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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4074 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA
codice fiscale e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Parte_1 PartitaIVA_1 dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli per procura in atti;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E
, (c.f.: ), nella qualità di erede universale del sig. Controparte_1 C.F._1
, n. il 04/09/40 e deceduto in data 18/04/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Persona_1 Masi per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE nonché odice fiscale n. , e per essa la sua Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv.Lucia
[...] P.IVA_3
Ferri per procura in atti;
APPELLATA E (P.IVA ) rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Controparte_4 P.IVA_4 Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
a mezzo della mandataria otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, n. 826/2016 del 20.7.2016, nei confronti di titolare di omonima ditta Persona_1 individuale e quale debitore principale, e quale fideiussore, per il pagamento, in via Controparte_1 solidale tra loro, della somma di € 124.767,48, oltre interessi e spese, così composta: a) € 35.076,50 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di conto corrente n. 4919894 (già n.
023806/00 del Credito Italiano) volturato a sofferenza il 21.1.2014; b) € 69.911,97 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di conto corrente n. 500013154 (già
n. 1047/52 della anch'esso passato a sofferenza il 21.1.2014; CP_5
c) € 19.779,07 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di finanziamento chirografario n.
6461362 di originari € 50.000,00, di cui al contratto del 2.3.2010 tra il e la Unicredit Banca Per_1 di Roma s.p.a., garantito da fideiussione specifica di , che rilasciava altresì in favore Controparte_1 della banca fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 271.800,00.
Con atto di citazione notificato il 6.10.2016 proponevano opposizione gli ingiunti, i quali contestavano la domanda di pagamento avanzata eccependo:
-la nullità dei contratti prodotti relativi ai conti correnti in quanto privi di sottoscrizione da parte della banca;
-l'illegittimità degli addebiti operati sui suddetti conti, oltre che sui conti anticipi sbf n. 4922161 (già n. 2385800) e n. 30129890, in conseguenza della capitalizzazione degli interessi (operata in difetto delle condizioni di legge), dell'applicazione di interessi ultralegali (superiori ai limiti dell'usura e comunque non pattuiti per iscritto), del “gioco delle valute”, dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto (nulle per difetto di causa e comunque non pattuite ovvero non sufficientemente determinate dal punto di vista negoziale), e di spese per operazioni e tenuta conto non pattuite;
-la nullità del finanziamento, in quanto stipulato al solo fine di risanare l'esposizione maturata dalla ditta ul c/c n. 4919894, frutto degli addebiti illegittimi, con conseguente non debenza delle Per_1 somme versate a rimborso dagli opponenti, “quantomeno sino a concorrenza del saldo debitore” ripianato “con l'erogazione delle somme mutuate”;
-la difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto di finanziamento, pari al 6,66382%, ed il TAEG effettivo, stante la mancata considerazione delle spese relative alla garanzia Confidi che il Per_1 aveva dovuto sostenere per accedere al credito, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e sostituzione di questi ultimi con i tassi BOT ex art. 117 TUB, come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario, da cui la necessità di rideterminare il dare/avere tra le parti.
Per tali motivi gli opponenti chiedevano, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite per tutti e quattro i conti correnti sopra indicati, eventualmente da compensare con le somme ancora a credito della banca, nonché
l'accertamento della nullità, per difetto di causa, del finanziamento chirografario, con condanna della banca alla restituzione “di tutte le rate già versate a rimborso…sino a concorrenza del saldo debitore
(illegittimo ed inesistente) registrato al momento dell'erogazione”, ovvero, in subordine, la rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB con ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
infine, la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00, per la condotta illecita tenuta, che aveva provocato la segnalazione degli opponenti alle banche dati creditizie con conseguente impossibilità di accedere a linee di credito ed enormi difficoltà nella gestione finanziaria della ditta. si costituiva in giudizio, sempre tramite la mandataria deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali avversarie, in particolare osservando che:
-i contratti relativi ai c/c azionati con il ricorso per d.i. (tanto quelli originari quanto le successive convenzioni modificative delle condizioni economiche) recavano le firme dei funzionari della banca, e in ogni caso, ad integrare l'eventuale sottoscrizione mancante, sarebbe stata sufficiente la produzione in giudizio dei contratti da parte dell'istituto;
-il rapporto di conto corrente n. 4919894 (già n. 023806/00 del Credito Italiano), risalendo al
30.10.2000, era stato aperto sotto la vigenza della delibera CICR 9.2.2000, pertanto doveva reputarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori su di esso operata;
inoltre i tassi debitori nel tempo pattuiti e di fatto applicati erano sempre stati rispettosi dei tassi soglia antiusura, mentre spese e valute erano state legittimamente pattuite;
-il rapporto di conto corrente n. 500013154 (già n. 1047/52 della , alquanto antico, CP_5 era già in essere alla data del 6.4.1997 di sottoscrizione della lettera contratto allegata al ricorso;
il tasso debitore ivi pattuito era al di sotto della soglia dell'usura, mentre in precedenza il tasso contrattuale era stato concordato in data 4.6.1985; rispetto alla capitalizzazione, la banca si era adeguata alle disposizioni della delibera CICR 9.2.200 in ottemperanza al dettato dell'art. 7 della stessa, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
-il finanziamento chirografario erogato il 2.3.2010 sul conto corrente n. 4919894 doveva ritenersi legittimo, rientrando nella libertà negoziale del mutuatario utilizzare le somme per riarticolare rapporti a breve termine e godere nel contempo della possibilità di restituire l'importo ottenuto mediante ratei a medio/lungo termine;
-dall'esame dell'estratto conto al 31.3.2010 emergeva l'utilizzo della somma per pagamento effetti, sistemazione anticipi sbf ed un bonifico alla Confidi, che, tra l'altro, non poteva essere inserito tra i
“costi” del finanziamento, essendo estranei alla banca gli obblighi degli imprenditori soci della Confidi nei confronti del suddetto ente;
-le domande riconvenzionali di ripetizione di indebito (comunque non proponibili dalla garante avrebbero dovuto essere respinte in assenza di prova, da parte del correntista, di Controparte_1 effettuazione di pagamenti solutori, essendo in ogni caso prescritto il diritto a ripetere gli indebiti antecedenti al 6.10.2006 (dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione);
-i conteggi di parte opponente, poi, erano inattendibili in quanto basati su presupposti di calcolo errati, con particolare riferimento all'inclusione della c.m.s. nel calcolo del T.E.G. e alla sua esclusione, per asserito difetto di causa, nella determinazione degli importi dovuti;
- i rapporti di c/c n. 4922161 e 30129890, infine, erano da tempo chiusi e in relazione ad essi l'onere probatorio gravava interamente sul Per_1
Per tali motivi l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma accertata nel corso del giudizio all'esito di c.t.u. contabile;
la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di CP_1 rispetto alla domande di ripetizione di indebito;
la declaratoria di prescrizione in ordine ai
[...] pagamenti anteriori al 6.10.2006 e comunque il rigetto delle domande di restituzione e di risarcimento danni avversarie;
in subordine la declaratoria di compensazione dei reciproci crediti delle parti. Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, la causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio contabile (che si rendeva necessario rinnovare ed integrare dopo il primo espletamento, sulla scorta dei rilievi di cui all'ordinanza riservata del 19.3.2019) e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more del rinvio interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 cessionaria del credito vantato dalla (in virtù di contratto del 19.7.2019), facendo proprie Parte_1 le difese della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di CT , ha così deciso: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 826/2016;
2) condanna e a pagare, in solido tra loro, alla parte intervenuta la Persona_1 Controparte_1 somma di € 19.779,07, oltre interessi di mora successivi al 31.12.2015;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare ad la Parte_1 Persona_1 complessiva somma di € 84.210,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
5) compensa per 1/5 le spese di lite tra le parti e condanna la parte convenuta-opposta alla rifusione della restante quota, che liquida in € 739,60 per esborsi e in € 10.700,00 per compensi, in solido con la parte intervenuta quanto ad € 3.200,00, con distrazione a favore dell'Avv. Gianluca Masi, difensore di parte attrice-opponente dichiaratosi antistatario;
6) pone in via definitiva le spese di CT per 1/5 a carico di parte attrice-opponente e per 4/5 a carico di parte convenuta-opposta”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – esclusa la possibilità di estromettere e ritenuta l'assenza di legittimazione passiva della cessionaria quanto alla Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione indebito e risarcimento danni, così come infondata la tesi relativa al contratto c.d. “monofirma” - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Riguardo poi alla commissione di massimo scoperto, non è condividibile la tesi che ne predica la nullità per assenza di causa. Difatti la c.m.s. mantiene una sua specifica funzione (distinta da quella degli interessi) meritevole di tutela, consistente nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. 870/2006). Del resto il legislatore ha finito per regolamentare espressamente la commissione in parola, con l'art. 2 bis d.l. 185/2008 convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, in tal modo confermandone la liceità nell'ordinamento giuridico (cfr., in conformità a tale orientamento, varie pronunce di merito, tra cui Trib. Milano, 15.7.2013 e 25.10.2016; Trib. Taranto, 6.12.2016 e 21.2.2017; Trib. Brescia
3.11.2017; Corte Appello Roma, 25.6.2013; Trib. Torino, 23.7.2003).
Altra questione che è utile trattare sin da ora è quella della (asserita) difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo nel contratto di finanziamento chirografario. Anche in questo caso la tesi degli opponenti, secondo cui dovrebbe operarsi la ricostruzione del rapporto sulla base dei tassi minimi BOT, non è suscettibile di accoglimento. La previsione di legge in proposito richiamata, ossia l'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, non è applicabile alla fattispecie di causa per due ordini di ragioni: a) trattasi di disposizione normativa introdotta in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento tra le parti;
b) trattasi di disposizione, comunque, valevole per i soli contratti di credito al consumo, mentre nel caso in esame il finanziamento veniva chiesto ed ottenuto dal per scopo chiaramente attinente alla Per_1 propria attività di impresa (tant'è che il contratto risulta intestato alla “ditta Campoli Italo” e l'operazione è qualificata, nel documento di sintesi, come finanziamento per le imprese). Per altro verso, secondo l'orientamento giurisprudenziale più convincente ed al quale si aderisce, è da escludere che la mancata o inesatta previsione del TAEG/ISC, nei contratti di finanziamento come quello di cui si discute, sia causa di nullità e ragione di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB. Ciò in quanto l'erronea o mancata indicazione del TAEG/ISC, che è un mero aggregato di componenti già previste in contratto, non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stesso e sul tasso di interesse pattuito. In altri termini il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (così Trib. Roma n. 121 del 3.1.2018; cfr. anche Trib. Torino n. 5233 del 14.11.2018, Trib. Napoli n. 183 del 9.1.2018, Trib. Verona n. 1473 del
21.6.2018, Trib. Salerno 5.6.2017, Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017 e n. 1814 del 20.2.2018).
Tanto sopra premesso, vale ora richiamare quanto osservato nell'ordinanza del 19.3.2019 circa i rapporti oggetto di controversia e le posizioni delle parti rispetto ad essi. (nella cui posizione è subentrata la cessionaria del credito ha agito in giudizio in Parte_1 Controparte_2 via monitoria con domanda di pagamento riferita al saldo negativo del conto corrente n. 2919894 (già n. 23806 del Credito italiano) e del conto corrente n. 500013154 (già n. 104752 della nonché riferita al residuo importo dovuto CP_5 in relazione al finanziamento chirografario n. 6461362.
Gli opponenti a decreto ingiuntivo, oltre a contestare detta domanda di pagamento (rispetto alla quale rivestono posizione sostanziale di convenuti), hanno proposto domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, relativamente agli importi a loro dire illegittimamente addebitati (a vario titolo) sui due conti correnti sopra indicati, nonché su due ulteriori conti
(che il CT ha individuato come conti anticipi sbf), n. 4922161 (già 2385800) e n. 30129890.
Mentre rispetto alla domanda principale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla banca, rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale l'onere in questione grava sugli stessi opponenti. Al riguardo si ritiene affatto condivisibile l'orientamento seguito da Cass. 9201/2015 secondo cui:
-qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. Cass. 3374/2007; Cass.
12963/2005; Cass. 7282/1997);
-ne consegue che, in riferimento ai rapporti di conto corrente, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura dei rapporti, e, ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo (o, come in questo caso, per la ripetizione di indebito), dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si consideri che tale estratto conto è per legge inviato ai correntisti, i quali hanno l'onere di conservarlo trovandosi sotto questo profilo in posizione paritaria rispetto alla banca quanto alla possibilità di produrre il documento.
Ciò precisato in linea di principio, occorre ora esaminare le risultanze di causa relative ai rapporti bancari di cui si controverte.
Dalle allegazioni delle parti, dai documenti prodotti e dai riscontri del CT può affermarsi che tra ed Parte_1 [...] sono intercorsi i seguenti rapporti di conto corrente: Per_1 1) c/c ordinario n. 4919894 (già n. 2380600) aperto inizialmente con il Credito Italiano, filiale di Frosinone, e successivamente (dal 30.9.2002) con Unicredit Banca s.p.a., per il quale sono in atti gli scalari e gli estratti dall'ultimo trimestre 2000 al 31.1.2014 – con saldo di partenza zero al 30.10.2000 e chiusura a sofferenza per € 34.577,73 al 21.1.2014
– oltre all'estratto conto certificato al 22.2.2016 prodotto dalla banca (con saldo debitore in linea capitale di € 35.076,50 al 31.12.2015). Su detto conto sono state girate anche le competenze maturate sul c/sbf n. 4922161 (già n. 2385800);
2) c/c ordinario n. 500013154 (già n. 1047/52) per il quale sono in atti gli estratti dal 30.9.1993 al 31.1.2014 – con saldo di partenza a debito del correntista per vecchie lire 96.731.043 al 30.6.1993 e chiusura a sofferenza per € 68.917,85 al
21.1.2014 – oltre all'estratto conto certificato al 22.2.2016 prodotto dalla banca (con saldo debitore in linea capitale di €
69.911,97 al 31.12.2015), e gli scalari dal 31.3.1999 al 31.12.2013. Su detto conto sono state girocontate le competenze maturate sul c/sbf n. 30129890;
3) c/c sbf n. 4922161 (già n. 2385800) per il quale sono in atti gli scalari dall'1.1.2001 al 31.12.2011 – con saldo iniziale a favore della banca di € 77.130,39 al 31.12.2000 – pur con alcuni “vuoti contabili” segnalati dal CT, il quale ha nondimeno giudicato sufficiente la documentazione prodotta per procedere alle rielaborazioni richieste;
4) cc /sbf n. 30129890 per il quale sono in atti gli scalari dal 31.3.1999 al 30.6.2008 – con saldo iniziale a favore della banca di € 40.908,24 al 31.12.1998 – anche in questo caso con alcuni “vuoti contabili” indicati nella relazione di consulenza, valendo comunque lo stesso discorso di cui sopra.
Ora, ciò detto, va altresì rilevato che mentre in relazione ai primi due conti è presente documentazione contrattuale atta a dar prova della pattuizione di alcune condizioni economiche (in particolare, per il c/c n. 4919894 (già n. 2380600), lettera/comunicazione di apertura del c/c n. 29806-00 del 28.11.2000 con allegato documento di adesione al Programma
“Imprendo Gold” di pari data e lettera/comunicazione di apertura del c/c n. 4919894 datata 1.4.2011 con documento di sintesi;
per il c/c ordinario n. 500013154 (già n. 1047/52), benestare di apertura di c/c n. 1047.52 datato 4.6.1985, lettera di apertura di c/c n. 1047.52 apparentemente datata 15.4.1997 e lettera di apertura di c/c n. 500013154 datata 1.4.2011 con documento di sintesi), viceversa per i conti anticipi manca qualsiasi contratto scritto, ossia non si rinvengono né contratti di apertura né eventuali convenzioni successive.
Sul punto gli attori sin dall'atto introduttivo del processo hanno allegato l'inesistenza di pattuizioni scritte, facendo altresì presente di avere richiesto alla banca, prima dell'avvio del giudizio, l'esibizione di (eventuali) contratti sottoscritti senza ricevere risposta. La medesima contestazione è stata ribadita nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice (pag. 2). In effetti è presente in atti una PEC indirizzata ad datata 20.5.2015, con la richiesta di rilascio Parte_1 dei contratti di apertura, di affidamento in c/c e delle modifiche e variazioni successive anche relativamente ai conti di cui si discorre. L'opposta, oltre a non avere dato riscontro, a quanto consta, a tale missiva, ha svolto difese del tutto evasive sull'argomento, non prendendo posizione sulle allegazioni della controparte (con la sola, laconica, motivazione in comparsa per cui i rapporti erano chiusi da tempo e non costituivano oggetto di domanda ingiuntiva) e, soprattutto, non contestando tempestivamente e specificamente la dedotta circostanza dell'assenza di contratti scritti tra le parti regolanti gli addebiti derivanti dai suddetti rapporti, ma limitandosi a produrre documentazione contrattuale afferente ai conti ordinari (benché, tra l'altro, anche le competenze dei conti anticipi – come verificato dal CT – influissero, anche in modo consistente, sul saldo dei conti “principali” azionati in via monitoria).
Alla luce di quanto sopra, mentre è corretto applicare, nella rielaborazione dei conti ordinari, i tassi, le commissioni e le spese oggetto di valide pattuizioni tra le parti (per come specificamente richiamati nella relazione di consulenza tecnica, cui può farsi integrale rimando), per i conti anticipi devono trovare applicazione i soli tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, senza addebito di ulteriori oneri.
Rispetto ai saldi di partenza da assumere ai fini del ricalcolo, in virtù delle regole sul riparto dell'onere della prova sopra sintetizzate e considerata la mancata produzione della documentazione contabile integrale per tutti i rapporti controversi, deve procedersi, nell'apprezzamento della domanda proposta dalla banca, all'azzeramento dei saldi iniziali a debito del correntista;
di contro gli stessi saldi vanno conservati ai fini del giudizio sulla domanda riconvenzionale proposta dal non potendo questi pretenderne l'azzeramento a proprio favore. Per_1 In merito alla capitalizzazione degli interessi, è da ricordare che, a partire dal noto revirement del 1999 (con le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374 e n. 3096), la giurisprudenza di legittimità ha negato il carattere normativo degli usi bancari sull'anatocismo, affermandone l'esclusivo carattere negoziale con conseguente inidoneità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c., a derogare alle condizioni legali di ammissibilità e validità degli interessi composti.
In particolare, con la sentenza n. 2374 del 1999 la Suprema Corte, premessa la natura non normativa ma solo negoziale delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria ABI, giacché consistenti, sostanzialmente, in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, constatava “l'assenza nel caso specifico di una norma consuetudinaria idonea a derogare alla disciplina codicistica in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942”, concludendo per la nullità della previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
La successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto altresì modo di precisare che “in tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente” (Cass.
15135/2014, 6187/2005).
Inoltre è stata ormai definitivamente sancita la nullità anche della capitalizzazione operata su base annuale (cfr. Cass. Sez.
Un. 24418/2010, secondo cui “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”).
Pertanto va giudicata senz'altro illegittima la capitalizzazione operata sui conti di cui si discute fino al 30.6.2000.
Per il periodo successivo, viceversa, la capitalizzazione è da reputare legittima, relativamente al c/c n. 500013154 (già n.
1047/52) aperto ante 2000, considerato l'adeguamento della banca al disposto della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Detta delibera, intervenendo in attuazione dell'art. 120 T.U.B., nella formulazione ratione temporis vigente, ha sancito la legittimità della pattuizione dell'anatocismo a condizione della previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, contemplando un meccanismo di adeguamento generale dei contratti in essere, con effetti a decorrere dall'1.7.2000, da attuarsi mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 7), cui la banca ha proceduto (cfr. il doc. all. 20 della comparsa di costituzione e risposta). Vanno disattese, al riguardo, le argomentazioni svolte dagli opponenti per negare efficacia alla modalità di adeguamento seguita.
In primis, infatti, non può aderirsi all'orientamento secondo cui l'art. 7 della delibera sarebbe stato travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità del 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 avvenuta con sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 2000. Trattasi, in effetti, di tesi non condivisibile, in quanto confliggente con la ratio del 2° comma del citato art. 25 (disposizione non interessata dalla pronuncia della Consulta), che ha introdotto nell'art. 120 TUB il principio dell'ammissibilità dell'anatocismo bancario a condizione dell'assicurazione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori per l'epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR. Né
è stata intaccata dalla sentenza in argomento la seconda parte del citato 3° comma dell'art. 25, relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche alle disposizioni della menzionata delibera (l'intervento della Corte Costituzionale è stato infatti esclusivamente diretto a sanzionare la norma di salvezza dell'anatocismo bancario praticato in epoca anteriore).
Ulteriore tesi che non convince è quella secondo cui, pur ammettendo la validità ed efficacia dell'art. 7 della delibera
CICR, ugualmente non sarebbe stato sufficiente procedere all'adeguamento delle condizioni dei contratti in essere mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, giacché con l'introduzione della capitalizzazione trimestrale reciproca si sarebbe determinato un peggioramento delle precedenti condizioni, considerata la nullità della precedente clausola anatocistica. Tale tesi non è persuasiva, in quanto il raffronto voluto dalla norma, come dimostra il suo tenore letterale, è, evidentemente, tra le nuove condizioni e quelle “precedentemente applicate” al rapporto di conto corrente;
ragionare diversamente, del resto, significherebbe assumere, sempre e comunque, il carattere peggiorativo delle nuove condizioni prevedenti la capitalizzazione trimestrale reciproca, ciò che renderebbe privo di senso il distinguo operato dalla norma.
Relativamente al c/c n. 4919894 (già n. 2380600), invece, trattandosi di conto aperto in data successiva alla delibera CICR (come confermato dallo stesso CTP della banca nelle osservazioni alla consulenza, laddove scrive che l'inizio del rapporto
è “risalente al 4 trimestre del 2000”), sarebbe stata necessaria l'espressa previsione contrattuale della capitalizzazione con pari periodicità degli interessi creditori e debitori, con clausola specificamente approvata per iscritto (cfr. artt. 2 e 6 della delibera più volte menzionata). Tale previsione pattizia non è riscontrabile nel contratto del 28.11.2000, che invece riporta la capitalizzazione asimmetrica (annuale per gli interessi creditori, trimestrale per quelli debitori). Inoltre va osservato che il contratto dell'1.4.2011 depositato telematicamente dall'opposta in all. 2 del proprio fascicolo (anche a prescindere dall'eccezione di parte opponente circa la coincidenza tra il TAN degli interessi debitori e creditori e il correlativo TAE comprensivo degli effetti della capitalizzazione) non reca la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione da parte del correntista. Al riguardo va rilevata la tardività del deposito, in originale, delle ulteriori pagine del documento, avvenuto dopo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., potendo ritenersi rituale, come da ordinanza del G.I. del 5.6.2017, solo il “deposito degli originali dei documenti già depositati in via telematica”. In conseguenza di quanto sopra va esclusa, per tale conto, la capitalizzazione fin dall'inizio del rapporto.
Ora, attenendosi ai suesposti criteri il CT è pervenuto a ricalcolare il saldo dei conti, nelle due diverse prospettive della domanda di pagamento della banca e della domanda di ripetizione di indebito del correntista, procedendo anche alla verifica del TEG e del rispetto del limite dell'usura (non riscontrando, sostanzialmente, esuberi, se non in alcuni limitati trimestri per il c/c n. 500013154).
In base ai conteggi operati, emerge anzitutto l'infondatezza della domanda di pagamento proposta dalla in Parte_1 quanto alla data del 22.2.2016 i saldi dei conti correnti ordinari azionati con il ricorso per d.i. risultavano a credito del correntista, e ciò anche nell'ipotesi alternativa non prevedente rielaborazioni dei conti anticipi (cfr. pag. 12, 17 e 18 dell'ultima relazione depositata). In riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata del tenuto conto dei diversi criteri di calcolo da applicare Per_1 (integrale conservazione dei saldi dei primi estratti conto disponibili) nonché della necessità di escludere le c.d. rimesse solutorie, ossia i pagamenti di competenze bancarie indebite effettuati oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione (per i quali è prescritto il diritto alla ripetizione), così come individuati dal CT, i risultati del ricalcolo fanno emergere saldi a credito dell'opponente pari ad € 51.581,37 per il c/c n. 4919894 (già n. 2380600) e ad € 32.628,68 per il c/c n. 500013154 (già n. 1047/52), somme queste che già tengono conto della rideterminazione delle competenze dei conti anticipi (pag. 22, ipotesi 1.a, e pag. 25, ipotesi 1.b, dell'ultima relazione depositata).
In definitiva, perciò, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed va condannata al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma complessiva di € 84.210,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Per_1 Venendo ora all'esame del credito asseritamente nascente dal contratto di finanziamento chirografario, occorre premettere che risulta per tabulas la stipula del contratto in data 2.3.2010, avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 50.000,00
(avvenuta con accredito sul c/c n. 4919894), da rimborsare in 60 rate mensili costanti comprensive di capitale ed interessi al tasso fisso del 5,30%.
Dal riepilogo prodotto in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta (“situazione al
7.1.2014 del finanziamento chirografario n. 6461362 esplicativa del credito certificato con il doc. 9 di fase monitoria”), si evince che la somma richiesta in pagamento comprende n. 6 rate scadute ed impagate (con scadenza dal 31.7.2013 al
31.12.2013) per complessivi € 5.702,70 ed il successivo capitale residuo pari ad € 13.765,33 (“residuo ante”, al gennaio
2014, nel piano di ammortamento allegato al contratto).
Se si esamina l'estratto conto del mese di marzo 2010 si nota che il mutuo per l'importo netto di € 49.562,50 veniva concesso allorquando il conto presentava, in base alle voci di entrata e di uscita riportate dello stesso documento, una esposizione debitoria nettamente inferiore. Ciò porta ad escludere l'invocata nullità del mutuo per difetto di causa dovuta a collegamento negoziale con il predetto c/c, giacché una consistente parte della somma mutuata, anziché abbattere l'esposizione sul conto, generava effettivamente un credito per il Inoltre, anche a voler seguire gli assunti Per_1 dell'opponente, non verrebbe meno per lo stesso l'obbligo di rifondere il capitale erogato (già considerato a suo favore nel ricalcolo del saldo del c/c). Dunque, richiamato anche quanto già sopra osservato sulla infondatezza dell'eccezione relativa alla difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo, per tale parte la domanda dell'opposta si appalesa fondata, essendo gli opponenti tenuti al pagamento (ora in favore della intervenuta cessionaria del credito) della somma già indicata nel decreto di € 19.779,07, comprensiva degli interessi di mora maturati al 31.12.2015, oltre ai successivi interessi.
Infine, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, sia perché generica nell'allegazione dei concreti pregiudizi patiti, sia perché carente sotto il profilo della dimostrazione del danno, mancando al riguardo la stessa prova di una effettiva e perdurante segnalazione nelle banche date creditizie, di cui non vi è alcuna evidenza in atti.
In virtù della parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare per 1/5 le spese di lite tra le parti, ponendo la restante quota a carico della parte convenuta-opposta (in solido con la parte intervenuta per quanto riguarda i compensi della fase decisionale) nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con distrazione a favore dell'Avv. Gianluca Masi, difensore di parte attrice-opponente dichiaratosi antistatario.
In base allo stesso criterio appare corretto porre in via definitiva le spese di CT per 1/5 a carico di parte attrice-opponente e per 4/5 a carico di parte convenuta-opposta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “In via preliminare:
- accertato e dichiarato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, per ciascuno e per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: In via principale:
- rilevata la cessata materia del contendere per quanto riguarda i conti correnti oggetto del giudizio di primo grado per intervenuta transazione tra le parti, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti, rigettando integralmente le domande ivi proposte dagli attori in relazione ai rapporti di conto corrente;
In subordine:
- accertare il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del sig. Persona_1 relativamente ai conti correnti nn. 4919894, 500013154, 492216 e 301298-90;
- e per l'effetto, essendo impossibile una compiuta ricostruzione di detti rapporti, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti, dichiarando non dovuta alcuna somma da al sig. (e dunque, stante il decesso del sig. ai suoi eredi); Parte_1 Persona_1 Per_1
In ulteriore subordine:
- accertare il saldo dei conti correnti per cui dovesse ritenersi assolto l'onere della prova gravante sul correntista, previo rinnovo/richiamo della CT svolta nel primo grado, e rideterminare – a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022 – l'esatto dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nel presente atto;
In ogni caso:
- condannare gli attori in primo grado a corrispondere ad le spese di lite del primo e secondo Parte_1 grado di giudizio, ponendo altresì le spese di CT a loro esclusivo carico;
- confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti”.
Ha resistito quale erede universale di , chiedendo il rigetto Controparte_1 Persona_1 dell'appello di e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto Parte_1
“ in via principale a) accertare e dichiarare che il CT non si è attenuto ai quesiti formulati omettendo di rilevare la sussistenza dei fidi che assistevano i c/c ordinari oggetto di giudizio e, previo espletamento di nuova consulenza finalizzata alla corretta individuazione delle rimesse solutorie, b) condannare la , in solido con i suoi aventi causa, alla restituzione delle somme che Parte_1 risulteranno dalla ricostruzione dei saldi dei c/c ordinari, adottando, quanto al riconteggio del rapporto 13154, l'ipotesi che esclude qualsiasi capitalizzazione non essendovi prova di alcuna pattuizione circa la clausola anatocistica successivamente al 30/06/00, il tutto al netto di quanto già versato dalla in forza della sentenza di primo grado;
Parte_1 in via subordinata c) qualora la Corte ritenga corretta la ricostruzione operata dal CT del giudizio di primo grado, si compiaccia, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare la al pagamento Parte_1 in favore della correntista della somma di € 22.007,33 quale differenza tra la ricostruzione adottata dal Giudice di prime cure (con capitalizzazione dall'01/07/00) e quella che esclude ogni capitalizzazione meglio individuata al punto sub 1.a) pagina 25 dell'integrazione alla perizia.
d) In ogni caso con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi CT contabile finalizzata alla ricostruzione dei saldi dei c/c ordinari, considerando le sussistenti aperture di credito e - conseguentemente – ricalcolando correttamente le rimesse solutorie, laddove il CT di primo grado ha provveduto ad espungere ogni versamento eseguito dai correntisti antecedentemente il decennio che precede la domanda giudiziale” Si è costituita l'appellata chiedendo “ CONFERMARE la sentenza Controparte_2
n.522/2022 Tribunale di Frosinone laddove , revocato il decreto ingiuntivo condanna Persona_1
e a pagare, in solido tra loro, alla parte intervenuta la somma di €19.779,07, oltre Controparte_1 interessi di mora successivi al 31.12.2015”.
Con ordinanza in data 20.7.22 la Corte ha respinto l'istanza inibitoria dell'attore principale. Il procedimento veniva assegnato a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023. In data 2 luglio 2025 interveniva ex art. 111 CPC in giudizio in qualità di Controparte_4 cessionaria, riportandosi alle conclusioni della cedente.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 352 ult. comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la appellante invoca la riforma della sentenza impugnata per CP_5 intervenuta transazione tra le parti contrattuali, come evincibile – a suo dire – dai documenti 13 e 14, contenenti piani di rientro e rinunce, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti per la quale chiede la relativa declaratoria.
§ 3.2 — Col secondo motivo la banca appellante si duole della erronea condanna contenuta nella sentenza impugnata, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti: in particolare, lamenta l'appellante che è stato tenuto conto di oneri relativi alla Confidi ai quali la banca era estranea;
che per i conti anticipi vi era carenza di otto anni per gli estratti, che le pattuizioni esistevano tenuto conto dei piani di rientro, anche come riconoscimento del debito.
Quanto, poi alle rimesse solutorie, denuncia l'appellante che il CT avrebbe erroneamente contabilizzato queste ultime dopo aver epurato l'estratto dalle voci, mentre avrebbe dovuto operare la contabilizzazione solo sull'estratto della banca e, poi, che il CT non aveva applicato la prescrizione nei due conti anticipi.
§ 3.3 — Col terzo motivo la banca appellante invoca la diversa ripartizione delle spese di primo grado in ragione dell'accoglimento del proprio gravame.
§4 – L'appello incidentale è articolato in due motivi.
§ 4.1 — Con il primo motivo, la parte appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe CP_1 commesso – invocando il conteggio alternativo elaborato dal CT con riconoscimento, quale restituzione di indebito, anche della somma di Euro 22.007,33 – nel ritenere sufficiente la pubblicazione su gazzetta ufficiale delle nuove condizioni, da ritenersi invece non integrante l'adeguamento di cui alla delibera CICR, invocando giurisprudenza. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice erroneamente non ha ritenuto provata l'apertura di credito nell'ambito dei conti ove sono state individuate dal CT rimesse solutorie, invocando la possibilità di provare il fido di fatto che emergerebbe dagli estratti scalari;
sul punto, l'appellante incidente chiede disporsi nuova CT per il ricalcolo.
§ 5 — Prima di delibare sulle questioni devolute, la Corte deve evidenziare che alcuni profili della vicenda sono ormai definitivamente risolti. Sono, infatti, definitive le statuizioni relative alla estromissione di , al difetto di Parte_1 legittimazione passiva della cessionaria quanto alle domande restitutorie e risarcitorie, il rigetto della domanda risarcitoria, il rigetto della domanda riconvenzionale con riguardo al finanziamento, così come per interessi e commissioni di massimo scoperto. E' poi definitiva in modo totale la sentenza nei confronti della quale fideiussore, atteso che il gravame è stato da quest'ultima – sì – CP_1 proposto ma solo quale erede del debitore principale . Persona_1
Venendo al merito, ritiene il Collegio che i motivi di doglianza – principale ed incidentale – ben possono essere unitamente delibati, perché strettamente connessi tra loro.
In primo luogo, già con l'ordinanza in data 20 luglio 2022, questa Corte ha evidenziato la novità della questione relativa alla “transazione” che sarebbe contenuta in alcuni documenti sottoscritti dalle originarie parti opponenti, ivi comprese rinunce a far valere la nullità di clausole contrattuali.
Ma anche a voler valutare tali documenti, si rileva come non può esservi (v. Cass. N. 2855/22) atto transattivo o cessazione della materia del contendere in atti di rientro che, pur tenendo conto dei dati contabili, non contengono (né la banca evidenzia dove la volontà delle parti sia in tal senso) reciproche rinunce e soddisfazioni o quali clausole contrattuali siano specificamente individuate.
Ne consegue che quel motivo di doglianza principale va respinto. Venendo ad esaminare, poi, la questione della ricostruzione dei rapporti (ben quattro conti correnti, anche risalenti nel tempo), la banca sembra mettere in dubbio la corretta applicazione della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ma senza formulare in realtà
contro
-argomentazioni specifiche rispetto alla ricostruzione che il Tribunale ha fatto anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che, pure di recente, ha ribadito esatti principi, primo tra tutti che la banca, lì ove formuli una domanda per saldi negativi, deve provare il credito con documenti ed estratti che coprano l'intero periodo in discussione e che il cliente, se formula una propria domanda di indebito, è a sua volta onerato al riguardo.
Il Tribunale -senza che invero nessuna delle parti appellanti ne abbia tenuto conto – ha chiaramente applicato il principio del c.d. saldo zero: lo ha applicato alla banca per le carenze contrattuali e contabili rilevate a proposito del credito fatto valere in sede monitoria e lo ha escluso (perché vantaggioso) nei confronti del cliente che non si può avvalere dell'azzeramento del debito se non produce quanto necessario per verificare l'indebito lamentato.
Si ripete, su questo preciso passaggio motivazionale non vi sono
contro
-argomenti. A questo va aggiunto che l'eventuale carenza di dati contabili è ormai ritenuta non impeditiva dell'accertamento “dare/avere” tra le parti, purchè vi siano elementi sufficienti per la ricostruzione (v. Cass. N. 22290/23 nonché Cass. N. 11735/24). E nel caso in esame – contrariamente a quanto sostenuto da entrambe le parti appellanti – il CT è stato chiaramente in grado di effettuare la ricostruzione, tenuto anche conto (e la banca nulla dice al riguardo) che gli effetti dei movimenti sui due conti anticipi avevano direttamente rilievo sui conti principali, sicchè il CT ha valutato tutti i conti oggetto della controversia, contrariamente anche a quanto lamentato dalla appellante incidentale. Quest'ultima considerazione, peraltro, rende infondata la doglianza della a proposito della CP_5 mancata considerazione delle rimesse solutorie sui conti anticipi ai fini della prescrizione. A tale ultimo proposito, è palesemente infondata la doglianza della banca che vorrebbe un conteggio delle rimesse prima della “epurazione” dei rapporti dare/avere per le voci indebitamente applicate: si perverebbe, infatti, ad un risultato (anche logicamente errato) che consentirebbe alla banca di utilizzare anche somme non dovute dal cliente ma indicate negli estratti bancari, in evidente contrasto proprio con i principi generali in materia di nullità di protezione.
Di qui la reiezione della tesi contenuta nel secondo motivo di gravame principale.
Venendo ad esaminare il gravame incidentale, con riguardo alla richiesta di espunzione dell'anatocismo nel periodo post luglio 2000 e fino ad aprile 2011 (perché parte appellante incidentale non tiene conto che da questa data vi è piena prova documentale dell'adeguamento), anche a voler condividere la tesi della vi è una carenza di allegazione e di prova a proposito della reale CP_1 situazione “peggiorativa” in punto di capitalizzazione. In sostanza, l'appellante incidentale formula una mera congettura, di per sé non sufficiente neppure per la giurisprudenza che sostiene la tesi palesata in gravame, atteso che è “di fatto” che va verificata la condizione del cliente: in realtà, l'appellante incidentale invoca una somma in restituzione (sebbene pure calcolata dal perito di primo grado), ma il solo fatto che vi sia una cifra “a favore” non significa di per sé che sussista il presupposto che pure andava allegato e provato. Di qui la reiezione del motivo di doglianza.
Egualmente deve dirsi per la questione delle rimesse solutorie individuate escludendo – da parte del CT – l'apertura di credito: se è pur vero che anche di recente (v. Cass. Nn. 26897/24; Cass. N.
16445/24; Cass. N. 34997/23) la Corte di legittimità ha ritenuto possibile il ragionamento presuntivo per il c.d. fido di fatto (in particolar modo per contratti di antica data antecedenti al 1992), è da evidenziarsi come detta giurisprudenza impone a carico del cliente un preciso onere di prova, che deve essere costituita da indizi gravi, precisi e concordanti. Orbene, nel gravame incidentale sono citati alcuni elementi che, però, già il CT – e di conseguenza anche il Tribunale che ha motivato “per relationem” – ha escluso che fossero sufficienti con particolare riguardo all'importo affidato, né si può ritenere che una sola citazione (invocata in gravame) di un importo in lire sia di per sé idonea allo scopo. Bene ha fatto, dunque, il primo giudice ad escludere la sussistenza di tale affidamento.
Di qui la reiezione della istanza per l'ammissione di nuova CT , come formulata nell'appello incidentale. L'esito, quindi, del gravame – principale ed incidentale – esclude in ogni caso una necessaria revisione della statuizione sulle spese di primo grado, in assenza peraltro di uno specifico motivo di gravame da parte di non collegato all'esito, appunto, di questo giudizio. Parte_1 § 6 — Quanto alle spese di secondo grado, la reciproca soccombenza giustifica una integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti in causa, comprese quelle intervenute nella qualità di cessionarie.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 522/22 del tribunale di Frosinone, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite in giudizio;
4. Dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti – ciascuno - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4074 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA
codice fiscale e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Parte_1 PartitaIVA_1 dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli per procura in atti;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E
, (c.f.: ), nella qualità di erede universale del sig. Controparte_1 C.F._1
, n. il 04/09/40 e deceduto in data 18/04/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Persona_1 Masi per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE nonché odice fiscale n. , e per essa la sua Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv.Lucia
[...] P.IVA_3
Ferri per procura in atti;
APPELLATA E (P.IVA ) rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Controparte_4 P.IVA_4 Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
a mezzo della mandataria otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, n. 826/2016 del 20.7.2016, nei confronti di titolare di omonima ditta Persona_1 individuale e quale debitore principale, e quale fideiussore, per il pagamento, in via Controparte_1 solidale tra loro, della somma di € 124.767,48, oltre interessi e spese, così composta: a) € 35.076,50 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di conto corrente n. 4919894 (già n.
023806/00 del Credito Italiano) volturato a sofferenza il 21.1.2014; b) € 69.911,97 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di conto corrente n. 500013154 (già
n. 1047/52 della anch'esso passato a sofferenza il 21.1.2014; CP_5
c) € 19.779,07 quale saldo debitore al 31.12.2015 del rapporto di finanziamento chirografario n.
6461362 di originari € 50.000,00, di cui al contratto del 2.3.2010 tra il e la Unicredit Banca Per_1 di Roma s.p.a., garantito da fideiussione specifica di , che rilasciava altresì in favore Controparte_1 della banca fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 271.800,00.
Con atto di citazione notificato il 6.10.2016 proponevano opposizione gli ingiunti, i quali contestavano la domanda di pagamento avanzata eccependo:
-la nullità dei contratti prodotti relativi ai conti correnti in quanto privi di sottoscrizione da parte della banca;
-l'illegittimità degli addebiti operati sui suddetti conti, oltre che sui conti anticipi sbf n. 4922161 (già n. 2385800) e n. 30129890, in conseguenza della capitalizzazione degli interessi (operata in difetto delle condizioni di legge), dell'applicazione di interessi ultralegali (superiori ai limiti dell'usura e comunque non pattuiti per iscritto), del “gioco delle valute”, dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto (nulle per difetto di causa e comunque non pattuite ovvero non sufficientemente determinate dal punto di vista negoziale), e di spese per operazioni e tenuta conto non pattuite;
-la nullità del finanziamento, in quanto stipulato al solo fine di risanare l'esposizione maturata dalla ditta ul c/c n. 4919894, frutto degli addebiti illegittimi, con conseguente non debenza delle Per_1 somme versate a rimborso dagli opponenti, “quantomeno sino a concorrenza del saldo debitore” ripianato “con l'erogazione delle somme mutuate”;
-la difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto di finanziamento, pari al 6,66382%, ed il TAEG effettivo, stante la mancata considerazione delle spese relative alla garanzia Confidi che il Per_1 aveva dovuto sostenere per accedere al credito, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e sostituzione di questi ultimi con i tassi BOT ex art. 117 TUB, come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario, da cui la necessità di rideterminare il dare/avere tra le parti.
Per tali motivi gli opponenti chiedevano, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite per tutti e quattro i conti correnti sopra indicati, eventualmente da compensare con le somme ancora a credito della banca, nonché
l'accertamento della nullità, per difetto di causa, del finanziamento chirografario, con condanna della banca alla restituzione “di tutte le rate già versate a rimborso…sino a concorrenza del saldo debitore
(illegittimo ed inesistente) registrato al momento dell'erogazione”, ovvero, in subordine, la rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB con ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
infine, la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00, per la condotta illecita tenuta, che aveva provocato la segnalazione degli opponenti alle banche dati creditizie con conseguente impossibilità di accedere a linee di credito ed enormi difficoltà nella gestione finanziaria della ditta. si costituiva in giudizio, sempre tramite la mandataria deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali avversarie, in particolare osservando che:
-i contratti relativi ai c/c azionati con il ricorso per d.i. (tanto quelli originari quanto le successive convenzioni modificative delle condizioni economiche) recavano le firme dei funzionari della banca, e in ogni caso, ad integrare l'eventuale sottoscrizione mancante, sarebbe stata sufficiente la produzione in giudizio dei contratti da parte dell'istituto;
-il rapporto di conto corrente n. 4919894 (già n. 023806/00 del Credito Italiano), risalendo al
30.10.2000, era stato aperto sotto la vigenza della delibera CICR 9.2.2000, pertanto doveva reputarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori su di esso operata;
inoltre i tassi debitori nel tempo pattuiti e di fatto applicati erano sempre stati rispettosi dei tassi soglia antiusura, mentre spese e valute erano state legittimamente pattuite;
-il rapporto di conto corrente n. 500013154 (già n. 1047/52 della , alquanto antico, CP_5 era già in essere alla data del 6.4.1997 di sottoscrizione della lettera contratto allegata al ricorso;
il tasso debitore ivi pattuito era al di sotto della soglia dell'usura, mentre in precedenza il tasso contrattuale era stato concordato in data 4.6.1985; rispetto alla capitalizzazione, la banca si era adeguata alle disposizioni della delibera CICR 9.2.200 in ottemperanza al dettato dell'art. 7 della stessa, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
-il finanziamento chirografario erogato il 2.3.2010 sul conto corrente n. 4919894 doveva ritenersi legittimo, rientrando nella libertà negoziale del mutuatario utilizzare le somme per riarticolare rapporti a breve termine e godere nel contempo della possibilità di restituire l'importo ottenuto mediante ratei a medio/lungo termine;
-dall'esame dell'estratto conto al 31.3.2010 emergeva l'utilizzo della somma per pagamento effetti, sistemazione anticipi sbf ed un bonifico alla Confidi, che, tra l'altro, non poteva essere inserito tra i
“costi” del finanziamento, essendo estranei alla banca gli obblighi degli imprenditori soci della Confidi nei confronti del suddetto ente;
-le domande riconvenzionali di ripetizione di indebito (comunque non proponibili dalla garante avrebbero dovuto essere respinte in assenza di prova, da parte del correntista, di Controparte_1 effettuazione di pagamenti solutori, essendo in ogni caso prescritto il diritto a ripetere gli indebiti antecedenti al 6.10.2006 (dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione);
-i conteggi di parte opponente, poi, erano inattendibili in quanto basati su presupposti di calcolo errati, con particolare riferimento all'inclusione della c.m.s. nel calcolo del T.E.G. e alla sua esclusione, per asserito difetto di causa, nella determinazione degli importi dovuti;
- i rapporti di c/c n. 4922161 e 30129890, infine, erano da tempo chiusi e in relazione ad essi l'onere probatorio gravava interamente sul Per_1
Per tali motivi l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma accertata nel corso del giudizio all'esito di c.t.u. contabile;
la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di CP_1 rispetto alla domande di ripetizione di indebito;
la declaratoria di prescrizione in ordine ai
[...] pagamenti anteriori al 6.10.2006 e comunque il rigetto delle domande di restituzione e di risarcimento danni avversarie;
in subordine la declaratoria di compensazione dei reciproci crediti delle parti. Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, la causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio contabile (che si rendeva necessario rinnovare ed integrare dopo il primo espletamento, sulla scorta dei rilievi di cui all'ordinanza riservata del 19.3.2019) e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more del rinvio interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 cessionaria del credito vantato dalla (in virtù di contratto del 19.7.2019), facendo proprie Parte_1 le difese della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di CT , ha così deciso: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 826/2016;
2) condanna e a pagare, in solido tra loro, alla parte intervenuta la Persona_1 Controparte_1 somma di € 19.779,07, oltre interessi di mora successivi al 31.12.2015;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare ad la Parte_1 Persona_1 complessiva somma di € 84.210,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
5) compensa per 1/5 le spese di lite tra le parti e condanna la parte convenuta-opposta alla rifusione della restante quota, che liquida in € 739,60 per esborsi e in € 10.700,00 per compensi, in solido con la parte intervenuta quanto ad € 3.200,00, con distrazione a favore dell'Avv. Gianluca Masi, difensore di parte attrice-opponente dichiaratosi antistatario;
6) pone in via definitiva le spese di CT per 1/5 a carico di parte attrice-opponente e per 4/5 a carico di parte convenuta-opposta”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – esclusa la possibilità di estromettere e ritenuta l'assenza di legittimazione passiva della cessionaria quanto alla Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione indebito e risarcimento danni, così come infondata la tesi relativa al contratto c.d. “monofirma” - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Riguardo poi alla commissione di massimo scoperto, non è condividibile la tesi che ne predica la nullità per assenza di causa. Difatti la c.m.s. mantiene una sua specifica funzione (distinta da quella degli interessi) meritevole di tutela, consistente nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. 870/2006). Del resto il legislatore ha finito per regolamentare espressamente la commissione in parola, con l'art. 2 bis d.l. 185/2008 convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, in tal modo confermandone la liceità nell'ordinamento giuridico (cfr., in conformità a tale orientamento, varie pronunce di merito, tra cui Trib. Milano, 15.7.2013 e 25.10.2016; Trib. Taranto, 6.12.2016 e 21.2.2017; Trib. Brescia
3.11.2017; Corte Appello Roma, 25.6.2013; Trib. Torino, 23.7.2003).
Altra questione che è utile trattare sin da ora è quella della (asserita) difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo nel contratto di finanziamento chirografario. Anche in questo caso la tesi degli opponenti, secondo cui dovrebbe operarsi la ricostruzione del rapporto sulla base dei tassi minimi BOT, non è suscettibile di accoglimento. La previsione di legge in proposito richiamata, ossia l'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, non è applicabile alla fattispecie di causa per due ordini di ragioni: a) trattasi di disposizione normativa introdotta in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento tra le parti;
b) trattasi di disposizione, comunque, valevole per i soli contratti di credito al consumo, mentre nel caso in esame il finanziamento veniva chiesto ed ottenuto dal per scopo chiaramente attinente alla Per_1 propria attività di impresa (tant'è che il contratto risulta intestato alla “ditta Campoli Italo” e l'operazione è qualificata, nel documento di sintesi, come finanziamento per le imprese). Per altro verso, secondo l'orientamento giurisprudenziale più convincente ed al quale si aderisce, è da escludere che la mancata o inesatta previsione del TAEG/ISC, nei contratti di finanziamento come quello di cui si discute, sia causa di nullità e ragione di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB. Ciò in quanto l'erronea o mancata indicazione del TAEG/ISC, che è un mero aggregato di componenti già previste in contratto, non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stesso e sul tasso di interesse pattuito. In altri termini il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (così Trib. Roma n. 121 del 3.1.2018; cfr. anche Trib. Torino n. 5233 del 14.11.2018, Trib. Napoli n. 183 del 9.1.2018, Trib. Verona n. 1473 del
21.6.2018, Trib. Salerno 5.6.2017, Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017 e n. 1814 del 20.2.2018).
Tanto sopra premesso, vale ora richiamare quanto osservato nell'ordinanza del 19.3.2019 circa i rapporti oggetto di controversia e le posizioni delle parti rispetto ad essi. (nella cui posizione è subentrata la cessionaria del credito ha agito in giudizio in Parte_1 Controparte_2 via monitoria con domanda di pagamento riferita al saldo negativo del conto corrente n. 2919894 (già n. 23806 del Credito italiano) e del conto corrente n. 500013154 (già n. 104752 della nonché riferita al residuo importo dovuto CP_5 in relazione al finanziamento chirografario n. 6461362.
Gli opponenti a decreto ingiuntivo, oltre a contestare detta domanda di pagamento (rispetto alla quale rivestono posizione sostanziale di convenuti), hanno proposto domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, relativamente agli importi a loro dire illegittimamente addebitati (a vario titolo) sui due conti correnti sopra indicati, nonché su due ulteriori conti
(che il CT ha individuato come conti anticipi sbf), n. 4922161 (già 2385800) e n. 30129890.
Mentre rispetto alla domanda principale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla banca, rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale l'onere in questione grava sugli stessi opponenti. Al riguardo si ritiene affatto condivisibile l'orientamento seguito da Cass. 9201/2015 secondo cui:
-qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. Cass. 3374/2007; Cass.
12963/2005; Cass. 7282/1997);
-ne consegue che, in riferimento ai rapporti di conto corrente, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura dei rapporti, e, ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo (o, come in questo caso, per la ripetizione di indebito), dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si consideri che tale estratto conto è per legge inviato ai correntisti, i quali hanno l'onere di conservarlo trovandosi sotto questo profilo in posizione paritaria rispetto alla banca quanto alla possibilità di produrre il documento.
Ciò precisato in linea di principio, occorre ora esaminare le risultanze di causa relative ai rapporti bancari di cui si controverte.
Dalle allegazioni delle parti, dai documenti prodotti e dai riscontri del CT può affermarsi che tra ed Parte_1 [...] sono intercorsi i seguenti rapporti di conto corrente: Per_1 1) c/c ordinario n. 4919894 (già n. 2380600) aperto inizialmente con il Credito Italiano, filiale di Frosinone, e successivamente (dal 30.9.2002) con Unicredit Banca s.p.a., per il quale sono in atti gli scalari e gli estratti dall'ultimo trimestre 2000 al 31.1.2014 – con saldo di partenza zero al 30.10.2000 e chiusura a sofferenza per € 34.577,73 al 21.1.2014
– oltre all'estratto conto certificato al 22.2.2016 prodotto dalla banca (con saldo debitore in linea capitale di € 35.076,50 al 31.12.2015). Su detto conto sono state girate anche le competenze maturate sul c/sbf n. 4922161 (già n. 2385800);
2) c/c ordinario n. 500013154 (già n. 1047/52) per il quale sono in atti gli estratti dal 30.9.1993 al 31.1.2014 – con saldo di partenza a debito del correntista per vecchie lire 96.731.043 al 30.6.1993 e chiusura a sofferenza per € 68.917,85 al
21.1.2014 – oltre all'estratto conto certificato al 22.2.2016 prodotto dalla banca (con saldo debitore in linea capitale di €
69.911,97 al 31.12.2015), e gli scalari dal 31.3.1999 al 31.12.2013. Su detto conto sono state girocontate le competenze maturate sul c/sbf n. 30129890;
3) c/c sbf n. 4922161 (già n. 2385800) per il quale sono in atti gli scalari dall'1.1.2001 al 31.12.2011 – con saldo iniziale a favore della banca di € 77.130,39 al 31.12.2000 – pur con alcuni “vuoti contabili” segnalati dal CT, il quale ha nondimeno giudicato sufficiente la documentazione prodotta per procedere alle rielaborazioni richieste;
4) cc /sbf n. 30129890 per il quale sono in atti gli scalari dal 31.3.1999 al 30.6.2008 – con saldo iniziale a favore della banca di € 40.908,24 al 31.12.1998 – anche in questo caso con alcuni “vuoti contabili” indicati nella relazione di consulenza, valendo comunque lo stesso discorso di cui sopra.
Ora, ciò detto, va altresì rilevato che mentre in relazione ai primi due conti è presente documentazione contrattuale atta a dar prova della pattuizione di alcune condizioni economiche (in particolare, per il c/c n. 4919894 (già n. 2380600), lettera/comunicazione di apertura del c/c n. 29806-00 del 28.11.2000 con allegato documento di adesione al Programma
“Imprendo Gold” di pari data e lettera/comunicazione di apertura del c/c n. 4919894 datata 1.4.2011 con documento di sintesi;
per il c/c ordinario n. 500013154 (già n. 1047/52), benestare di apertura di c/c n. 1047.52 datato 4.6.1985, lettera di apertura di c/c n. 1047.52 apparentemente datata 15.4.1997 e lettera di apertura di c/c n. 500013154 datata 1.4.2011 con documento di sintesi), viceversa per i conti anticipi manca qualsiasi contratto scritto, ossia non si rinvengono né contratti di apertura né eventuali convenzioni successive.
Sul punto gli attori sin dall'atto introduttivo del processo hanno allegato l'inesistenza di pattuizioni scritte, facendo altresì presente di avere richiesto alla banca, prima dell'avvio del giudizio, l'esibizione di (eventuali) contratti sottoscritti senza ricevere risposta. La medesima contestazione è stata ribadita nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice (pag. 2). In effetti è presente in atti una PEC indirizzata ad datata 20.5.2015, con la richiesta di rilascio Parte_1 dei contratti di apertura, di affidamento in c/c e delle modifiche e variazioni successive anche relativamente ai conti di cui si discorre. L'opposta, oltre a non avere dato riscontro, a quanto consta, a tale missiva, ha svolto difese del tutto evasive sull'argomento, non prendendo posizione sulle allegazioni della controparte (con la sola, laconica, motivazione in comparsa per cui i rapporti erano chiusi da tempo e non costituivano oggetto di domanda ingiuntiva) e, soprattutto, non contestando tempestivamente e specificamente la dedotta circostanza dell'assenza di contratti scritti tra le parti regolanti gli addebiti derivanti dai suddetti rapporti, ma limitandosi a produrre documentazione contrattuale afferente ai conti ordinari (benché, tra l'altro, anche le competenze dei conti anticipi – come verificato dal CT – influissero, anche in modo consistente, sul saldo dei conti “principali” azionati in via monitoria).
Alla luce di quanto sopra, mentre è corretto applicare, nella rielaborazione dei conti ordinari, i tassi, le commissioni e le spese oggetto di valide pattuizioni tra le parti (per come specificamente richiamati nella relazione di consulenza tecnica, cui può farsi integrale rimando), per i conti anticipi devono trovare applicazione i soli tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, senza addebito di ulteriori oneri.
Rispetto ai saldi di partenza da assumere ai fini del ricalcolo, in virtù delle regole sul riparto dell'onere della prova sopra sintetizzate e considerata la mancata produzione della documentazione contabile integrale per tutti i rapporti controversi, deve procedersi, nell'apprezzamento della domanda proposta dalla banca, all'azzeramento dei saldi iniziali a debito del correntista;
di contro gli stessi saldi vanno conservati ai fini del giudizio sulla domanda riconvenzionale proposta dal non potendo questi pretenderne l'azzeramento a proprio favore. Per_1 In merito alla capitalizzazione degli interessi, è da ricordare che, a partire dal noto revirement del 1999 (con le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374 e n. 3096), la giurisprudenza di legittimità ha negato il carattere normativo degli usi bancari sull'anatocismo, affermandone l'esclusivo carattere negoziale con conseguente inidoneità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c., a derogare alle condizioni legali di ammissibilità e validità degli interessi composti.
In particolare, con la sentenza n. 2374 del 1999 la Suprema Corte, premessa la natura non normativa ma solo negoziale delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria ABI, giacché consistenti, sostanzialmente, in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, constatava “l'assenza nel caso specifico di una norma consuetudinaria idonea a derogare alla disciplina codicistica in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942”, concludendo per la nullità della previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
La successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto altresì modo di precisare che “in tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente” (Cass.
15135/2014, 6187/2005).
Inoltre è stata ormai definitivamente sancita la nullità anche della capitalizzazione operata su base annuale (cfr. Cass. Sez.
Un. 24418/2010, secondo cui “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”).
Pertanto va giudicata senz'altro illegittima la capitalizzazione operata sui conti di cui si discute fino al 30.6.2000.
Per il periodo successivo, viceversa, la capitalizzazione è da reputare legittima, relativamente al c/c n. 500013154 (già n.
1047/52) aperto ante 2000, considerato l'adeguamento della banca al disposto della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Detta delibera, intervenendo in attuazione dell'art. 120 T.U.B., nella formulazione ratione temporis vigente, ha sancito la legittimità della pattuizione dell'anatocismo a condizione della previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, contemplando un meccanismo di adeguamento generale dei contratti in essere, con effetti a decorrere dall'1.7.2000, da attuarsi mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 7), cui la banca ha proceduto (cfr. il doc. all. 20 della comparsa di costituzione e risposta). Vanno disattese, al riguardo, le argomentazioni svolte dagli opponenti per negare efficacia alla modalità di adeguamento seguita.
In primis, infatti, non può aderirsi all'orientamento secondo cui l'art. 7 della delibera sarebbe stato travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità del 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 avvenuta con sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 2000. Trattasi, in effetti, di tesi non condivisibile, in quanto confliggente con la ratio del 2° comma del citato art. 25 (disposizione non interessata dalla pronuncia della Consulta), che ha introdotto nell'art. 120 TUB il principio dell'ammissibilità dell'anatocismo bancario a condizione dell'assicurazione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori per l'epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR. Né
è stata intaccata dalla sentenza in argomento la seconda parte del citato 3° comma dell'art. 25, relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche alle disposizioni della menzionata delibera (l'intervento della Corte Costituzionale è stato infatti esclusivamente diretto a sanzionare la norma di salvezza dell'anatocismo bancario praticato in epoca anteriore).
Ulteriore tesi che non convince è quella secondo cui, pur ammettendo la validità ed efficacia dell'art. 7 della delibera
CICR, ugualmente non sarebbe stato sufficiente procedere all'adeguamento delle condizioni dei contratti in essere mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, giacché con l'introduzione della capitalizzazione trimestrale reciproca si sarebbe determinato un peggioramento delle precedenti condizioni, considerata la nullità della precedente clausola anatocistica. Tale tesi non è persuasiva, in quanto il raffronto voluto dalla norma, come dimostra il suo tenore letterale, è, evidentemente, tra le nuove condizioni e quelle “precedentemente applicate” al rapporto di conto corrente;
ragionare diversamente, del resto, significherebbe assumere, sempre e comunque, il carattere peggiorativo delle nuove condizioni prevedenti la capitalizzazione trimestrale reciproca, ciò che renderebbe privo di senso il distinguo operato dalla norma.
Relativamente al c/c n. 4919894 (già n. 2380600), invece, trattandosi di conto aperto in data successiva alla delibera CICR (come confermato dallo stesso CTP della banca nelle osservazioni alla consulenza, laddove scrive che l'inizio del rapporto
è “risalente al 4 trimestre del 2000”), sarebbe stata necessaria l'espressa previsione contrattuale della capitalizzazione con pari periodicità degli interessi creditori e debitori, con clausola specificamente approvata per iscritto (cfr. artt. 2 e 6 della delibera più volte menzionata). Tale previsione pattizia non è riscontrabile nel contratto del 28.11.2000, che invece riporta la capitalizzazione asimmetrica (annuale per gli interessi creditori, trimestrale per quelli debitori). Inoltre va osservato che il contratto dell'1.4.2011 depositato telematicamente dall'opposta in all. 2 del proprio fascicolo (anche a prescindere dall'eccezione di parte opponente circa la coincidenza tra il TAN degli interessi debitori e creditori e il correlativo TAE comprensivo degli effetti della capitalizzazione) non reca la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione da parte del correntista. Al riguardo va rilevata la tardività del deposito, in originale, delle ulteriori pagine del documento, avvenuto dopo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., potendo ritenersi rituale, come da ordinanza del G.I. del 5.6.2017, solo il “deposito degli originali dei documenti già depositati in via telematica”. In conseguenza di quanto sopra va esclusa, per tale conto, la capitalizzazione fin dall'inizio del rapporto.
Ora, attenendosi ai suesposti criteri il CT è pervenuto a ricalcolare il saldo dei conti, nelle due diverse prospettive della domanda di pagamento della banca e della domanda di ripetizione di indebito del correntista, procedendo anche alla verifica del TEG e del rispetto del limite dell'usura (non riscontrando, sostanzialmente, esuberi, se non in alcuni limitati trimestri per il c/c n. 500013154).
In base ai conteggi operati, emerge anzitutto l'infondatezza della domanda di pagamento proposta dalla in Parte_1 quanto alla data del 22.2.2016 i saldi dei conti correnti ordinari azionati con il ricorso per d.i. risultavano a credito del correntista, e ciò anche nell'ipotesi alternativa non prevedente rielaborazioni dei conti anticipi (cfr. pag. 12, 17 e 18 dell'ultima relazione depositata). In riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata del tenuto conto dei diversi criteri di calcolo da applicare Per_1 (integrale conservazione dei saldi dei primi estratti conto disponibili) nonché della necessità di escludere le c.d. rimesse solutorie, ossia i pagamenti di competenze bancarie indebite effettuati oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione (per i quali è prescritto il diritto alla ripetizione), così come individuati dal CT, i risultati del ricalcolo fanno emergere saldi a credito dell'opponente pari ad € 51.581,37 per il c/c n. 4919894 (già n. 2380600) e ad € 32.628,68 per il c/c n. 500013154 (già n. 1047/52), somme queste che già tengono conto della rideterminazione delle competenze dei conti anticipi (pag. 22, ipotesi 1.a, e pag. 25, ipotesi 1.b, dell'ultima relazione depositata).
In definitiva, perciò, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed va condannata al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma complessiva di € 84.210,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Per_1 Venendo ora all'esame del credito asseritamente nascente dal contratto di finanziamento chirografario, occorre premettere che risulta per tabulas la stipula del contratto in data 2.3.2010, avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 50.000,00
(avvenuta con accredito sul c/c n. 4919894), da rimborsare in 60 rate mensili costanti comprensive di capitale ed interessi al tasso fisso del 5,30%.
Dal riepilogo prodotto in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta (“situazione al
7.1.2014 del finanziamento chirografario n. 6461362 esplicativa del credito certificato con il doc. 9 di fase monitoria”), si evince che la somma richiesta in pagamento comprende n. 6 rate scadute ed impagate (con scadenza dal 31.7.2013 al
31.12.2013) per complessivi € 5.702,70 ed il successivo capitale residuo pari ad € 13.765,33 (“residuo ante”, al gennaio
2014, nel piano di ammortamento allegato al contratto).
Se si esamina l'estratto conto del mese di marzo 2010 si nota che il mutuo per l'importo netto di € 49.562,50 veniva concesso allorquando il conto presentava, in base alle voci di entrata e di uscita riportate dello stesso documento, una esposizione debitoria nettamente inferiore. Ciò porta ad escludere l'invocata nullità del mutuo per difetto di causa dovuta a collegamento negoziale con il predetto c/c, giacché una consistente parte della somma mutuata, anziché abbattere l'esposizione sul conto, generava effettivamente un credito per il Inoltre, anche a voler seguire gli assunti Per_1 dell'opponente, non verrebbe meno per lo stesso l'obbligo di rifondere il capitale erogato (già considerato a suo favore nel ricalcolo del saldo del c/c). Dunque, richiamato anche quanto già sopra osservato sulla infondatezza dell'eccezione relativa alla difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo, per tale parte la domanda dell'opposta si appalesa fondata, essendo gli opponenti tenuti al pagamento (ora in favore della intervenuta cessionaria del credito) della somma già indicata nel decreto di € 19.779,07, comprensiva degli interessi di mora maturati al 31.12.2015, oltre ai successivi interessi.
Infine, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, sia perché generica nell'allegazione dei concreti pregiudizi patiti, sia perché carente sotto il profilo della dimostrazione del danno, mancando al riguardo la stessa prova di una effettiva e perdurante segnalazione nelle banche date creditizie, di cui non vi è alcuna evidenza in atti.
In virtù della parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare per 1/5 le spese di lite tra le parti, ponendo la restante quota a carico della parte convenuta-opposta (in solido con la parte intervenuta per quanto riguarda i compensi della fase decisionale) nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con distrazione a favore dell'Avv. Gianluca Masi, difensore di parte attrice-opponente dichiaratosi antistatario.
In base allo stesso criterio appare corretto porre in via definitiva le spese di CT per 1/5 a carico di parte attrice-opponente e per 4/5 a carico di parte convenuta-opposta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “In via preliminare:
- accertato e dichiarato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, per ciascuno e per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: In via principale:
- rilevata la cessata materia del contendere per quanto riguarda i conti correnti oggetto del giudizio di primo grado per intervenuta transazione tra le parti, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti, rigettando integralmente le domande ivi proposte dagli attori in relazione ai rapporti di conto corrente;
In subordine:
- accertare il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del sig. Persona_1 relativamente ai conti correnti nn. 4919894, 500013154, 492216 e 301298-90;
- e per l'effetto, essendo impossibile una compiuta ricostruzione di detti rapporti, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti, dichiarando non dovuta alcuna somma da al sig. (e dunque, stante il decesso del sig. ai suoi eredi); Parte_1 Persona_1 Per_1
In ulteriore subordine:
- accertare il saldo dei conti correnti per cui dovesse ritenersi assolto l'onere della prova gravante sul correntista, previo rinnovo/richiamo della CT svolta nel primo grado, e rideterminare – a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022 – l'esatto dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nel presente atto;
In ogni caso:
- condannare gli attori in primo grado a corrispondere ad le spese di lite del primo e secondo Parte_1 grado di giudizio, ponendo altresì le spese di CT a loro esclusivo carico;
- confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 522/2022, pubblicata il 31.05.2022, resa nel giudizio R.G. n. 3320/2016 dal Giudice Dott. Paolo Masetti”.
Ha resistito quale erede universale di , chiedendo il rigetto Controparte_1 Persona_1 dell'appello di e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto Parte_1
“ in via principale a) accertare e dichiarare che il CT non si è attenuto ai quesiti formulati omettendo di rilevare la sussistenza dei fidi che assistevano i c/c ordinari oggetto di giudizio e, previo espletamento di nuova consulenza finalizzata alla corretta individuazione delle rimesse solutorie, b) condannare la , in solido con i suoi aventi causa, alla restituzione delle somme che Parte_1 risulteranno dalla ricostruzione dei saldi dei c/c ordinari, adottando, quanto al riconteggio del rapporto 13154, l'ipotesi che esclude qualsiasi capitalizzazione non essendovi prova di alcuna pattuizione circa la clausola anatocistica successivamente al 30/06/00, il tutto al netto di quanto già versato dalla in forza della sentenza di primo grado;
Parte_1 in via subordinata c) qualora la Corte ritenga corretta la ricostruzione operata dal CT del giudizio di primo grado, si compiaccia, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare la al pagamento Parte_1 in favore della correntista della somma di € 22.007,33 quale differenza tra la ricostruzione adottata dal Giudice di prime cure (con capitalizzazione dall'01/07/00) e quella che esclude ogni capitalizzazione meglio individuata al punto sub 1.a) pagina 25 dell'integrazione alla perizia.
d) In ogni caso con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi CT contabile finalizzata alla ricostruzione dei saldi dei c/c ordinari, considerando le sussistenti aperture di credito e - conseguentemente – ricalcolando correttamente le rimesse solutorie, laddove il CT di primo grado ha provveduto ad espungere ogni versamento eseguito dai correntisti antecedentemente il decennio che precede la domanda giudiziale” Si è costituita l'appellata chiedendo “ CONFERMARE la sentenza Controparte_2
n.522/2022 Tribunale di Frosinone laddove , revocato il decreto ingiuntivo condanna Persona_1
e a pagare, in solido tra loro, alla parte intervenuta la somma di €19.779,07, oltre Controparte_1 interessi di mora successivi al 31.12.2015”.
Con ordinanza in data 20.7.22 la Corte ha respinto l'istanza inibitoria dell'attore principale. Il procedimento veniva assegnato a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023. In data 2 luglio 2025 interveniva ex art. 111 CPC in giudizio in qualità di Controparte_4 cessionaria, riportandosi alle conclusioni della cedente.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 352 ult. comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la appellante invoca la riforma della sentenza impugnata per CP_5 intervenuta transazione tra le parti contrattuali, come evincibile – a suo dire – dai documenti 13 e 14, contenenti piani di rientro e rinunce, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti per la quale chiede la relativa declaratoria.
§ 3.2 — Col secondo motivo la banca appellante si duole della erronea condanna contenuta nella sentenza impugnata, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti: in particolare, lamenta l'appellante che è stato tenuto conto di oneri relativi alla Confidi ai quali la banca era estranea;
che per i conti anticipi vi era carenza di otto anni per gli estratti, che le pattuizioni esistevano tenuto conto dei piani di rientro, anche come riconoscimento del debito.
Quanto, poi alle rimesse solutorie, denuncia l'appellante che il CT avrebbe erroneamente contabilizzato queste ultime dopo aver epurato l'estratto dalle voci, mentre avrebbe dovuto operare la contabilizzazione solo sull'estratto della banca e, poi, che il CT non aveva applicato la prescrizione nei due conti anticipi.
§ 3.3 — Col terzo motivo la banca appellante invoca la diversa ripartizione delle spese di primo grado in ragione dell'accoglimento del proprio gravame.
§4 – L'appello incidentale è articolato in due motivi.
§ 4.1 — Con il primo motivo, la parte appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe CP_1 commesso – invocando il conteggio alternativo elaborato dal CT con riconoscimento, quale restituzione di indebito, anche della somma di Euro 22.007,33 – nel ritenere sufficiente la pubblicazione su gazzetta ufficiale delle nuove condizioni, da ritenersi invece non integrante l'adeguamento di cui alla delibera CICR, invocando giurisprudenza. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice erroneamente non ha ritenuto provata l'apertura di credito nell'ambito dei conti ove sono state individuate dal CT rimesse solutorie, invocando la possibilità di provare il fido di fatto che emergerebbe dagli estratti scalari;
sul punto, l'appellante incidente chiede disporsi nuova CT per il ricalcolo.
§ 5 — Prima di delibare sulle questioni devolute, la Corte deve evidenziare che alcuni profili della vicenda sono ormai definitivamente risolti. Sono, infatti, definitive le statuizioni relative alla estromissione di , al difetto di Parte_1 legittimazione passiva della cessionaria quanto alle domande restitutorie e risarcitorie, il rigetto della domanda risarcitoria, il rigetto della domanda riconvenzionale con riguardo al finanziamento, così come per interessi e commissioni di massimo scoperto. E' poi definitiva in modo totale la sentenza nei confronti della quale fideiussore, atteso che il gravame è stato da quest'ultima – sì – CP_1 proposto ma solo quale erede del debitore principale . Persona_1
Venendo al merito, ritiene il Collegio che i motivi di doglianza – principale ed incidentale – ben possono essere unitamente delibati, perché strettamente connessi tra loro.
In primo luogo, già con l'ordinanza in data 20 luglio 2022, questa Corte ha evidenziato la novità della questione relativa alla “transazione” che sarebbe contenuta in alcuni documenti sottoscritti dalle originarie parti opponenti, ivi comprese rinunce a far valere la nullità di clausole contrattuali.
Ma anche a voler valutare tali documenti, si rileva come non può esservi (v. Cass. N. 2855/22) atto transattivo o cessazione della materia del contendere in atti di rientro che, pur tenendo conto dei dati contabili, non contengono (né la banca evidenzia dove la volontà delle parti sia in tal senso) reciproche rinunce e soddisfazioni o quali clausole contrattuali siano specificamente individuate.
Ne consegue che quel motivo di doglianza principale va respinto. Venendo ad esaminare, poi, la questione della ricostruzione dei rapporti (ben quattro conti correnti, anche risalenti nel tempo), la banca sembra mettere in dubbio la corretta applicazione della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ma senza formulare in realtà
contro
-argomentazioni specifiche rispetto alla ricostruzione che il Tribunale ha fatto anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che, pure di recente, ha ribadito esatti principi, primo tra tutti che la banca, lì ove formuli una domanda per saldi negativi, deve provare il credito con documenti ed estratti che coprano l'intero periodo in discussione e che il cliente, se formula una propria domanda di indebito, è a sua volta onerato al riguardo.
Il Tribunale -senza che invero nessuna delle parti appellanti ne abbia tenuto conto – ha chiaramente applicato il principio del c.d. saldo zero: lo ha applicato alla banca per le carenze contrattuali e contabili rilevate a proposito del credito fatto valere in sede monitoria e lo ha escluso (perché vantaggioso) nei confronti del cliente che non si può avvalere dell'azzeramento del debito se non produce quanto necessario per verificare l'indebito lamentato.
Si ripete, su questo preciso passaggio motivazionale non vi sono
contro
-argomenti. A questo va aggiunto che l'eventuale carenza di dati contabili è ormai ritenuta non impeditiva dell'accertamento “dare/avere” tra le parti, purchè vi siano elementi sufficienti per la ricostruzione (v. Cass. N. 22290/23 nonché Cass. N. 11735/24). E nel caso in esame – contrariamente a quanto sostenuto da entrambe le parti appellanti – il CT è stato chiaramente in grado di effettuare la ricostruzione, tenuto anche conto (e la banca nulla dice al riguardo) che gli effetti dei movimenti sui due conti anticipi avevano direttamente rilievo sui conti principali, sicchè il CT ha valutato tutti i conti oggetto della controversia, contrariamente anche a quanto lamentato dalla appellante incidentale. Quest'ultima considerazione, peraltro, rende infondata la doglianza della a proposito della CP_5 mancata considerazione delle rimesse solutorie sui conti anticipi ai fini della prescrizione. A tale ultimo proposito, è palesemente infondata la doglianza della banca che vorrebbe un conteggio delle rimesse prima della “epurazione” dei rapporti dare/avere per le voci indebitamente applicate: si perverebbe, infatti, ad un risultato (anche logicamente errato) che consentirebbe alla banca di utilizzare anche somme non dovute dal cliente ma indicate negli estratti bancari, in evidente contrasto proprio con i principi generali in materia di nullità di protezione.
Di qui la reiezione della tesi contenuta nel secondo motivo di gravame principale.
Venendo ad esaminare il gravame incidentale, con riguardo alla richiesta di espunzione dell'anatocismo nel periodo post luglio 2000 e fino ad aprile 2011 (perché parte appellante incidentale non tiene conto che da questa data vi è piena prova documentale dell'adeguamento), anche a voler condividere la tesi della vi è una carenza di allegazione e di prova a proposito della reale CP_1 situazione “peggiorativa” in punto di capitalizzazione. In sostanza, l'appellante incidentale formula una mera congettura, di per sé non sufficiente neppure per la giurisprudenza che sostiene la tesi palesata in gravame, atteso che è “di fatto” che va verificata la condizione del cliente: in realtà, l'appellante incidentale invoca una somma in restituzione (sebbene pure calcolata dal perito di primo grado), ma il solo fatto che vi sia una cifra “a favore” non significa di per sé che sussista il presupposto che pure andava allegato e provato. Di qui la reiezione del motivo di doglianza.
Egualmente deve dirsi per la questione delle rimesse solutorie individuate escludendo – da parte del CT – l'apertura di credito: se è pur vero che anche di recente (v. Cass. Nn. 26897/24; Cass. N.
16445/24; Cass. N. 34997/23) la Corte di legittimità ha ritenuto possibile il ragionamento presuntivo per il c.d. fido di fatto (in particolar modo per contratti di antica data antecedenti al 1992), è da evidenziarsi come detta giurisprudenza impone a carico del cliente un preciso onere di prova, che deve essere costituita da indizi gravi, precisi e concordanti. Orbene, nel gravame incidentale sono citati alcuni elementi che, però, già il CT – e di conseguenza anche il Tribunale che ha motivato “per relationem” – ha escluso che fossero sufficienti con particolare riguardo all'importo affidato, né si può ritenere che una sola citazione (invocata in gravame) di un importo in lire sia di per sé idonea allo scopo. Bene ha fatto, dunque, il primo giudice ad escludere la sussistenza di tale affidamento.
Di qui la reiezione della istanza per l'ammissione di nuova CT , come formulata nell'appello incidentale. L'esito, quindi, del gravame – principale ed incidentale – esclude in ogni caso una necessaria revisione della statuizione sulle spese di primo grado, in assenza peraltro di uno specifico motivo di gravame da parte di non collegato all'esito, appunto, di questo giudizio. Parte_1 § 6 — Quanto alle spese di secondo grado, la reciproca soccombenza giustifica una integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti in causa, comprese quelle intervenute nella qualità di cessionarie.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 522/22 del tribunale di Frosinone, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite in giudizio;
4. Dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti – ciascuno - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore