Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2622 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SOLARO ANGELA presso cui è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. PIGNATARO ALESSIO presso cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05/12/2024 il procuratore dell'attore ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il procuratore della convenuta ha concluso per il rigetto delle domande di controparte e l'accoglimento delle domande formulate con la memoria difensiva.
1
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/02/2024 l'attore chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 28/10/2000 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio non erano nati figli;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del
21/03/2013;
che nei patti della separazione era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00;
che perdurava lo stato di separazione;
che non svolgeva alcuna attività lavorativa;
che alla moglie non poteva essere riconosciuto un assegno di divorzio atteso che aveva i mezzi adeguati per raggiungere un'autosufficienza economica;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio e l'esclusione dell'assegno di divorzio.
Si costituiva in data 07.05.2024 la convenuta allegando: che il marito non aveva mai provveduto a versare alcun assegno in suo favore;
che a causa di alcune patologie e problemi oncologici era invalida civile e che non le era possibile svolgere alcuna attività lavorativa;
tutto ciò premesso, concludeva per il rigetto delle domande avanzate dall'attore, la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione e il riconoscimento di un assegno di divorzio nella stessa misura o di importo superiore all'assegno di mantenimento.
All'udienza del 14/05/2024 la causa veniva rinviata per permettere la comparizione della convenuta;
all'udienza del 28/05/2024 ascoltate le parti, il
2 3
difensore dell'attore eccepiva in via pregiudiziale la tardività della costituzione della convenuta.
Con separata ordinanza, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, riteneva la causa matura per la decisione.
La causa era rimessa al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 21/03/2013 pronunciato dal
Tribunale di Napoli, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 18/03/2013.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Tutte le domande avanzate dalla convenuta sono inammissibili in quanto la convenuta si è costituita in data 07/05/2024 e, pertanto, tardivamente rispetto a quando indicato con decreto del 13/02/2024.
L'inammissibilità tempestivamente eccepita dall'attore, ma in ogni caso rilevabile anche d'ufficio, esonera da ogni ulteriore valutazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 473 bis.16 c.p.c., nonché dell'art. 167 c.p.c.,
l'intempestiva costituzione in giudizio della convenuta, la quale con la propria comparsa si costituisce oltre il termine assegnato dal giudice comporta la decadenza della stessa di presentare le eccezioni processuali e di merito nonché le domande riconvenzionali.
La pronunzia di divorzio, quale mero effetto automatico, determina la cessazione dell'obbligo di pagamento.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza: al riguardo va osservato che la convenuta ha insistito nella domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio anche dopo l'eccezione dell'attore senza
3 4
peraltro nulla replicare. La condanna è a favore dello Stato poiché l'attore è ammesso al patrocinio a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata a NAPOLI (NA) il [...], in NAPOLI in [...] Controparte_1
28/10/2000;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 203, parte II, serie A, sez. A, anno 2000);
3. dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
4. dichiara cessato l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento;
5. condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario liquidate in € 1.500,00.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 06.12.2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
4