Sentenza 11 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2003, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO INTERILETALLONE SEZIONE SECONDA CIVILE 0934 2/03 DEL CONTRATTO- Composta dagli Ill.mi s Dott. Franco PONTORIERI Pr idente RG.N. 13306/00 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO 17701/00 Consigliere Cron. 20506. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep.2493 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esquide zone, in krone del in liquidatore pro tempore LA PR SPA elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LE, PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCA PEDROLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SIT DI SAVIOLA MAURO & C SAS, (già SIT SRL) in persona del legale rappresentante pro tempore MAURO SAVIOLA;
- intimato 2003 e sul 2° ricorso n° 17701/00 proposto da: 121 SIT SRL, (già S.I.T. SAS di SAVIOLA MAURO & C- già -1- S.I.T. SRL) in persona del legale rappresentante pro tempore MORI ROBERTO Amm.re Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, 'presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO' difeso dall'avvocato LUIGI FERRARI BARDILE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PR SPA, in persona del liquidatore pro tempore LA LE;
- intimato avverso la sentenza n. 142/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato CORTI Pio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7.12.1993 la Prescav s.p.a. convenne davanti al tri- bunale di Milano la S.I.T. s.r.l. per sentir dichiarare la risoluzione del contratto in corso con la predetta per inadempimento della medesima o, in subordine, sentir accertare l'intervenuto recesso unilaterale della convenuta, con la con- danna di questa al rimborso delle spese sostenute dall'appaltatrice e al risarci- mento dei danni per il mancato guadagno, oltre alla rifusione delle spese pro- cessuali. A sostegno della domanda l'attrice espose che con scrittura del 27.1.89 per la fornitura di materiale posato in opera "la soc. S.I.T. le aveva affidato la rea- lizzazione completa delle strutture prefabbricate e accessori occorrenti per la realizzazione del nuovo stabilimento di Mortara, per l'importo complessivo di lire 7.984.630.000 oltre IVA;
che l'art. 3 di detta scrittura prevedeva l'esecuzione delle opere in tre lotti con consegne differenziate per ciascuno di essi, e previa conferma di ogni lotto prima dell'inizio dei lavori;
che la S.I.T., dopo aver dato conferma per i primi due lotti, aveva chiesto di prorogare la conferma del terzo lotto sino al 30.9.1989 e poi, a seguito del sollecito inoltra- tole in data 31.5.1991, aveva comunicato di non essere in grado di prevedere in che data avrebbe potuto confermare il terzo lotto;
che la convenuta aveva con- tinuamente differito l'inizio delle opere, disattendendo anche la formale diffida a fissarlo entro e non oltre la data del 15.4.1993. La convenuta, costituendosi, contestò la domanda assumendo che le parti avevano individuato l'opera complessiva da realizzare, ma l'avevano suddivisa in tre distinti contratti che richiedevano per la loro conclusione una nuova spe- M 1 cifica manifestazione di volontà, in mancanza della quale non era configurabile alcun obbligo a suo carico. Il tribunale, con sentenza n. 8596/1987, accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di lire 508.151.000, oltre interessi, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., per l'unilaterale recesso, e alla rifusione delle spese di giudizio. Sull' impugnazione proposta dalla soc. S.I.T. la corte d'appello di Milano, con sentenza deliberata il 1° dicembre 1999, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo le domande della Prescav s.p.a. che ha anche con- dannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La corte d'appello ha fondato il ribaltamento della decisione del tribunale su una diversa interpretazione dell'art. 3 del contratto, il cui tenore letterale "ogi singolo lotto va considerato come contratto a sé stante, con i prezzi di quello globale e deve es- sere soggetto a conferma prima di essere messo in esecuzione", in mancanza di "conferma", non consentiva di ritenere sorta l'obbligazione relativa al terzo lotto. Ha ritenuto la corte territoriale che il tribunale avesse dato eccessivo rilievo all'espressione "darà" riferita alla conferma dell'esecuzione dei lotti successivi al primo e alla fissazione di un termine per la comunicazione della conferma, intendendola come significativa di un obbligazione già assunta. Al contrario, secondo la corte, la previsione del termine entro il quale doveva essere data la conferma dimostrava che solo la proposta contrattuale dell'appaltatore relativa ai lotti secondo e terzo dovesse restare ferma e vincolante, sia pure non indefi- nitamente, bensì sino allo scadere delle date entro cui la committente doveva dare la conferma suddetta;
doveva inoltre ritenersi ininfluente il fatto che per il 2 lotto secondo la conferma fosse stata data non in forma scritta ma in via di mera attuazione, perché tale pratica non avrebbe potuto innovare una clausola contrattuale per il successivo lotto. Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso la soc. Prescav sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. S.I.T. e propone ri- corso incidentale sulla base di un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., c.c.. Dopo aver riproposto il contenuto delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della causa, la Soc. Prescav lamenta che la corte d'appello - nella ricerca del contenuto e della portata di esse ha tenuto conto esclusivamente del tenore letterale di una parte della clausola n.3, omettendo totalmente di considerare la clausola nella sua interezza ed il tenore della clausola n. 1 denominata "oggetto della fornitura" nella quale era previsto che la soc. S.I.T. affidava ad essa ricorrente la fornitura in opera di “tutte" le strutture prefabbricate indi- cate in contratto e che il contratto era perfezionato e vincolante per entrambe le parti relativamente all'intera fornitura, la cui divisione in tre lotti- per espres- sa previsione era pattuita ai soli fini della consegna. Assume, pertanto, la ri- corrente che la corte territoriale ha violato le regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare gli artt. 1362 e 1363 c.c., che impongono di accertare la comu- ne intenzione delle parti partendo dal senso letterale delle parole e tenendo Я 3 conto delle clausole contrattuali, interpretate l'una per mezzo dell'altra. Ag- giunge che la corte non ha tenuto conto neppure del terzo comma della clau- sola n. 4, concernente le conseguenze del ritardo nella conferma dell'ordine e nella predisposizione dell'area di cantiere, da cui risultava evidente che il man- cato rispetto del termine lasciava inalterato l'obbligo della committente di dare la conferma, con la sola previsione della possibilità che a ciò seguisse un ritardo nella consegna. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per insufficiente, inadeguata e illogica motivazione su punto determinate della controversia lad- dove la corte d'appello ha ritenuto che relativamente al terzo lotto la soc. S.I.T. avesse la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale, vantando un di- ritto di opzione da esercitare con l'invio della conferma entro il termine con- cordato. In proposito la ricorrente si duole che la corte si sia fermata al tenore letterale delle parole omettendo di valutare il contenuto delle clausole 1 e 4, senza fornire poi ragioni sufficienti e logiche sulla compatibilità del suo con- vincimento con l'oggetto del contratto individuato dalla clausola 1, e sulla in- conciliabilità di un diritto di opzione con la previsione del comma 2 della clau- sola 3 che non concedeva ad una delle parti la facoltà di accettare o meno la proposta dell'altra, ma imponeva la conferma scritta soltanto ai fini del rispetto dei termini di consegna degli elementi prefabbricati. I riferiti motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché il secondo contiene sostanzialmente le medesime censure del primo, sia pure esposte sotto una apparente diversa prospettazione. Nella sostanza, secondo la ricorrente, l'interpretazione della clausole con- trattuali operata dalla corte di merito sarebbe frutto di una erronea applicazione Я delle specifiche norme di legge e sarebbe supportata da una motivazione ca- rente e illogica. Le riferite censure sono infondate. L'interpretazione letterale delle clausole contrattuali non è inibita dall'art. 1362 c.c. "il quale vuole solo affermare che l'accertamento della comune vo- lontà delle parti deve essere il risultato ultimo del procedimento ermeneutico e che a tal fine il senso letterale delle parole non può costituire un limite all'indagine, la quale deve estendersi se utile al comportamento complessi- - vo delle parti stesse, anche successivo alla conclusione del contratto. E' pertanto del tutto corretto che la corte territoriale abbia ritenuto di muo- vere, nel procedimento ermeneutico, dalla lettura della clausola n. 3, secondo cui "ogni singolo lotto viene considerato come contratto a sé stante con i prezzi di quello glo- bale e deve essere soggetto a conferma prima di essere messo in produzione", dando rile- vanza al chiaro tenore letterale della clausola al fine di accreditare, quale co- mune volontà delle parti, quella di costituire, per i lotti successivi al primo, un tipico diritto di opzione in favore della soc. SIT da esercitare entro le previste cadenze. Invero, la condizione di imprenditori commerciali delle parti - av- vezzi ad utilizzare lo strumento contrattuale nell'esercizio della loro attività- obbliga a dare prevalenza, nell'operazione interpretativa, alla normale accezio- ne tecnico-giuridica delle espressioni usate, non potendosi ipotizzare che i contraenti abbiano voluto attribuire a specifici termini giuridici un significato inusuale e atecnico. Risulta conseguentemente corretto, sul piano logico, il convincimento della corte milanese che ha tradotto l'espressione “ogni singolo lotto va considerato come contratto a sé stante, con i prezzi di quello globale e deve essere sog- getto a conferma..." nella volontà delle parti di porre in essere contratti separati 5 per i tre lotti, con l'obbligazione per il fornitore di mantenere fermo il prezzo pattuito e le eventuali date di consegna, ma lasciando libero il committente di obbligarsi o meno attraverso la conferma da dare entro una determinata sca- denza. Ciò detto, va osservato che la corte di merito non si è sottratta all'obbligo di verificare la resistenza di detta interpretazione alla stregua delle altre clausole e degli altri elementi rilevanti, ricomponendo (pag. 7) le diverse pattuizioni in un quadro del tutto coerente e privo di forzature sul piano logico o giuridico. Nessuna contraddittorietà emerge tra l'interpretazione del giudice di merito e il tenore della clausola n. 1 denominata "oggetto della fornitura", secondo la quale la SIT affidava alla controparte la fornitura di “tutte le strutture prefabbricate ...occorrenti per la realizzazione del suo nuovo stabilimento di Mortara..." perché la clausola ha un evidente contenuto programmatico, che se è certainente signi- ficativo del comune intendimento delle parti di pervenire al completamento della fornitura, non contraddice tuttavia la volontà di assunzione frazionata delle relative obbligazioni. In proposito appare sicuramente correta sul piano logico-giuridico l'osservazione della corte di merito (pag. 8) secondo cui la completezza del contratto in termini di oggetto, prezzi e date di consegna può trovare una spiegazione plausibile nell'interesse delle parti di evitare una nuova trattativa consentendo l' assunzione effettiva dell'obbligazione attraverso la mera notifica della "conferma", e non costituisce pertanto elemento signifi- cativo per ritenere già sorta l' obbligazione per tutti i lotti successivi al primo. La società ricorrente invoca, a dimostrazione della illogicità delia motivazio- ne della corte di merito, anche la clausola n. 4 concernente "i tempi di conse- gna"; ma la sentenza impugnata trae espressamente spunto dal tenore 6 dell'ultima parte di detta clausola - secondo la quale dopo la conferma la commit- tente, per impreviste difficoltà, avrebbe potuto spostare i termini di consegna in modo del tutto coe-previsti, previo accordo tra le parti per osservare rerite-che se dopo la conferma è possibile uno spostamento del termine di consegna su accordo delle parti, a contrario può dedursi che prima della con- ferma la committente sia libera di determinarsi nel modo ritenuto più aderente alle proprie esigenze, con l'unica immaginabile conseguenza della perdita di ef- ficacia dell'opzione non esercitata nel termine concordato. Può quindi, conclusivamente, escludersi che la motivazione della sentenza impugnata si presenti inadeguata o inficiata da illogicità nei passaggi argo- mentativi attraverso cui è pervenuta al convincimento espresso, con la conse- guenza che ogni diversa interpretazione della ricorrente - quand'anche si pre- sentasse anch'essa accettabile sul piano logico e giuridicamente corretta- non potrebbe prevalere su quella fatta propria dal giudice di merito. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale è invece fondato e va accolto. Dalla narrativa della sentenza impugnata si evince che la Soc. SIT aveva esplicitamente richiesto che, con l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda della controparte, quest'ultima venisse condannata a restituirle la somma di lire 475.062.764 versata in sede di provvisoria esecuzione della sen- tenza del tribunale. La suddetta domanda- sulla quale la corte territoriale ha omesso qualsiasi pronuncia- è certamente ammissibile, non potendosi considerare come "nuova", perché conseguente alla richiesta modifica della decisione e non produttiva di una alterazione dei termini della controversia, e ricorrendo 7 l'interesse della parte ad ottenere un titolo esecutivo incontestabile che con- senta la pronta eliminazione delle conseguenze della sentenza riformata. All'omessa pronuncia della corte d'appello può ovviare questa corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari accertamenti di fatto. Va pertanto condannata la soc. Prescav a restituire alla s.a.s. S.I.T. di LA RO e C. le somme da quest'ultima ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali a decorrere dal giorno del pagamento (art.2033 c.c.). Non può prendersi in esame la richiesta rivalutazione monetaria, perché la domanda sarebbe stata inammissibile in quanto "nuova", essendo fondata su un "petitum" estraneo al thema decidendum, rappresentato dal colpevole inadempi- mento del debitore. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico del ricorrente soc- combente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso inci- dentale per quanto di ragione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con- danna la PR s.p.a. a restituire alla S.I.T. s.a.s. di LA RO e C., quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali. Condanna la ricorrente soc. Prescav alla rifusione delle spese del giudizio di con accesso di legge cassazione, liquidate in euro.3000, oltre ad euro.208,00 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dela II sezione civile, il 22 gennaio 2003. IlPresidefle Il Cons relatore Any A CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANGTU 2003CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Roma C 8