig.ra al solo fine di tutelare le figlie, nonché ai fini del loro mantenimento, si Pt_1 impegna, anche con il presente accordo, a non mettere in vendita la casa coniugale sita in
TT RA IC (NO), Via Glisente, n. 47/L, di modo che la stessa rimanga nel patrimonio familiare con successivo trasferimento della proprietà alle figlie, in parti uguali tra loro, una volta divenute entrambe maggiorenni.
6) Una parte dell'importo (ossia la somma di euro 150,00) che verrà percepito dalla SI.ra a titolo di canone di locazione per l'immobile sita in TT RA IC (NO), Via Pt_1
Glisente, pari ad euro 1.200,00 mensili, sarà impiegato per sostenere il pagamento del mutuo della casa familiare. 7) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, in base ad accordi successivamente intercorsi tra i coniugi, che dovranno avere necessariamente forma scritta, derogativi di quanto previsto con il presente accordo, la casa coniugale venisse venduta, i coniugi stabiliscono sin da ora che il prezzo della vendita verrà ripartito tra di loro in parti uguali, detratti gli importi che saranno ancora dovuti a titolo di mutuo e per le spese di compravendita.
8) Per quanto concerne le spese straordinarie degli immobili di proprietà della SI.ra Pt_1 le stesse verranno sostenute, in relazione all'immobile sito in Via I Maggio, integralmente dal
SI. per quello di Via Glisente, al 50% tra gli odierni ricorrenti. Pt_2
9) Con riferimento all'immobile sito in TT RA IC (NO), facente parte del complesso 'Città dei ragazzi', in caso di vendita, le parti stabiliscono, sin da ora, che i proventi della vendita, detratte le spese correlate alla vendita e quelle necessarie per l'estinzione del mutuo, verranno versati in parti uguali alle figlie. La decisione di mettere in vendita l'abitazione dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi.
10) Il SI. facendosi integralmente carico del pagamento di entrambi i mutui, fatta Pt_2 eccezione per la somma di euro 150,00 di cui al punto 6), anche a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, si obbliga a tenere indenne la moglie di quanto dovesse essere costretta a pagare alla in ragione dei contratti di mutuo a suo tempo stipulati, CP_1 impegnandosi a rimborsare quanto sarà eventualmente versato dalla stessa.
11) I coniugi decidono di comune accordo che l'assegno unico e universale, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore collocatario. Pt_1
B) IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
12) I genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minore, , la quale avrà prevalente Per_1 collocamento presso l'abitazione della madre.
13) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà condiviso, di comune accordo, per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia.
14) I genitori si impegnano a garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, assicurandole un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascuno ramo genitoriale.
15) La frequentazione padre-figlia, tenuto conto dell'età della ragazza, ormai prossima alla maggiore età, avverrà secondo tempi e modalità che saranno concordate direttamente tra padre e figlia, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa.
C) IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE 16) Tenuto conto delle esigenze attuali delle figlie, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei redditi di ciascun coniuge, le parti concordano che il padre concorrerà al mantenimento delle figlie minori con le seguenti modalità:
A) contributo fisso mensile di € 1.400,00 per entrambe le figlie (€ 700,00 per ciascuna figlia); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo-vita (prima rivalutazione: giugno 2026);
B) i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiamano le Linee Guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
le parti rinviano alle predette Linee Guida anche per gli aspetti inerenti alla necessità o meno del previo accordo sulle spese straordinarie, nonché alla documentazione delle stesse;
C) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie anche attraverso il pagamento integrale della somma mensile dovuta a titolo di mutuo per la casa coniugale, pari a circa 700,00 euro mensili;
la SI.ra continuerà a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo Pt_1 per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale mentre il sig. verserà la Pt_2 restante somma necessaria per il pagamento integrale della rata del mutuo.
17) Eventuali detrazioni fiscali previste per legge saranno operate dalla SI.ra 18) I Pt_1 coniugi danno atto di avere già disciplinato ogni altro rapporto di natura personale. I sottoscritti,
e , dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare e di Parte_2 Parte_1 rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 21/05/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 20.01.2003, in Orta AN IU (NO).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo, la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del P.M.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 20.01.2003 nel comune di Orta AN IU (NO) e si sono separati consensualmente in data 27.09.2021 dinanzi al Tribunale di Novara, con omologa N° 7125/2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che delle due figlie, è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente e frequenta l'Università; è ancora minorenne e frequenta le scuole superiori. Per_1
Si dà, inoltre, atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo avendo già definito ogni questione patrimoniale, anche attraverso il presente ricorso, fatta eccezione per un orologio, marca Rolex, che si impegna a restituire a Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il 31.05.2025; si dà, inoltre, atto che al solo fine di tutelare le Parte_1 figlie, nonché ai fini del loro mantenimento, si impegna, anche con il presente accordo, a non mettere in vendita la casa coniugale sita in TT RA IC (NO), Via Glisente, n. 47/L, di modo che la stessa rimanga nel patrimonio familiare con successivo trasferimento della proprietà alle figlie, in parti uguali tra loro, una volta divenute entrambe maggiorenni.
Si dà, altresì, atto che una parte dell'importo (ossia la somma di euro 150,00) che verrà percepito da a titolo di canone di locazione per l'immobile sita in TT RA IC Parte_1
(NO), Via Glisente, pari ad euro 1.200,00 mensili, sarà impiegato per sostenere il pagamento del mutuo della casa familiare.
Si dà, anche, atto che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, in base ad accordi successivamente intercorsi tra i coniugi, che dovranno avere necessariamente forma scritta, derogativi di quanto previsto con il presente accordo, la casa coniugale venisse venduta, i coniugi stabiliscono sin da ora che il prezzo della vendita verrà ripartito tra di loro in parti uguali, detratti gli importi che saranno ancora dovuti a titolo di mutuo e per le spese di compravendita.
Viene dato atto che per quanto concerne le spese straordinarie degli immobili di proprietà di le stesse verranno sostenute, in relazione all'immobile sito in Via I Maggio, Parte_1 integralmente da per quello di Via Glisente, al 50% tra i coniugi;
con Parte_2 riferimento all'immobile sito in TT RA IC (NO), invece, facente parte del complesso
'Città dei ragazzi', in caso di vendita, le parti stabiliscono, sin da ora, che i proventi della vendita, detratte le spese correlate alla vendita e quelle necessarie per l'estinzione del mutuo, verranno versati in parti uguali alle figlie. La decisione di mettere in vendita l'abitazione dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi;
infine di dà atto che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie anche attraverso il pagamento integrale della somma mensile dovuta a titolo di mutuo per la casa coniugale, pari a circa 700,00 euro mensili;
continuerà a versare la somma di euro 150,00 a Parte_1 titolo di contributo per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale mentre
[...]
verserà la restante somma necessaria per il pagamento integrale della rata del mutuo;
Parte_2 eventuali detrazioni fiscali previste per legge saranno operate dalla Parte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Orta AN IU (NO) il 20.01.2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune dell'anno 2003, nella Parte II, Serie C, sotto il numero 2; affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre (Arona (NO), in Via Matteotti, n. 27); dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé, tenuto conto dell'età della ragazza, ormai prossima alla maggiore età, secondo tempi e modalità che saranno concordate direttamente tra padre e figlia, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa;
pone a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la somma di € 1.400,00
(€700,00 per ciascuna figlia); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo-vita (prima rivalutazione: giugno 2026); pone a carico di entrambi i genitori di provvedere nella misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiamano le Linee Guida del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico e universale, continuerà ad essere percepito integralmente da Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco